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Pubblicata il: 07-10-2014
“Immobili merce” e versamento della TASI
Un’impresa edile presenta alcuni immobili (non venduti) iscritti in bilancio quali “beni merce”. Si chiede se gli stessi vanno o meno assoggettati a TASI.
Come noto ai fini IMU è prevista l’esenzione relativamente “ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”. Ai fini TASI, l’art. 1, comma 3, DL n. 16/2014 contiene le fattispecie di esenzione per alcune tipologie di immobili (immobili posseduti dallo Stato, rifugi alpini non custoditi, punti d’appoggio e bivacchi, ecc.) tra i quali non rientrano gli “immobili merce”. Di conseguenza agli stessi sono applicabili le regole previste per le singole tipologie di immobili.
Pubblicata il: 07-10-2014Affitto parziale di un appartamento e versamento della TASI
Il proprietario di un immobile, utilizzato dallo stesso come abitazione principale, ha affittato una stanza dell’appartamento ad uno studente. Ai fini TASI, il tributo va assolto soltanto dal proprietario oppure va ripartito con l’occupante?
In caso di occupazione “parziale” dell’immobile, in base a quanto precisato dal MEF nella FAQ n. 17 del 3.6.2014, disponibile nel sito Internet www.finanze.it, la TASI va ripartita tra il proprietario e l’occupante (anche in caso di locazione di una sola stanza) secondo le percentuali stabilite dalla delibera del Comune. Tale interpretazione tuttavia appare di difficile applicazione in quanto non risulta chiaro come determinare l’importo dovuto dall’occupante dovendolo rapportare alla superficie allo stesso riservata. Di conseguenza si ritiene che il tributo debba essere versato soltanto dal proprietario nella misura del 100%. Va infine evidenziato che l’abitazione principale, anche se parzialmente locata, non perde il relativo requisito, beneficiando dell’esenzione IMU e dell’assoggettamento alla TASI con applicazione dell’aliquota prevista per tale tipologia di immobile.
Pubblicata il: 07-10-2014Solidarietà proprietario – conduttore per versamento della TASI
Per gli immobili in locazione è possibile che in caso di mancato pagamento della relativa quota da parte del conduttore, il Comune può agire nei confronti del proprietario?
La risposta è negativa. Come noto il Comune può disporre che in caso di immobili in locazione una quota della TASI (massimo 30%) sia a carico del conduttore. In base a quanto disposto dall’art. 1, comma 681, Finanziaria 2014 se l’unità immobiliare è detenuta in locazione o comodato, sia il proprietario (titolare di altro diritto reale) della stessa, sia l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. Ne consegue che, essendo le 2 obbligazioni autonome, in caso di inadempimento di uno dei 2 obbligati, il Comune non potrà rivalersi sul soggetto che ha correttamente versato l’importo dovuto.
Pubblicata il: 23-09-2014Accordo di ristrutturazione dei debiti e nota di variazione
Un soggetto ha stipulato con i propri creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182- bis, Legge fallimentare.
Una ditta che presenta nei confronti dello stesso un credito di € 50.000 che verrà soddisfatto per € 30.000 può emettere, per la differenza, una nota di credito ex art. 26, DPR n. 633/72?
L’art. 26, comma 2, DPR n. 633/72 consente di emettere nota di variazione ai fini IVA senza alcun limite temporale relativamente alle operazioni per le quali è stata emessa fattura, in caso, tra l’altro, di “mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali”. Nell’ambito di queste ultime sono ricompresi il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato fallimentare e preventivo, l’amministrazione controllata e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. La procedura di ristrutturazione dei debiti, non rientrando tra le ipotesi previste dal citato comma 2 non consente quindi l’emissione della nota di credito senza limiti di tempo; tuttavia la stessa può essere emessa, ai sensi del comma 3 del citato art. 26, in virtù del fatto che si è determinato “un sopravvenuto accordo tra le parti”. In tal caso è comunque necessario che non sia decorso 1 anno dall’effettuazione dell’operazione. Spesso detto termine risulta già decorso all’atto dell’omologa dell’accordo di ristrutturazione. Va evidenziato che nell’ambito dello schema di D.Lgs. contenente una serie di semplificazioni fiscali, approvato dal Consiglio dei Ministri (il testo è al vaglio delle Commissioni parlamentari) è prevista l’estensione dell’applicazione della disposizione di cui al citato comma 2 dell’art. 26 anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti, con il riconoscimento quindi della possibilità di emettere una nota di variazione ai fini IVA senza alcun limite temporale.
Pubblicata il: 23-09-2014Trasporto UE da parte di autotrasportatore extraUE
Una società italiana ha ricevuto una fattura di € 700 per il trasporto di beni da parte di un autotrasportatore svizzero. Il trasporto è avvenuto dall’Italia alla Francia. Come va trattata la fattura senza IVA emessa dal soggetto svizzero? Va compilata anche la comunicazione blacklist?
Nei rapporti tra soggetti passivi IVA, la territorialitĂ delle prestazioni di trasporto di beni va individuata in base alla regola generale contenuta nell’art. 7-ter, DPR n. 633/72. In particolare, se il committente è un soggetto passivo stabilito in Italia tali prestazioni si considerano ivi effettuate. Di conseguenza, il servizio di trasporto va assoggettato ad IVA in Italia. Nel caso di specie: − il vettore svizzero emetterĂ fattura senza IVA nei confronti della societĂ italiana; − la societĂ italiana dovrĂ emettere autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, da annotare nel registro delle fatture emesse / corrispettivi e degli acquisti. In merito alla comunicazione black-list, si evidenzia che l’art. 1, commi da 1 a 3, DL n. 40/2010 ha introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare degli acquisti / cessioni di beni nonchĂ© delle prestazioni di servizi rese e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalitĂ privilegiata, c.d. “black-list”, individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001. L’obbligo in esame riguarda le operazioni di importo superiore a € 500. Conseguentemente, nel caso di specie, poichĂ© la Svizzera è ricompresa nei citati Decreti e l’importo è superiore al predetto limite, la societĂ italiana dovrĂ inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa all’operazione black-list utilizzando, a tal fine, il quadro BL del Modello di comunicazione polivalente.