Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 15-04-2014

    Oggetto

    Distribuzione riserve e agevolazione ACE

    Domanda

    Una srl ha deliberato nel mese di settembre 2013 la distribuzione ai soci di una parte degli utili accantonati a riserva per circa € 90.000. Parte di tale somma è stata erogata dalla società a febbraio 2014. Per l’applicazione dell’agevolazione ACE per il 2013, va considerata la quota della riserva corrisposta ai soci entro il 31.12.2013?

    Risposta

    Per la determinazione dell’agevolazione ACE, introdotta dall’art. 1, DL n. 201/2011, è necessario considerare l’incremento del capitale proprio, determinato quale differenza tra gli incrementi e decrementi intervenuti. I decrementi, come specificato nella Relazione illustrativa al DM 14.3.2012, attuativo della disciplina, “rilevano, per l’intero ammontare, a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificati”. Relativamente alle distribuzioni di utili accantonati a riserva non è chiaro se ai fini ACE assuma rilievo la data della delibera assembleare ovvero l’effettiva distribuzione degli stessi ai soci. Considerato che, per quanto concerne l’accantonamento dell’utile lo stesso rileva “dall’inizio dell’esercizio nel corso del quale l’assemblea delibera di destinare … a riserva l’utile di esercizio”, specularmente si ritiene che la distribuzione delle riserve di utili abbia effetto ai fini ACE dall’inizio dell’esercizio in cui è intervenuta la relativa delibera assembleare. In tale contesto la società, in corrispondenza della data della delibera, dovrebbe rilevare contabilmente la riduzione della riserva e il debito nei confronti dei soci, che sarà ridotto in relazione ad ogni pagamento. Nel caso di specie, pertanto, ai fini dell’agevolazione ACE 2013 la distribuzione della riserva di utili ai soci rileva, quale decremento, interamente già nel 2013. È auspicabile che l’Agenzia delle Entrate intervenga fornendo la propria interpretazione in merito alla quesitone sopra descritta.

    Pubblicata il: 15-04-2014

    Oggetto

    Spesometro e incassi “new slot”

    Domanda

    Un bar ha installato alcuni apparecchi “new slot” per i quali percepisce periodicamente dal gestore una parte degli incassi esenti da IVA.
    Considerato che per tali somme non viene emessa fattura si chiede come vadano evidenziate tali operazioni nello spesometro.

    Risposta

    Nella comunicazione clienti-fornitori, c.d. spesometro, devono essere riepilogate le operazioni rilevanti ai fini IVA. In particolare le operazioni relative alla raccolta delle giocate con gli apparecchi di intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, TULPS, anche nei rapporti con i terzi (ad esempio, pubblici esercizi) incaricati della raccolta stessa, sono considerate esenti IVA ex art. 10, comma 1, n. 6, DPR n. 633/72. In merito all’adempimento in esame va evidenziato che in risposta ad uno specifico interpello, presentato da Assotrattenimento 2007, l’Agenzia delle Entrate con la risposta 31.1.2014, prot. n. 0013536, considerato che “i dati delle operazioni di cui sopra risultano fra le informazioni che i concessionari della rete telematica già comunicano all’Amministrazione finanziaria” ha confermato l’esonero dall’obbligo dello spesometro relativamente ai compensi spettanti ai “terzi incaricati” della raccolta delle giocate tramite gli apparecchi del c.d. “gioco lecito”.

    Pubblicata il: 01-04-2014

    Oggetto

    Mancato versamento rate ruolo e decadenza rateizzazione

    Domanda

    L’Agenzia delle Entrate ha concesso ad un contribuente una rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. Il piano di rateizzazione prevede il pagamento di 60 rate mensili a decorrere da gennaio 2013. Il contribuente, che non ha versato le rate di dicembre, gennaio e febbraio 2014, può ancora continuare a beneficiare di tale rateizzazione?

    Risposta

    Il Decreto c.d. “Fare”, ha apportato importanti modifiche alla disciplina della riscossione mediante ruolo prevista dall’art. 19, DPR n. 602/73. La suddetta disposizione ha previsto, in particolare, che: • la rateizzazione concessa al contribuente può essere estesa fino a 120 rate mensili qualora lo stesso si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una “comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”; • la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di omesso pagamento di 8 rate, anche non consecutive (anziché di 2 rate consecutive come previsto in precedenza). I piani di rateizzazione già accordati al 22.6.2013 (data di entrata in vigore del citato DL n. 69/2013) “possono su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni di cui all’art. 3, essere aumentati fino a 120 rate”. L’Agenzia delle Entrate nella recente Risoluzione 19.3.2014, n. 32/E ha chiarito che seguendo la “medesima ratio” agli stessi piani di rateizzazione, che risultano quindi “non decaduti alla data del 22 giugno 2013”, va applicata anche la disposizione agevolativa della mancata decadenza dalla rateazione in caso di omesso pagamento di un numero di rate fino a 8. Di conseguenza, con riferimento al quesito posto, la risposta è positiva.

    Pubblicata il: 01-04-2014

    Oggetto

    Lavori a cavallo d’anno e presentazione mod. IRE

    Domanda

    Un soggetto privato ha iniziato dei lavori di riqualificazione energetica a fine 2013. Ha pagato un primo acconto dei lavori a metà gennaio 2014 tramite l’apposito bonifico bancario. Si chiede se entro il 31.3 doveva inviare all’Agenzia delle Entrate il mod. IRE. In caso di risposta positiva è possibile regolarizzare la violazione?

    Risposta

    Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, l’art. 1, commi da 344 a 349, Finanziaria 2007 riconosce una detrazione delle spese sostenute nella misura del 55%. Tale agevolazione è stata più volte prorogata e aumentata per i periodi d’imposta successivi e in particolare, per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2014, è pari al 65%. La possibilità di fruire della detrazione in esame è subordinata alla presentazione all’Agenzia delle Entrate del mod. IRE (“Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta”), verificandosi i seguenti casi: • lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta, ossia che iniziano in un periodo d’imposta e proseguono in quello/i successivo/i con sostenimento delle relative spese nelle diverse annualità; ovvero • spese sostenute in più periodi d’imposta, ossia nel periodo precedente a quello in cui i lavori sono terminati e in quello in cui i lavori terminano. Per quanto riguarda il caso di specie quindi si conferma che il contribuente non era tenuto alla presentazione del mod. IRE poichè le “prime” spese sono state sostenute nel 2014 pur essendo i lavori a cavallo d’anno.

    Pubblicata il: 18-03-2014

    Oggetto

    Contribuente minimo e acquisto da San Marino

    Domanda

    Un contribuente in regime dei minimi ha effettuato un acquisto di merce da San Marino ricevendo una fattura senza IVA. A quali adempimenti è soggetto?

    Risposta

    Come noto, i contribuenti minimi applicano un regime che prevede, tra l’altro, una serie di semplificazioni contabili e fiscali (ad esempio, ai fini IVA, tali soggetti non sono tenuti al versamento / liquidazione dell’imposta, alla tenuta di registri, ecc.). Per quanto riguarda il caso di specie, trattandosi di un’operazione per la quale l’IVA va applicata con il reverse charge, il soggetto in esame, è tenuto a: • integrare la fattura ricevuta dal fornitore sammarinese (vistata dall’Ufficio tributario di San Marino) con l’indicazione dell’ammontare dell’IVA dovuta; • versare l’imposta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (senza poter esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA con riferimento alla fattura integrata). Con riferimento al caso proposto, si pone la questione della compilazione del quadro SE contenuto nel Modello di Comunicazione polivalente. Tale obbligo è collegato con l’effettuazione (registrazione) di acquisti da operatori di San Marino senza applicazione dell’IVA con obbligo di reverse charge da parte dell’acquirente. Considerato che, come previsto dall’Agenzia delle Entrate nel Provedimento 2.8.2013, n. 94908, i contribuenti minimi sono esonerati dalla presentazione della comunicazione clienti-fornitori (spesometro) si ritiene che gli stessi non siano tenuti anche alla compilazione del predetto quadro SE (tale quadro richiede, quale dato obbligatorio, la data di registrazione che nel caso di specie non è rilevabile).