Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 24-09-2013

    Oggetto

    Causa esclusione disciplina societĂ  di comodo

    Domanda

    Una srl immobiliare risulta congrua e coerente agli studi di settore. La stessa non risulta “in linea” agli indicatori di normalità. È possibile indicare il codice “11” quale causa di esclusione nel prospetto delle società di comodo?

    Risposta

    La causa di esclusione dalle società di comodo, identificata dal codice “11”, può essere utilizzata dalle società: • congrue, anche a seguito dell’adeguamento in dichiarazione alle risultanze di GERICO. La società che si colloca nel c.d. “intervallo di confidenza” non è considerata congrua; • coerenti (non rileva la coerenza collegata agli indicatori di normalità economica). Nel caso di specie quindi la risposta è affermativa, per cui la società (congrua e coerente, ma non “in linea” con uno o più indicatori di normalità economica) potrà indicare nell’apposito prospetto presente nel quadro RF del mod. UNICO 2013 SC il codice “11” quale causa di esclusione dalla disciplina delle società di comodo.

    Pubblicata il: 24-09-2013

    Oggetto

    Adozione IVA per cassa e comunicazione dell’opzione

    Domanda

    Una società ha adottato dall’1.12.2012 il nuovo regime IVA per cassa e continua ad applicarlo anche nel 2013. Si chiede conferma circa l’obbligo di comunicare la scelta barrando la casella 1 di rigo VO15 del mod. IVA 2013.

    Risposta

    La risposta è affermativa. I soggetti che hanno adottato, per comportamento concludente, il nuovo regime “IVA per cassa” a decorrere dall’1.12.2012 devono comunicare tale opzione nell’ambito del mod. IVA 2013 barrando la casella 1 di rigo VO15. Si rammenta che l’opzione così esercitata vincola il contribuente per almeno un triennio. Il 2012 per coloro che hanno optato dall’1.12.2012 è considerato quale “anno intero” e pertanto tali soggetti sono vincolati all’adozione del regime in esame almeno fino al 31.12.2014.

    Pubblicata il: 10-09-2013

    Oggetto

    Enunciazione impresa familiare di ditta individuale giĂ  esistente

    Domanda

    Un imprenditore commerciale, titolare di una ditta individuale, decide di svolgere la propria attività nella forma di impresa familiare con il fratello. L’atto, stipulato il 2.10.2012, prevede la ripartizione degli utili rispettivamente nella misura del 70% e del 30%. Tali percentuali sono valide già per il 2012 oppure dal 2013?

    Risposta

    L’istituto dell’impresa familiare, disciplinato dall’art. 230-bis C.c., consente di ripartire il reddito prodotto tra più soggetti (ovvero, imprenditore e familiari) in proporzione della quantità e qualità del lavoro prestato da ciascuno di essi. Tale reddito va imputato ad ogni collaboratore in base alla sua partecipazione agli utili. La suddetta ripartizione è però subordinata ad una serie di condizioni “formali”, tra le quali l’obbligo che l’atto pubblico o la scrittura privata, da cui risulta la determinazione delle quote di partecipazione agli utili, sia anteriore all’inizio del periodo d’imposta. Con riguardo all’adozione da parte dell’impresa della “veste giuridica” di impresa familiare durante il periodo di imposta, il MEF, con la Circolare 17.5.2000, n. 98/E ha precisato che l’atto di determinazione delle quote di partecipazione agli utili ha effetto fiscale: • a decorrere dal periodo d’imposta successivo alla data dell’atto di enunciazione di impresa familiare se l’attività svolta dall’impresa è già in atto; • nel periodo stesso, purchè l’atto sia posto in essere contestualmente all’inizio dell’attività e sia validamente registrato nei termini previsti dalla disciplina relativa all’imposta di registro. Nel caso di specie, pertanto, il reddito d’impresa 2012 è tassato in capo al titolare; soltanto a decorrere dal 2013 (mod. UNICO 2014) sarà attribuita al fratello la quota di reddito proporzionale all’attività dallo stesso svolta.

    Pubblicata il: 10-09-2013

    Oggetto

    Snc “trasformata” in ditta individuale

    Domanda

    Una società di persone (snc) in data 8.2.2013 si è “trasformata” in ditta individuale a seguito della mancata ricostituzione della pluralità dei soci e prosecuzione dell’attività da parte di uno dei soci superstiti.
    Entro quale termine la società è tenuta a presentare il mod. UNICO per il periodo 1.1-8.2.2013?

    Risposta

    Nelle ipotesi di scoglimento di una società di persone e “trasformazione” in ditta inviduale, uno dei soci, vista l’impossibilità di ricostituire la compagine societaria, prosegue in forma individuale l’attività prima esercitata dalla società. Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi: • la società è tenuta a presentare la dichiarazione fino al giorno in cui era possibile ricostituire la pluralità dei soci, ossia fino a quando è intervenuto il suo scioglimento in forza di legge ex artt. 2272 e 2302, C.c; • il socio superstite, divenuto imprenditore individuale, dovrà presentare la propria dichiarazione per il periodo residuo intercorrente dalla data di “trasformazione” alla data di fine dell’esercizio. Con riferimento al caso di specie: • la società è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo 1.1-7.2.2013, entro i termini ordinari (30.9.2014) in quanto tale situazione, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 31.7.2008, n. 329/E, è equiparata alla cessazione senza formale liquidazione;; • il socio, che prosegue l’attività come imprenditore individuale, deve presentare la dichiarazione dei redditi per il periodo 8.2.2013- 31.12.2013 entro il 30.9.2014.

    Pubblicata il: 10-09-2013

    Oggetto

    Assegnazione beni ai soci e rateizzazione plusvalenza

    Domanda

    Una snc, proprietaria di un immobile strumentale, intende assegnarlo ad uno dei soci a titolo di corrispettivo per il recesso.
    La plusvalenza derivante dalla suddetta assegnazione può essere rateizzata?

    Risposta

    L’art. 86, comma 4, TUIR prevede la possibilitĂ , in capo al contribuente, di rateizzare le plusvalenze realizzate “in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto” purchè: • i beni siano posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni (1 anno per le societĂ  sportive dilettantistiche); • non siano plusvalenze esenti ex art. 87, TUIR; • le plusvalenze siano “realizzate” ossia derivino da “cessione a titolo oneroso ovvero da risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni” ex art. 86, comma 1, lett. a) e b). Per quanto riguarda il caso di specie, tale plusvalenza non potrĂ  essere rateizzata (concorrerĂ  a formare il reddito per l’intero ammontare nel periodo d’imposta di riferimento) in quanto trattasi di mera assegnazione del bene al socio. Infatti: − la lett. c) del comma 1 del citato art. 86 dispone che “le plusvalenze dei beni relativi all’impresa … concorrono a formare il reddito … se i beni vengono assegnati ai soci ..”; − il comma 4 del medesimo art. 86, nel disciplinare la possibilitĂ  di rateazione, fa riferimento esclusivamente alle plusvalenze “realizzate” e pertanto a quelle derivanti dalle cessioni a titolo oneroso ovvero dalle ipotesi di risarcimento e non anche a quelle da assegnazione.

    Risposta

    L’art. 86, comma 4, TUIR prevede la possibilitĂ , in capo al contribuente, di rateizzare le plusvalenze realizzate “in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto” purchè: • i beni siano posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni (1 anno per le societĂ  sportive dilettantistiche); • non siano plusvalenze esenti ex art. 87, TUIR; • le plusvalenze siano “realizzate” ossia derivino da “cessione a titolo oneroso ovvero da risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni” ex art. 86, comma 1, lett. a) e b). Per quanto riguarda il caso di specie, tale plusvalenza non potrĂ  essere rateizzata (concorrerĂ  a formare il reddito per l’intero ammontare nel periodo d’imposta di riferimento) in quanto trattasi di mera assegnazione del bene al socio. Infatti: − la lett. c) del comma 1 del citato art. 86 dispone che “le plusvalenze dei beni relativi all’impresa … concorrono a formare il reddito … se i beni vengono assegnati ai soci ..”; − il comma 4 del medesimo art. 86, nel disciplinare la possibilitĂ  di rateazione, fa riferimento esclusivamente alle plusvalenze “realizzate” e pertanto a quelle derivanti dalle cessioni a titolo oneroso ovvero dalle ipotesi di risarcimento e non anche a quelle da assegnazione.