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Pubblicata il: 24-09-2013
Causa esclusione disciplina societĂ di comodo
Una srl immobiliare risulta congrua e coerente agli studi di settore. La stessa non risulta âin lineaâ agli indicatori di normalitĂ . Ă possibile indicare il codice â11â quale causa di esclusione nel prospetto delle societĂ di comodo?
La causa di esclusione dalle societĂ di comodo, identificata dal codice â11â, può essere utilizzata dalle societĂ : ⢠congrue, anche a seguito dellâadeguamento in dichiarazione alle risultanze di GERICO. La societĂ che si colloca nel c.d. âintervallo di confidenzaâ non è considerata congrua; ⢠coerenti (non rileva la coerenza collegata agli indicatori di normalitĂ economica). Nel caso di specie quindi la risposta è affermativa, per cui la societĂ (congrua e coerente, ma non âin lineaâ con uno o piĂš indicatori di normalitĂ economica) potrĂ indicare nellâapposito prospetto presente nel quadro RF del mod. UNICO 2013 SC il codice â11â quale causa di esclusione dalla disciplina delle societĂ di comodo.
Pubblicata il: 24-09-2013Adozione IVA per cassa e comunicazione dellâopzione
Una societĂ ha adottato dallâ1.12.2012 il nuovo regime IVA per cassa e continua ad applicarlo anche nel 2013. Si chiede conferma circa lâobbligo di comunicare la scelta barrando la casella 1 di rigo VO15 del mod. IVA 2013.
La risposta è affermativa. I soggetti che hanno adottato, per comportamento concludente, il nuovo regime âIVA per cassaâ a decorrere dallâ1.12.2012 devono comunicare tale opzione nellâambito del mod. IVA 2013 barrando la casella 1 di rigo VO15. Si rammenta che lâopzione cosĂŹ esercitata vincola il contribuente per almeno un triennio. Il 2012 per coloro che hanno optato dallâ1.12.2012 è considerato quale âanno interoâ e pertanto tali soggetti sono vincolati allâadozione del regime in esame almeno fino al 31.12.2014.
Pubblicata il: 10-09-2013Enunciazione impresa familiare di ditta individuale giĂ esistente
Un imprenditore commerciale, titolare di una ditta individuale, decide di svolgere la propria attivitĂ nella forma di impresa familiare con il fratello. Lâatto, stipulato il 2.10.2012, prevede la ripartizione degli utili rispettivamente nella misura del 70% e del 30%. Tali percentuali sono valide giĂ per il 2012 oppure dal 2013?
Lâistituto dellâimpresa familiare, disciplinato dallâart. 230-bis C.c., consente di ripartire il reddito prodotto tra piĂš soggetti (ovvero, imprenditore e familiari) in proporzione della quantitĂ e qualitĂ del lavoro prestato da ciascuno di essi. Tale reddito va imputato ad ogni collaboratore in base alla sua partecipazione agli utili. La suddetta ripartizione è però subordinata ad una serie di condizioni âformaliâ, tra le quali lâobbligo che lâatto pubblico o la scrittura privata, da cui risulta la determinazione delle quote di partecipazione agli utili, sia anteriore allâinizio del periodo dâimposta. Con riguardo allâadozione da parte dellâimpresa della âveste giuridicaâ di impresa familiare durante il periodo di imposta, il MEF, con la Circolare 17.5.2000, n. 98/E ha precisato che lâatto di determinazione delle quote di partecipazione agli utili ha effetto fiscale: ⢠a decorrere dal periodo dâimposta successivo alla data dellâatto di enunciazione di impresa familiare se lâattivitĂ svolta dallâimpresa è giĂ in atto; ⢠nel periodo stesso, purchè lâatto sia posto in essere contestualmente allâinizio dellâattivitĂ e sia validamente registrato nei termini previsti dalla disciplina relativa allâimposta di registro. Nel caso di specie, pertanto, il reddito dâimpresa 2012 è tassato in capo al titolare; soltanto a decorrere dal 2013 (mod. UNICO 2014) sarĂ attribuita al fratello la quota di reddito proporzionale allâattivitĂ dallo stesso svolta.
Pubblicata il: 10-09-2013Snc âtrasformataâ in ditta individuale
Una societĂ di persone (snc) in data 8.2.2013 si è âtrasformataâ in ditta individuale a seguito della mancata ricostituzione della pluralitĂ dei soci e prosecuzione dellâattivitĂ da parte di uno dei soci superstiti.
Entro quale termine la società è tenuta a presentare il mod. UNICO per il periodo 1.1-8.2.2013?
Nelle ipotesi di scoglimento di una societĂ di persone e âtrasformazioneâ in ditta inviduale, uno dei soci, vista lâimpossibilitĂ di ricostituire la compagine societaria, prosegue in forma individuale lâattivitĂ prima esercitata dalla societĂ . Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi: ⢠la società è tenuta a presentare la dichiarazione fino al giorno in cui era possibile ricostituire la pluralitĂ dei soci, ossia fino a quando è intervenuto il suo scioglimento in forza di legge ex artt. 2272 e 2302, C.c; ⢠il socio superstite, divenuto imprenditore individuale, dovrĂ presentare la propria dichiarazione per il periodo residuo intercorrente dalla data di âtrasformazioneâ alla data di fine dellâesercizio. Con riferimento al caso di specie: ⢠la società è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo 1.1-7.2.2013, entro i termini ordinari (30.9.2014) in quanto tale situazione, come specificato dallâAgenzia delle Entrate nella Risoluzione 31.7.2008, n. 329/E, è equiparata alla cessazione senza formale liquidazione;; ⢠il socio, che prosegue lâattivitĂ come imprenditore individuale, deve presentare la dichiarazione dei redditi per il periodo 8.2.2013- 31.12.2013 entro il 30.9.2014.
Pubblicata il: 10-09-2013Assegnazione beni ai soci e rateizzazione plusvalenza
Una snc, proprietaria di un immobile strumentale, intende assegnarlo ad uno dei soci a titolo di corrispettivo per il recesso.
La plusvalenza derivante dalla suddetta assegnazione può essere rateizzata?
Lâart. 86, comma 4, TUIR prevede la possibilitĂ , in capo al contribuente, di rateizzare le plusvalenze realizzate âin quote costanti nellâesercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quartoâ purchè: ⢠i beni siano posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni (1 anno per le societĂ sportive dilettantistiche); ⢠non siano plusvalenze esenti ex art. 87, TUIR; ⢠le plusvalenze siano ârealizzateâ ossia derivino da âcessione a titolo oneroso ovvero da risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beniâ ex art. 86, comma 1, lett. a) e b). Per quanto riguarda il caso di specie, tale plusvalenza non potrĂ essere rateizzata (concorrerĂ a formare il reddito per lâintero ammontare nel periodo dâimposta di riferimento) in quanto trattasi di mera assegnazione del bene al socio. Infatti: − la lett. c) del comma 1 del citato art. 86 dispone che âle plusvalenze dei beni relativi allâimpresa ⌠concorrono a formare il reddito ⌠se i beni vengono assegnati ai soci ..â; − il comma 4 del medesimo art. 86, nel disciplinare la possibilitĂ di rateazione, fa riferimento esclusivamente alle plusvalenze ârealizzateâ e pertanto a quelle derivanti dalle cessioni a titolo oneroso ovvero dalle ipotesi di risarcimento e non anche a quelle da assegnazione.
Lâart. 86, comma 4, TUIR prevede la possibilitĂ , in capo al contribuente, di rateizzare le plusvalenze realizzate âin quote costanti nellâesercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quartoâ purchè: ⢠i beni siano posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni (1 anno per le societĂ sportive dilettantistiche); ⢠non siano plusvalenze esenti ex art. 87, TUIR; ⢠le plusvalenze siano ârealizzateâ ossia derivino da âcessione a titolo oneroso ovvero da risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beniâ ex art. 86, comma 1, lett. a) e b). Per quanto riguarda il caso di specie, tale plusvalenza non potrĂ essere rateizzata (concorrerĂ a formare il reddito per lâintero ammontare nel periodo dâimposta di riferimento) in quanto trattasi di mera assegnazione del bene al socio. Infatti: − la lett. c) del comma 1 del citato art. 86 dispone che âle plusvalenze dei beni relativi allâimpresa ⌠concorrono a formare il reddito ⌠se i beni vengono assegnati ai soci ..â; − il comma 4 del medesimo art. 86, nel disciplinare la possibilitĂ di rateazione, fa riferimento esclusivamente alle plusvalenze ârealizzateâ e pertanto a quelle derivanti dalle cessioni a titolo oneroso ovvero dalle ipotesi di risarcimento e non anche a quelle da assegnazione.