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Pubblicata il: 23-07-2013
Detrazione spese sanitarie
Un contribuente ha ottenuto un rimborso di spese mediche da parte di unâassicurazione sanitaria. Posto che per i premi versati allâassicurazione non spetta la detrazione ai fini IRPEF, il contribuente può detrarre le spese sanitarie rimborsate?
Ai sensi dellâart. 15, comma 1, lett. c), TUIR, si considerano rimaste a carico del contribuente le spese mediche rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dallo stesso, per i quali non spetta la detrazione. Di conseguenza, nel caso di specie, tenuto conto che per il premio versato il contribuente non beneficia della detrazione IRPEF connessa, lo stesso potrĂ detrarre le spese sanitarie rimborsate dallâassicurazione.
Pubblicata il: 23-07-2013Esportazione beni con addebito spese di trasporto
Una societĂ italiana cede beni ad una societĂ extraUE (esportazione non imponibile IVA art. 8, DPR n. 633/72). La stessa deve addebitare al cliente le spese di trasporto. Ă corretto applicare anche a tali spese la non imponibilitĂ ?
La risposta è affermativa. Come chiarito nella RM 20.5.2005, n. 405397 il trasporto effettuato per conto e a spese del cedente va considerato accessorio allâesportazione ex art. 12, DPR n. 633/72. Di conseguenza il relativo corrispettivo costituisce âparte del complessivo prezzo della cessione, a nulla influendo che lo stesso sia addebitato distintamente in fatturaâ. Anche tali corrispettivi concorrono a formare il plafond a disposizione per gli acquisti senza IVA.
Pubblicata il: 23-07-2013Rateizzazione sopravvenienza da risarcimento assicurativo
Una societĂ di persone, in contabilitĂ semplificata, nel 2011 ha rateizzato una sopravvenienza da risarcimento assicurativo. Nel 2012 a seguito di un furto consegue una rilevante perdita. Ă possibile imputare nel 2012 le rimanenti quote della rateizzazione al fine di ridurre la perdita?
Come previsto dallâart. 88 , comma 2, TUIR in presenza di unâindennitĂ assicurativa per la perdita/danneggiamento di un bene strumentale conseguita âper un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito dei precedenti esercizi, lâeccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo [86]â. In base al citato comma 4 le sopravvenienze concorrono âa formare il reddito per lâintero ammontare nellâesercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni ⌠a scelta del contribuente, in quote costanti nellâesercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quartoâ. Tenendo presente quanto sopra il contribuente deve rispettare la rateizzazione scelta nel mod. UNICO di conseguimento della sopravvenienza. Nel caso di specie pertanto la societĂ può (deve) imputare al 2012 soltanto la seconda rata.
Pubblicata il: 23-07-2013Locazione immobile strumentale â regime transitorio al 26.6.2012
Una societĂ di gestione immobiliare ha in essere un contratto di locazione commerciale con una agenzia di assicurazione. La societĂ ha fatturato con IVA i canoni anche successivamente al 26.6.2012. Ă possibile ora, come sostenuto dallâAgenzia delle Entrate nella recente Circolare n. 22/E, applicare il regime di esenzione?
Recentemente lâAgenzia delle Entrate è intervenuta fornendo, a distanza di 1 anno dallâentrata in vigore, gli opportuni chiarimenti in merito alle novitĂ IVA introdotte dal DL n. 83/2012 in materia di locazioni e cessioni immobiliari. Relativamente alle locazioni di immobili strumentali lâAgenzia ha affrontato il caso di unâimpresa locatrice che ha continuato ad assoggettare ad IVA i canoni anche successivamente al 26.6.2012. Qualora la prosecuzione dellâimponibilitĂ IVA non corrisponda alla reale volontĂ dellâimpresa, in quanto in capo alla stessa non sussiste âun effettivo interesse allâapplicazione dellâimpostaâ, lâAgenzia nella Circolare 28.6.2013, n. 22/E riconosce la possibilitĂ di âpassareâ al regime (naturale) dellâesenzione per la rimanente durata contrattuale. A tal fine è richiesta la formalizzazione di un atto integrativo del contratto di locazione, che può essere registrato (facoltĂ ) con assolvimento dellâimposta di registro in misura fissa (⏠67).
Pubblicata il: 09-07-2013Contribuente ex minimo e regime contabile agevolato
Un contribuente ha iniziato lâattivitĂ nel 1980. Dal 2008 è entrato nel regime dei minimi. Dal 2012 è fuoriuscito da tale regime ed ha adottato il regime contabile agevolato (liquidazione IVA annuale, no versamento IRAP, ecc.). Avendo usufruito del regime dei minimi per 4 anni, fino a quando può adottare il regime contabile agevolato?
Lâart. 27, comma 3, DL n. 98/2011 ha introdotto un regime contabile agevolato per i soggetti che, pur presentando i requisiti di cui ai commi 96 e 99, Legge n. 244/2007 previsti per i c.d. âvecchiâ minimi, non soddisfano le condizioni richieste per lâaccesso al nuovo regime di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 27. Il Legislatore ha previsto la decadenza dal suddetto regime nel caso in cui: ⢠venga meno una delle condizioni contenute nel citato comma 96 (conseguimento di ricavi/compensi superiori a ⏠30.000, acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a ⏠15.000, ecc.); ⢠si verifichi una delle condizioni di cui al citato comma 99 (applicazione regime speciale IVA, partecipazione societĂ di persone o associazione professionale, ecc.). Il comma 5 del predetto art. 27 riconosce comunque al contribuente la facoltĂ di optare per il regime ordinario (contabilitĂ semplificata/ordinaria) il luogo del regime contabile in esame. Nel caso di specie quindi il soggetto potrĂ continuare ad adottare il predetto regime contabile agevolato finchè non decide di scegliere il regime ordinario ovvero non si verifichi una delle suddette cause di decadenza.