Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 11-06-2013

    Oggetto

    Inizio attivitĂ  e adozione del regime ordinario

    Domanda

    Un soggetto ha iniziato l’attività di agente di commercio a fine 2012. Nel mod. AA9/2011 non ha barrato la casella relativa al regime dei minimi. In tale periodo ha emesso soltanto 1 fattura pari a circa € 2.000 + IVA. Nel 2013 avendo i relativi requisiti può passare al regime dei minimi (non ha
    ancora emesso alcuna fattura)?

    Risposta

    Come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.5.2012, n. 17/E il soggetto in possesso dei requisiti per il regime dei minimi ex art. 27, DL n. 98/2011 che in sede di inizio attività applica il regime ordinario con l’emissione quindi di fatture con IVA, manifesta tramite il comportamento concludente l’intenzione di adottare tale regime in luogo di quello dei minimi. Tale opzione, da comunicare nell’ambito del quadro VO del mod. IVA 2013, vincola il contribuente fino a revoca, con un minimo di 3 anni. Di conseguenza il soggetto in esame che ha applicato il regime ordinario, ancorché in presenza dei requisiti del regime dei minimi, deve continuare ad applicarlo almeno fino al 2014.

    Pubblicata il: 11-06-2013

    Oggetto

    Rivalutazione beni e passaggio da contabilitĂ  semplificata a ordinaria

    Domanda

    Una società di persone in contabilità semplificata nel 2008 ha rivalutato un immobile ai sensi del DL n. 185/2008, senza affrancare la riserva di rivalutazione. Nel 2013 la società è passata alla contabilità ordinaria. Tale passaggio determina la necessità di ricostituire la riserva di
    rivalutazione con conseguente tassazione della stessa in caso di distribuzione?

    Risposta

    Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.3.2009, n. 11/E e confermato nella Risoluzione 5.8.2009, n. 202/E, la rivalutazione poteva essere effettuata anche dalle imprese individuali / società di persone in contabilità semplificata. Tuttavia tali soggetti non potevano applicare la disciplina del saldo attivo di rivalutazione “considerato che lo stesso, in assenza di un bilancio formale, non risulta esposto in contabilità”. Il passaggio alla contabilità ordinaria, comporta che, secondo quanto chiarito dalla stessa Agenzia nella Circolare 18.6.2001, n. 57/E “al momento della successiva attivazione della contabilità sistematica [ordinaria], il contribuente dovrà costituire i saldi patrimoniali di partenza secondo le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689. In tal caso l’iscrizione in contabilità dei beni rivalutati non comporterà ricostituzione di alcuna riserva di rivalutazione”. Di conseguenza, nel caso di specie, la società non deve ricostituire la riserva di rivalutazione.

    Pubblicata il: 11-06-2013

    Oggetto

    Deposito del bilancio approvato in seconda convocazione

    Domanda

    In una srl l’assemblea di approvazione del bilancio è stata convocata in prima convocazione il 29.4.2013 e in seconda convocazione il 14.5.2013. Essendo l’approvazione avvenuta in seconda convocazione, è corretto provvedere al deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese
    entro 30 giorni da tale data o l’adempimento doveva essere comunque effettuato entro il 29.5?

    Risposta

    L’art. 2435, comma 1, C.c. dispone che “entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio … deve essere, a caura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del registro delle imprese …”. Il termine di 30 giorni decorre dalla data di effettiva approvazione, ancorché quest’ultima sia avvenuta in seconda convocazione. Di conseguenza, nel caso di specie, il bilancio va depositato entro il 13.6.2013.

    Pubblicata il: 28-05-2013

    Oggetto

    Cessione immobile e trasferimento detrazione 36%

    Domanda

    Un privato ha recentemente acquistato il 40% di un immobile per il quale il cedente ha effettuato lavori di ristrutturazione beneficiando della detrazione del 36%.
    Nell’atto di compravendita non è stato specificato nulla in merito al trasferimento delle rate residue della detrazione. Si chiede di confermare se le rate residue si trasferiscono all’acquirente, il quale ne potrà beneficiare nella corrispondente misura del 40%, mentre il rimanente 60% resta in capo al cedente.

    Risposta

    In caso di vendita dell’unità immobiliare su cui sono stati realizzati interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte dal cedente è trasferita per i rimanenti periodi d’imposta all’acquirente, salvo diverso accordo tra le parti. Per quanto riguarda il caso di specie non è ammesso il trasferimento in capo all’acquirente della detrazione corrispondente alla quota di proprietà dell’immobile acquisita. L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 24.5.2009, n. 77/E, ha affrontato un caso simile a quello prospettato in vigenza dell’analoga disciplina in base alla quale “in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi … le detrazioni … non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta … all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.” A tal proposito è stato specificato che il trasferimento di una quota di proprietà da parte del proprietario esclusivo non determina “un corrispondente trasferimento del diritto alla detrazione in favore dell’acquirente pro-quota, atteso che tale passaggio può verificarsi solo in presenza della cessione dell’intero immobile”. Di conseguenza in tutte le ipotesi di frazionamento del diritto di proprietà non è configurabile un trasferimento in capo all’acquirente delle rate residue del beneficio fiscale in esame per “motivi di cautela fiscale, al fine di evitare arbitrari spostamenti del diritto alla detrazione”.

    Pubblicata il: 28-05-2013

    Oggetto

    Detrazione 50% e limite massimo di spesa agevolabile per il 2012

    Domanda

    Un soggetto ha sostenuto nel 2010 spese per circa € 100.000 per un intervento di ristrutturazione edilizia (con una detrazione calcolata nel mod. UNICO 2011 nel limite di € 48.000). Alla luce dell’aumento della detrazione IRPEF dal 36% al 50% e dell’aumento del relativo limite di spesa
    agevolabile da € 48.000 a € 96.000, avendo riavviato i lavori nel secondo semestre 2012, può beneficiare per le spese sostenute in tale periodo della detrazione del 50% nel limite massimo di spesa di € 96.000?

    Risposta

    Per le spese sostenute dal 26.6 al 31.12.2012, il contribuente potrà beneficiare della detrazione nella misura del 50% nel limite di € 96.000, però al netto delle spese agevolate nel 2010. Il caso di specie riguarda infatti un’ipotesi di prosecuzione di lavori precedentemente iniziati. Pertanto per individuare l’ammontare massimo di spesa agevolabile per il 2012 è necessario considerare anche quanto già usufruito in precedenza. Di fatto, quindi, il limite massimo di spesa agevolabile risulta pari a € 48.000 (96.000 - 48.000).