Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 04-03-2014

    Oggetto

    Operazioni esenti e presentazione mod. IVA 2014

    Domanda

    Un soggetto, subagente di assicurazioni, ha effettuato nel 2013 solo operazioni attive esenti IVA ex art. 10, DPR n. 633/72 provvedendo inoltre alla cessione della propria vettura ai sensi del n. 27-quinquies del citato art. 10. Il soggetto è tenuto a redigere la dichiarazione IVA?

    Risposta

    La risposta è negativa. Le operazioni di cui al n. 27-quinquies rientrano tra le operazioni esenti disciplinate dall’art. 10 per le quali non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione IVA annuale in virtù di quanto disposto dalle istruzioni per la compilazione del mod. IVA 2014.

    Pubblicata il: 18-02-2014

    Oggetto

    Proseguimento attivitĂ  nel 2013 e liquidazioni IVA trimestrali nel 2014

    Domanda

    Un soggetto nel mese di aprile 2013 ha proseguito l’attività artigianale del padre (deceduto)realizzando un volume d’affari di circa € 400.000.
    Per valutare la possibilità di effettuare nel 2014 le liquidazioni IVA trimestrali il volume d’affari va ragguagliato ad anno?

    Risposta

    Con riferimento al quesito posto va preliminarmente considerato che l’erede che ha proseguito l’attività (artigianale) del padre deve presentare la dichiarazione IVA annuale composta da 2 moduli, così strutturati: • il primo relativo a sè stesso, contenente anche i dati relativi alla frazione d’anno successiva all’ultima liquidazione periodica del de cuius; • il secondo relativo al de cuius, contenente i dati delle operazioni fino all’ultima liquidazione periodica eseguita dallo stesso. In particolare nel quadro VA di tale modulo dovrà essere riportata a rigo VA1, campo 1, la partita IVA del de cuius. In entrambi i moduli dovranno essere compilate: • la sezione 2 del quadro VA; • le sezioni 2 e 3 del quadro VL. Per quanto riguarda la possibilità per l’erede di adottare le liquidazioni IVA trimestrali, va fatto riferimento, come precisato dalle istruzioni al mod. IVA 2014, al volume d’affari “complessivo dell’anno d’imposta in cui è avvenuta l’operazione [trasformazione soggettiva] risultante dai diversi moduli di cui si compone la dichiarazione”. Di conseguenza per valutare la possibilità di effettuare nel 2014 le liquidazioni IVA trimestrali (rispetto del limite di € 400.000) l’erede deve sommare il proprio volume d’affari 2013 (rigo VE40, mod. “01”) con quello realizzato dal padre (rigo VE40, mod. “02”).

    Pubblicata il: 18-02-2014

    Oggetto

    SocietĂ  in perdita sistematica e utilizzo credito IVA trimestrale

    Domanda

    Una societĂ  di capitali nel 2011 ha dichiarato una perdita e nel 2012 un reddito inferiore al reddito minimo delle societĂ  di comodo. PoichĂŠ anche per il 2013 dichiarerĂ  una perdita, sarĂ  di comodo per il 2014 e dovrĂ  subire le negative conseguenze con riferimento al credito IVA 2014.
    Considerato che la norma fa riferimento al credito IVA annuale è possibile, maturando un credito IVA nel primo trimestre 2014, presentare il mod. IVA TR entro il 30.4.2014?

    Risposta

    Come noto, una società è considerata “di comodo” a decorrere dal 4° periodo d’imposta qualora risulti in perdita per 3 periodi d’imposta consecutivi oppure in un triennio sia in perdita per 2 periodi d’imposta e per il restante periodo d’imposta dichiari un reddito inferiore a quello minimo determinato ai sensi dell’art. 30, Legge n. 724/94. Ai sensi del comma 4 del citato art. 30, se dal mod. IVA della società “non operativa” risulta un credito, lo stesso non può essere chiesto a rimborso, né utilizzato in compensazione nel mod. F24 o ceduto. Detto credito può soltanto essere riportato nell’anno successivo ed utilizzato nell’ambito delle liquidazioni IVA periodiche (c.d. “compensazione verticale”). Nel caso di specie la società per il 2014 è non operativa e pertanto non potrà chiedere a rimborso il credito IVA maturato nel primo trimestre 2014. Tale credito potrà soltanto essere riportato nel trimestre successivo ed utilizzato nelle liquidazioni IVA periodiche.

    Pubblicata il: 04-02-2014

    Oggetto

    Locazione immobile uso abitativo e applicazione cedolare secca

    Domanda

    Il proprietario (privato) di un immobile intende affittarlo ad una società di capitali esercente l’attività alberghiera.
    Se nel contratto viene specificato che l’immobile sarà destinato ad abitazione del presidente del CdA della società è possibile optare per la cedolare secca?

    Risposta

    La risposta è negativa. A decorrere dal 2011, il regime della cedolare secca, regime di imposizione opzionale, alternativo a quello ordinario riguarda le locazioni di immobili abitativi. L’opzione per la cedolare secca comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo dovute sul contratto di locazione. L’opzione può essere esercitata solo da soggetti persone fisiche e, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2011, n. 26/E (quesito 1.2), “solo per gli immobili locati con finalità abitative, escludendo quelle effettuate nell’esercizio di un’attività di impresa, o di arti e professioni …”. Nell’ambito della citata Circolare n. 26/E, con riferimento alla qualifica del conduttore, l’Agenzia ha escluso, dall’ambito di applicazione del regime in esame, i contratti di locazione stipulati con soggetti che “agiscono nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti”. In virtù di tale orientamento restrittivo non è possibile beneficiare della cedolare con riferimento ai contratti che abbiano come conduttore imprese (ditta individuale, società, ecc.). Per quanto riguarda il caso di specie quindi il locatore (persona fisica, privato) non potrà optare per la cedolare in quanto il contratto di locazione, pur destinato ad abitazione del presidente del Consiglio di Amministrazione, ha come controparte (conduttore) una società di capitali, esercente attività commerciale.

    Pubblicata il: 04-02-2014

    Oggetto

    Inizio attivitĂ  nel 2008 e adesione al regime dei minimi dal 2014

    Domanda

    Un soggetto nel 2008, all’età di 22 anni, ha iniziato l’attività di perito industriale, adottando per il triennio 2008 – 2010 il regime delle nuove iniziative produttive. Nel 2011, ancorché in possesso dei requisiti per accedere al regime dei minimi, ha optato per il regime ordinario in quanto, ritenendo negli anni successivi di incrementare considerevolmente l’attività ed i conseguenti compensi, voleva evitare le “difficoltà” connesse con l’eventuale fuoriuscita in corso d’anno dal regime agevolato. Tuttavia dette previsioni non si sono verificate, posto che è stato assunto da un’impresa quale dipendente per lo svolgimento di un’attività diversa da quella di perito industriale. Intendendo conservare la partita IVA, considerata l’intervenuta scadenza, nel 2013, del vincolo triennale dell’opzione per il regime ordinario, può dal 2014 adottare il “nuovo” regime dei minimi e mantenerlo fino a 35 anni?

    Risposta

    Ai fini dell’accesso al regime dei “nuovi” minimi è richiesta la sussistenza, oltre che dei requisiti di cui al previgente regime (nell’anno precedente: compensi non superiori a € 30.000, non effettuazione di cessioni all’esportazione, ecc.; nel triennio precedente: acquisti di beni strumentali non superiori a € 15.000) anche di ulteriori condizioni (inizio attività dal 2012, ovvero dal 2008 per i soggetti già in attività all’1.1.2012; mancato esercizio, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, di attività di lavoro autonomo / impresa, ecc.). Il regime, in generale, è applicabile per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i 4 successivi. È tuttavia consentita l’applicazione per un periodo maggiore, ossia oltre il 4° periodo d’imposta successivo all’inizio dell’attività, ma non oltre il compimento dei 35 anni di età. Relativamente ai soggetti che hanno iniziato l’attività tra il 2008 e il 2011, l’Agenzia delle Entrate, nel Provvedimeno 22.12.2011, n. 185820, ha specificato che gli stessi se “hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime … [delle] nuove iniziative … possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta residui al compimento del quinquiennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età”. Va comunque considerato che “resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario”. Di conseguenza, il soggetto che nel 2011, ancorché in possesso dei requisiti per l’accesso al regime dei minimi abbia optato per il regime ordinario, stante il vincolo triennale di tale scelta non ha potuto accedere dal 2012, pur in presenza dei requisiti, al nuovo regime dei minimi. Lo stesso, sulla base della citata precisazione, una volta uscito dal regime ordinario (decorso il triennio obbligatorio) può adottare il regime dei minimi fino al compimento del quinquiennio o, comunque, non oltre il periodo di compimento dei 35 anni. Nel caso di specie, pertanto, il soggetto, ancorchè abbia applicato, per i primi 6 periodi d’imposta, regimi diversi da quello dei minimi, non avendo ancora compiuto 35 anni può adottare, dal 2014 e fino al raggiungimento di tale età (ossia fino al 2021), il regime dei minimi. A tale fine è comunque necessario procedere alla revoca dell’opzione per il regime ordinario da comunicare nel quadro VO del mod. IVA 2015.