Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 23-09-2014

    Oggetto

    Dichiarazione IMU per immobili-merce esenti

    Domanda

    Un’impresa edile non ha presentato entro il 30.6.2014 la prescritta dichiarazione IMU per l’esenzione dall’imposta dei propri immobili-merce. Tale violazione può essere sanata?

    Risposta

    Ai sensi dell’art. 13, comma 12-ter, DL n. 201/2011, la dichiarazione IMU va presentata entro il 30.6 dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell’imposta utilizzando l’apposito modello approvato con il DM 30.10.2012. Per il 2013 la dichiarazione IMU andava quindi presentata entro il 30.6.2014 (salvo quella per gli enti non commerciali per i quali il termine è fissato al 30.9.2014; un Decreto di prossima emanazione prevede la proroga al 30.11.2014). Con specifico riferimento agli immobili-merce, ossia ai “fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”, si rammenta che l’art. 2, DL n. 102/2013 ha subordinato il riconoscimento dell’esenzione IMU per il 2013 (seconda rata) alla presentazione di una specifica dichiarazione IMU (tale dichiarazione doveva essere presentata “a pena di decadenza” entro il 30.6.2014). Si rammenta inoltre che: − ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 504/92, l'omessa presentazione della dichiarazione comporta una sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51; − per la tardiva presentazione della dichiarazione va applicata, ex art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/97, la sanzione ridotta pari a 1/10 del minimo. Con riferimento al quesito posto, ancorchĂŠ la presentazione della dichiarazione IMU non rappresenti un obbligo ma un onere per il soggetto interessato, si ritiene che il Comune possa comunque considerare sanabile l’omessa dichiarazione IMU con la presentazione della stessa tardivamente (entro il 28.9.2014) e con il versamento della sanzione ridotta pari a € 5 (51 x 1/10).

    Pubblicata il: 09-09-2014

    Oggetto

    Omessa presentazione del mod. UNICO anche in presenza del mod. CUD

    Domanda

    Un contribuente, titolare di reddito di lavoro dipendente regolarmente certificato con il mod. CUD 2013, non ha presentato il mod. 730/UNICO 2013 PF per altri redditi dallo stesso posseduti (nel caso di specie, redditi di fabbricati). Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate in occasione del condono ex Legge n. 289/2002 “in tutte le ipotesi in cui il contribuente sia in possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati dal sostituto d’imposta mediante CUD, la dichiarazione si considera comunque presentata anche quando lo stesso possieda altri redditi … che lo avrebbero obbligato a presentare la dichiarazione”. È possibile, al fine di non ricadere nella fattispecie di “omessa presentazione” della dichiarazione dei redditi e poter “sanare” tale situazione con un mod. UNICO 2013 PF integrativo considerare il mod. CUD una dichiarazione validamente presentata?

    Risposta

    Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 14.5.2014, n. 10/E (quesito 12.5), alle indicazioni fornite dalla stessa in occasione delle sanatorie previste dalla Finanziaria 2003 non può essere attribuita valenza generale. In particolare il chiarimento sopra esposto, contenuto nella Circolare 21.2.2003, n. 12/E può trovare applicazione esclusivamente ai fini delle sanatorie disciplinate dalla citata Legge n. 289/2002. Conseguentemente, nel caso in esame, la situazione sopra prospettata identifica una fattispecie di “omessa dichiarazione” che non può essere “sanata” con la presentazione di un mod. UNICO 2013 PF integrativo in quanto, come specificato nelle istruzioni per la compilazione, “presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria”.

    Pubblicata il: 09-09-2014

    Oggetto

    Applicazione regime del margine e cessioni intraUE

    Domanda

    Un commerciante di beni usati che applica il regime del margine intende cedere alcuni oggetti ad una ditta tedesca. Per tale cessione deve emettere una fattura senza IVA ex art. 41, DL n. 331/93? Come va calcolato il margine?

    Risposta

    L’art. 37, DL n. 41/95, contenente il trattamento IVA delle “Operazioni con l’estero e volume d’affari” relativamente alle cessioni di beni usati, non fa alcun riferimento alle cessioni intraUE. In merito a tale aspetto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 22.6.95, n. 177/E, ha evidenziato che “le cessioni di beni effettuate, con applicazione del regime del margine, da operatori nazionali nei confronti di soggetti residenti in altri stati comunitari non costituiscono cessioni intracomunitarie”, ex art. 41, DL n. 331/93, bensì operazioni interne da assoggettare ad imposta nello Stato di residenza del cedente. In particolare, nel caso di specie, nei confronti del cliente tedesco il commerciante deve emettere una fattura senza esposizione dell’IVA, con l’annotazione “regime del margine –beni usati ex art. 36, DL n. 41/95” come prescritto dall’art. 21, DPR n. 633/72. L’IVA sarà determinata con le consuete modalità connesse con il metodo applicato (analitico / globale). Va infine evidenziato che le operazioni in esame, non essendo considerate cessioni intraUE, non devono essere incluse negli elenchi riepilogativi (modd. INTRA) ai fini fiscali. L’obbligo di presentazione degli elenchi sussiste soltanto ai fini statistici.

    Pubblicata il: 05-08-2014

    Oggetto

    SocietĂ  in perdita sistematica

    Domanda

    La situazione di perdita sistematica, che comporta per le società l’applicazione delle disposizioni in materia di società di comodo, va verificata con riferimento alle perdite civilistiche o fiscali?

    Risposta

    Sono considerate societĂ  (di persone / capitali) in perdita sistematica quelle che, pur superando il test di operativitĂ  sui ricavi: • risultano in perdita nei 3 periodi d’imposta precedenti; • nei 3 periodi precedenti: − risultano in perdita per 2 periodi d’imposta; − per il restante periodo d’imposta dichiarano un reddito inferiore a quello minimo determinato ai sensi dell’art. 30, Legge n. 724/94. Essendo considerati di comodo, nei confronti di tali soggetti operano le seguenti conseguenze negative: • obbligo di dichiarare ai fini IRES / IRPEF un reddito non inferiore a quello minimo presunto e ai fini IRAP un valore della produzione minimo (determinato aumentando il reddito minimo ai fini delle imposte dirette di alcune componenti indeducibili); • utilizzo, nel periodo d’imposta in cui la societĂ  è non operativa, delle perdite dei periodi d’imposta precedenti in diminuzione soltanto della parte di reddito eccedente il minimo; • impossibilitĂ  di chiedere a rimborso / utilizzare in compensazione nel mod. F24 il credito IVA; • obbligo, per le societĂ  di capitali, di versare la maggiorazione IRES del 10,50%. Al fine di verificare la sussistenza del requisito di sistematicitĂ  delle perdite è necessario avere riguardo alle perdite fiscali (risultanti dal mod. UNICO), mentre nessun rilievo assumono le perdite risultanti dal bilancio d’esercizio, ossia quelle civilistiche.

    Pubblicata il: 05-08-2014

    Oggetto

    Mancanza del sostituto d’imposta dopo la presentazione del Mod. 730/2014

    Domanda

    Nel mese di giugno, dopo aver già presentato il mod. 730/2014, un contribuente ha perso il lavoro e quindi non ha più il sostituto d’imposta che effettui le operazioni di conguaglio. Come deve fare per “recuperare” il credito risultante dalla dichiarazione presentata?

    Risposta

    E' stata estesa la possibilità di presentare il mod. 730 anche ai soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente, redditi di pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. Di conseguenza un soggetto titolare di reddito di lavoro dipendente per il 2013, ancorchè in assenza del sostituto d’imposta (datore di lavoro) tenuto ad effettuare il conguaglio sulla retribuzione, può presentare nel 2014 il mod. 730. Il rimborso del relativo credito è effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso di specie, il contribuente che ha “perso” il sostituto d’imposta nel periodo compreso tra la presentazione del mod. 730/2014 e il 27.10.2014 (termine per la presentazione del mod. 730 integrativo), può presentare un mod. 730/2014 integrativo: • contrassegnato con il codice “1” (che identifica il caso in cui l’integrazione/rettifica comporta un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario); • con la barratura della casella “Mod. 730 Dipendenti senza sostituto”. In tal modo, così come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 30.5.2014, n. 57/E, il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione sarà effettuato dall’Agenzia stessa.