Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 05-11-2013

    Oggetto

    Acquisto immobile all’estero e compilazione quadro RW

    Domanda

    Recentemente abbiamo rilevato che un cliente persona fisica (professionista) aveva versato nel 2012 un acconto pari a € 100.000 per l’acquisto di un immobile all’estero (Francia). L’acquisto è stato formalizzato a fine settembre 2013 con il pagamento del saldo. Tale investimento doveva essere indicato nel mod. UNICO 2013? Se si, è possibile utilizzare il ravvedimento operoso?

    Risposta

    Il quadro RW consente all’Amministrazione finanziaria di “monitorare†gli investimenti all’estero dei soggetti residenti fiscalmente in Italia. In particolare, nella Sezione II vanno indicati gli investimenti presenti al 31.12 di importo superiore ad € 10.000 e nella Sezione III i relativi trasferimenti da, verso e sull'estero di importo complessivo superiore a € 10.000. In merito al quesito posto si rileva che nel quadro RW del mod. UNICO 2013 PF: - nella Sezione II, non andava indicato l’immobile poichè lo stesso al 31.12.2012 non rappresentava ancora un investimento estero; - nella Sezione III, non andava indicato il trasferimento del relativo acconto poiché, come precisato dalle istruzioni alla compilazione del mod. UNICO 2013 PF, “non devono essere indicati gli acconti versati per acquisti o investimenti non ancora concretizzati nel periodo d’impostaâ€. Se l’acconto fosse stato versato tramite un c/c estero di cui il contribuente ne deteneva la disponibilità al 31.12.2012, nella Sezione II andava indicato il relativo saldo a tale data semprechè superiore al predetto limite di € 10.000. In tal caso nella Sezione III andava evidenziata la movimentazione del c/c “estero su esteroâ€. A seguito dell’approvazione della c.d. “Legge Europea 2013â€, in vigore dal 4.9.2013, sono state apportate una serie di importanti modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale e di conseguenza alla struttura del quadro RW e delle relative regole di compilazione. In particolare: 1. la nuova disciplina (art. 5, DL n. 167/90) prevede le seguenti sanzioni: - dal 3% al 15% di quanto non dichiarato, detenuto in Stati non black list (dal 6% al 30% se Stati black list); - € 258 per la dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni dal termine ordinario. Nel caso di specie, in presenza dell’obbligo di compilazione della Sezione II del quadro RW del mod. UNICO 2013 PF è possibile usufruire del ravvedimento operoso presentando una dichiarazione integrativa entro il 30.9.2014 e versando la sanzione ridotta pari allo 0,3% (3% x 1/10) della somma del saldo del c/c estero al 31.12.2012; 2. non vanno più monitorati i trasferimenti da, verso e sull’estero e di conseguenza viene meno l’utilità delle Sezioni I e III del quadro RW. Per le sanzioni relative alla mancata compilazione della Sezione III dovrebbe trovare applicazione il comma 2 dell’art. 3, D.Lgs. n. 472/97 in base al quale “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibileâ€.

    Pubblicata il: 22-10-2013

    Oggetto

    Acquisto intraUE ed aumento aliquota IVA ordinaria

    Domanda

    Nei primi giorni di ottobre è stata ricevuta la merce acquistata da una ditta lettone. La fattura estera che accompagnava la merce è stata emessa il 30.9.2013, data di inizio del trasporto. Si chiede conferma che l’integrazione della fattura vada effettuata applicando la “vecchia†aliquota IVA del 21%.

    Risposta

    Come noto a decorrere dall’1.10.2013 è aumentata l’aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%. La nuova aliquota è applicabile alle operazioni effettuate a decorrere da tale data. Con riferimento agli acquisti intraUE, per effetto delle nuove disposizioni vigenti dal 2013, l’operazione si considera effettuata all’inizio del trasporto dallo Stato UE di partenza dei beni. Nel caso di specie, quindi, si conferma che in sede di integrazione della fattura estera va applicata la “vecchia†aliquota IVA del 21% in quanto il trasporto dei beni è iniziato il 30.9.2013.

    Pubblicata il: 22-10-2013

    Oggetto

    Reso merce ed aumento aliquota IVA ordinaria

    Domanda

    In data 2.10.2013 sono stati restituiti interamente i beni ricevuti in tale giorno, precedentemente fatturati il 30.9.2013 con applicazione dell’aliquota IVA del 21%. La nota di credito, emessa a fronte della restituzione dei beni ad ottobre, va emessa al 22%?

    Risposta

    La risposta è negativa. Per individuare l’aliquota IVA applicabile in caso di nota di credito a seguito di restituzione merce, va fatto riferimento al momento di effettuazione dell’operazione originaria. Considerato che i beni sono stati fatturati al 21% anche la nota di credito va emessa applicando l’aliquota IVA del 21%.

    Pubblicata il: 22-10-2013

    Oggetto

    Finanziamenti titolare e comunicazione all’Agenzia delle Entrate

    Domanda

    Devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate i finanziamenti effettuati dal titolare dell’impresa individuale?

    Risposta

    Va innanzitutto evidenziato che ai sensi dell’art. 2, comma 36-septiesdecies, DL n. 138/2011 “l’Agenzia delle Entrate … ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della societàâ€. Come previsto dall’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 2.8.2013, n. 94904, i soggetti che esercitano attività d’impresa, sia in forma individuale che collettiva, devono comunicare “i dati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa, … , finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, … , pari o superiore a tremilaseicento euroâ€. Da quanto sopra è possibile desumere che i “finanziamenti†effettuati dal titolare dell’impresa individuale non sono oggetto di comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

    Pubblicata il: 22-10-2013

    Oggetto

    Contribuente minimo e applicazione del reverse charge

    Domanda

    Un contribuente minimo del settore edile deve fatturare una prestazione effettuata nell’ambito di un contratto di subappalto. È possibile emettere la fattura con indicazione della norma relativa al reverse charge (art. 17, comma 6, DPR n. 633/72)?

    Risposta

    Il regime dei contribuenti minimi ex art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/2007 (integrato con l’art. 27, DL n. 98/2011), si caratterizza, tra l’altro, dal fatto che le fatture emesse non prevedono l’applicazione dell’IVA. L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 28.1.2008, n. 7/E (quesito 6.2), ha precisato che il meccanismo del reverse charge non trova aplicazione per le operazioni effettuate dai contribuenti minimi. Pertanto per la prestazione edile effettuata in subappalto il soggetto in esame non deve emettere la fattura (senza IVA) con riferimento al suddetto meccanismo, bensì una “ordinaria†fattura senza IVA ex art. 1, comma 100, Legge n. 244/2007. L’appaltatore non è tenuto ad effettuare alcuna integrazione della fattura ricevuta.