Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 02-04-2013

    Oggetto

    Fatturazione “anticipata” di cessione intraUE e mod. Intra

    Domanda

    Una societĂ  italiana ha emesso, il 15.2.2013, una fattura per la cessione di un bene ad una societĂ  francese. Il bene sarĂ  consegnato nel mese di maggio. Alla luce delle modifiche, in vigore dal 2013, apportate al DL n. 331/93, ai fini della presentazione del mod. Intra va considerato il
    mese di registrazione della fattura (febbraio) o rileva il momento di consegna del bene (maggio)?

    Risposta

    A seguito del recepimento della Direttiva n. 2010/45/CE, a decorrere dal 2013 sono state modificate le regole per individuare il momento di effettuazione delle operazioni intraUE; in particolare, per le cessioni, l’operazione si considera effettuata all’inizio del trasporto / spedizione dei beni dall’Italia. In caso di emissione anticipata della fattura, l’operazione di considera effettuata per l’importo fatturato; l’incasso, in tutto o in parte, del corrispettivo non assume alcuna rilevanza. Per quanto riguarda i modd. Intra le regole non sono state modificate. Pertanto, in generale, ai sensi dell’art. 5, DM 22.2.2010, negli elenchi devono essere riportate le operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA nel periodo (mese / trimestre) di riferimento. Tale regola trova tuttavia un’eccezione qualora, anteriormente alla consegna / spedizione dei beni, sia stata emessa una fattura o pagato, in tutto o in parte il corrispettivo; in tal caso, infatti, come disposto dall’art. 50, comma 7, DL n. 331/93, l’operazione va ricompresa nel mod. Intra del mese / trimestre in cui è avvenuta la consegna / spedizione del bene. Nel caso di specie, quindi, la cessione va esposta nel mod. Intra riferito al mese di maggio, da presentare entro il 25.6.2013.

    Pubblicata il: 02-04-2013

    Oggetto

    Rivalutazione partecipazione ad un valore inferiore a quello giĂ  rivalutato

    Domanda

    Una persona fisica intende rivalutare alla data dell’1.1.2013 una partecipazione già oggetto di rivalutazione all’1.7.2011 ad un valore inferiore a quello della precedente perizia di stima.
    Poiché per la precedente rivalutazione ha versato, il 30.6.2012, la prima rata dell’imposta sostitutiva (pari a € 1.200), può scomputare tale importo dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione (pari a € 6.000)?

    Risposta

    La possibilità di scomputo è consentita sia qualora il valore derivante dalla nuova rivalutazione sia superiore rispetto a quello della precedente perizia, che qualora lo stesso sia inferiore. Nel caso di specie, dunque, è possibile scomputare da quanto dovuto per la nuova rivalutazione (€ 6.000) l’importo della prima rata relativa alla precedente rivalutazione (€ 1.200) e versare la differenza (€ 4.800) in unica soluzione o a rate. Peraltro, se in relazione alla precedente rivalutazione è stato versato l’intero ammontare dell’imposta sostitutiva, scomputando dalla nuova imposta quanto già versato in precedenza l’eccedenza (la maggior imposta versata con riferimento alla precedente rivalutazione) non può essere richiesta a rimborso, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 24.10.2011, n. 47/E. Così, ad esempio, se l’imposta dovuta per la precedente rivalutazione era pari a € 10.000 mentre quella dovuta per la nuova rivalutazione ammonta a € 8.000, è possibile scomputare un importo pari a € 8.000 riferito alla precedente rivalutazione, mentre l’eccedenza di € 2.000 (10.000 – 8.000) non può essere richiesta a rimborso. Ciò si evince anche dalle istruzioni per la compilazione del quadro RT del mod. UNICO 2013 PF in cui è precisato che a rigo RT49 va esposta a col. 3 l’imposta dovuta per la nuova rivalutazione (€ 8.000), a col. 4 l’imposta versata per la precedente rivalutazione (€ 10.000) e a col. 5 l’imposta da versare. In quest’ultima colonna non va riportato, come nel caso di specie, alcun importo qualora la differenza tra col. 3 e col. 4 sia negativa. Va evidenziato che in relazione allo scomputo non va compilato un mod. F24 “a zero”, in quanto i dati della compensazione, come sopra accennato, saranno riportati nel mod. UNICO.

    Pubblicata il: 19-03-2013

    Oggetto

    Cessione di area edificabile rivalutata e determinazione della plusvalenza

    Domanda

    Nel corso del 2013 una persona fisica deve cedere un’area oggetto di rivalutazione all’1.1.2005. Poiché dopo la rivalutazione sono stati sostenuti oneri di urbanizzazione e spese varie, ai fini del calcolo della plusvalenza è possibile tener conto di questi ultimi o va assunto esclusivamente il valore risultante dalla perizia di stima all’1.1.2005? In tal caso è opportuno effettuare una nuova perizia all’1.1.2013?

    Risposta

    Secondo quanto disposto dall’art. 68, TUIR, la plusvalenza derivante dalla cessione di un’area suscettibile di utilizzazione edificatoria è determinata quale differenza tra: • il corrispettivo di vendita percepito; e • il costo di acquisto del terreno, “aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo”. Qualora il terreno sia stato oggetto di rivalutazione, il valore determinato è utilizzabile, in luogo del costo d’acquisto (originario), per il calcolo della plusvalenza realizzata. Tale costo può essere incrementato dei c.d. “costi inerenti”. Relativamente alla fattispecie in esame, pertanto la plusvalenza va determinata sottraendo dal corrispettivo di cessione percepito nel 2013 il valore rivalutato al quale vanno sommati i costi di urbanizzazione e le altre spese successivamente sostenuti. Di conseguenza non è necessario procedere ad una nuova perizia di stima all’1.1.2013, sempreché il valore del terreno non si sia incrementato anche per cause diverse dal sostenimento degli oneri di urbanizzazione.

    Pubblicata il: 19-03-2013

    Oggetto

    Versamento saldo IVA 2012 soggetti in regime contabile agevolato

    Domanda

    Un contribuente nel 2011 ha applicato il regime dei minimi. Dal 2012 non poteva applicare il nuovo regime dei minimi e quindi ha adottato il regime contabile agevolato. Per il versamento dell’IVA dovuta per il 2012 può usufruire della rateizzazione fino al mese di novembre 2013?

    Risposta

    I soggetti che adottano il regime contabile agevolato sono tenuti al versamento annuale dell’IVA. A tal fine il saldo (a credito/debito) è determinato secondo le regole ordinarie (IVA a debito – IVA a credito). Si ritiene che i soggetti in esame, analogamente ai contribuenti che applicano il regime delle nuove iniziative, possono usufruire della rateizzazione nonché del differimento di quanto dovuto al 17.6 / 17.7.2013 (termine di versamento delle imposte derivanti dal mod. UNICO 2013). Ipotizzando che i soggetti interessati presentano la dichiarazione IVA in forma unificata con il mod. UNICO 2013, il saldo IVA 2012 può essere versato, alternativamente: • in unica soluzione entro il 18.3 ovvero in forma rateale applicando gli interessi dello 0,33% alle rate successive alla prima da versare entro il 18.3; • entro il termine per il versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2013: - in unica soluzione applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 18.3 - 17.6 (o 17.7). Ad esempio, se il saldo è versato entro il 17.6.2013, la maggiorazione è pari all’1,2% (0,40% x 3), mentre se il saldo è versato entro il 17.7.2013, va applicata un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%; - in forma rateale applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 18.3 - 17.6 (o 17.7, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%) e successivamente suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte. La rateizzazione deve concludersi entro novembre e quindi il numero massimo di rate è pari a 6 ovvero 5 se si inizia il 17.7. Ad ogni rata successiva alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

    Pubblicata il: 19-03-2013

    Oggetto

    Acquisto di rottami da contribuente minimo

    Domanda

    Un soggetto esercente attivitĂ  di raccolta rottami di metallo normalmente acquista sfridi e scarti di metallo da soggetti IVA che emettono fattura senza IVA ex art. 74, DPR n. 633/72 rientrante nel reverse charge. Recentemente ha ricevuto una fattura senza IVA emessa da un soggetto in
    regime dei minimi. Si chiede se anche per tale fattura va applicato il reverse charge (integrazione e annotazione registro fatture emesse ed acquisti).

    Risposta

    Nell’ipotesi di cessione di sfridi e scarti di metalli da parte di un soggetto minimo l’acquirente non applica il reverse charge (non va effettuata l’integrazione e la doppia annotazione della fattura). In merito si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.1.2008, n. 7/E al punto 6.2 in risposta ad uno specifico quesito con il quale si chiedeva se “i contribuenti minimi che emettono fattura soggetta al meccanismo del reverse charge (ad esempio per i rottami) agiscono correttamente se comunicano implicitamente all’acquirente, mediante indicazione sulla fattura emessa della nuova norma sui minimi, che non deve essere più applicata l’IVA secondo tale meccanismo” ha ritenuto “corretta la procedura descritta per non far applicare l’IVA secondo il meccanismo del reverse charge in caso di vendita da parte del contribuente minimo”.