Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 13-05-2014

    Oggetto

    Cessione beni a San Marino e mod. Intra/comunicazione black-list

    Domanda

    Un commerciante all’ingrosso ha effettuato nel mese di aprile 2014 una fornitura di beni ad una ditta di San Marino. Si chiede se è necessario presentare gli elenchi Intra e la comunicazione black-list. Si tenga presente che il soggetto non ha mai effettuato operazioni con l’estero.

    Risposta

    Relativamente alla presentazione dei modd. Intra in base a quanto previsto dall’art. 4, DM 24.12.93, l’obbligo sussiste qualora il cedente, contestualmente alle cessioni nei confronti di San Marino, intrattenga “rapporti commerciali con altri stati UE”. Pertanto, il commerciante all’ingrosso relativamente all’operazione in esame non deve presentare i modd. Intra. Con il DM 12.2.2014 è stata disposta l’esclusione di San Marino dall’elenco dei Paesi black-list con decorrenza a partire dalle operazioni effettuate dal 24.2.2014. Di conseguenza il commerciante in esame non deve presentare neppure la comunicazione black-list.

    Pubblicata il: 13-05-2014

    Oggetto

    Acquisto bene strumentale da Amazon

    Domanda

    Una ditta individuale ha acquistato un bene strumentale da Amazon che per l’operazione ha emesso una fattura senza IVA per € 630 con indicazione dei dati del rappresentante fiscale in Italia. Si chiede se detta operazione va indicata nella comunicazione black-list.

    Risposta

    In merito al quesito proposto va evidenziato che Amazon EU sarl è una società a responsabilità limitata di diritto lussemburghese con sede in Lussemburgo (5 Rue Plaetis, L-2338). Ciò comporta che il soggetto passivo IVA residente in Italia che acquista da Amazon deve: - assoggettare la fattura a reverse-charge, ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72; - riportare l’operazione nel quadro BL del modello di comunicazione polivalente ex Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 2.8.2013, n. 94908 se la stessa è d’importo superiore ad € 500. Il Lussemburgo, si rammenta, è un Paese black-list poiché rientrante tra i Paesi “di cui al Decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999 … e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 …”. In merito alla compilazione dei modd. Intra se il bene acquistato proviene dalla sede logistica italiana di Amazon l’operazione non costituisce acquisto intra UE e pertanto non sussite tale obbligo.

    Pubblicata il: 29-04-2014

    Oggetto

    Agevolazione ACE e detrazione coniuge a carico

    Domanda

    La moglie, collaboratore familiare, ha un reddito pari a circa € 3.500 che diventa a rigo RN1 di € 500 per effetto dell’applicazione dell’agevolazione ACE. La moglie può essere considerata a carico del marito per il 2013?

    Risposta

    Le imprese individuali e le societĂ  di persone in contabilitĂ  ordinaria possono usufruire, dal 2011, dell’agevolazione ACE prevista dal DL n. 201/2011 al fine di incentivare la capitalizzazione delle imprese. L’agevolazione è rappresentata da una deduzione (c.d. rendimento nozionale) dal reddito complessivo. L’art. 8, comma 3, DM 14.3.2012 dispone espressamente che, per la determinazione dell’IRPEF nonchĂ© delle detrazioni spettanti ex artt. 12, 13, 15 e 16, TUIR, l’agevolazione ACE concorre alla formazione del reddito complessivo della persona fisica o del socio di societĂ  di persone e pertanto la suddetta deduzione:  è rilevante per l’individuazione delle aliquote per scaglioni; il reddito agevolato concorre, insieme agli eventuali altri redditi, alla formazione del reddito del primo scaglione e dei successivi per il suo intero ammontare;  concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini della determinazione delle detrazioni per carichi di famiglia, da lavoro, per oneri e per canoni di locazione. Per quanto riguarda il caso di specie quindi, per il 2013, la moglie non potrĂ  essere considerata “a carico” del marito poichĂ© il reddito eccede il limite di € 2.840,51. Infatti il reddito complessivo risulta pari a € 3.500 in quanto, come accennato, va considerata anche la deduzione ACE.

    Pubblicata il: 29-04-2014

    Oggetto

    Omessa presentazione spesometro e ravvedimento operoso

    Domanda

    Si chiede conferma circa l’utilizzo del ravvedimento operoso in caso di invio tardivo del c.d. spesometro. In particolare è stata omessa la presentazione di 1 comunicazione per un contribuente mensile e 3 comunicazioni relative a 3 contribuenti trimestrali.

    Risposta

    L'bbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le cessioni / acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese / ricevute rilevanti ai fini IVA. Per il 2013 l’invio doveva essere effettuato entro il 10.4.2014 per i contribuenti mensili e il 22.4.2014 per gli altri soggetti. In mancanza di una specifica disposizione sanzionatoria, in caso di invio di dati incompleti o errati ovvero mancato invio entro i termini di cui sopra, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.2.2011, n. 24/E ha precisato che “l’omissione o l’incompleta trasmissione dei dati richiesti determina l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997”. In base alla citata disposizione “sono punite con la sanzione ammininistrativa da lire cinquecentomila [€ 258] a lire quattro milioni [€ 2.065] le seguenti violazioni: a)omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri”. Semprechè la violazione non sia già stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche si ritiene che le suddette irregolarità possano essere sanate entro 1 anno dalla scadenza avvalendosi del ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, versando tramite il mod. F24 la sanzione ridotta pari a € 32 (1/8 del minimo) utilizzando il codice tributo “8911”. Sul punto è auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    Pubblicata il: 29-04-2014

    Oggetto

    Decesso del contribuente e termini di presentazione della dichiarazione

    Domanda

    In data 2.4.2014 è deceduto il sig. Rossi (senza moglie e figli). A tale data la dichiarazione dei redditi da parte del contribuente non è stata ancora presentata. Il nipote, unico suo erede, dovendo presentare la dichiarazione dei redditi per il 2013 e per il 2014 quali termini deve rispettare?

    Risposta

    I termini entro cui gli eredi sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi del de cuius sono collegati alla data in cui si è verificato il decesso. Sul punto l’art. 65, DPR n. 600/73 stabilisce che “tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l’accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi”. In particolare:  se il decesso è avvenuto nel 2013 o entro il 31.5.2014 (28.2 se la dichiarazione è presentata in forma cartacea) valgono i termini ordinari ovvero 30.9 con invio telematico (30.6 se la dichiarazione cartacea è presentata in posta);  se il decesso è avvenuto successivamente al 31.5.2014 (28.2 se la dichiarazione è presentata in forma cartacea) i termini di presentazione sono prorogati di 6 mesi. Nel caso di specie, essendo il decesso avvenuto in data 2.4.2014, i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’erede sono così individuati:  utilizzando il mod. UNICO cartaceo per i redditi 2013 entro il 31.12.2014, per i redditi 2014 valgono i termini ordinari, ossia entro il 30.6.2015;  utilizzando la trasmissione telematica per i redditi 2013 entro il 30.9.2014, per i redditi 2014 entro il 30.9.2015 (in entrambi i casi valgono i termini ordinari).