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Pubblicata il: 13-01-2015
Contribuente minimo 2014 e regime applicabile nel 2015
Un soggetto ha iniziato l’attività di lavoro autonomo nel 2012 applicando il regime dei minimi. Nel mese di aprile 2015 compirà 35 anni. Può continuare ad adottare tale regime anche nel 2015 come previsto dalla Finanziaria 2015?
La risposta è affermativa. La Finanziaria 2015 con l’introduzione del nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi), ha sostituito il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000, il regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 e quello contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011. Tuttavia lo stesso Legislatore ha previsto una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti che nel 2014 hanno applicato il regime dei minimi, in base alla quale possono continuare ad applicarlo fino al termine naturale dello stesso (quinquennio ovvero 35 anni di età ). Quindi il soggetto in esame potrà adottare il regime dei minimi anche nel 2015 e 2016 (quinto anno di attività ).
Pubblicata il: 13-01-2015Detrazione IRPEF canoni di locazione abitazione principale
Si riscontra che un soggetto ha stipulato un contratto di locazione immobiliare senza specificare il riferimento alla Legge n. 431/98. Tale dimenticanza preclude al soggetto di poter usufruire in dichiarazione della specifica detrazione prevista a favore degli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale?
Al fine di poter beneficiare della detrazione prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale ex art. 16, comma 1, TUIR, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.5.2008, n. 200/E, non è necessario menzionare nel contratto il riferimento alla Legge n. 431/98 in quanto l’art. 1362, C.c. prevede che “… si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle paroleâ€. Ne deriva che “il contratto di locazione, stipulato in vigenza della Legge 431/1998, sarà comunque da considerarsi disciplinato da quest’ultima, anche se le relative disposizioni non sono espressamente menzionate, in considerazione del fatto che il contenuto del contratto, per quanto lasciato alla libera disponibilità delle parti, non può mai essere contra legemâ€.
Pubblicata il: 13-01-2015Cessione autovettura usata a soggetto UE
Una concessionaria d’auto vende anche autovetture usate applicando il regime del margine. Ora deve cedere un’autovettura usata (acquistata da un privato italiano) ad un soggetto passivo residente in Austria. È corretto emettere la fattura non imponibile IVA ex art. 41, DL n. 331/93?
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 22.6.95, n. 177/E, “le cessioni di beni effettuate, con applicazione del regime del margine, da operatori nazionali nei confronti di soggetti residenti in altri stati comunitari non costituiscono cessioni intracomunitarieâ€, ex art. 41, DL n. 331/93, bensì cessioni interne da assoggettare ad imposta in Italia. La fattura nei confronti del cliente austriaco dovrà essere emessa senza esposizione dell’IVA, riportando l’annotazione “Regime del margine – beni usati ex art. 36, DL n. 41/95â€. L’IVA sarà determinata utilizzando le consuete regole applicabili in relazione al metodo globale. Va infine evidenziato che per l’operazione in esame, non essendo una cessione intraUE, non sussiste l’obbligo di presentazione dei modd. Intra, salvo che per i soggetti mensili soltanto ai fini statistici.
Pubblicata il: 07-01-2015Acquisto appartamento adiacente e agevolazione “prima casaâ€
Un soggetto proprietario di un appartamento ha intenzione di acquistare il mini-appartamento adiacente. Può beneficiare dell’agevolazione “prima casa�
Le agevolazioni “prima casa†sono riconosciute agli immobili “non di lussoâ€, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla Nota II-bis dell’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86. Nella Circolare 7.6.2010, n. 31/E, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che “le agevolazioni prima casa possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari che siano destinate dagli acquirenti, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativaâ€. La stessa Agenzia precisa altresì che i benefici in esame sono estendibili anche all’immobile adiacente a quello già posseduto, destinato ad essere accorpato a quest’ultimo per ampliare l’abitazione, sia nel caso in cui per il primo acquisto si sia fruito delle agevolazioni “prima casaâ€, che nel caso in cui per lo stesso non si sia fruito delle agevolazioni, in quanto le stesse non erano previste dalla normativa vigente all’epoca dell’acquisto. In aggiunta, nella Circolare 21.2.2014, n. 2/E, l’Agenzia conferma che le agevolazioni “prima casa†sono applicabili anche in caso di acquisto contemporaneo di un immobile contiguo ad altro già acquistato con i benefici “prima casaâ€, al fine di costituire un’unica unità immobiliare, a condizione che l’immobile risultante dalla riunione delle unità immobiliari acquistate con l’agevolazione sia accatastato nelle categorie catastali da A/2 a A/7 e A/11. Va infine evidenziato che recentemente il D.Lgs. n. 175/2014, Decreto c.d. “Semplificazioniâ€, ha previsto l’allineamento della nozione di “prima casa†rilevante ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in materia di IVA con quella prevista in materia di imposta di registro. Di conseguenza, a decorrere dal 13.12.2014, l’aliquota IVA ridotta del 4% è applicabile alle abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9.
Pubblicata il: 07-01-2015Servizio di trasporto di persone in uno Stato UE
Una società italiana che commercializza abiti di alta moda ha tenuto una sfilata a Parigi. La stessa società ha ricevuto la fattura relativa al trasporto delle modelle, dall’albergo alla location, assoggettata ad IVA francese. Si chiede se tale fattura sia corretta.
La risposta è affermativa. Ai fini IVA, infatti, il servizio di trasporto di persone rileva nello Stato ove lo stesso viene svolto ai sensi dell’art. 7-quater, comma 1, lett. b), DPR n. 633/72. In tal caso, poiché il trasporto è stato effettuato in Francia (dall’albergo alla location) la territorialità IVA è in Francia. La ditta che ha fornito il servizio di trasporto delle modelle ha, quindi, correttamente emesso la fattura con l’indicazione dell’IVA francese.