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Pubblicata il: 04-02-2014
Inizio attivitĂ nel 2008 e adesione al regime dei minimi dal 2014
Un soggetto nel 2008, allâetĂ di 22 anni, ha iniziato lâattivitĂ di perito industriale, adottando per il triennio 2008 â 2010 il regime delle nuove iniziative produttive. Nel 2011, ancorchĂŠ in possesso dei requisiti per accedere al regime dei minimi, ha optato per il regime ordinario in quanto, ritenendo negli anni successivi di incrementare considerevolmente lâattivitĂ ed i conseguenti compensi, voleva evitare le âdifficoltĂ â connesse con lâeventuale fuoriuscita in corso dâanno dal regime agevolato. Tuttavia dette previsioni non si sono verificate, posto che è stato assunto da unâimpresa quale dipendente per lo svolgimento di unâattivitĂ diversa da quella di perito industriale. Intendendo conservare la partita IVA, considerata lâintervenuta scadenza, nel 2013, del vincolo triennale dellâopzione per il regime ordinario, può dal 2014 adottare il ânuovoâ regime dei minimi e mantenerlo fino a 35 anni?
Ai fini dellâaccesso al regime dei ânuoviâ minimi è richiesta la sussistenza, oltre che dei requisiti di cui al previgente regime (nellâanno precedente: compensi non superiori a ⏠30.000, non effettuazione di cessioni allâesportazione, ecc.; nel triennio precedente: acquisti di beni strumentali non superiori a ⏠15.000) anche di ulteriori condizioni (inizio attivitĂ dal 2012, ovvero dal 2008 per i soggetti giĂ in attivitĂ allâ1.1.2012; mancato esercizio, nei 3 anni precedenti lâinizio dellâattivitĂ , di attivitĂ di lavoro autonomo / impresa, ecc.). Il regime, in generale, è applicabile per il periodo dâimposta di inizio dellâattivitĂ e per i 4 successivi. Ă tuttavia consentita lâapplicazione per un periodo maggiore, ossia oltre il 4° periodo dâimposta successivo allâinizio dellâattivitĂ , ma non oltre il compimento dei 35 anni di etĂ . Relativamente ai soggetti che hanno iniziato lâattivitĂ tra il 2008 e il 2011, lâAgenzia delle Entrate, nel Provvedimeno 22.12.2011, n. 185820, ha specificato che gli stessi se âhanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime ⌠[delle] nuove iniziative ⌠possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta residui al compimento del quinquiennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di etĂ â. Va comunque considerato che âresta fermo il vincolo triennale conseguente allâopzione per il regime ordinarioâ. Di conseguenza, il soggetto che nel 2011, ancorchĂŠ in possesso dei requisiti per lâaccesso al regime dei minimi abbia optato per il regime ordinario, stante il vincolo triennale di tale scelta non ha potuto accedere dal 2012, pur in presenza dei requisiti, al nuovo regime dei minimi. Lo stesso, sulla base della citata precisazione, una volta uscito dal regime ordinario (decorso il triennio obbligatorio) può adottare il regime dei minimi fino al compimento del quinquiennio o, comunque, non oltre il periodo di compimento dei 35 anni. Nel caso di specie, pertanto, il soggetto, ancorchè abbia applicato, per i primi 6 periodi dâimposta, regimi diversi da quello dei minimi, non avendo ancora compiuto 35 anni può adottare, dal 2014 e fino al raggiungimento di tale etĂ (ossia fino al 2021), il regime dei minimi. A tale fine è comunque necessario procedere alla revoca dellâopzione per il regime ordinario da comunicare nel quadro VO del mod. IVA 2015.
Pubblicata il: 23-01-2014Cessione autovettura sub-agente assicurazione
Un sub-agente di assicurazioni che ha optato per la dispensa delle operazioni esenti prevista dallâart. 36-bis, DPR n. 633/72, intende cedere la propria autovettura. Non avendo detratto lâIVA allâacquisto è corretto emettere fattura esente IVA, art. 10, 27- quinquies, DPR n. 633/72?
Lâart. 10, n. 27-quinquies, DPR n. 633/72 annovera, tra le operazioni esenti, âle cessioni che hanno per oggetto beni acquistati ⌠senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2â. LâindetraibilitĂ dellâIVA a credito costituisce quindi presupposto perchĂŠ lâoperazione sia esente. Tuttavia, come chiarito dallâAgenzia delle Entrate nella Risoluzione 1.2.2007, n. 16/E, le fattispecie richiamate dal n. 27- quinquies sono tassative e quindi non suscettibili di interpretazione estensiva rispetto ad altre ipotesi, tra le quali rientra il caso di specie. In base al comma 2 dellâart. 36-bis, DPR n. 633/72, in caso di opzione per la dispensa dagli adempimenti formali delle operazioni esenti, lâIVA a credito degli acquisti è indetraibile, anche qualora il soggetto effettui eventualmente operazioni imponibili che, in assenza della predetta opzione avrebbero dato luogo alla detrazione dellâIVA ex artt. da 19 a 19-bis2, DPR n. 633/72. Lâesenzione IVA di cui al citato n. 27-quinquies non è applicabile al caso in esame in quanto: 1. lâart. 36-bis non risulta espressamente richiamato; 2. la ratio dellâindetraibilitĂ prevista dal citato art. 36-bis (volontĂ del soggetto di fruire delle semplificazioni contabili) ha natura diversa da quella propria degli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2, che regolano âordinariamenteâ il diritto alla detrazione dellâIVA. La dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti prevista dal citato art. 36-bis non viola il principio di âneutralitĂ â dellâIVA in quanto âprevisione di carattere speciale nellâambito del vigente sistema IVA, essendo dettata con esclusivo riferimento ad un regime attivabile in via opzionaleâ. Alla luce di quanto sopra quindi la cessione in esame non potrĂ beneficiare dellâesenzione ex art. 10, n. 27-quinquies, con conseguente imponibilitĂ della stessa.
Pubblicata il: 23-01-2014Acquisto materasso antidecubito / ortopedico
Un anziano, non disabile, ha acquistato un materasso antidecubito con marchio CE. Può usufruire della detrazione IRPEF del 19%?
La risposta è positiva. LâAgenzia delle Entrate, con la Risoluzione 26.1.2007, n. 11/E, ha chiarito che lâacquisto di un materasso sanitario costituisce un onere detraibile a condizione che: ⢠il materasso sia classificabile âantidecubitoâ ovvero presenti le caratteristiche ex DM 27.8.99. Infatti, ai fini dellâinquadramento della spesa in una delle tipologie di cui allâart. 15, comma 1, lett. c), TUIR occorre fare riferimento âai provvedimenti del Ministero della sanitĂ che contengono lâelenco delle specialitĂ farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialisticheâ; ⢠il richiedente sia in possesso di prescrizione medica attestante la necessitĂ dellâutilizzo del bene. In alternativa, a richiesta dellâAgenzia delle Entrate, è possibile produrre unâautocertificazione attestante la necessitĂ per la quale è stato acquistato il materasso (non autenticata se accompagnata dalla fotocopia del documento di identitĂ del contribuente). Al ricorrere delle predette condizioni il soggetto potrĂ detrarre la spesa sostenuta per il materasso quale âspesa sanitariaâ, con conseguente applicazione della detrazione IRPEF del 19% prevista dal citato art. 15, comma 1, lett. c), TUIR.
Pubblicata il: 23-01-2014Cassa allargata e proroga termine del 12.1.2014
Unâimpresa ha pagato le retribuzioni del mese di dicembre il 13.1.2014. PoichĂŠ il 12.1.2014 cadeva di domenica, avendo pagato il giorno successivo opera comunque il principio della c.d. âcassa allargataâ e pertanto tali somme concorrono a formare il reddito del 2013?
La risposta è negativa. La previsione contenuta nellâart. 51, comma 1, TUIR, secondo cui âsi considerano percepiti nel periodo dâimposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo dâimposta successivo a quello cui si riferisconoâ, come evidenziato dallâAgenzia delle Entrate nella Circolare 15.1.2003, n. 2/E, ânon concretizza un termine di prescrizioneâ. Di conseguenza non può trovare applicazione la proroga âdi dirittoâ del termine scadente in un giorno festivo al giorno seguente non festivo come disposto dallâart. 2963, C.c..
Pubblicata il: 23-01-2014Comunicazione dei finanziamenti / capitalizzazioni e c/c cointestato
Il titolare di una ditta individuale, in contabilità ordinaria, ha effettuato nel 2012 alcuni versamenti (per circa ⏠8.000) dal c/c personale, cointestato con la moglie pensionata, al c/c utilizzato per
lâattivitĂ . Tali versamenti vanno ricompresi nella comunicazione dei finanziamenti / capitalizzazioni?
Considerato che civilisticamente il c/c cointestato è riferito in pari misura ai cointestatari e che dalla lettura del Provvedimento dellâAgenzia delle Entrate 2.8.2013, n. 94904, si desume che lâadempimento interessa i finanziamenti concessi allâimpresa dai âsoci o familiari dellâimprenditoreâ, si ritiene che la comunicazione in esame vada effettuata soltanto con riferimento al 50% dei versamenti imputabili alla moglie.