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Pubblicata il: 28-05-2013
Fatturazione trasporto extra-UE a committente UE
Una ditta di spedizioni italiana deve fatturare un trasporto di beni dallâItalia in Svizzera ad un cliente (committente) tedesco, soggetto passivo dâimposta. Ă corretto fatturare la prestazione non soggetta ad IVA ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 e presentare il mod. Intra?
Il caso di specie costituisce una prestazione di servizi c.d. âgenericaâ, non rilevante ai fini IVA in Italia. In capo alla ditta di spedizioni italiana sussiste lâobbligo di emissione della fattura senza applicazione dellâimposta ai sensi dellâart. 7-ter, DPR n. 633/72 riportando sulla stessa che trattasi di operazione non soggetta ad IVA e lâindicazione âinversione contabileâ. Inoltre, tale operazione va riepilogata nei modd. Intra.
Pubblicata il: 28-05-2013Deduzione abitazione principale e contribuente non residente
Un soggetto residente in Germania è proprietario di alcuni appartamenti in Italia. In sede di compilazione del mod. UNICO 2010 quale âresidente allâesteroâ, ha utilizzato il codice 1 (abitazione principale) con riguardo ad un immobile nel quale risiedono i genitori.
Recentemente lâAgenzia delle Entrate ha negato lâattribuzione della deduzione relativa allâabitazione principale. Ă corretta la ripresa effettuata dallâUfficio?
La risposta è affermativa. Lâutilizzo del codice â1â (abitazione principale) del quadro RB del mod. UNICO consente al contribuente di beneficiare della deduzione relativa allâabitazione principale. Tale agevolazione non può essere applicata nel caso di specie. Lâart. 24, comma 2, TUIR infatti, tra gli oneri ammessi in deduzione in capo ai soggetti non residenti, non contempla la deduzione prevista per il reddito dellâunitĂ immobiliare adibita ad abitazione principale di cui allâart. 10, comma 3-bis, TUIR. In sede di compilazione della dichiarazione il soggetto in esame doveva utilizzare, anzichĂŠ il codice â1â, il codice â10â, in quanto trattasi di unitĂ immobiliare concessa in comodato a familiari che vi dimorano abitualmente.
Pubblicata il: 14-05-2013Conferimento azienda ereditata e perdita benefici fiscali della successione
A seguito del decesso della madre, il figlio (unico erede) ha dichiarato nella denuncia di successione di voler proseguire lâattivitĂ per almeno 5 anni per non pagare le relative imposte.
Ora il figlio intende conferire lâazienda ex art. 176, TUIR in una srl unipersonale. Ă possibile ritenere tale operazione quale proseguimento dellâattivitĂ , senza incorrere nel ricalcolo dellâimposta di successione?
Sono esenti dallâimposta di successione e donazione i trasferimenti, effettuati a favore dei discendenti e del coniuge di: - aziende (o rami di azienda); - quote sociali / azioni. Per usufruire dellâagevolazione è necessario che gli aventi causa: - proseguano lâattivitĂ dâimpresa per un periodo non inferiore a 5 anni dal trasferimento; - rendano apposita dichiarazione nellâatto di successione / donazione, circa la volontĂ di proseguire lâattivitĂ dâimpresa. LâAgenzia delle Entrate nella Circolare 22.1.2008, n. 3/E dopo aver chiarito che il conferimento âai fini del mantenimento dell'agevolazione in parola, può essere assimilato al proseguimento dell'esercizio dell'attivitĂ d'impresaâ ha precisato che, la condizione della prosecuzione dell'attivitĂ d'impresa è rispettata ancorchĂŠ, prima del decorso di 5 anni dalla successione / donazione il beneficiario conferisca l'azienda: - in una societĂ di persone, a prescindere dal valore della partecipazione ricevuta a fronte del conferimento; - in una societĂ di capitali, purchĂŠ, in tal caso, le azioni o quote assegnategli a fronte del conferimento permettano di conseguire o integrare il controllo ai sensi dellâart. 2359, primo comma, n. 1), C.c. (maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria). Nel caso di specie quindi in capo allâerede, subentrato nellâattivitĂ della madre, non si origina la causa di decadenza dellâesenzione usufruita in sede di successione.
Pubblicata il: 14-05-2013âRiattivazioneâ partita IVA sospesa e applicazione nuovo regime dei minimi
Un soggetto, che ha dato in affitto la propria azienda da circa 5 anni, decide di gestire in proprio per la prima volta lâattivitĂ . Considerato che la partita IVA è sospesa, può adottare il regime dei minimi nel rispetto dei prescritti parametri?
Per accedere al nuovo regime dei minimi, come noto, è necessario rispettare, oltre ai requisiti di cui al âvecchioâ regime, anche quelli delineati dallâart. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011. In particolare in base alla lett. a) del citato comma 2 è necessario che il contribuente non abbia esercitato nei 3 anni precedenti unâattivitĂ âartistica, professionale ovvero dâimpresa, anche in forma associata o familiareâ. Nella Circolare 30.5.2012, n. 17/E lâAgenzia delle Entrate ha ribadito che il momento di inizio di una nuova attivitĂ si identifica con lâeffettivo esercizio della stessa (ad esempio, prima effettuazione di operazioni attive ovvero passive relative allâattivitĂ caratteristica). A tal fine non assume rilevanza la mera apertura della partita IVA. Nel caso di specie quindi la presenza della partita IVA sospesa non costituisce ostacolo allâapplicazione del regime in quanto il soggetto non ha svolto alcuna attivitĂ dâimpresa, limitandosi allâaffitto dellâunica azienda. Va comunque tenuto presente il rispetto del requisito contenuto nella lett. c) del citato comma 2, in base al quale âqualora venga proseguita unâattivitĂ dâimpresa svolta in precedenza da un altro soggetto, lâammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo dâimposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a ⏠30.000â. Di conseguenza nel caso sopra descritto è necessario accertare il superamento o meno del limite di ⏠30.000 in capo allâaffittuario.
Pubblicata il: 14-05-2013Ulteriore detrazione IRPEF famiglie numerose
Un contribuente ha 4 figli, di cui 2 avuti con il precedente coniuge. I figli avuti dal nuovo coniuge sono a suo carico al 50%. Si chiede se e in che misura può usufruire dellâulteriore detrazione prevista per le famiglie numerose.
Lâart. 12, comma 1-bis, TUIR, riconosce ai genitori con almeno 4 figli a carico unâulteriore detrazione (rispetto a quella ordinaria di cui al comma 1 del medesimo articolo) pari a ⏠1.200. Nellâ ipotesi di genitori separati la norma distingue tra: ⢠genitori non legalmente ma effettivamente separati, la detrazione va ripartita nella misura del 50%; ⢠genitori legalmente ed effettivamente separati ovvero in caso di annullamento, scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta in base agli affidamenti stabiliti dal giudice. Come evidenziato dallâAgenzia delle Entrate nella Circolare 9.1.2008, n. 1/E, tale agevolazione costituisce una sorta di âbonus complessivo ⌠a vantaggio della famiglia numerosaâ. Il caso prospettato è stato oggetto di uno specifico quesito esaminato da parte della stessa Agenzia nellâambito della Circolare 1.6.2012, n. 19/E (quesito 4.2). A tal proposito è stato evidenziato che, nellâipotesi in cui âil quarto figlio non sia tale anche per lâaltro genitore, e quindi lâulteriore detrazione non possa essere in alcun modo attribuita a questâultimo, si ritiene che lâulteriore detrazione in esame spetti per intero al primo genitoreâ. Di conseguenza, per quanto riguarda il caso di specie, il contribuente, con 4 figli a carico ancorchĂŠ 2 al 50%, potrĂ fruire della suddetta detrazione nella misura del 100%, ossia per un importo pari a ⏠1.200.