Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 28-05-2013

    Oggetto

    Fatturazione trasporto extra-UE a committente UE

    Domanda

    Una ditta di spedizioni italiana deve fatturare un trasporto di beni dall’Italia in Svizzera ad un cliente (committente) tedesco, soggetto passivo d’imposta. È corretto fatturare la prestazione non soggetta ad IVA ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 e presentare il mod. Intra?

    Risposta

    Il caso di specie costituisce una prestazione di servizi c.d. “generica”, non rilevante ai fini IVA in Italia. In capo alla ditta di spedizioni italiana sussiste l’obbligo di emissione della fattura senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 7-ter, DPR n. 633/72 riportando sulla stessa che trattasi di operazione non soggetta ad IVA e l’indicazione “inversione contabile”. Inoltre, tale operazione va riepilogata nei modd. Intra.

    Pubblicata il: 28-05-2013

    Oggetto

    Deduzione abitazione principale e contribuente non residente

    Domanda

    Un soggetto residente in Germania è proprietario di alcuni appartamenti in Italia. In sede di compilazione del mod. UNICO 2010 quale “residente all’estero”, ha utilizzato il codice 1 (abitazione principale) con riguardo ad un immobile nel quale risiedono i genitori.
    Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha negato l’attribuzione della deduzione relativa all’abitazione principale. È corretta la ripresa effettuata dall’Ufficio?

    Risposta

    La risposta è affermativa. L’utilizzo del codice “1” (abitazione principale) del quadro RB del mod. UNICO consente al contribuente di beneficiare della deduzione relativa all’abitazione principale. Tale agevolazione non può essere applicata nel caso di specie. L’art. 24, comma 2, TUIR infatti, tra gli oneri ammessi in deduzione in capo ai soggetti non residenti, non contempla la deduzione prevista per il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all’art. 10, comma 3-bis, TUIR. In sede di compilazione della dichiarazione il soggetto in esame doveva utilizzare, anziché il codice “1”, il codice “10”, in quanto trattasi di unità immobiliare concessa in comodato a familiari che vi dimorano abitualmente.

    Pubblicata il: 14-05-2013

    Oggetto

    Conferimento azienda ereditata e perdita benefici fiscali della successione

    Domanda

    A seguito del decesso della madre, il figlio (unico erede) ha dichiarato nella denuncia di successione di voler proseguire l’attività per almeno 5 anni per non pagare le relative imposte.
    Ora il figlio intende conferire l’azienda ex art. 176, TUIR in una srl unipersonale. È possibile ritenere tale operazione quale proseguimento dell’attività, senza incorrere nel ricalcolo dell’imposta di successione?

    Risposta

    Sono esenti dall’imposta di successione e donazione i trasferimenti, effettuati a favore dei discendenti e del coniuge di: - aziende (o rami di azienda); - quote sociali / azioni. Per usufruire dell’agevolazione è necessario che gli aventi causa: - proseguano l’attività d’impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dal trasferimento; - rendano apposita dichiarazione nell’atto di successione / donazione, circa la volontà di proseguire l’attività d’impresa. L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 22.1.2008, n. 3/E dopo aver chiarito che il conferimento “ai fini del mantenimento dell'agevolazione in parola, può essere assimilato al proseguimento dell'esercizio dell'attività d'impresa” ha precisato che, la condizione della prosecuzione dell'attività d'impresa è rispettata ancorché, prima del decorso di 5 anni dalla successione / donazione il beneficiario conferisca l'azienda: - in una società di persone, a prescindere dal valore della partecipazione ricevuta a fronte del conferimento; - in una società di capitali, purché, in tal caso, le azioni o quote assegnategli a fronte del conferimento permettano di conseguire o integrare il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), C.c. (maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria). Nel caso di specie quindi in capo all’erede, subentrato nell’attività della madre, non si origina la causa di decadenza dell’esenzione usufruita in sede di successione.

    Pubblicata il: 14-05-2013

    Oggetto

    “Riattivazione” partita IVA sospesa e applicazione nuovo regime dei minimi

    Domanda

    Un soggetto, che ha dato in affitto la propria azienda da circa 5 anni, decide di gestire in proprio per la prima volta l’attività. Considerato che la partita IVA è sospesa, può adottare il regime dei minimi nel rispetto dei prescritti parametri?

    Risposta

    Per accedere al nuovo regime dei minimi, come noto, è necessario rispettare, oltre ai requisiti di cui al “vecchio” regime, anche quelli delineati dall’art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011. In particolare in base alla lett. a) del citato comma 2 è necessario che il contribuente non abbia esercitato nei 3 anni precedenti un’attività “artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare”. Nella Circolare 30.5.2012, n. 17/E l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il momento di inizio di una nuova attività si identifica con l’effettivo esercizio della stessa (ad esempio, prima effettuazione di operazioni attive ovvero passive relative all’attività caratteristica). A tal fine non assume rilevanza la mera apertura della partita IVA. Nel caso di specie quindi la presenza della partita IVA sospesa non costituisce ostacolo all’applicazione del regime in quanto il soggetto non ha svolto alcuna attività d’impresa, limitandosi all’affitto dell’unica azienda. Va comunque tenuto presente il rispetto del requisito contenuto nella lett. c) del citato comma 2, in base al quale “qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a € 30.000”. Di conseguenza nel caso sopra descritto è necessario accertare il superamento o meno del limite di € 30.000 in capo all’affittuario.

    Pubblicata il: 14-05-2013

    Oggetto

    Ulteriore detrazione IRPEF famiglie numerose

    Domanda

    Un contribuente ha 4 figli, di cui 2 avuti con il precedente coniuge. I figli avuti dal nuovo coniuge sono a suo carico al 50%. Si chiede se e in che misura può usufruire dell’ulteriore detrazione prevista per le famiglie numerose.

    Risposta

    L’art. 12, comma 1-bis, TUIR, riconosce ai genitori con almeno 4 figli a carico un’ulteriore detrazione (rispetto a quella ordinaria di cui al comma 1 del medesimo articolo) pari a € 1.200. Nell’ ipotesi di genitori separati la norma distingue tra: • genitori non legalmente ma effettivamente separati, la detrazione va ripartita nella misura del 50%; • genitori legalmente ed effettivamente separati ovvero in caso di annullamento, scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta in base agli affidamenti stabiliti dal giudice. Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 9.1.2008, n. 1/E, tale agevolazione costituisce una sorta di “bonus complessivo … a vantaggio della famiglia numerosa”. Il caso prospettato è stato oggetto di uno specifico quesito esaminato da parte della stessa Agenzia nell’ambito della Circolare 1.6.2012, n. 19/E (quesito 4.2). A tal proposito è stato evidenziato che, nell’ipotesi in cui “il quarto figlio non sia tale anche per l’altro genitore, e quindi l’ulteriore detrazione non possa essere in alcun modo attribuita a quest’ultimo, si ritiene che l’ulteriore detrazione in esame spetti per intero al primo genitore”. Di conseguenza, per quanto riguarda il caso di specie, il contribuente, con 4 figli a carico ancorché 2 al 50%, potrà fruire della suddetta detrazione nella misura del 100%, ossia per un importo pari a € 1.200.