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Pubblicata il: 17-12-2013
Acquisto autovettura e comunicazione clienti-fornitori
Un soggetto ha acquistato nel 2012 un’autovettura con detrazione dell’IVA a credito nella misura del 40%. Nello spesometro l’imposta va inserita per la quota detratta o interamente?
In caso di operazioni con detrazione parziale dell’IVA a credito si ritiene che l’ammontare dell’IVA da indicare nello spesometro non sia influenzato dalla limitata detrazione in capo all’acquirente. Pertanto l’imposta va indicata nella misura intera, così come risultante dalla fattura.
Pubblicata il: 17-12-2013Fattura cointestata e comunicazione clienti-forntitori
Nel 2012 una srl ha emesso una fattura cointestata di importo pari ad € 6.200 (+ IVA), per una prestazione resa sull’immobile in comproprietà di 2 soggetti. Come va compilato lo spesometro nell’ipotesi di utilizzo della modalità analitica?
Come evidenziato nelle istruzioni per la compilazione del Modello di comunicazione polivalente, l’operazione documentata con fattura cointestata va comunicata per ciascuno dei cointestatari. A tal fine si rende necessario ripartire il corrispettivo tra i 2 comproprietari dell’immobile. Conseguentemente, nel caso di specie, la società deve compilare, per ciascun soggetto, il quadro FE riportando, oltre al codice fiscale del cliente, la data del documento / di registrazione e il numero della fattura, l’imponibile pari ad € 3.100 e l’IVA pari ad € 651.
Pubblicata il: 17-12-2013Versamenti titolare e comunicazione all’Agenzia delle Entrate
Devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate i versamenti (infruttiferi) effettuati dall’imprenditore individuale nella propria impresa?
L’Agenzia delle Entrate ha emanato le indicazioni ed i termini di comunicazione dei dati dei soci / familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa. Tra i soggetti richiamati non è ricompreso il titolare della impresa individuale. Pertanto, si ritiene che i versamenti in oggetto non devono essere comunicati.
Pubblicata il: 17-12-2013Volume d’affari ed individuazione periodicità liquidazioni IVA
Nel 2013 un professionista, per effetto della presenza di operazioni non soggette ad IVA ex art. 7- ter, supererà la soglia di € 400.000. Deve adottare, dal 2014, le liquidazioni IVA mensili?
L’art. 7, comma 1, DPR n. 542/99 prevede, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a determinati limiti (€ 400.000 per i soggetti esercenti prestazioni di servizi e € 700.000 in caso di esercizio di altre attivitĂ ), la possibilitĂ di optare per l'effettuazione delle liquidazioni IVA trimestrali. Come noto, a decorrere dal 2013, la Legge n. 228/2012, recependo la Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione, ha riscritto gli artt. 20 e 21, DPR n. 633/72. In particolare: − il comma 6-bis del citato art. 21 estende l’obbligo di emissione della fattura alle operazioni c.d. “extraterritoriali”, ossia alle operazioni non rilevanti ai fini IVA in Italia ex artt. da 7 a 7-septies,DPR n. 633/72; − ai sensi del riformulato comma 1 del citato art. 20 il volume d’affari è determinato dall’“ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi … registrate … con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24 …”. Le operazioni (senza imposta) poste in essere ai sensi del citato comma 6-bis concorrono a formare il volume d’affari. Di conseguenza le operazioni in esame saranno ricomprese nel quadro VE del mod. IVA 2014 che dovrĂ essere opportunamente adeguato al fine di recepire la suddetta novitĂ . La nuova “regola” di determinazione del volume d’affari si riflette quindi sulla verifica del superamento o meno del limite previsto per l’effettuazione delle liquidazioni IVA con periodicitĂ trimestrale.
Pubblicata il: 17-12-2013Pagamento stipendi oltre il 12.1.2014 e deducibilitĂ del relativo costo
Un’impresa, per problemi di liquidità , vorrebbe pagare gli stipendi del mese di dicembre 2013 oltre il 12.1.2014. In tale situazione per i dipendenti ciò concorre a formare il reddito del 2014 da certificare con il CUD 2015? Cosa succede se l’impresa paga entro il 12.1.2014 un acconto? Per l’impresa gli stipendi del mese di dicembre sono deducibili nel 2013?
Ai sensi dell’art. 51, comma 1, TUIR, con riferimento ai redditi di lavoro dipendente opera il principio di cassa c.d. “allargato” in base al quale “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”. Diversamente, per l’impresa, le spese per il personale dipendente sono deducibili nell’esercizio di competenza (maturazione). Con riferimento al quesito posto, quindi, in capo al dipendente, lo stipendio di dicembre, pagato entro il 12.1.2014, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente 2013 da certificare con il mod. CUD 2014, mentre se lo stesso viene pagato dopo il 12.1.2014 concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente 2014 da certificare con il mod. CUD 2015. Nel caso in cui il datore di lavoro intenda corrispondere lo stipendio di dicembre 2013 in 2 rate (acconto / saldo): - l’acconto percepito entro il 12.1.2014 concorre alla formazione del reddito 2013; - il “saldo”, percepito successivamente, concorre alla formazione del reddito 2014. Per l’impresa il corrispondente costo del personale dipendente (mese di dicembre) è di competenza, per l’intero importo, del 2013 (anno di maturazione).