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Pubblicata il: 23-09-2014
Dichiarazione IMU per immobili-merce esenti
Unâimpresa edile non ha presentato entro il 30.6.2014 la prescritta dichiarazione IMU per lâesenzione dallâimposta dei propri immobili-merce. Tale violazione può essere sanata?
Ai sensi dellâart. 13, comma 12-ter, DL n. 201/2011, la dichiarazione IMU va presentata entro il 30.6 dellâanno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dellâimposta utilizzando lâapposito modello approvato con il DM 30.10.2012. Per il 2013 la dichiarazione IMU andava quindi presentata entro il 30.6.2014 (salvo quella per gli enti non commerciali per i quali il termine è fissato al 30.9.2014; un Decreto di prossima emanazione prevede la proroga al 30.11.2014). Con specifico riferimento agli immobili-merce, ossia ai âfabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locatiâ, si rammenta che lâart. 2, DL n. 102/2013 ha subordinato il riconoscimento dellâesenzione IMU per il 2013 (seconda rata) alla presentazione di una specifica dichiarazione IMU (tale dichiarazione doveva essere presentata âa pena di decadenzaâ entro il 30.6.2014). Si rammenta inoltre che: − ai sensi dellâart. 14, comma 1, D.Lgs. n. 504/92, l'omessa presentazione della dichiarazione comporta una sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di ⏠51; − per la tardiva presentazione della dichiarazione va applicata, ex art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/97, la sanzione ridotta pari a 1/10 del minimo. Con riferimento al quesito posto, ancorchĂŠ la presentazione della dichiarazione IMU non rappresenti un obbligo ma un onere per il soggetto interessato, si ritiene che il Comune possa comunque considerare sanabile lâomessa dichiarazione IMU con la presentazione della stessa tardivamente (entro il 28.9.2014) e con il versamento della sanzione ridotta pari a ⏠5 (51 x 1/10).
Pubblicata il: 09-09-2014Omessa presentazione del mod. UNICO anche in presenza del mod. CUD
Un contribuente, titolare di reddito di lavoro dipendente regolarmente certificato con il mod. CUD 2013, non ha presentato il mod. 730/UNICO 2013 PF per altri redditi dallo stesso posseduti (nel caso di specie, redditi di fabbricati). Secondo quanto chiarito dallâAgenzia delle Entrate in occasione del condono ex Legge n. 289/2002 âin tutte le ipotesi in cui il contribuente sia in possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati dal sostituto dâimposta mediante CUD, la dichiarazione si considera comunque presentata anche quando lo stesso possieda altri redditi ⌠che lo avrebbero obbligato a presentare la dichiarazioneâ. Ă possibile, al fine di non ricadere nella fattispecie di âomessa presentazioneâ della dichiarazione dei redditi e poter âsanareâ tale situazione con un mod. UNICO 2013 PF integrativo considerare il mod. CUD una dichiarazione validamente presentata?
Come chiarito dallâAgenzia delle Entrate nella Circolare 14.5.2014, n. 10/E (quesito 12.5), alle indicazioni fornite dalla stessa in occasione delle sanatorie previste dalla Finanziaria 2003 non può essere attribuita valenza generale. In particolare il chiarimento sopra esposto, contenuto nella Circolare 21.2.2003, n. 12/E può trovare applicazione esclusivamente ai fini delle sanatorie disciplinate dalla citata Legge n. 289/2002. Conseguentemente, nel caso in esame, la situazione sopra prospettata identifica una fattispecie di âomessa dichiarazioneâ che non può essere âsanataâ con la presentazione di un mod. UNICO 2013 PF integrativo in quanto, come specificato nelle istruzioni per la compilazione, âpresupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originariaâ.
Pubblicata il: 09-09-2014Applicazione regime del margine e cessioni intraUE
Un commerciante di beni usati che applica il regime del margine intende cedere alcuni oggetti ad una ditta tedesca. Per tale cessione deve emettere una fattura senza IVA ex art. 41, DL n. 331/93? Come va calcolato il margine?
Lâart. 37, DL n. 41/95, contenente il trattamento IVA delle âOperazioni con lâestero e volume dâaffariâ relativamente alle cessioni di beni usati, non fa alcun riferimento alle cessioni intraUE. In merito a tale aspetto lâAgenzia delle Entrate nella Circolare 22.6.95, n. 177/E, ha evidenziato che âle cessioni di beni effettuate, con applicazione del regime del margine, da operatori nazionali nei confronti di soggetti residenti in altri stati comunitari non costituiscono cessioni intracomunitarieâ, ex art. 41, DL n. 331/93, bensĂŹ operazioni interne da assoggettare ad imposta nello Stato di residenza del cedente. In particolare, nel caso di specie, nei confronti del cliente tedesco il commerciante deve emettere una fattura senza esposizione dellâIVA, con lâannotazione âregime del margine âbeni usati ex art. 36, DL n. 41/95â come prescritto dallâart. 21, DPR n. 633/72. LâIVA sarĂ determinata con le consuete modalitĂ connesse con il metodo applicato (analitico / globale). Va infine evidenziato che le operazioni in esame, non essendo considerate cessioni intraUE, non devono essere incluse negli elenchi riepilogativi (modd. INTRA) ai fini fiscali. Lâobbligo di presentazione degli elenchi sussiste soltanto ai fini statistici.
Pubblicata il: 05-08-2014SocietĂ in perdita sistematica
La situazione di perdita sistematica, che comporta per le societĂ lâapplicazione delle disposizioni in materia di societĂ di comodo, va verificata con riferimento alle perdite civilistiche o fiscali?
Sono considerate societĂ (di persone / capitali) in perdita sistematica quelle che, pur superando il test di operativitĂ sui ricavi: ⢠risultano in perdita nei 3 periodi dâimposta precedenti; ⢠nei 3 periodi precedenti: − risultano in perdita per 2 periodi dâimposta; − per il restante periodo dâimposta dichiarano un reddito inferiore a quello minimo determinato ai sensi dellâart. 30, Legge n. 724/94. Essendo considerati di comodo, nei confronti di tali soggetti operano le seguenti conseguenze negative: ⢠obbligo di dichiarare ai fini IRES / IRPEF un reddito non inferiore a quello minimo presunto e ai fini IRAP un valore della produzione minimo (determinato aumentando il reddito minimo ai fini delle imposte dirette di alcune componenti indeducibili); ⢠utilizzo, nel periodo dâimposta in cui la società è non operativa, delle perdite dei periodi dâimposta precedenti in diminuzione soltanto della parte di reddito eccedente il minimo; ⢠impossibilitĂ di chiedere a rimborso / utilizzare in compensazione nel mod. F24 il credito IVA; ⢠obbligo, per le societĂ di capitali, di versare la maggiorazione IRES del 10,50%. Al fine di verificare la sussistenza del requisito di sistematicitĂ delle perdite è necessario avere riguardo alle perdite fiscali (risultanti dal mod. UNICO), mentre nessun rilievo assumono le perdite risultanti dal bilancio dâesercizio, ossia quelle civilistiche.
Pubblicata il: 05-08-2014Mancanza del sostituto dâimposta dopo la presentazione del Mod. 730/2014
Nel mese di giugno, dopo aver giĂ presentato il mod. 730/2014, un contribuente ha perso il lavoro e quindi non ha piĂš il sostituto dâimposta che effettui le operazioni di conguaglio. Come deve fare per ârecuperareâ il credito risultante dalla dichiarazione presentata?
E' stata estesa la possibilitĂ di presentare il mod. 730 anche ai soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente, redditi di pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non hanno un sostituto dâimposta che possa effettuare il conguaglio. Di conseguenza un soggetto titolare di reddito di lavoro dipendente per il 2013, ancorchè in assenza del sostituto dâimposta (datore di lavoro) tenuto ad effettuare il conguaglio sulla retribuzione, può presentare nel 2014 il mod. 730. Il rimborso del relativo credito è effettuato direttamente dallâAgenzia delle Entrate. Nel caso di specie, il contribuente che ha âpersoâ il sostituto dâimposta nel periodo compreso tra la presentazione del mod. 730/2014 e il 27.10.2014 (termine per la presentazione del mod. 730 integrativo), può presentare un mod. 730/2014 integrativo: ⢠contrassegnato con il codice â1â (che identifica il caso in cui lâintegrazione/rettifica comporta unâimposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario); ⢠con la barratura della casella âMod. 730 Dipendenti senza sostitutoâ. In tal modo, cosĂŹ come specificato dallâAgenzia delle Entrate nella Risoluzione 30.5.2014, n. 57/E, il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione sarĂ effettuato dallâAgenzia stessa.