Le faq fiscali

 

Hai cercato: - trovate: 1019 faq

    Pubblicata il: 17-12-2013

    Oggetto

    Fattura cointestata e comunicazione clienti-forntitori

    Domanda

    Nel 2012 una srl ha emesso una fattura cointestata di importo pari ad € 6.200 (+ IVA), per una prestazione resa sull’immobile in comproprietà di 2 soggetti. Come va compilato lo spesometro nell’ipotesi di utilizzo della modalità analitica?

    Risposta

    Come evidenziato nelle istruzioni per la compilazione del Modello di comunicazione polivalente, l’operazione documentata con fattura cointestata va comunicata per ciascuno dei cointestatari. A tal fine si rende necessario ripartire il corrispettivo tra i 2 comproprietari dell’immobile. Conseguentemente, nel caso di specie, la società deve compilare, per ciascun soggetto, il quadro FE riportando, oltre al codice fiscale del cliente, la data del documento / di registrazione e il numero della fattura, l’imponibile pari ad € 3.100 e l’IVA pari ad € 651.

    Pubblicata il: 17-12-2013

    Oggetto

    Versamenti titolare e comunicazione all’Agenzia delle Entrate

    Domanda

    Devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate i versamenti (infruttiferi) effettuati dall’imprenditore individuale nella propria impresa?

    Risposta

    L’Agenzia delle Entrate ha emanato le indicazioni ed i termini di comunicazione dei dati dei soci / familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa. Tra i soggetti richiamati non è ricompreso il titolare della impresa individuale. Pertanto, si ritiene che i versamenti in oggetto non devono essere comunicati.

    Pubblicata il: 17-12-2013

    Oggetto

    Volume d’affari ed individuazione periodicità liquidazioni IVA

    Domanda

    Nel 2013 un professionista, per effetto della presenza di operazioni non soggette ad IVA ex art. 7- ter, supererà la soglia di € 400.000. Deve adottare, dal 2014, le liquidazioni IVA mensili?

    Risposta

    L’art. 7, comma 1, DPR n. 542/99 prevede, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a determinati limiti (€ 400.000 per i soggetti esercenti prestazioni di servizi e € 700.000 in caso di esercizio di altre attivitĂ ), la possibilitĂ  di optare per l'effettuazione delle liquidazioni IVA trimestrali. Come noto, a decorrere dal 2013, la Legge n. 228/2012, recependo la Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione, ha riscritto gli artt. 20 e 21, DPR n. 633/72. In particolare: − il comma 6-bis del citato art. 21 estende l’obbligo di emissione della fattura alle operazioni c.d. “extraterritoriali”, ossia alle operazioni non rilevanti ai fini IVA in Italia ex artt. da 7 a 7-septies,DPR n. 633/72; − ai sensi del riformulato comma 1 del citato art. 20 il volume d’affari è determinato dall’“ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi … registrate … con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24 …”. Le operazioni (senza imposta) poste in essere ai sensi del citato comma 6-bis concorrono a formare il volume d’affari. Di conseguenza le operazioni in esame saranno ricomprese nel quadro VE del mod. IVA 2014 che dovrĂ  essere opportunamente adeguato al fine di recepire la suddetta novitĂ . La nuova “regola” di determinazione del volume d’affari si riflette quindi sulla verifica del superamento o meno del limite previsto per l’effettuazione delle liquidazioni IVA con periodicitĂ  trimestrale.

    Pubblicata il: 17-12-2013

    Oggetto

    Pagamento stipendi oltre il 12.1.2014 e deducibilitĂ  del relativo costo

    Domanda

    Un’impresa, per problemi di liquidità, vorrebbe pagare gli stipendi del mese di dicembre 2013 oltre il 12.1.2014. In tale situazione per i dipendenti ciò concorre a formare il reddito del 2014 da certificare con il CUD 2015? Cosa succede se l’impresa paga entro il 12.1.2014 un acconto? Per l’impresa gli stipendi del mese di dicembre sono deducibili nel 2013?

    Risposta

    Ai sensi dell’art. 51, comma 1, TUIR, con riferimento ai redditi di lavoro dipendente opera il principio di cassa c.d. “allargato” in base al quale “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”. Diversamente, per l’impresa, le spese per il personale dipendente sono deducibili nell’esercizio di competenza (maturazione). Con riferimento al quesito posto, quindi, in capo al dipendente, lo stipendio di dicembre, pagato entro il 12.1.2014, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente 2013 da certificare con il mod. CUD 2014, mentre se lo stesso viene pagato dopo il 12.1.2014 concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente 2014 da certificare con il mod. CUD 2015. Nel caso in cui il datore di lavoro intenda corrispondere lo stipendio di dicembre 2013 in 2 rate (acconto / saldo): - l’acconto percepito entro il 12.1.2014 concorre alla formazione del reddito 2013; - il “saldo”, percepito successivamente, concorre alla formazione del reddito 2014. Per l’impresa il corrispondente costo del personale dipendente (mese di dicembre) è di competenza, per l’intero importo, del 2013 (anno di maturazione).

    Pubblicata il: 17-12-2013

    Oggetto

    Sanzione omessa comunicazione finanziamenti/capitalizzazioni dei soci/familiari

    Domanda

    In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione dei finanziamenti/capitalizzazioni dei soci/familiari quale è l’ammontare delle sanzioni?

    Risposta

    L’art. 2, comma 36-septiesdecies, DL n. 138/2011, dispone che l’Agenzia delle Entrate, oltre a controllare sistematicamente la posizione dei soggetti che utilizzano i beni concessi in godimento dall’impresa, deve considerare, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, anche qualsiasi forma di finanziamento/capitalizzazione effettuati nei confronti della società/impresa individuale di ammontare pari o superiore a € 3.600. Il citato DL n. 138/2011 non prevede una specifica disciplina sanzionatoria in merito alla violazione dell’obbligo di comunicazione in esame. Considerato che per la comunicazione dei finanziamenti/capitalizzazioni l’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 2.8.2013, n. 94904 fa espresso riferimento anche all’art. 7, comma 12, DPR n. 605/73, si ritiene applicabile la sanzione prevista dall’art. 13, comma 2 del citato Decreto, ossia da € 206,58 a € 5.164,57, ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.