Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 23-01-2014

    Oggetto

    Cessione autovettura sub-agente assicurazione

    Domanda

    Un sub-agente di assicurazioni che ha optato per la dispensa delle operazioni esenti prevista dall’art. 36-bis, DPR n. 633/72, intende cedere la propria autovettura. Non avendo detratto l’IVA all’acquisto è corretto emettere fattura esente IVA, art. 10, 27- quinquies, DPR n. 633/72?

    Risposta

    L’art. 10, n. 27-quinquies, DPR n. 633/72 annovera, tra le operazioni esenti, “le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati … senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2”. L’indetraibilità dell’IVA a credito costituisce quindi presupposto perché l’operazione sia esente. Tuttavia, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 1.2.2007, n. 16/E, le fattispecie richiamate dal n. 27- quinquies sono tassative e quindi non suscettibili di interpretazione estensiva rispetto ad altre ipotesi, tra le quali rientra il caso di specie. In base al comma 2 dell’art. 36-bis, DPR n. 633/72, in caso di opzione per la dispensa dagli adempimenti formali delle operazioni esenti, l’IVA a credito degli acquisti è indetraibile, anche qualora il soggetto effettui eventualmente operazioni imponibili che, in assenza della predetta opzione avrebbero dato luogo alla detrazione dell’IVA ex artt. da 19 a 19-bis2, DPR n. 633/72. L’esenzione IVA di cui al citato n. 27-quinquies non è applicabile al caso in esame in quanto: 1. l’art. 36-bis non risulta espressamente richiamato; 2. la ratio dell’indetraibilità prevista dal citato art. 36-bis (volontà del soggetto di fruire delle semplificazioni contabili) ha natura diversa da quella propria degli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2, che regolano “ordinariamente” il diritto alla detrazione dell’IVA. La dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti prevista dal citato art. 36-bis non viola il principio di “neutralità” dell’IVA in quanto “previsione di carattere speciale nell’ambito del vigente sistema IVA, essendo dettata con esclusivo riferimento ad un regime attivabile in via opzionale”. Alla luce di quanto sopra quindi la cessione in esame non potrà beneficiare dell’esenzione ex art. 10, n. 27-quinquies, con conseguente imponibilità della stessa.

    Pubblicata il: 23-01-2014

    Oggetto

    Acquisto materasso antidecubito / ortopedico

    Domanda

    Un anziano, non disabile, ha acquistato un materasso antidecubito con marchio CE. Può usufruire della detrazione IRPEF del 19%?

    Risposta

    La risposta è positiva. L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 26.1.2007, n. 11/E, ha chiarito che l’acquisto di un materasso sanitario costituisce un onere detraibile a condizione che: • il materasso sia classificabile “antidecubito” ovvero presenti le caratteristiche ex DM 27.8.99. Infatti, ai fini dell’inquadramento della spesa in una delle tipologie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR occorre fare riferimento “ai provvedimenti del Ministero della sanità che contengono l’elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche”; • il richiedente sia in possesso di prescrizione medica attestante la necessità dell’utilizzo del bene. In alternativa, a richiesta dell’Agenzia delle Entrate, è possibile produrre un’autocertificazione attestante la necessità per la quale è stato acquistato il materasso (non autenticata se accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del contribuente). Al ricorrere delle predette condizioni il soggetto potrà detrarre la spesa sostenuta per il materasso quale “spesa sanitaria”, con conseguente applicazione della detrazione IRPEF del 19% prevista dal citato art. 15, comma 1, lett. c), TUIR.

    Pubblicata il: 23-01-2014

    Oggetto

    Cassa allargata e proroga termine del 12.1.2014

    Domanda

    Un’impresa ha pagato le retribuzioni del mese di dicembre il 13.1.2014. Poiché il 12.1.2014 cadeva di domenica, avendo pagato il giorno successivo opera comunque il principio della c.d. “cassa allargata” e pertanto tali somme concorrono a formare il reddito del 2013?

    Risposta

    La risposta è negativa. La previsione contenuta nell’art. 51, comma 1, TUIR, secondo cui “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.1.2003, n. 2/E, “non concretizza un termine di prescrizione”. Di conseguenza non può trovare applicazione la proroga “di diritto” del termine scadente in un giorno festivo al giorno seguente non festivo come disposto dall’art. 2963, C.c..

    Pubblicata il: 23-01-2014

    Oggetto

    Comunicazione dei finanziamenti / capitalizzazioni e c/c cointestato

    Domanda

    Il titolare di una ditta individuale, in contabilità ordinaria, ha effettuato nel 2012 alcuni versamenti (per circa € 8.000) dal c/c personale, cointestato con la moglie pensionata, al c/c utilizzato per
    l’attività. Tali versamenti vanno ricompresi nella comunicazione dei finanziamenti / capitalizzazioni?

    Risposta

    Considerato che civilisticamente il c/c cointestato è riferito in pari misura ai cointestatari e che dalla lettura del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 2.8.2013, n. 94904, si desume che l’adempimento interessa i finanziamenti concessi all’impresa dai “soci o familiari dell’imprenditore”, si ritiene che la comunicazione in esame vada effettuata soltanto con riferimento al 50% dei versamenti imputabili alla moglie.

    Pubblicata il: 07-01-2014

    Oggetto

    Rivalutazione beni d’impresa società di persone e ditte individuali

    Domanda

    La Finanziaria 2014 ha riproposto la rivalutazione dei beni d’impresa presenti nel bilancio al 31.12.2012, da effettuare nel bilancio 2013. Tale possibilità è riconosciuta anche alle società di persone ed alle ditte individuali?

    Risposta

    La Finanziaria 2014 afferma che “i soggetti indicati all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b)”, TUIR, ossia le società di capitali e gli enti commerciali,possono rivalutare i beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2012. Stante il richiamo contenuto nel comma 146 alle disposizioni di cui all’art. 14, Legge n. 342/2000, la rivalutazione risulta estesa anche alle società di persone e alle ditte individuali, a prescindere dalla tenuta della contabilità ordinaria o semplificata.