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Pubblicata il: 04-03-2014
AttivitĂ esente con operazioni non soggette e presentazione mod. IVA 2014
Un soggetto che effettua operazioni esenti IVA ex art. 10, DPR n. 633/72, nel 2013 ha emesso alcune fatture per prestazioni nei confronti di società UE senza IVA ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 di importo esiguo. Tale soggetto è obbligato a presentare il mod. IVA 2014?
Come desumibile dalle istruzioni per la compilazione del mod. IVA 2014 sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, tra l’altro, i soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, DPR n. 633/72. Nel caso di specie quindi non può trovare applicazione la predetta ipotesi di esonero dalla presentazione ancorchè le operazioni poste in essere siano senza IVA. Le operazioni non soggette ad IVA ex art. 7-ter, DPR n. 633/72, per le quali sussite l’obbligo di fatturazione, devono essere evidenziate a rigo VE39 e concorrono alla formazione del volume d’affari 2013.
Pubblicata il: 04-03-2014Operazioni esenti e presentazione mod. IVA 2014
Un soggetto, subagente di assicurazioni, ha effettuato nel 2013 solo operazioni attive esenti IVA ex art. 10, DPR n. 633/72 provvedendo inoltre alla cessione della propria vettura ai sensi del n. 27-quinquies del citato art. 10. Il soggetto è tenuto a redigere la dichiarazione IVA?
La risposta è negativa. Le operazioni di cui al n. 27-quinquies rientrano tra le operazioni esenti disciplinate dall’art. 10 per le quali non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione IVA annuale in virtù di quanto disposto dalle istruzioni per la compilazione del mod. IVA 2014.
Pubblicata il: 18-02-2014Proseguimento attivitĂ nel 2013 e liquidazioni IVA trimestrali nel 2014
Un soggetto nel mese di aprile 2013 ha proseguito l’attività artigianale del padre (deceduto)realizzando un volume d’affari di circa € 400.000.
Per valutare la possibilità di effettuare nel 2014 le liquidazioni IVA trimestrali il volume d’affari va ragguagliato ad anno?
Con riferimento al quesito posto va preliminarmente considerato che l’erede che ha proseguito l’attività (artigianale) del padre deve presentare la dichiarazione IVA annuale composta da 2 moduli, così strutturati: • il primo relativo a sè stesso, contenente anche i dati relativi alla frazione d’anno successiva all’ultima liquidazione periodica del de cuius; • il secondo relativo al de cuius, contenente i dati delle operazioni fino all’ultima liquidazione periodica eseguita dallo stesso. In particolare nel quadro VA di tale modulo dovrà essere riportata a rigo VA1, campo 1, la partita IVA del de cuius. In entrambi i moduli dovranno essere compilate: • la sezione 2 del quadro VA; • le sezioni 2 e 3 del quadro VL. Per quanto riguarda la possibilità per l’erede di adottare le liquidazioni IVA trimestrali, va fatto riferimento, come precisato dalle istruzioni al mod. IVA 2014, al volume d’affari “complessivo dell’anno d’imposta in cui è avvenuta l’operazione [trasformazione soggettiva] risultante dai diversi moduli di cui si compone la dichiarazione”. Di conseguenza per valutare la possibilità di effettuare nel 2014 le liquidazioni IVA trimestrali (rispetto del limite di € 400.000) l’erede deve sommare il proprio volume d’affari 2013 (rigo VE40, mod. “01”) con quello realizzato dal padre (rigo VE40, mod. “02”).
Pubblicata il: 18-02-2014SocietĂ in perdita sistematica e utilizzo credito IVA trimestrale
Una società di capitali nel 2011 ha dichiarato una perdita e nel 2012 un reddito inferiore al reddito minimo delle società di comodo. Poiché anche per il 2013 dichiarerà una perdita, sarà di comodo per il 2014 e dovrà subire le negative conseguenze con riferimento al credito IVA 2014.
Considerato che la norma fa riferimento al credito IVA annuale è possibile, maturando un credito IVA nel primo trimestre 2014, presentare il mod. IVA TR entro il 30.4.2014?
Come noto, una società è considerata “di comodo” a decorrere dal 4° periodo d’imposta qualora risulti in perdita per 3 periodi d’imposta consecutivi oppure in un triennio sia in perdita per 2 periodi d’imposta e per il restante periodo d’imposta dichiari un reddito inferiore a quello minimo determinato ai sensi dell’art. 30, Legge n. 724/94. Ai sensi del comma 4 del citato art. 30, se dal mod. IVA della società “non operativa” risulta un credito, lo stesso non può essere chiesto a rimborso, né utilizzato in compensazione nel mod. F24 o ceduto. Detto credito può soltanto essere riportato nell’anno successivo ed utilizzato nell’ambito delle liquidazioni IVA periodiche (c.d. “compensazione verticale”). Nel caso di specie la società per il 2014 è non operativa e pertanto non potrà chiedere a rimborso il credito IVA maturato nel primo trimestre 2014. Tale credito potrà soltanto essere riportato nel trimestre successivo ed utilizzato nelle liquidazioni IVA periodiche.
Pubblicata il: 04-02-2014Locazione immobile uso abitativo e applicazione cedolare secca
Il proprietario (privato) di un immobile intende affittarlo ad una società di capitali esercente l’attività alberghiera.
Se nel contratto viene specificato che l’immobile sarà destinato ad abitazione del presidente del CdA della società è possibile optare per la cedolare secca?
La risposta è negativa. A decorrere dal 2011, il regime della cedolare secca, regime di imposizione opzionale, alternativo a quello ordinario riguarda le locazioni di immobili abitativi. L’opzione per la cedolare secca comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo dovute sul contratto di locazione. L’opzione può essere esercitata solo da soggetti persone fisiche e, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2011, n. 26/E (quesito 1.2), “solo per gli immobili locati con finalità abitative, escludendo quelle effettuate nell’esercizio di un’attività di impresa, o di arti e professioni …”. Nell’ambito della citata Circolare n. 26/E, con riferimento alla qualifica del conduttore, l’Agenzia ha escluso, dall’ambito di applicazione del regime in esame, i contratti di locazione stipulati con soggetti che “agiscono nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti”. In virtù di tale orientamento restrittivo non è possibile beneficiare della cedolare con riferimento ai contratti che abbiano come conduttore imprese (ditta individuale, società , ecc.). Per quanto riguarda il caso di specie quindi il locatore (persona fisica, privato) non potrà optare per la cedolare in quanto il contratto di locazione, pur destinato ad abitazione del presidente del Consiglio di Amministrazione, ha come controparte (conduttore) una società di capitali, esercente attività commerciale.