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Pubblicata il: 18-11-2014
Locazione immobile abitativo da parte dellâimpresa costruttrice
Unâimpresa edile intende locare un immobile abitativo (in rimanenza) in regime di libero mercato. Essendo il conduttore un privato il canone va assoggettato ad IVA?
La regola generale delle locazioni di fabbricati ad uso abitativo contenuta nellâart. 10, comma 1, n. 8), DPR n. 633/72, in vigore dal 26.6.2012, è quella dellâesenzione IVA. Ă fatta salva la possibilitĂ di applicare lâimposta relativamente alle locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici e alle locazioni di fabbricati abitativi destinati ad âalloggi socialiâ. Come specificato dallâAgenzia delle Entrate nella Circolare 28.6.2013, n. 22/E, âlâopzione per lâimponibilitĂ delle locazioni di fabbricati abitativi in regime di libero mercato può essere esercitata ⌠soltanto dalle imprese costruttrici e/o di ripristino dei fabbricati medesimi. Diversamente, lâopzione per imponibilitĂ delle locazioni degli ÂŤalloggi socialiÂť ⌠può essere esercitata a prescindere dalle caratteristiche soggettive del locatore âŚâ.
Pubblicata il: 18-11-2014Dichiarazione integrativa e termini di accertamento
Una societĂ ha presentato, nel mese di ottobre 2014, una dichiarazione integrativa del mod. UNICO 2011. I termini di decadenza dellâaccertamento dellâannualitĂ 2010 sono collegati alla presentazione della dichiarazione originaria o della dichiarazione integrativa?
Innanzitutto si rammenta che il termine entro il quale lâUfficio deve notificare lâavviso di accertamento è individuato per le imposte sui redditi dallâart. 43, DPR n. 600/73 e per lâIVA dallâart. 57, DPR n. 633/72 e corrisponde al: − 31.12 del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale; − 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione annuale doveva essere presentata, nellâipotesi di omessa dichiarazione. In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, nella CM 17.5.2000, n. 98/E è stato specificato che ânon è previsto dalla legge alcun allungamento dell'ordinario termine di decadenza relativo all'accertamento. Del resto una simile previsione non sarebbe logica, posto che si tratta di una dichiarazione integrativa a favore dellâErario âŚâ. Di conseguenza, nel caso di specie, il termine di decadenza dellâaccertamento scade il 31.12.2015 (4° anno successivo al 2011, anno di presentazione della dichiarazione dei redditi del 2010).
Pubblicata il: 04-11-2014SocietĂ â amministratore di condominio e applicazione della ritenuta alla fonte
Lâamministrazione di un condominio è gestita da una societĂ di persone. Il condominio, allâatto del pagamento del compenso, deve trattenere la prescritta ritenuta del 4%?
Secondo quanto disposto dallâart. 25, DPR n. 600/73, non va operata la ritenuta alla fonte del 20%, prevista per le prestazioni di lavoro autonomo, con riferimento alle âprestazioni effettuate nellâesercizio di impreseâ. Di conseguenza i compensi corrisposti allâamministratore di condominio nella forma di societĂ di persone non subiscono la ritenuta prevista per le prestazioni professionali, in quanto il relativo reddito è qualificato reddito dâimpresa. In aggiunta si rammenta che, come stabilito dallâart. 25-ter, DPR n. 600/73, i condomini (in qualitĂ di sostituti dâimposta) devono effettuare una ritenuta alla fonte del 4% âsui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nellâinteresse di terzi, effettuate nellâesercizio dâimpresaâ. Sul punto lâAgenzia delle Entrate nella Risoluzione 15.5.2007, n. 99/E, dopo aver evidenziato che il rapporto intercorrente tra un condominio e il suo amministratore (sia esso persona fisica o giuridica) è riconducibile al mandato, conclude affermando lâesclusione dallâassoggettamento alla ritenuta del 4% dei compensi spettanti alle societĂ di persone (o di capitali) per lâattivitĂ di amministratore di condominio. Nel caso proposto, pertanto, il condominio allâatto del pagamento del compenso allâamministratore non dovrĂ trattenere la ritenuta del 4%.
Pubblicata il: 04-11-2014Fallimento del debitore e emissione nota di credito
Unâimpresa ha emesso una fattura per la fornitura di beni nei confronti di una societĂ successivamente fallita. Da quale data è possibile emettere la nota di credito per il recupero dellâIVA relativa alla fattura emessa e non pagata dal cliente? Esiste un termine per lâemissione della nota di variazione?
Ai sensi dellâart. 26, comma 2, DPR n. 633/72, è riconosciuta la possibilitĂ di emettere una nota di variazione in diminuzione âin caso di mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose âŚâ. A tal fine è necessario che il creditore abbia partecipato alla procedura, ossia, in caso di fallimento, che lo stesso si sia insinuato al passivo. La nota di credito va emessa a decorrere dalla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto stabilito con decreto del Giudice Delegato ovvero, in assenza del piano di riparto, dalla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento, come ribadito dallâAgenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.5.2008, n. 195/E. Il citato art. 26 non prevede alcun limite temporale per lâemissione di tale documento; tuttavia, come precisato dalla stessa Agenzia nella Risoluzione 18.3.2002, n. 89/E, tale disposizione va coordinata con quanto stabilito dallâart. 19, comma 1, DPR n. 633/72 in base al quale il diritto alla detrazione va esercitato, al piĂš tardi, con la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto tale diritto. Di conseguenza, per poter esercitare il diritto alla detrazione, la nota di variazione va emessa entro tale termine.
Pubblicata il: 04-11-2014Mancato ricevimento fattura estera
Una societĂ ha acquistato dei beni da unâazienda tedesca il 2.8.2014. I beni sono partiti il 3.8 e arrivati a destinazione in Italia il 10.8.
PoichĂŠ la societĂ in esame non ha ancora ricevuto la relativa fattura, si chiede il corretto comportamento da tenere.
In caso di mancato ricevimento della fattura estera, allâacquirente è imposto di provvedere alla relativa regolarizzazione. In particolare, come disposto dallâart. 46, comma 5, DL n. 331/93, in caso di mancato ricevimento della fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dellâoperazione, va emessa unâautofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo allâeffettuazione. Ai fini dellâindividuazione del momento di effettuazione dellâoperazione, si rammenta che in base allâart. 39, comma 1, DL n. 331/93, come modificato dallâart. 1, comma 326, lett. b), Legge n. 326/2012, a decorrere dalle operazioni effettuate dallâ1.1.2013, âle cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati allâatto dellâinizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di appartenenzaâ. Ne consegue che il momento di effettuazione coincide con lâinizio del trasporto o della spedizione dallo Stato UE di partenza (Germania nel caso di specie). Tenendo presente quanto sopra quindi, qualora il documento non sia pervenuto entro il 31.10.2014 (secondo mese successivo al 3.8), la societĂ italiana deve emettere autofattura entro il 15.11.2014 (giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione).