Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 09-07-2013

    Oggetto

    Professionista ex minimo 2011 e studi di settore 2012

    Domanda

    Un professionista (architetto) nel 2012 ha adottato il regime contabile agevolato riservato agli ex minimi. Compilando gli studi di settore risulta non congruo di circa € 2.000. È possibile indicare la causa di esclusione 12 e quindi non procedere con l’adeguamento?

    Risposta

    Il codice esclusione “12â€, associato alle ipotesi contenute nel DM 11.2.2008, costituisce una causa di non applicabilità degli studi ai fini accertativi. Lo stesso, come disposto dall’art. 5, comma 2-bis del citato Decreto, è applicabile ai soggetti “esercenti attività d’impresaâ€, minimi nel 2011, che dal 2012 sono passati al regime ordinario. Come previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22.12.2011 i contribuenti che adottano il regime contabile agevolato “sono soggetti agli studi di settore … ed ai parametri … nonché alla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati …â€. L’Agenzia, nella Circolare 16.3.2012, n. 8/E (quesito 6.6), ha ribadito l’applicabilità degli studi di settore in capo a tali soggetti “non rilevando nell’ordinamento una disposizione che lo escluda†ferma restando la possibilità di “avvalersi delle altre cause di esclusione e di inapplicabilità previste per la generalità dei contribuentiâ€. Tuttavia poiché tali contribuenti devono comunque rispettare i requisiti previsti per c.d. “vecchi†minimi si potrebbe configurare una “situazione di marginalità economicaâ€. Ciò richiede all’Ufficio “l’adozione della massima cautela nel relativo utilizzo, privilegiando, ove il controllo sia comunque ritenuto opportuno, modalità istruttorie diverseâ€. Per quanto riguarda il caso proposto il predetto codice “12†non può essere utilizzato poiché il soggetto esercita un’attività di lavoro autonomo e pertanto il risultato dello studio potrà essere utilizzato ai fini dell’accertamento. Il contribuente potrà comunque segnalare la propria situazione di marginalità economica nelle “Note Aggiuntive†di GERICO in modo da comunicare all’Agenzia la presenza di tale situazione.

    Pubblicata il: 25-06-2013

    Oggetto

    Costruzione abitazione principale e credito d’imposta riacquisto prima casa

    Domanda

    A breve un soggetto cederà un appartamento acquistato nel 2005 con le agevolazioni prima casa. Quasi contestualmente inizierà a costruire una nuova casa in comproprietà con la sua compagna,per la quale sussistono i requisiti prima casa. È possibile recuperare l’imposta di registro corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato dall’IVA relativa ai lavori di costruzione della nuova abitazione?

    Risposta

    L’art. 7, commi 1 e 2, Legge n. 448/98, prevede l’attribuzione di un credito d’imposta a favore del contribuente che, dopo aver ceduto un immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa acquisti, a qualsiasi titolo, entro 1 anno dalla cessione, un altro immobile per il quale ricorrono le condizioni previste dalla Nota II-bis dall’art. 1, Tariffa Parte I, DPR n. 131/86. L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.3.2001, n. 19/E ha evidenziato che il credito “compete anche nell'ipotesi in cui, in presenza di tutte le condizioni, il soggetto acquisisca un'altra abitazione … mediante contratto di appalto, atteso che la norma agevolativa prevede che l'acquisto dell'immobile possa avvenire a qualsiasi titoloâ€. In tal caso, condizione per fruire del credito d’imposta è che il contratto d’appalto sia “redatto in forma scritta e registrato†nonché contenga le indicazioni riportate nel paragrafo 1.3. della citata Circolare n. 19/E al fine della quantificazione del credito spettante. Nel caso di specie il credito in esame: • potrà essere utilizzato esclusivamente ai fini IRPEF, con riferimento all’imposta dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente al momento del nuovo “acquistoâ€; • non potrà essere utilizzato a compensazione dell’IVA dovuta in relazione alla costruzione della nuova abitazione che dovrà essere corrisposta al cedente o all’appaltatore per l’intero importo indicato nelle relative fatture emesse. Come specificato dalla stessa Agenzia: • considerato che il credito in esame è “personaleâ€, lo stesso è “imputato agli aventi diritto,rispettando la percentuale della comunioneâ€; • “il diritto al credito d’imposta nasce al momento della consegna del bene realizzatoâ€. In tale occasione il contribuente deve dimostrare il possesso dei requisiti “prima casaâ€.

    Pubblicata il: 25-06-2013

    Oggetto

    Iscrizione alla gestione IVS in corso d’anno

    Domanda

    Un socio di snc si è iscritto alla Gestione IVS in data 1.8.2012. Per quanto riguarda il calcolo dei contributi previdenziali è corretto fare riferimento al reddito d’impresa conseguito nel 2012 o è possibile fare riferimento esclusivamente alla quota di reddito imputabile al periodo di iscrizione?

    Risposta

    L’art. 3–bis, DL n. 384/92 dispone che, per il calcolo dei contributi previdenziali di artigiani e commercianti, si deve fare riferimento alla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF, prodotti nell’anno in cui il contributo si riferisce. A tale proposito l’INPS nella Circolare 12.6.2003, n. 102 ha precisato che “il rapporto ai mesi di attività persiste anche nelle ipotesi nelle quali, nell’ambito di una compagine societaria, il commerciante o l’artigiano, pur cessando o iniziando l’attività lavorativa in corso d’anno, mantenga la qualifica di socio e, quindi, continui a percepire reddito d’impresa per la restante parte dell’anno. In tali casi il reddito (di partecipazione) da prendere in considerazione al fine del pagamento dei contributi deve essere rapportato ai soli mesi di iscrizione alla gestione previdenzialeâ€. Così, ad esempio, in presenza di un reddito 2012 pari a € 24.000 l’importo rilevante per la contribuzione IVS ammonta a € 10.000 (24.000 / 12 x 5).

    Pubblicata il: 25-06-2013

    Oggetto

    Trasferimento immobile mortis causa e opzione cedolare secca

    Domanda

    Due coniugi detengono in comproprietà un appartamento locato in regime di cedolare secca. Ai primi di giugno del 2013 viene a mancare la moglie e subentrano gli eredi, ossia il marito e 2 figli. L’opzione per la cedolare secca rimane efficace anche a seguito del trasferimento mortis causa?

    Risposta

    L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.6.2012, n. 20/E nel fornire precisazioni sul trasferimento (mortis causa / inter vivos) di un immobile locato con cedolare secca ha chiarito che in virtù della natura di “imposta sostitutiva†della cedolare secca rispetto all’IRPEF e relative addizionali, l’opzione per la cedolare secca esercitata dal de cuius cessa di avere efficacia al momento del traferimento dell’immobile. Poichè per gli immobili locati ad uso abitativo la successione non comporta la risoluzione del contratto (e quindi l’obbligo di stipulare un nuovo contratto) i nuovi titolari “potranno optare per la cedolare secca mediante presentazione del mod. 69 nel termine … di 30 giorni … dalla data del subentroâ€. Nel caso di specie gli eredi (figli) potranno manifestare l’opzione per la cedolare secca presentando all’Agenzia delle Entrate il mod. 69 entro 30 giorni dal decesso.

    Pubblicata il: 11-06-2013

    Oggetto

    Detrazione interessi passivi acquisto abitazione principale

    Domanda

    Nel 2012 un contribuente era proprietario al 100% di un immobile (prima casa) acquistato con mutuo ipotecario, per il quale nel 2012 la banca ha certificato il pagamento di € 900 di interessi passivi. Nel marzo 2012 l’immobile è stato ceduto ed estinto il relativo mutuo.
    Contestualmente il soggetto ha acquistato, in comproprietà al 50% con la compagna, un’altra casa che entrambi destinano a prima abitazione, stipulando insieme un nuovo mutuo per il quale gli interessi passivi sostenuti ammontano a € 4.600.
    Per entrambi i mutui è soddisfatto il requisito del rapporto tra capitale chiesto a mutuo e costo d’acquisto dell’immobile. L’ipotesi di detrarre per la compagna € 2.000 (massimo importo detraibile e solo per il secondo mutuo) e € 2.900 per il contribuente (900 per il primo mutuo e 2.000 per il secondo mutuo) è corretta?

    Risposta

    L’art. 15, comma 1, lett. b), TUIR, consente di detrarre gli interessi passivi, relativi a mutui contratti per l’acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale, entro il limite di € 4.000. Nel caso in cui il mutuo sia cointestato, la detrazione va ripartita tra gli stessi per la propria quota di competenza (50%). L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 7.10.2010, n. 39/E ha riconosciuto la possibilità di cumulare le detrazioni per interessi passivi in capo ad un coniuge che, nel corso d’anno risulti contemporaneamente titolare di 2 mutui per abitazione principale, rispettivamente nella misura del 50% e del 100%, a condizione che sia proprietario, anche per quota, di ciascun immobile. L’Agenzia ha in ogni caso precisato che il tetto di € 4.000 è inderogabile e costituisce l’importo massimo complessivo di cui il contribuente può usufruire. Per quanto riguarda il caso di specie la soluzione prospettata è da ritenersi ammissibile anche in virtù del fatto che il contribuente ha provveduto ad estinguere il primo mutuo, in occasione della cessione del relativo immobile (in relazione a quest’ultimo il limite di interessi detraibili ammonta ad € 4.000). Di conseguenza la detrazione per la companga è pari a € 2.000 (si tratta di immobile in comproprietà al 50%), mentre per il contribuente è così distribuita: - € 900 per il primo mutuo, del quale risulta essere intestatario al 100%; - € 2.000 per il secondo mutuo (si tratta di immobile in comproprietà al 50%). La somma totale usufruibile dal contribuente pari ad € 2.900, rispetta il limite massimo di € 4.000.