Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 24-10-2023

    Oggetto

    Bonus mobili 2023 e comunicazione ENEA

    Domanda

    Una persona fisica ha ultimato nel mese di settembre 2023 la ristrutturazione del proprio appartamento. Ora intende sostituire gli elettrodomestici della cucina ed alcuni mobili dell’arredo dell’appartamento. Al fine di beneficiare del c.d. “Bonus mobili” deve inviare l’apposita Comunicazione all’ENEA?

    Risposta

    A seguito degli interventi di ristrutturazione eseguiti nel 2023 (iniziati in tale anno), per i quali il contribuente fruisce della detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis, TUIR ovvero del c.d. “Sisma bonus” / “Supersisma bonus” di cui agli artt. 16, DL n. 63/2013 e 119, comma 4, DL n. 119/2020, lo stesso può fruire anche del c.d. “Bonus mobili” (detrazione del 50%) per le spese sostenute (massimo € 8.000 nel 2023 / € 5.000 nel 2024), dalla data di inizio dei lavori edili ed entro il 31.12.2024, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi, destinati all’immobile oggetto dei lavori. A tal fine, per quanto riguarda gli elettrodomestici, è necessario che gli stessi abbiano una classe energetica non inferiore alla A per i forni, E per lavatrici / lavasciugatrici / lavastoviglie, F per frigoriferi e congelatori.
    Al fine di monitorare il risparmio energetico conseguito a seguito degli interventi agevolati, anche in caso di acquisto di elettrodomestici usufruendo del “Bonus mobili” è richiesto l’invio telematico all’ENEA dei dati relativi alle prestazioni energetiche dei beni acquistati entro 90 giorni dall’acquisto, 
    utilizzando la procedura disponibile all’indirizzo https://bonusfiscali.enea.it.
    Con riferimento a tale adempimento, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 26.6.2023, n. 17/E (come già nella Risoluzione 18.4.2019, n. 46/E) ha ribadito che la mancata / tardiva trasmissione della Comunicazione di tali informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione.

    Pubblicata il: 24-10-2023

    Oggetto

    Ex forfetario 2021 / 2022 e applicazione flat tax incrementale

    Domanda

    Un professionista ha adottato il regime forfetario fino al 2022. Dal 2023 ha applicato il regime ordinario. Può beneficiare della flat tax incrementale per il 2023 in presenza di un maggior reddito rispetto a quanto dichiarato nel triennio 2020 - 2022?

    Risposta

    La Finanziaria 2023, ha introdotto a favore delle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo l’introduzione di un regime agevolato
    (opzionale) in base al quale una quota del reddito 2023 incrementale è tassata con un’imposta sostitutiva del 15%, c.d. “Flat tax incrementale”.
    Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.6.2023, n. 18/E l’applicazione del regime in esame non è comunque preclusa nel caso in cui in uno / più degli anni del triennio 2020-2022 il contribuente abbia adottato il regime forfetario / dei minimi. In tal caso il relativo reddito (desumibile dal quadro LM) va considerato per la verifica del maggior reddito del triennio.
    Per determinare la quota assoggettata alla “Flat tax incrementale” è necessario:
    1. individuare i redditi dichiarati nel 2020, 2021 e 2022;
    2. individuare il reddito più elevato dichiarato nel triennio 2020-2022;
    3. calcolare la differenza tra il reddito 2023 e il reddito più elevato del triennio.
    Al risultato della predetta operazione va detratto il 5% del reddito più elevato del triennio (franchigia). Tale differenza, nel limite di € 40.000, va assoggettata all’imposta sostitutiva del 15%.

    Pubblicata il: 10-10-2023

    Oggetto

    Assegnazione immobile ai soci acquistato con reverse charge

    Domanda

    Una snc proprietaria di due capannoni, di cui uno concesso in locazione a terzi, intende assegnare quest’ultimo ai soci. Il capannone è stato acquistato nel 2015 con applicazione del reverse charge da parte dell’impresa cedente. L’assegnazione del capannone deve essere imponibile ai fini IVA oppure la società può fatturare in esenzione IVA?

    Risposta

    L’assegnazione agevolata dei beni ai soci riproposta dall’art. 1, commi da 100 a 105, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) può essere effettuata entro il 30.11.2023 (termine originariamente fissato al 30.9.2023 e così differito ad opera del DL n. 132/2023) previo versamento della prescritta imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per le società non operative in 2 dei 3 anni precedenti). Ai fini IVA l’assegnazione è soggetta alle regole ordinarie. La stessa configura un’ipotesi di destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ex art. 2, comma 2, n. 5, DPR n. 633/72. A tal fine, ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 8-ter, DPR n. 633/72, l’assegnazione risulta esente ai fini IVA, salvo la possibilità di optare per l’imponibilità.
    In caso di assegnazione esente IVA è necessario operare la rettifica della detrazione dell’IVA a credito ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72, in misura pari ai decimi mancanti al compimento del decennio dall’acquisto.
    Nel caso di specie, considerato che il capannone oggetto dell’assegnazione è stato acquistato nel 2015, la società deve operare la rettifica dell’IVA detratta in sede di acquisto nella misura di 2/10.

    Pubblicata il: 03-08-2023

    Oggetto

    Acquisto box pertinenziale da privato e detrazione del 50%

    Domanda

    Un soggetto privato nel mese di giugno 2023 ha acquistato un box che utilizzerà quale pertinenza della propria abitazione principale. Nel 2022 il box è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione da parte dell’impresa cedente. L’acquirente può beneficiare della detrazione IRPEF del 50% prevista per l’acquisto del box previdenziale?

    Risposta

    La detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto del box auto pertinenziale è prevista dall’art. 16-bis, comma 1, lett. d), TUIR ed è riconosciuta per i costi sostenuti per la “realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali”. In merito va evidenziato che:
    – la detrazione va determinata, nel limite massimo di spesa (fino al 2024) di € 96.000, considerando le spese sostenute per la costruzione del box / posto auto pertinenziale all’unità immobiliare abitativa (non il costo di acquisto);
    – in caso di acquisto del box / posto auto, per fruire della detrazione, l’acquirente deve richiedere all’impresa cedente che lo ha realizzato di attestare l’ammontare delle spese sostenute per la relativa costruzione;
    – nella Circolare 26.6.2023, n. 17/E, confermando l’orientamento già espresso in passato, l’Agenzia specifica che, al fine in esame, per “realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali”, si intendono solo gli interventi di “nuova costruzione”, con conseguente esclusione dalla detrazione in caso di acquisto del box dall’impresa che ha eseguito interventi di ristrutturazione sull’immobile ceduto (anche quando a seguito della ristrutturazione si è realizzato un cambio di destinazione d’uso).
    Nel caso di specie, pertanto, il contribuente non può fruire della detrazione IRPEF del 50% in quanto l’acquisto del box auto è stato effettuato da un’impresa che lo ha ristrutturato (non costruitoex novo”).

    Pubblicata il: 03-08-2023

    Oggetto

    Limite reddituale per considerare “a carico” il coniuge in regime forfetario

    Domanda

    Il coniuge di un lavoratore dipendente esercita un’attività di lavoro autonomo in regime forfetario. Per la verifica del limite reddituale per essere considerato fiscalmente a carico va fatto riferimento al reddito lordo (rigo LM34) o al reddito netto (rigo LM36)?

    Risposta

    Nelle istruzioni del mod. REDDITI 2023 PF è specificato che per determinare la condizione di familiare a carico va fatto riferimento al reddito complessivo indicato a rigo RN1, col. 1, al quale concorre l’importo esposto a rigo LM38 “Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva”.
    Nel caso di specie, pertanto, per determinare se il coniuge in regime forfetario è o meno “fiscalmente a carico” dell’altro coniuge, in assenza di altri redditi, va fatto riferimento all’importo esposto nel predetto rigo LM38 (reddito al netto anche delle eventuali perdite), che comunque risulterà anche nel citato rigo RN1, col. 1 e dovrà essere non superiore a € 2.840,51.