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Pubblicata il: 04-03-2014
Operazioni esenti e presentazione mod. IVA 2014
Un soggetto, subagente di assicurazioni, ha effettuato nel 2013 solo operazioni attive esenti IVA ex art. 10, DPR n. 633/72 provvedendo inoltre alla cessione della propria vettura ai sensi del n. 27-quinquies del citato art. 10. Il soggetto è tenuto a redigere la dichiarazione IVA?
La risposta è negativa. Le operazioni di cui al n. 27-quinquies rientrano tra le operazioni esenti disciplinate dallâart. 10 per le quali non sussiste lâobbligo di presentare la dichiarazione IVA annuale in virtĂš di quanto disposto dalle istruzioni per la compilazione del mod. IVA 2014.
Pubblicata il: 18-02-2014Proseguimento attivitĂ nel 2013 e liquidazioni IVA trimestrali nel 2014
Un soggetto nel mese di aprile 2013 ha proseguito lâattivitĂ artigianale del padre (deceduto)realizzando un volume dâaffari di circa ⏠400.000.
Per valutare la possibilitĂ di effettuare nel 2014 le liquidazioni IVA trimestrali il volume dâaffari va ragguagliato ad anno?
Con riferimento al quesito posto va preliminarmente considerato che lâerede che ha proseguito lâattivitĂ (artigianale) del padre deve presentare la dichiarazione IVA annuale composta da 2 moduli, cosĂŹ strutturati: ⢠il primo relativo a sè stesso, contenente anche i dati relativi alla frazione dâanno successiva allâultima liquidazione periodica del de cuius; ⢠il secondo relativo al de cuius, contenente i dati delle operazioni fino allâultima liquidazione periodica eseguita dallo stesso. In particolare nel quadro VA di tale modulo dovrĂ essere riportata a rigo VA1, campo 1, la partita IVA del de cuius. In entrambi i moduli dovranno essere compilate: ⢠la sezione 2 del quadro VA; ⢠le sezioni 2 e 3 del quadro VL. Per quanto riguarda la possibilitĂ per lâerede di adottare le liquidazioni IVA trimestrali, va fatto riferimento, come precisato dalle istruzioni al mod. IVA 2014, al volume dâaffari âcomplessivo dellâanno dâimposta in cui è avvenuta lâoperazione [trasformazione soggettiva] risultante dai diversi moduli di cui si compone la dichiarazioneâ. Di conseguenza per valutare la possibilitĂ di effettuare nel 2014 le liquidazioni IVA trimestrali (rispetto del limite di ⏠400.000) lâerede deve sommare il proprio volume dâaffari 2013 (rigo VE40, mod. â01â) con quello realizzato dal padre (rigo VE40, mod. â02â).
Pubblicata il: 18-02-2014SocietĂ in perdita sistematica e utilizzo credito IVA trimestrale
Una societĂ di capitali nel 2011 ha dichiarato una perdita e nel 2012 un reddito inferiore al reddito minimo delle societĂ di comodo. PoichĂŠ anche per il 2013 dichiarerĂ una perdita, sarĂ di comodo per il 2014 e dovrĂ subire le negative conseguenze con riferimento al credito IVA 2014.
Considerato che la norma fa riferimento al credito IVA annuale è possibile, maturando un credito IVA nel primo trimestre 2014, presentare il mod. IVA TR entro il 30.4.2014?
Come noto, una società è considerata âdi comodoâ a decorrere dal 4° periodo dâimposta qualora risulti in perdita per 3 periodi dâimposta consecutivi oppure in un triennio sia in perdita per 2 periodi dâimposta e per il restante periodo dâimposta dichiari un reddito inferiore a quello minimo determinato ai sensi dellâart. 30, Legge n. 724/94. Ai sensi del comma 4 del citato art. 30, se dal mod. IVA della societĂ ânon operativaâ risulta un credito, lo stesso non può essere chiesto a rimborso, nĂŠ utilizzato in compensazione nel mod. F24 o ceduto. Detto credito può soltanto essere riportato nellâanno successivo ed utilizzato nellâambito delle liquidazioni IVA periodiche (c.d. âcompensazione verticaleâ). Nel caso di specie la societĂ per il 2014 è non operativa e pertanto non potrĂ chiedere a rimborso il credito IVA maturato nel primo trimestre 2014. Tale credito potrĂ soltanto essere riportato nel trimestre successivo ed utilizzato nelle liquidazioni IVA periodiche.
Pubblicata il: 04-02-2014Locazione immobile uso abitativo e applicazione cedolare secca
Il proprietario (privato) di un immobile intende affittarlo ad una societĂ di capitali esercente lâattivitĂ alberghiera.
Se nel contratto viene specificato che lâimmobile sarĂ destinato ad abitazione del presidente del CdA della società è possibile optare per la cedolare secca?
La risposta è negativa. A decorrere dal 2011, il regime della cedolare secca, regime di imposizione opzionale, alternativo a quello ordinario riguarda le locazioni di immobili abitativi. Lâopzione per la cedolare secca comporta lâapplicazione di unâimposta sostitutiva dellâIRPEF e relative addizionali, nonchĂŠ delle imposte di registro e di bollo dovute sul contratto di locazione. Lâopzione può essere esercitata solo da soggetti persone fisiche e, come chiarito dallâAgenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2011, n. 26/E (quesito 1.2), âsolo per gli immobili locati con finalitĂ abitative, escludendo quelle effettuate nellâesercizio di unâattivitĂ di impresa, o di arti e professioni âŚâ. Nellâambito della citata Circolare n. 26/E, con riferimento alla qualifica del conduttore, lâAgenzia ha escluso, dallâambito di applicazione del regime in esame, i contratti di locazione stipulati con soggetti che âagiscono nellâesercizio di attivitĂ dâimpresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dellâimmobile per finalitĂ abitative di collaboratori e dipendentiâ. In virtĂš di tale orientamento restrittivo non è possibile beneficiare della cedolare con riferimento ai contratti che abbiano come conduttore imprese (ditta individuale, societĂ , ecc.). Per quanto riguarda il caso di specie quindi il locatore (persona fisica, privato) non potrĂ optare per la cedolare in quanto il contratto di locazione, pur destinato ad abitazione del presidente del Consiglio di Amministrazione, ha come controparte (conduttore) una societĂ di capitali, esercente attivitĂ commerciale.
Pubblicata il: 04-02-2014Inizio attivitĂ nel 2008 e adesione al regime dei minimi dal 2014
Un soggetto nel 2008, allâetĂ di 22 anni, ha iniziato lâattivitĂ di perito industriale, adottando per il triennio 2008 â 2010 il regime delle nuove iniziative produttive. Nel 2011, ancorchĂŠ in possesso dei requisiti per accedere al regime dei minimi, ha optato per il regime ordinario in quanto, ritenendo negli anni successivi di incrementare considerevolmente lâattivitĂ ed i conseguenti compensi, voleva evitare le âdifficoltĂ â connesse con lâeventuale fuoriuscita in corso dâanno dal regime agevolato. Tuttavia dette previsioni non si sono verificate, posto che è stato assunto da unâimpresa quale dipendente per lo svolgimento di unâattivitĂ diversa da quella di perito industriale. Intendendo conservare la partita IVA, considerata lâintervenuta scadenza, nel 2013, del vincolo triennale dellâopzione per il regime ordinario, può dal 2014 adottare il ânuovoâ regime dei minimi e mantenerlo fino a 35 anni?
Ai fini dellâaccesso al regime dei ânuoviâ minimi è richiesta la sussistenza, oltre che dei requisiti di cui al previgente regime (nellâanno precedente: compensi non superiori a ⏠30.000, non effettuazione di cessioni allâesportazione, ecc.; nel triennio precedente: acquisti di beni strumentali non superiori a ⏠15.000) anche di ulteriori condizioni (inizio attivitĂ dal 2012, ovvero dal 2008 per i soggetti giĂ in attivitĂ allâ1.1.2012; mancato esercizio, nei 3 anni precedenti lâinizio dellâattivitĂ , di attivitĂ di lavoro autonomo / impresa, ecc.). Il regime, in generale, è applicabile per il periodo dâimposta di inizio dellâattivitĂ e per i 4 successivi. Ă tuttavia consentita lâapplicazione per un periodo maggiore, ossia oltre il 4° periodo dâimposta successivo allâinizio dellâattivitĂ , ma non oltre il compimento dei 35 anni di etĂ . Relativamente ai soggetti che hanno iniziato lâattivitĂ tra il 2008 e il 2011, lâAgenzia delle Entrate, nel Provvedimeno 22.12.2011, n. 185820, ha specificato che gli stessi se âhanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime ⌠[delle] nuove iniziative ⌠possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta residui al compimento del quinquiennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di etĂ â. Va comunque considerato che âresta fermo il vincolo triennale conseguente allâopzione per il regime ordinarioâ. Di conseguenza, il soggetto che nel 2011, ancorchĂŠ in possesso dei requisiti per lâaccesso al regime dei minimi abbia optato per il regime ordinario, stante il vincolo triennale di tale scelta non ha potuto accedere dal 2012, pur in presenza dei requisiti, al nuovo regime dei minimi. Lo stesso, sulla base della citata precisazione, una volta uscito dal regime ordinario (decorso il triennio obbligatorio) può adottare il regime dei minimi fino al compimento del quinquiennio o, comunque, non oltre il periodo di compimento dei 35 anni. Nel caso di specie, pertanto, il soggetto, ancorchè abbia applicato, per i primi 6 periodi dâimposta, regimi diversi da quello dei minimi, non avendo ancora compiuto 35 anni può adottare, dal 2014 e fino al raggiungimento di tale etĂ (ossia fino al 2021), il regime dei minimi. A tale fine è comunque necessario procedere alla revoca dellâopzione per il regime ordinario da comunicare nel quadro VO del mod. IVA 2015.