Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 08-07-2014

    Oggetto

    Autovetture e interessi passivi leasing / finanziamento

    Domanda

    Un’impresa ha acquisito un’autovettura in leasing e un’altra è stata acquistata con un finanziamento. Gli interessi passivi sono soggetti ai limiti di deducibilità previsti dal TUIR?

    Risposta

    Per i costi relativi alle autovetture l’art. 164, TUIR prevede, a decorrere dal 2013, la deducibilità nella misura del 20%. A tale proposito come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.6.2008, n. 47/E “posto che l'articolo 164 del TUIR costituisce una disciplina di carattere speciale dettata in relazione a tutti i costi (indipendentemente dalla loro specifica natura …)… compresi gli interessi passivi, si ritiene che qualunque componente negativo sostenuto relativamente ai veicoli di cui al citato articolo 164 deve essere assoggettato esclusivamente alla disciplina di tale articolo”. Di conseguenza, gli interessi passivi riferiti al leasing avente ad oggetto un’autovettura sono deducibili nella misura del 20%, come peraltro gli interessi passivi riferiti al finanziamento contratto per l’acquisto.

    Pubblicata il: 08-07-2014

    Oggetto

    Effetti fiscali variazione partecipazione agli utili

    Domanda

    Una snc è composta da 3 soci con le seguenti partecipazioni:
    • socio A 33,25%;
    • socio B 36,75%;
    • socio C 30,00%.
    Nel 2013 con atto notarile sono stati variati i patti sociali nel seguente modo:
    • il socio A cede al socio B una quota pari al 6,25%;
    • il socio A cede al socio C una quota pari al 6,00%;
    • il socio A cede al nuovo socio D una quota pari al 10%.
    A seguito di tale atto la ripartizione tra i soci è la seguente:
    • socio A 11,00%;
    • socio B 43,00%;
    • socio C 36,00%;
    • socio D 10,00%.
    Per la ripartizione del reddito del 2013 vanno considerate per tutti i soci le nuove percentuali vigenti al 31.12.2013?

    Risposta

    Nelle società di persone ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, TUIR, il reddito prodotto è imputato per trasparenza ai soci esistenti al 31.12 in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, che si presume proporzionata al valore del conferimento. In caso di cessione delle quote societarie, gli effetti fiscali si producono con decorrenza differenziata a seconda che l’atto comporti una variazione: • della compagine sociale, ossia delle quote di partecipazione agli utili connessa all'uscita di vecchi soci (a seguito di cessione, recesso, decesso, ecc.) o all'entrata di nuovi soci. In tale situazione la variazione delle quote di partecipazione agli utili produce effetto dallo stesso periodo d'imposta di stipula dell'atto pubblico/scrittura privata autenticata. L’ingresso di un nuovo socio a seguito di un atto stipulato entro il 31.12.2013 produce effetto già nel 2013; • delle quote di partecipazione agli utili tra i soci esistenti. In tal caso le modifiche hanno effetto dal periodo d’imposta successivo a quello di stipula dell’atto pubblico/scrittura privata autenticata. Nel caso di specie quindi essendo intervenuta nel 2013 la modifica della compagine sociale (da 3 a 4 soci), il reddito conseguito dalla società nel 2013 va ripartito tra i 4 soci esistenti al 31.12.2013 in base alle relative percentuali di partecipazione agli utili.

    Pubblicata il: 24-06-2014

    Oggetto

    Prestazione nei confronti di un soggetto UE senza partita IVA

    Domanda

    Un consulente informatico deve fatturare un servizio effettuato ad una societĂ  inglese non in possesso di partita IVA. La fattura va emessa senza IVA?

    Risposta

    Come noto, in base a quanto disposto dall’art. 7-ter, DPR n. 633/72, le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabili nel territorio dello Stato. Va inoltre evidenziato che entrambi i soggetti (prestatore / committente) devono risultare iscritti al VIES. Infatti come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.8.2011, n. 39/E l’iscrizione al VIES “costituisce … presupposto indispensabile per essere identificati dalle controparti comunitarie come soggetti passivi IVA e, dunque, per qualificare correttamente le cessioni o prestazioni come effettuate o ricevute da contribuente italiano avente lo status di soggetto passivo IVA ai fini degli scambi intracomunitari”. Di conseguenza, in presenza di una prestazione di servizi effettuata da un operatore italiano nei confronti di un operatore UE non soggetto passivo d’imposta, l’operazione va assoggettata ad IVA nello Stato del prestatore. Nel caso prospettato quindi, il servizio risulta assoggettato ad IVA in Italia con conseguente emissione di fattura con IVA.

    Pubblicata il: 24-06-2014

    Oggetto

    Regime contabile agevolato e versamento IVA annuale

    Domanda

    Un soggetto nel 2013 ha applicato il regime contabile agevolato dell’art. 27, comma 3, DL n. 98/2011. Entro il 17.3.2014 non ha versato il saldo IVA 2013, risultante dal mod. IVA 2014. È possibile rinviare il versamento al mod. UNICO con la prescritta maggiorazione?

    Risposta

    I soggetti che hanno adottato nel 2013 il regime contabile “agevolato” ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011, sono tenuti al versamento annuale dell’IVA, senza applicazione di interessi, determinata utilizzando le ordinarie modalità (IVA a debito – IVA a credito). Ai soggetti in esame, è consentito differire il versamento fino al termine di pagamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO ovvero usufruire della rateizzazione. In particolare, il saldo IVA 2013 alla luce della proroga per i soggetti per i quali è stato elaborato il relativo studio di settore potrà essere versato entro il termine previsto per il versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2014: • in un’unica soluzione entro il 7.7.2014 applicando la maggiorazione dell’1,20% pari allo 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 17.3 e il 16.6; • in un’unica soluzione entro il 20.8.2014 applicando all’importo determinato come sopra l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%; • in forma rateale suddividendo l’importo determinato alla data del 7.7 o del 20.8 nel numero di rate scelte, per un massimo di 6 rate (4 se si inizia il 20.8) in quanto la rateizzazione deve comunque concludersi entro il mese di novembre. Ad ogni rata successiva alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

    Pubblicata il: 24-06-2014

    Oggetto

    ImponibilitĂ  50% del reddito della residenza secondaria

    Domanda

    Due coniugi possiedono nel medesimo Comune di residenza un appartamento utilizzato quale abitazione principale (100% marito) e un appartamento a disposizione (100% moglie). Il reddito dell’appartamento della moglie va tassato al 50% considerato che è situato nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale?

    Risposta

    Come noto l’art. 9, comma 9, D.Lgs. n. 23/2011, così come modificato dall’art. 1, comma 717, lett. b), Finanziaria 2014 dispone che il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, ancorchè assoggettato ad IMU, concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del 50%. Con riguardo al concetto di “abitazione principale” nella Circolare 21.5.2014, n. 11/E l’Agenzia delle Entrate specifica che va fatto riferimento a quanto previsto, ai fini della deduzione IRPEF, dall’art. 10, comma 3-bis, TUIR per cui per “abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”. Prendendo come riferimento l’esempio contenuto nella citata Circolare n. 11/E, riferito ad un’abitazione principale in locazione ed un immobile di proprietà ad uso abitativo non locato (a disposizione), si può rispondere al quesito in modo negativo. Di conseguenza la moglie non deve assoggettare a tassazione il 50% del reddito della residenza secondaria in quanto la stessa non risulta proprietaria dell’immobile utilizzato quale dimora abituale.