Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 07-10-2014

    Oggetto

    Affitto parziale di un appartamento e versamento della TASI

    Domanda

    Il proprietario di un immobile, utilizzato dallo stesso come abitazione principale, ha affittato una stanza dell’appartamento ad uno studente. Ai fini TASI, il tributo va assolto soltanto dal proprietario oppure va ripartito con l’occupante?

    Risposta

    In caso di occupazione “parziale” dell’immobile, in base a quanto precisato dal MEF nella FAQ n. 17 del 3.6.2014, disponibile nel sito Internet www.finanze.it, la TASI va ripartita tra il proprietario e l’occupante (anche in caso di locazione di una sola stanza) secondo le percentuali stabilite dalla delibera del Comune. Tale interpretazione tuttavia appare di difficile applicazione in quanto non risulta chiaro come determinare l’importo dovuto dall’occupante dovendolo rapportare alla superficie allo stesso riservata. Di conseguenza si ritiene che il tributo debba essere versato soltanto dal proprietario nella misura del 100%. Va infine evidenziato che l’abitazione principale, anche se parzialmente locata, non perde il relativo requisito, beneficiando dell’esenzione IMU e dell’assoggettamento alla TASI con applicazione dell’aliquota prevista per tale tipologia di immobile.

    Pubblicata il: 07-10-2014

    Oggetto

    Solidarietà proprietario – conduttore per versamento della TASI

    Domanda

    Per gli immobili in locazione è possibile che in caso di mancato pagamento della relativa quota da parte del conduttore, il Comune può agire nei confronti del proprietario?

    Risposta

    La risposta è negativa. Come noto il Comune può disporre che in caso di immobili in locazione una quota della TASI (massimo 30%) sia a carico del conduttore. In base a quanto disposto dall’art. 1, comma 681, Finanziaria 2014 se l’unità immobiliare è detenuta in locazione o comodato, sia il proprietario (titolare di altro diritto reale) della stessa, sia l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. Ne consegue che, essendo le 2 obbligazioni autonome, in caso di inadempimento di uno dei 2 obbligati, il Comune non potrà rivalersi sul soggetto che ha correttamente versato l’importo dovuto.

    Pubblicata il: 23-09-2014

    Oggetto

    Accordo di ristrutturazione dei debiti e nota di variazione

    Domanda

    Un soggetto ha stipulato con i propri creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182- bis, Legge fallimentare.
    Una ditta che presenta nei confronti dello stesso un credito di € 50.000 che verrà soddisfatto per € 30.000 può emettere, per la differenza, una nota di credito ex art. 26, DPR n. 633/72?

    Risposta

    L’art. 26, comma 2, DPR n. 633/72 consente di emettere nota di variazione ai fini IVA senza alcun limite temporale relativamente alle operazioni per le quali è stata emessa fattura, in caso, tra l’altro, di “mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali”. Nell’ambito di queste ultime sono ricompresi il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato fallimentare e preventivo, l’amministrazione controllata e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. La procedura di ristrutturazione dei debiti, non rientrando tra le ipotesi previste dal citato comma 2 non consente quindi l’emissione della nota di credito senza limiti di tempo; tuttavia la stessa può essere emessa, ai sensi del comma 3 del citato art. 26, in virtù del fatto che si è determinato “un sopravvenuto accordo tra le parti”. In tal caso è comunque necessario che non sia decorso 1 anno dall’effettuazione dell’operazione. Spesso detto termine risulta già decorso all’atto dell’omologa dell’accordo di ristrutturazione. Va evidenziato che nell’ambito dello schema di D.Lgs. contenente una serie di semplificazioni fiscali, approvato dal Consiglio dei Ministri (il testo è al vaglio delle Commissioni parlamentari) è prevista l’estensione dell’applicazione della disposizione di cui al citato comma 2 dell’art. 26 anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti, con il riconoscimento quindi della possibilità di emettere una nota di variazione ai fini IVA senza alcun limite temporale.

    Pubblicata il: 23-09-2014

    Oggetto

    Trasporto UE da parte di autotrasportatore extraUE

    Domanda

    Una società italiana ha ricevuto una fattura di € 700 per il trasporto di beni da parte di un autotrasportatore svizzero. Il trasporto è avvenuto dall’Italia alla Francia. Come va trattata la fattura senza IVA emessa dal soggetto svizzero? Va compilata anche la comunicazione blacklist?

    Risposta

    Nei rapporti tra soggetti passivi IVA, la territorialitĂ  delle prestazioni di trasporto di beni va individuata in base alla regola generale contenuta nell’art. 7-ter, DPR n. 633/72. In particolare, se il committente è un soggetto passivo stabilito in Italia tali prestazioni si considerano ivi effettuate. Di conseguenza, il servizio di trasporto va assoggettato ad IVA in Italia. Nel caso di specie: − il vettore svizzero emetterĂ  fattura senza IVA nei confronti della societĂ  italiana; − la societĂ  italiana dovrĂ  emettere autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, da annotare nel registro delle fatture emesse / corrispettivi e degli acquisti. In merito alla comunicazione black-list, si evidenzia che l’art. 1, commi da 1 a 3, DL n. 40/2010 ha introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare degli acquisti / cessioni di beni nonchĂ© delle prestazioni di servizi rese e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalitĂ  privilegiata, c.d. “black-list”, individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001. L’obbligo in esame riguarda le operazioni di importo superiore a € 500. Conseguentemente, nel caso di specie, poichĂ© la Svizzera è ricompresa nei citati Decreti e l’importo è superiore al predetto limite, la societĂ  italiana dovrĂ  inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa all’operazione black-list utilizzando, a tal fine, il quadro BL del Modello di comunicazione polivalente.

    Pubblicata il: 23-09-2014

    Oggetto

    Dichiarazione IMU per immobili-merce esenti

    Domanda

    Un’impresa edile non ha presentato entro il 30.6.2014 la prescritta dichiarazione IMU per l’esenzione dall’imposta dei propri immobili-merce. Tale violazione può essere sanata?

    Risposta

    Ai sensi dell’art. 13, comma 12-ter, DL n. 201/2011, la dichiarazione IMU va presentata entro il 30.6 dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell’imposta utilizzando l’apposito modello approvato con il DM 30.10.2012. Per il 2013 la dichiarazione IMU andava quindi presentata entro il 30.6.2014 (salvo quella per gli enti non commerciali per i quali il termine è fissato al 30.9.2014; un Decreto di prossima emanazione prevede la proroga al 30.11.2014). Con specifico riferimento agli immobili-merce, ossia ai “fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”, si rammenta che l’art. 2, DL n. 102/2013 ha subordinato il riconoscimento dell’esenzione IMU per il 2013 (seconda rata) alla presentazione di una specifica dichiarazione IMU (tale dichiarazione doveva essere presentata “a pena di decadenza” entro il 30.6.2014). Si rammenta inoltre che: − ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 504/92, l'omessa presentazione della dichiarazione comporta una sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51; − per la tardiva presentazione della dichiarazione va applicata, ex art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/97, la sanzione ridotta pari a 1/10 del minimo. Con riferimento al quesito posto, ancorchĂ© la presentazione della dichiarazione IMU non rappresenti un obbligo ma un onere per il soggetto interessato, si ritiene che il Comune possa comunque considerare sanabile l’omessa dichiarazione IMU con la presentazione della stessa tardivamente (entro il 28.9.2014) e con il versamento della sanzione ridotta pari a € 5 (51 x 1/10).