Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 04-02-2014

    Oggetto

    Inizio attivitĂ  nel 2008 e adesione al regime dei minimi dal 2014

    Domanda

    Un soggetto nel 2008, all’età di 22 anni, ha iniziato l’attività di perito industriale, adottando per il triennio 2008 – 2010 il regime delle nuove iniziative produttive. Nel 2011, ancorché in possesso dei requisiti per accedere al regime dei minimi, ha optato per il regime ordinario in quanto, ritenendo negli anni successivi di incrementare considerevolmente l’attività ed i conseguenti compensi, voleva evitare le “difficoltà” connesse con l’eventuale fuoriuscita in corso d’anno dal regime agevolato. Tuttavia dette previsioni non si sono verificate, posto che è stato assunto da un’impresa quale dipendente per lo svolgimento di un’attività diversa da quella di perito industriale. Intendendo conservare la partita IVA, considerata l’intervenuta scadenza, nel 2013, del vincolo triennale dell’opzione per il regime ordinario, può dal 2014 adottare il “nuovo” regime dei minimi e mantenerlo fino a 35 anni?

    Risposta

    Ai fini dell’accesso al regime dei “nuovi” minimi è richiesta la sussistenza, oltre che dei requisiti di cui al previgente regime (nell’anno precedente: compensi non superiori a € 30.000, non effettuazione di cessioni all’esportazione, ecc.; nel triennio precedente: acquisti di beni strumentali non superiori a € 15.000) anche di ulteriori condizioni (inizio attività dal 2012, ovvero dal 2008 per i soggetti già in attività all’1.1.2012; mancato esercizio, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, di attività di lavoro autonomo / impresa, ecc.). Il regime, in generale, è applicabile per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i 4 successivi. È tuttavia consentita l’applicazione per un periodo maggiore, ossia oltre il 4° periodo d’imposta successivo all’inizio dell’attività, ma non oltre il compimento dei 35 anni di età. Relativamente ai soggetti che hanno iniziato l’attività tra il 2008 e il 2011, l’Agenzia delle Entrate, nel Provvedimeno 22.12.2011, n. 185820, ha specificato che gli stessi se “hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime … [delle] nuove iniziative … possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta residui al compimento del quinquiennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età”. Va comunque considerato che “resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario”. Di conseguenza, il soggetto che nel 2011, ancorché in possesso dei requisiti per l’accesso al regime dei minimi abbia optato per il regime ordinario, stante il vincolo triennale di tale scelta non ha potuto accedere dal 2012, pur in presenza dei requisiti, al nuovo regime dei minimi. Lo stesso, sulla base della citata precisazione, una volta uscito dal regime ordinario (decorso il triennio obbligatorio) può adottare il regime dei minimi fino al compimento del quinquiennio o, comunque, non oltre il periodo di compimento dei 35 anni. Nel caso di specie, pertanto, il soggetto, ancorchè abbia applicato, per i primi 6 periodi d’imposta, regimi diversi da quello dei minimi, non avendo ancora compiuto 35 anni può adottare, dal 2014 e fino al raggiungimento di tale età (ossia fino al 2021), il regime dei minimi. A tale fine è comunque necessario procedere alla revoca dell’opzione per il regime ordinario da comunicare nel quadro VO del mod. IVA 2015.

    Pubblicata il: 23-01-2014

    Oggetto

    Cessione autovettura sub-agente assicurazione

    Domanda

    Un sub-agente di assicurazioni che ha optato per la dispensa delle operazioni esenti prevista dall’art. 36-bis, DPR n. 633/72, intende cedere la propria autovettura. Non avendo detratto l’IVA all’acquisto è corretto emettere fattura esente IVA, art. 10, 27- quinquies, DPR n. 633/72?

    Risposta

    L’art. 10, n. 27-quinquies, DPR n. 633/72 annovera, tra le operazioni esenti, “le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati … senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2”. L’indetraibilità dell’IVA a credito costituisce quindi presupposto perché l’operazione sia esente. Tuttavia, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 1.2.2007, n. 16/E, le fattispecie richiamate dal n. 27- quinquies sono tassative e quindi non suscettibili di interpretazione estensiva rispetto ad altre ipotesi, tra le quali rientra il caso di specie. In base al comma 2 dell’art. 36-bis, DPR n. 633/72, in caso di opzione per la dispensa dagli adempimenti formali delle operazioni esenti, l’IVA a credito degli acquisti è indetraibile, anche qualora il soggetto effettui eventualmente operazioni imponibili che, in assenza della predetta opzione avrebbero dato luogo alla detrazione dell’IVA ex artt. da 19 a 19-bis2, DPR n. 633/72. L’esenzione IVA di cui al citato n. 27-quinquies non è applicabile al caso in esame in quanto: 1. l’art. 36-bis non risulta espressamente richiamato; 2. la ratio dell’indetraibilità prevista dal citato art. 36-bis (volontà del soggetto di fruire delle semplificazioni contabili) ha natura diversa da quella propria degli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2, che regolano “ordinariamente” il diritto alla detrazione dell’IVA. La dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti prevista dal citato art. 36-bis non viola il principio di “neutralità” dell’IVA in quanto “previsione di carattere speciale nell’ambito del vigente sistema IVA, essendo dettata con esclusivo riferimento ad un regime attivabile in via opzionale”. Alla luce di quanto sopra quindi la cessione in esame non potrà beneficiare dell’esenzione ex art. 10, n. 27-quinquies, con conseguente imponibilità della stessa.

    Pubblicata il: 23-01-2014

    Oggetto

    Acquisto materasso antidecubito / ortopedico

    Domanda

    Un anziano, non disabile, ha acquistato un materasso antidecubito con marchio CE. Può usufruire della detrazione IRPEF del 19%?

    Risposta

    La risposta è positiva. L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 26.1.2007, n. 11/E, ha chiarito che l’acquisto di un materasso sanitario costituisce un onere detraibile a condizione che: • il materasso sia classificabile “antidecubito” ovvero presenti le caratteristiche ex DM 27.8.99. Infatti, ai fini dell’inquadramento della spesa in una delle tipologie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR occorre fare riferimento “ai provvedimenti del Ministero della sanità che contengono l’elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche”; • il richiedente sia in possesso di prescrizione medica attestante la necessità dell’utilizzo del bene. In alternativa, a richiesta dell’Agenzia delle Entrate, è possibile produrre un’autocertificazione attestante la necessità per la quale è stato acquistato il materasso (non autenticata se accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del contribuente). Al ricorrere delle predette condizioni il soggetto potrà detrarre la spesa sostenuta per il materasso quale “spesa sanitaria”, con conseguente applicazione della detrazione IRPEF del 19% prevista dal citato art. 15, comma 1, lett. c), TUIR.

    Pubblicata il: 23-01-2014

    Oggetto

    Cassa allargata e proroga termine del 12.1.2014

    Domanda

    Un’impresa ha pagato le retribuzioni del mese di dicembre il 13.1.2014. Poiché il 12.1.2014 cadeva di domenica, avendo pagato il giorno successivo opera comunque il principio della c.d. “cassa allargata” e pertanto tali somme concorrono a formare il reddito del 2013?

    Risposta

    La risposta è negativa. La previsione contenuta nell’art. 51, comma 1, TUIR, secondo cui “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.1.2003, n. 2/E, “non concretizza un termine di prescrizione”. Di conseguenza non può trovare applicazione la proroga “di diritto” del termine scadente in un giorno festivo al giorno seguente non festivo come disposto dall’art. 2963, C.c..

    Pubblicata il: 23-01-2014

    Oggetto

    Comunicazione dei finanziamenti / capitalizzazioni e c/c cointestato

    Domanda

    Il titolare di una ditta individuale, in contabilità ordinaria, ha effettuato nel 2012 alcuni versamenti (per circa € 8.000) dal c/c personale, cointestato con la moglie pensionata, al c/c utilizzato per
    l’attività. Tali versamenti vanno ricompresi nella comunicazione dei finanziamenti / capitalizzazioni?

    Risposta

    Considerato che civilisticamente il c/c cointestato è riferito in pari misura ai cointestatari e che dalla lettura del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 2.8.2013, n. 94904, si desume che l’adempimento interessa i finanziamenti concessi all’impresa dai “soci o familiari dell’imprenditore”, si ritiene che la comunicazione in esame vada effettuata soltanto con riferimento al 50% dei versamenti imputabili alla moglie.