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Pubblicata il: 07-01-2015
Immobili merce e versamento TASI 2014
Unâimpresa edile ha in rimanenza alcuni immobili merce invenduti. La societĂ non ha versato la TASI per il 2014. Ai fini IMU gli immobili merce sono esenti; analoga esenzione è prevista anche ai fini TASI?
Gli immobili merce sono stati esentati dal pagamento dellâIMU a condizione che gli stessi siano invenduti e non risultino locati. La medesima esenzione non può essere applicata ai fini TASI, in quanto non si riscontra alcuna specifica disposizione di esonero relativamente agli immobili in esame. Pertanto questi ultimi risultano soggetti a TASI. In caso di regolarizzazione dellâomesso versamento lâimpresa edile potrĂ beneficiare delle riduzioni previste dal ravvedimento operoso.
Pubblicata il: 22-12-2014Distribuzione di riserve di utili e applicazione della ritenuta alla fonte
Una srl intende distribuire, entro il 31.12.2014, lâutile 2013 accantonato a riserva a maggio 2014 e parte della riserva utili di anni precedenti.
Ai due soci non qualificati è possibile applicare la ritenuta del 20% essendo gli utili prodotti prima dellâ1.7.2014?
Gli utili corrisposti da una societĂ residente al socio persona fisica (privato) relativi ad una partecipazione non qualificata sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo dâimposta applicata sul 100% dellâimporto spettante. In particolare, per effetto di quanto disposto dallâart. 3, DL n. 66/2014, c.d. âDecreto Renziâ, la misura della ritenuta applicabile agli utili derivanti da tali partecipazioni è aumentata dal 20% al 26%. In base a quanto disposto dal comma 7, lett. a) dal citato art. 3, relativamente ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati, la nuova aliquota del 26% si applica a quelli â⌠percepiti alla data indicata al comma 6 [1.7.2014]â. Ne consegue che, come precisato dallâAgenzia delle Entrate nella Circolare 27.6.2014, n. 19/E, âsi deve fare riferimento esclusivamente alla data di incasso degli utili mentre ⌠non assume rilevanza la data di delibera dei dividendiâ. CosĂŹ, se i dividendi sono incassati dallâ1.7.2014, lâaliquota applicabile è pari al 26% ancorchĂŠ la delibera di distribuzione degli stessi sia stata assunta entro il 30.6.2014. Nel caso di specie, poichĂŠ la distribuzione (pagamento) ai soci della riserva di utili avviene successivamente allâ1.7.2014, la societĂ dovrĂ applicare la ritenuta alla fonte nella nuova misura del 26% e non quella del 20%.
Pubblicata il: 22-12-2014Conferimento ditta individuale in societĂ e acconto IVA 2014
Nel mese di settembre 2014 una ditta individuale è stata conferita in una societĂ di persone. Contestualmente è stata chiusa la partita IVA della ditta individuale. La societĂ dovrĂ versare lâacconto IVA 2014? Se sĂŹ, con quali modalitĂ ?
Come specificato nelle istruzioni al mod. IVA 2014, in presenza di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (conferimento dâazienda in societĂ , successione ereditaria, donazione dâazienda, ecc.) si verifica, in linea generale, una situazione di continuitĂ tra i soggetti partecipanti allâoperazione. Si ritiene quindi che il ânuovoâ soggetto (societĂ conferitaria, erede che continua lâattivitĂ del de cuius, donatario dellâazienda, ecc.) sia tenuto a versare lâacconto IVA 2014 sulla base della situazione 2013 in capo al âvecchioâ soggetto. Con riguardo al caso di specie, quindi, la societĂ di persone è tenuta a versare lâacconto IVA 2014, determinato utilizzando il metodo storico, sulla base della situazione della ditta individuale (liquidazione mese di dicembre, saldo dichiarazione IVA annuale, ecc.) verificatasi nel 2013. In alternativa la societĂ può comunque determinare lâacconto IVA 2014 utilizzando il metodo previsionale (versando un importo inferiore a quanto dovuto applicando il metodo storico) / delle operazioni effettuate con riferimento alla propria situazione del 2014.
Pubblicata il: 22-12-2014Uscita dal regime supersemplificato e acconto IVA 2014
Un soggetto è dovuto uscire dal regime supersemplificato adottando dal 2014 il regime ordinario con liquidazione trimestrale dellâIVA. Come va determinato lâacconto IVA 2014?
I soggetti usciti dal regime contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011 che nel 2014 hanno adottato il regime ordinario con effettuazione delle liquidazioni IVA mensili / trimestrali, non avendo una base di riferimento per il 2013 (il versamento dellâIVA era annuale), non sono tenuti al versamento dellâacconto IVA 2014 analogamente a quanto precisato dallâAgenzia delle Entrate nella Risoluzione 23.12.2004, n. 157/E per i soggetti fuoriusciti dal regime delle nuove iniziative.
Pubblicata il: 02-12-2014Omessa presentazione comunicazione beni in godimento ai soci
Per una società è stato riscontrato che non è stata presentata, entro lo scorso 30.10.2014, la comunicazione, riferita al 2013, contenente i dati dellâautovettura concessa in godimento ad un socio. La tardiva presentazione quanto costa in termini di sanzioni?
Con riferimento alla comunicazione dei dati relativi ai beni dellâimpresa concessi in godimento ai soci / familiari lâart. 2, comma 36-sexiesdecies, DL n. 138/2011 prevede che in caso di omessa presentazione della stessa, ovvero di trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del bene e il corrispettivo annuo per il godimento dello stesso. Tuttavia, qualora le parti si siano conformate alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdiecies e 36-quinquiesdecies, ossia: ⢠il concedente (societĂ / ditta individuale) non abbia dedotto i costi e lâutilizzatore (socio / familiare) abbia tassato la differenza tra il valore normale ed il corrispettivo; ovvero ⢠il concedente abbia addebitato allâutilizzatore una somma pari o superiore al valore di mercato; è applicabile la sanzione, dovuta in solido, ex art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/97, da ⏠258 a ⏠2.065. Ă comunque possibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso, da effettuare entro 1 anno dall'omissione / errore. In particolare, qualora siano state rispettate le disposizioni in materia di indeducibilitĂ dei costi in capo al concedente e di tassazione in capo allâutilizzatore, la tardiva presentazione della comunicazione in esame è regolarizzabile con il versamento della sanzione ridotta pari a ⏠32 (1/8 di ⏠258). A tal fine nel mod. F24 va indicato il codice tributo â8911â. In caso di mancata regolarizzazione, qualora la violazione sia constatata dallâUfficio, la sanzione può essere oggetto di definizione agevolata ex art. 16, D.Lgs. n. 472/97, con la riduzione della stessa ad 1/3.