Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 21-10-2014

    Oggetto

    Superamento limite € 30.000 e adozione regime dei minimi

    Domanda

    Un soggetto (25 anni) ha iniziato l’attività nel 2012 con applicazione del regime dei minimi. Considerato che i compensi 2014 supereranno il limite di € 30.000 (meno del 50%) dal 2015 dovrà applicare il regime ordinario. Qualora successivamente conseguisse compensi inferiori al limite potrebbe rientrare nel regime dei minimi (possedendo anche gli altri requisiti)?

    Risposta

    In merito al quesito posto non si ritiene possibile per il soggetto “uscito” dal regime dei minimi dal 2015 “rientrare” a decorrere dal 2016 o successivamente pur in presenza di tutti i requisiti richiesti dall’art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011. Si rammenta che l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.5.2012, n. 17/E ha precisato che in base alle citate disposizioni l’accesso al regime in esame è ammesso, tra l’altro, alle seguenti condizioni: − il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attivitĂ , un’attivitĂ  artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare; − l’attivitĂ  da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di un’altra attivitĂ  precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attivitĂ  costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione. Va inoltre evidenziato che, come disposto dalla stessa Agenzia nel Provvedimento 22.12.2012, n. 185820, punto 3.3, il verificarsi di una causa di esclusione comporta che il contribuente non può piĂą avvalersi del regime dei minimi ancorchĂ©, nel corso del quinquennio ovvero non oltre il periodo d’imposta di compimento del 35° anno di etĂ , ritorni in possesso dei requisiti previsti per detto regime. Nella citata Circolare n. 17/E l’Agenzia sottolinea che “la ratio che ispira il provvedimento presuppone la continuitĂ  nell’applicazione del regime. Ne consegue che coloro che ne fuoriescono, per scelta o al verificarsi di un motivo di esclusione, non possono piĂą avvalersene per gli eventuali periodi residui, anche nell’ipotesi in cui tornino in possesso dei requisiti previsti ...”.

    Pubblicata il: 21-10-2014

    Oggetto

    Auto in uso al socio-dipendente e comunicazione all’Agenzia delle Entrate

    Domanda

    Un socio-dipendente di una srl utilizza un’autovettura della società. Allo stesso è imputato un fringe benefit in busta paga. La società deve comunicare all’Agenzia delle Entrate l’attribuzione al socio dell’autovettura?

    Risposta

    Come disposto dall’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 2.8.2013, n. 94902, non devono essere oggetto di comunicazione i beni dati in uso promiscuo a dipendenti che siano anche soci della società se costituiscono fringe benefit ex art. 51, TUIR. Pertanto, con riferimento al caso di specie, la comunicazione non va effettuata.

    Pubblicata il: 21-10-2014

    Oggetto

    Immobile in uso al figlio di un socio di srl e comunicazione all’Agenzia delle Entrate

    Domanda

    Una srl immobiliare ha locato un appartamento al figlio di uno dei soci. Il canone ammonta a € 4.800 annui. Poiché il valore di mercato della locazione risulta pari a € 7.200 il figlio ha dovuto dichiarare un reddito diverso nel mod. UNICO 2014 pari a € 2.400. Avendo dichiarato il reddito
    diverso è necessario comunicare l’utilizzo dell’immobile all’Agenzia delle Entrate?

    Risposta

    La risposta è affermativa. L’adempimento in esame infatti interessa le ipotesi in cui la concessione in godimento di un bene dell’impresa da parte di una società / ditta individuale ad un socio / familiare (a titolo personale), senza corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato comporti per l’utilizzatore (socio / familiare) la rilevazione di un reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. h-ter), TUIR, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene. Pertanto la società (o il figlio utilizzatore) dovrà inviare all’Agenzia delle Entrate, entro il prossimo 30.10, la comunicazione in esame con i dati relativi all’appartamento concesso in godimento.

    Pubblicata il: 21-10-2014

    Oggetto

    Detrazione spese fisioterapia

    Domanda

    Nel 2014 il sig. Rossi, a seguito di un’operazione all’anca, ha dovuto rivolgersi ad un fisioterapista per effettuare la riabilitazione. Si chiede se è possibile detrarre le spese in esame in assenza di
    prescrizione medica.

    Risposta

    In base a quanto disposto dall’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, il contribuente può detrarre le spese sanitarie sostenute nell’anno in sede di dichiarazione dei redditi. In particolare, tra queste ultime rientrano anche quelle rese da specifiche figure professionali contenute nel DM 29.3.2001, tra le quali è ricompreso il fisioterapista. L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 1.6.2012, n. 19/E, ha precisato che: • le spese sostenute per prestazioni sanitarie rese da operatori sanitari possono essere detratte anche in assenza di una specifica prescrizione medica; • dal documento rilasciato dal professionista sanitario deve risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. Nel caso di specie, quindi, il sig. Rossi per poter detrarre la spesa sostenuta nel mod. UNICO 2015 PF deve disporre di una fattura dalla quale risulti la figura professionale del prestatore (fisioterapista) e la descrizione della prestazione sanitaria resa (riabilitazione post-operatoria).

    Pubblicata il: 07-10-2014

    Oggetto

    Detrazione abitazione principale ai fini TASI

    Domanda

    In merito ad un appartamento posseduto al 50% da 2 fratelli, di cui 1 solo lo utilizza come abitazione principale, si chiede a chi spetti la detrazione TASI.

    Risposta

    A differenza di quanto disposto per l’IMU, ai fini TASI non è prevista una detrazione base e non è specificato in quale misura i Comuni possano deliberare la stessa. Pertanto i singoli Enti locali hanno la facoltà di determinare, nella massima autonomia, riduzioni d’imposta. In merito al quesito, il MEF nella FAQ n. 18 del 3.6.2014 disponibile sul sito Internet www.finanze.it, ha precisato che la detrazione TASI, eventualmente deliberata dal Comune, va ripartita in parti uguali tra i comproprietari, indipendentemente dalle quote di possesso, nel caso in cui questi utilizzino l’appartamento come abitazione principale. Diversamente, come nel caso di specie, se solo 1 dei 2 utilizzi l’appartamento come abitazione principale, la detrazione spetta interamente a quest’ultimo. Il diverso inquadramento dell’immobile in relazione ai 2 fratelli può avere effetti anche sull’aliquota applicabile. Ad esempio, se il Comune ha previsto l’aliquota del 2‰ per l’abitazione principale e dello 0‰ per gli altri fabbricati, solo il contribuente che abita nell’unità immobiliare sarà tenuto a calcolare e versare la TASI (beneficiando se prevista della relativa detrazione), mentre l’altro nulla dovrà versare (aliquota zero).