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Pubblicata il: 15-04-2014
Distribuzione riserve e agevolazione ACE
Una srl ha deliberato nel mese di settembre 2013 la distribuzione ai soci di una parte degli utili accantonati a riserva per circa ⏠90.000. Parte di tale somma è stata erogata dalla societĂ a febbraio 2014. Per lâapplicazione dellâagevolazione ACE per il 2013, va considerata la quota della riserva corrisposta ai soci entro il 31.12.2013?
Per la determinazione dellâagevolazione ACE, introdotta dallâart. 1, DL n. 201/2011, è necessario considerare lâincremento del capitale proprio, determinato quale differenza tra gli incrementi e decrementi intervenuti. I decrementi, come specificato nella Relazione illustrativa al DM 14.3.2012, attuativo della disciplina, ârilevano, per lâintero ammontare, a partire dallâinizio dellâesercizio in cui si sono verificatiâ. Relativamente alle distribuzioni di utili accantonati a riserva non è chiaro se ai fini ACE assuma rilievo la data della delibera assembleare ovvero lâeffettiva distribuzione degli stessi ai soci. Considerato che, per quanto concerne lâaccantonamento dellâutile lo stesso rileva âdallâinizio dellâesercizio nel corso del quale lâassemblea delibera di destinare ⌠a riserva lâutile di esercizioâ, specularmente si ritiene che la distribuzione delle riserve di utili abbia effetto ai fini ACE dallâinizio dellâesercizio in cui è intervenuta la relativa delibera assembleare. In tale contesto la societĂ , in corrispondenza della data della delibera, dovrebbe rilevare contabilmente la riduzione della riserva e il debito nei confronti dei soci, che sarĂ ridotto in relazione ad ogni pagamento. Nel caso di specie, pertanto, ai fini dellâagevolazione ACE 2013 la distribuzione della riserva di utili ai soci rileva, quale decremento, interamente giĂ nel 2013. Ă auspicabile che lâAgenzia delle Entrate intervenga fornendo la propria interpretazione in merito alla quesitone sopra descritta.
Pubblicata il: 15-04-2014Spesometro e incassi ânew slotâ
Un bar ha installato alcuni apparecchi ânew slotâ per i quali percepisce periodicamente dal gestore una parte degli incassi esenti da IVA.
Considerato che per tali somme non viene emessa fattura si chiede come vadano evidenziate tali operazioni nello spesometro.
Nella comunicazione clienti-fornitori, c.d. spesometro, devono essere riepilogate le operazioni rilevanti ai fini IVA. In particolare le operazioni relative alla raccolta delle giocate con gli apparecchi di intrattenimento di cui allâart. 110, comma 6, TULPS, anche nei rapporti con i terzi (ad esempio, pubblici esercizi) incaricati della raccolta stessa, sono considerate esenti IVA ex art. 10, comma 1, n. 6, DPR n. 633/72. In merito allâadempimento in esame va evidenziato che in risposta ad uno specifico interpello, presentato da Assotrattenimento 2007, lâAgenzia delle Entrate con la risposta 31.1.2014, prot. n. 0013536, considerato che âi dati delle operazioni di cui sopra risultano fra le informazioni che i concessionari della rete telematica giĂ comunicano allâAmministrazione finanziariaâ ha confermato lâesonero dallâobbligo dello spesometro relativamente ai compensi spettanti ai âterzi incaricatiâ della raccolta delle giocate tramite gli apparecchi del c.d. âgioco lecitoâ.
Pubblicata il: 01-04-2014Mancato versamento rate ruolo e decadenza rateizzazione
LâAgenzia delle Entrate ha concesso ad un contribuente una rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. Il piano di rateizzazione prevede il pagamento di 60 rate mensili a decorrere da gennaio 2013. Il contribuente, che non ha versato le rate di dicembre, gennaio e febbraio 2014, può ancora continuare a beneficiare di tale rateizzazione?
Il Decreto c.d. âFareâ, ha apportato importanti modifiche alla disciplina della riscossione mediante ruolo prevista dallâart. 19, DPR n. 602/73. La suddetta disposizione ha previsto, in particolare, che: ⢠la rateizzazione concessa al contribuente può essere estesa fino a 120 rate mensili qualora lo stesso si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilitĂ , in una âcomprovata e grave situazione di difficoltĂ legata alla congiuntura economicaâ; ⢠la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di omesso pagamento di 8 rate, anche non consecutive (anzichĂŠ di 2 rate consecutive come previsto in precedenza). I piani di rateizzazione giĂ accordati al 22.6.2013 (data di entrata in vigore del citato DL n. 69/2013) âpossono su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni di cui allâart. 3, essere aumentati fino a 120 rateâ. LâAgenzia delle Entrate nella recente Risoluzione 19.3.2014, n. 32/E ha chiarito che seguendo la âmedesima ratioâ agli stessi piani di rateizzazione, che risultano quindi ânon decaduti alla data del 22 giugno 2013â, va applicata anche la disposizione agevolativa della mancata decadenza dalla rateazione in caso di omesso pagamento di un numero di rate fino a 8. Di conseguenza, con riferimento al quesito posto, la risposta è positiva.
Pubblicata il: 01-04-2014Lavori a cavallo dâanno e presentazione mod. IRE
Un soggetto privato ha iniziato dei lavori di riqualificazione energetica a fine 2013. Ha pagato un primo acconto dei lavori a metĂ gennaio 2014 tramite lâapposito bonifico bancario. Si chiede se entro il 31.3 doveva inviare allâAgenzia delle Entrate il mod. IRE. In caso di risposta positiva è possibile regolarizzare la violazione?
Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, lâart. 1, commi da 344 a 349, Finanziaria 2007 riconosce una detrazione delle spese sostenute nella misura del 55%. Tale agevolazione è stata piĂš volte prorogata e aumentata per i periodi dâimposta successivi e in particolare, per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 â 31.12.2014, è pari al 65%. La possibilitĂ di fruire della detrazione in esame è subordinata alla presentazione allâAgenzia delle Entrate del mod. IRE (âComunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo dâimpostaâ), verificandosi i seguenti casi: ⢠lavori che proseguono oltre il periodo dâimposta, ossia che iniziano in un periodo dâimposta e proseguono in quello/i successivo/i con sostenimento delle relative spese nelle diverse annualitĂ ; ovvero ⢠spese sostenute in piĂš periodi dâimposta, ossia nel periodo precedente a quello in cui i lavori sono terminati e in quello in cui i lavori terminano. Per quanto riguarda il caso di specie quindi si conferma che il contribuente non era tenuto alla presentazione del mod. IRE poichè le âprimeâ spese sono state sostenute nel 2014 pur essendo i lavori a cavallo dâanno.
Pubblicata il: 18-03-2014Contribuente minimo e acquisto da San Marino
Un contribuente in regime dei minimi ha effettuato un acquisto di merce da San Marino ricevendo una fattura senza IVA. A quali adempimenti è soggetto?
Come noto, i contribuenti minimi applicano un regime che prevede, tra lâaltro, una serie di semplificazioni contabili e fiscali (ad esempio, ai fini IVA, tali soggetti non sono tenuti al versamento / liquidazione dellâimposta, alla tenuta di registri, ecc.). Per quanto riguarda il caso di specie, trattandosi di unâoperazione per la quale lâIVA va applicata con il reverse charge, il soggetto in esame, è tenuto a: ⢠integrare la fattura ricevuta dal fornitore sammarinese (vistata dallâUfficio tributario di San Marino) con lâindicazione dellâammontare dellâIVA dovuta; ⢠versare lâimposta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dellâoperazione (senza poter esercitare il diritto alla detrazione dellâIVA con riferimento alla fattura integrata). Con riferimento al caso proposto, si pone la questione della compilazione del quadro SE contenuto nel Modello di Comunicazione polivalente. Tale obbligo è collegato con lâeffettuazione (registrazione) di acquisti da operatori di San Marino senza applicazione dellâIVA con obbligo di reverse charge da parte dellâacquirente. Considerato che, come previsto dallâAgenzia delle Entrate nel Provedimento 2.8.2013, n. 94908, i contribuenti minimi sono esonerati dalla presentazione della comunicazione clienti-fornitori (spesometro) si ritiene che gli stessi non siano tenuti anche alla compilazione del predetto quadro SE (tale quadro richiede, quale dato obbligatorio, la data di registrazione che nel caso di specie non è rilevabile).