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Pubblicata il: 25-02-2015
Pulizia dello studio medico e applicazione reverse charge
Un medico ha ricevuto la fattura della pulizia mensile del proprio studio professionale, emessa con applicazione del reverse charge. Come va trattata tale fattura considerando che il medico esercita unâattivitĂ esente IVA?
La Finanziaria 2015 modificando lâart. 17, comma 6, DPR n. 633/72 ha esteso il reverse charge anche alle prestazioni di servizi, relative ad edifici, di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento. Lâapplicazione del predetto meccanismo richiede che il servizio sia qualificato âpulizia di un edificioâ e che il committente sia un soggetto passivo IVA. Al medico quindi è stata emessa una fattura senza IVA che dovrĂ essere integrata e annotata sia nel registro IVA degli acquisti che delle fatture emesse. Considerato che il committente è un soggetto che esercita esclusivamente unâattivitĂ esente, lo stesso diventa debitore dellâimposta e di conseguenza dovrĂ provvedere al relativo versamento nellâambito della liquidazione periodica (non è infatti riconosciuta in detrazione lâIVA sugli acquisti).
Pubblicata il: 25-02-2015Mod. IVA TR e visto di conformitĂ sulla dichiarazione annuale
Una società ha presentato nel 2014 il mod. IVA TR relativamente al credito IVA del primo e terzo trimestre per un importo complessivo di circa ⏠60.000. La dichiarazione IVA annuale chiude con un credito di circa ⏠14.000. Avendo utilizzato in compensazione nel 2014 il credito IVA trimestrale per un ammontare superiore al limite di ⏠15.000, nel mod. IVA 2015 deve essere apposto il visto di conformità ?
La risposta è negativa. Il visto di conformità è richiesto in presenza di un credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale utilizzato in compensazione nel mod. F24 per un importo superiore a ⏠15.000 annui. Dal 13.12.2014 il visto è stato esteso anche alla richiesta di rimborso del credito IVA annuale o trimestrale in sostituzione della garanzia. Quindi ancorchÊ nel 2014 il contribuente abbia utilizzato in compensazione nel mod. F24 il credito IVA trimestrale per un importo superiore a ⏠15.000, il mod. IVA 2015 non deve essere presentato munito del visto di conformità .
Pubblicata il: 10-02-2015Nuovo regime forfetario â ex contribuente minimo
Un soggetto ha chiuso lâattivitĂ nel mese di maggio 2014 applicando il regime dei minimi. Ora vorrebbe riaprire la partita IVA. Ă possibile scegliere il nuovo regime forfetario?
La Finanziaria 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario, riservato alle persone fisiche esercenti attivitĂ dâimpresa / lavoro autonomo con ricavi / compensi nellâanno precedente, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nellâapposita Tabella differenziati in relazione allâattivitĂ esercitata. Il successivo comma 57 individua le fattispecie di esclusione dallâapplicazione del regime in esame confermando di fatto quanto giĂ previsto per il regime dei minimi. Ă infatti richiesto che il contribuente (forfetario): ⢠non si avvalga di regimi speciali IVA (cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc.); ⢠sia residente in Italia. I residenti in uno Stato UE o aderenti allo SEE che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono almeno il 75% dei redditi in Italia possono comunque adottare il nuovo regime forfetario; ⢠non effettui, in via esclusiva o prevalente, cessioni di immobili ex art. 10, n. 8), DPR n. 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, DL n. 331/93; ⢠non sia socio/associato di societĂ di persone, associazioni professionali o srl trasparenti. Per il nuovo regime forfettario non costituisce causa ostativa ai fini dellâaccesso allo stesso lâaver esercitato in precedenza unâattivitĂ dâimpresa / lavoro autonomo. Di conseguenza, il soggetto in esame potrĂ scegliere in sede di inizio di attivitĂ il nuovo regime forfetario, in presenza dei requisiti di cui al predetto comma 54.
Pubblicata il: 10-02-2015Certificazione Unica 2015 e contribuenti minimi
Nel 2014 sono state pagate due fatture ad un contribuente minimo, senza operare la ritenuta dâacconto. Per tali operazioni va inviata la Certificazione Unica entro il 9.3.2015?
Con il Provvedimento 15.1.2015 lâAgenzia delle Entrate ha approvato il modello della âCertificazione Unica 2015â, utilizzabile per comunicare, oltre ai redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, anche i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi relativi al 2014. Come evidenziato nelle istruzioni, a campo 4 âAmmontare lordo corrispostoâ del Prospetto âCertificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversiâ va indicato lâammontare lordo del compenso corrisposto al netto dellâIVA eventualmente dovuta. In particolare, le stesse istruzioni specificano che nel campo in esame vanno ricomprese anche le somme corrisposte a contribuenti minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011. Tali somme, non essendo state assoggettate a ritenuta dâacconto, vanno indicate anche a campo 7 âAltre somme non soggette a ritenutaâ, riportando a campo 6 âCodiceâ il codice â3â (erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti).
Pubblicata il: 10-02-2015Reverse charge e sostituzione boiler
Un idraulico deve fatturare la sostituzione del boiler che ha effettuato nellâufficio di uno studio professionale. Per tale operazione deve emettere fattura assoggettata a reverse charge?
La Finanziaria 2015 modificando lâart. 17, comma 6, DPR n. 633/72, ha esteso il reverse charge anche alle prestazioni di servizi, relative ad edifici, di pulizia, demolizione,installazione di impianti, e completamento. Nel caso di specie potendo considerare lâoperazione quale cessione (di beni) con posa in opera, non trova applicazione il reverse charge.