Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 24-06-2014

    Oggetto

    ImponibilitĂ  50% del reddito della residenza secondaria

    Domanda

    Due coniugi possiedono nel medesimo Comune di residenza un appartamento utilizzato quale abitazione principale (100% marito) e un appartamento a disposizione (100% moglie). Il reddito dell’appartamento della moglie va tassato al 50% considerato che è situato nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale?

    Risposta

    Come noto l’art. 9, comma 9, D.Lgs. n. 23/2011, così come modificato dall’art. 1, comma 717, lett. b), Finanziaria 2014 dispone che il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, ancorchè assoggettato ad IMU, concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del 50%. Con riguardo al concetto di “abitazione principale” nella Circolare 21.5.2014, n. 11/E l’Agenzia delle Entrate specifica che va fatto riferimento a quanto previsto, ai fini della deduzione IRPEF, dall’art. 10, comma 3-bis, TUIR per cui per “abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”. Prendendo come riferimento l’esempio contenuto nella citata Circolare n. 11/E, riferito ad un’abitazione principale in locazione ed un immobile di proprietà ad uso abitativo non locato (a disposizione), si può rispondere al quesito in modo negativo. Di conseguenza la moglie non deve assoggettare a tassazione il 50% del reddito della residenza secondaria in quanto la stessa non risulta proprietaria dell’immobile utilizzato quale dimora abituale.

    Pubblicata il: 10-06-2014

    Oggetto

    Lavoratore transfrontaliero e compilazione quadro CR del mod. UNICO 2014 PF

    Domanda

    Un lavoratore transfrontaliero relativamente alle imposte pagate nello Stato estero deve compilare il quadro CR del mod. UNICO per determinare il credito d’imposta spettante, pari all’imposta corrispondente al reddito prodotto. Nel campo 3 di rigo CR1 va indicato il reddito estero lordo (€ 26.400) o quello al netto della franchigia di € 6.700 (€ 19.700)?

    Risposta

    Come indicato nelle istruzioni del mod. UNICO 2014 PF a rigo CR1, campo 3, va indicato “il reddito prodotto all’estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia”. Le suddette istruzioni precisano altresì che se a rigo RC1, campo 1 “Tipologia reddito” è stato indicato il codice 4 “redditi prodotti in zone di frontiera” a campo 3 “Redditi” va riportato “l’intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente” di € 6.700 che va esposta a rigo CR5, campo 1 “Quota esente frontalieri”. Considerato che è il reddito netto (€ 19.700) che concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente da riportare a rigo RN1, campo 5 si ritiene che lo stesso vada indicato a campo 3 di rigo CR1 utilizzato per l’individuazione della “Quota d’imposta lorda” del successivo campo 10, al fine di determinare l’ammontare del credito d’imposta spettante. Si rammenta infine che l’art. 1, comma 175, Finanziaria 2014 ha disposto, a regime, l’esenzione IRPEF, nel limite di € 6.700, a favore dei contribuenti in esame, ossia dei percipienti di redditi di lavoro che prestano l’attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi (c.d. transfrontalieri).

    Pubblicata il: 10-06-2014

    Oggetto

    Contribuente minimo e credito d’imposta per ritenute subite all’estero

    Domanda

    Un contribuente in regime dei minimi ha effettuato alcune prestazioni nei confronti di società sammarinesi. Tali soggetti hanno applicato una ritenuta del 30%. Come può il contribuente recuperare quanto subito non avendo IRPEF nel mod. UNICO 2014?

    Risposta

    In merito alla ritenuta applicata dalla società sammarinese si ritiene che la stessa possa essere recuperata indicandola a campo 2 “Redditi prodotti all’estero” del rigo RL12 “Crediti di imposta”. Le istruzioni del mod. UNICO 2014 PF dispongono, in particolare, che nel caso di compilazione del quadro CE “Crediti di imposta per redditi prodotti all’estero” nel suddetto campo 2 va riportato quanto indicato a rigo CE26 “Credito da riportare nel quadro RN (CE23 + CE24 – CE25)”.

    Pubblicata il: 10-06-2014

    Oggetto

    Agevolazione “disabili” e decesso dell’avente diritto

    Domanda

    Si chiede se un nipote può portare in detrazione le rate residue (3) spettanti allo zio (disabile)deceduto nel mese di ottobre 2013 relative all’acquisto agevolato dell’autovettura effettuato nel corso del 2012 (l’agevolazione è stata ripartita in 4 rate).

    Risposta

    La risposta è negativa. Va tenuto presente comunque che in caso di decesso del disabile, la detrazione non ancora fruita non è persa. Infatti, il nipote che, in qualità di erede, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi dello zio, può indicare la somma delle 3 rate restanti a campo 2 di rigo RP4 del mod. UNICO 2014 PF, lasciando in bianco il campo 1 relativo al numero di rate, al fine di recuperare l’agevolazione spettante allo zio.

    Pubblicata il: 27-05-2014

    Oggetto

    Soggetto non residente e compilazione quadro RW

    Domanda

    Un soggetto privato tedesco possiede in Italia alcuni immobili che loca a privati italiani. Il possesso degli immobili e il trasferimento dei canoni incassati dall’Italia alla Germania devono essere comunicati nel quadro RW del mod. UNICO 2014 PF?

    Risposta

    L’art. 4, comma 1, DL n. 167/90 dispone in particolare che “le persone fisiche … residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi”. Ciò comporta, come peraltro confermato dalle stesse istruzioni alla compilazione del mod. UNICO 2014 PF, che è tenuto alla compilazione del quadro RW soltanto il soggetto che risiede fiscalmente in Italia. In merito si rammenta che le persone fisiche si considerano fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’art. 2, comma 2, TUIR, se per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente o hanno in Italia il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile. Si considerano altresì residenti fiscalmente in Italia ai sensi del comma 2-bis del citato art. 2, salvo prova contraria, coloro che risultano cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in un Paese black-list. Di conseguenza, in relazione al caso di specie, il soggetto tedesco non residente in Italia per gli immobili posseduti in Italia e il trasferimento dei canoni incassati, non deve compilare il quadro RW.