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Pubblicata il: 27-05-2014
Pagamento stipendio della badante
È possibile pagare lo stipendio della badante, pari a circa € 1.100, parte in contanti e parte con un assegno?
Fermo restando che il trasferimeno in contante, per un importo pari o superiore a € 1.000, costituisce violazione dell’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, per lo stipendio della badante è possibile pagare un acconto in contanti per un importo non superiore al predetto limite e il rimanente ammontare utilizzando un mezzo di pagamento tracciato (ad esempio, bonifico bancario / postale, assegno non trasferibile).
Pubblicata il: 27-05-2014Indennità cessazione rapporto di agenzia percepita da società di persone
Nel 2013 una società di persone ha incassato un’indennità di cessazione del rapporto di agenzia assoggettata a ritenuta d’acconto del 20%. In quale quadro del mod. UNICO 2014 SP va indicata detta somma?
Le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia percepite da società di persone sono escluse dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 56, comma 3, lett. a), TUIR e sono soggette a tassazione separata in capo ai soci ex art. 17, comma 1, lett. d), TUIR, ferma restando la possibilità di opzione per la tassazione ordinaria. Dette somme, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 29.7.2005, n. 105/E, devono essere assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto nella misura del 20%. In relazione a dette indennità le società , come precisato nelle istruzioni alla compilazione del mod. UNICO 2014 SP, “non devono compilare il quadro RM [riferito, tra l’altro, ai redditi soggetti a tassazione separata], bensì comunicare ai soci, nell’apposito prospetto, le quote di spettanzaâ€. Di conseguenza nel caso di specie la società non deve indicare l’indennità incassata nel proprio mod. UNICO ma è tenuta esclusivamente a comunicare la stessa ai soci nell’apposito prospetto di ripartizione del reddito.
Pubblicata il: 26-05-2014Uscita dal regime dei minimi
Un'impresa in regime dei minimi, ai sensi dell'art. 27 comma 1 e 2 D.L. 98/2011, ha emesso fatture nell'anno 2013 per € 52.000,00, incassandone nello stesso anno € 32.000,00. I restanti € 20.000,00 sono stati incassati nel 2014. La circostanza di avere conseguito nel 2013 un fatturato superiore a € 45.000,00 (fatture emesse senza applicazione dell'Iva) e ricavi incassati per € 32.000,00, comporta l'uscita immediata dal regime già dal 2013 o dal 2014?
L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 7/E del 2008, ha chiarito che, ai fini del superamento del limite di 30.000 euro, occorre avere riguardo ai ricavi indicati agli articoli 57 e 85 D.P.R. n. 917/86 (T.U.I.R.) conseguiti nell'anno in base al principio di competenza, anche se incassati nell'anno successivo (cfr. punti 2.5 e 2.10). Ai fini del computo della soglia di ricavi, quindi, assumono rilievo (solo e) tutti i ricavi correlati a beni ceduti o a servizi prestati nell'anno. In linea con questa impostazione, sembra che, nel caso di specie, l'uscita dal regime dei minimi debba aver luogo già dal 2013, essendosi superata la soglia di 45.000 euro prevista dall'art. 1, comma 111 della l. n. 244/2007.
Pubblicata il: 13-05-2014Contribuente minimo e detrazione canoni locazione convenzionale
Un ingegnere in regime dei minimi nel 2013 ha in essere dal 2012 un contratto di locazione “convenzionale†per un immobile utilizzato quale abitazione principale. Non avendo altri redditi oltre a quello professionale, nel mod. UNICO 2014 può usufruire della specifica detrazione
prevista per tali contratti?
In base a quanto previsto dalla Legge n. 431/98, agli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale in regime convenzionale spetta una detrazione d’imposta pari a € 495,80 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71, ovvero a € 247,90 se lo stesso supera € 15.493,71 ma non € 30.987,41. La detrazione spetta per intero se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale per tutto l’anno; in caso contrario vanno calcolati tanti dodicesimi quanti sono i mesi di utilizzo dell’abitazione. Va inoltre evidenziato che secondo quanto disposto dall’art. 16, comma 1-sexies, TUIR qualora la detrazione spettante sia di importo superiore all’IRPEF lorda, diminuita delle detrazioni: per carichi di famiglia, ex art. 12, TUIR; per spese di produzione, ex art. 13, TUIR; l’importo pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza è comunque considerato nella determinazione dell’IRPEF dovuta concorrendo a determinare un maggior credito o un minore debito. Si evidenzia che nel caso in cui il contribuente non abbia recuperato la detrazione in esame nel mod. UNICO 2013, è possibile presentare una dichiarazione integrativa a favore nella quale riportare: a rigo RP71 i dati per fruire della detrazione, indicando a campo 1, il codice “2â€; a rigo RN12, campo 1 la detrazione spettante e a campo 2 l’ammontare della detrazione che non trova capienza nell’IRPEF lorda.
Pubblicata il: 13-05-2014“Bonus 80 euro†e collaboratrice familiare
Si chiede di illustrare le modalità di fruizione del “Bonus 80 euro†da parte di una colf. In particolare, a quali adempimenti è tenuto il datore di lavoro?
Il "Decreto Renziâ€, ha introdotto, tra le varie misure, un bonus di importo massimo annuo pari a € 640 da riconoscere mensilmente in busta paga ai lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcune categorie di redditi assimilati 2014 non superiori a € 26.000 (c.d. “Bonus 80 euroâ€). Con la Circolare 28.4.2014, n. 8/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in materia, specificando, tra l’altro, taluni aspetti relativi ai soggetti privi di sostituto d’imposta, tra cui rientrano colf e badanti. Tali soggetti “le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d’imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automaticaâ€, potranno richiedere il bonus in sede di dichiarazione dei redditi relativa al 2014.