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Pubblicata il: 02-12-2014
Soggetto non residente e applicazione IVIE
Per un privato iscritto allâAIRE, proprietario di 2 appartamenti in Italia, non è stata calcolata lâIVIE nel mod. UNICO 2014. Tale comportamento è corretto?
In base a quanto disposto dagli artt. 13 e 14, DL n. 201/2011, lâIVIE è unâimposta âsul valore degli immobili situati allâestero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Statoâ; il soggetto passivo dellâimposta è individuato nel proprietario dellâimmobile / titolare di altro diritto reale sullo stesso. La definizione di residenza fiscale si rinviene nellâart. 2, comma 2, TUIR, il quale dispone che sono da considerarsi fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che âper la maggior parte del periodo dâimposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civileâ. Nel caso di specie, essendo il contribuente un soggetto non residente in Italia, ancorchè ivi proprietario di 2 immobili, lo stesso non rientra nellâambito soggettivo del tributo in esame.
Pubblicata il: 02-12-2014Prestazione alberghiera allâestero e presentazione modd. Intra
I dipendenti di una societĂ italiana hanno soggiornato una settimana in Germania. Lâalbergo ha rilasciato una fattura con IVA. Tale fattura va ricompresa nei modd. Intra?
La risposta è negativa. In base allâart. 7-quater, lett. a), DPR n. 633/72, la territorialitĂ ai fini IVA delle prestazioni alberghiere è individuata nello Stato in cui è situato lâimmobile. Come previsto dallâart. 50, comma 6, DL n. 331/93, nei modd. Intra vanno riepilogate le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR n. 633/72, rese a soggetti passivi UE e quelle da questi ultimi rese.
Pubblicata il: 18-11-2014Mancata opzione cedolare secca e (ri)calcolo acconto 2014
Nel mese di febbraio 2014 è stato rinnovato un contratto di locazione per il quale il proprietario aveva scelto la cedolare secca. Lo stesso non ha provveduto allâinvio della raccomandata allâinquilino per comunicare lâopzione per la cedolare secca anche per le prossime annualitĂ . Si chiede:
- è possibile regolarizzare il mancato invio della raccomandata con la
remissione in bonis?
- in caso di risposta negativa, è possibile versare lâimposta di registro
tramite il ravvedimento operoso?
- qualora non sia possibile applicare alle nuove annualitĂ la cedolare
secca è possibile ricalcolare lâacconto 2014 e versare una somma
inferiore?
In merito al primo quesito lâAgenzia delle Entrate nella Circolare 20.12.2012, n. 47/E, ha precisato che la preventiva comunicazione che il locatore è obbligato ad inviare allâinquilino per poter applicare la cedolare secca, non è âregolarizzabileâ ex art. 2, comma 1, DL n. 16/2012, in quanto le comunicazioni cui si riferisce tale norma sono solo quelle effettuate nei confronti dellâAmministrazione finanziaria (va sottolineato che il locatore potrĂ optare per la cedolare secca a decorrere dalla prossima annualitĂ contrattuale che inizia a febbraio 2015, con il rispetto degli adempimenti previsti). Conseguentemente, non essendo possibile applicare (o meglio confermare) il regime della cedolare secca, in sede di rinnovo del contratto risulta dovuta lâimposta di registro. Lâomesso versamento può essere regolarizzato tramite il ravvedimento operoso. Nel caso di specie la sanzione ridotta è pari al 3,75%. Infine, si ritiene possibile rideterminare lâacconto della cedolare secca 2014 effettuando in via previsionale un versamento in misura inferiore considerando soggetti a cedolare solo 2 mesi (gennaio e febbraio). In pratica il contribuente potrebbe aver giĂ versato la prima rata dellâacconto 2014 a giugno/luglio/agosto; in tale situazione nulla verserĂ a novembre. Ai fini IRPEF, si potrĂ continuare a determinare lâacconto con il metodo ordinario sulla base di quanto indicato nel rigo differenza del mod. UNICO 2014.
Pubblicata il: 18-11-2014Applicazione cedolare secca (ri)calcolo acconto 2014
Un soggetto è proprietario di un appartamento a Bologna concesso dal 2013 in locazione con un contratto a canone concordato. Alla luce della riduzione dal 2014 dellâaliquota della cedolare secca, è possibile ridurre il versamento della seconda rata dellâacconto in scadenza lâ1.12.2014?
La risposta è affermativa. Lâart. 9, comma 1, DL n. 47/2014, ha previsto limitatamente al quadriennio 2014-2017, la riduzione dal 15% al 10% della cedolare secca per i contratti a canone concordato nei Comuni con carenze di disponibilitĂ abitative o in quelli ad alta tensione abitativa (tra questi rientra il Comune di Bologna). Il soggetto in esame potrĂ (ri)calcolare la seconda rata dellâacconto 2014 utilizzando il metodo previsionale tenendo conto di tale riduzione.
Pubblicata il: 18-11-2014Locazione immobile abitativo da parte dellâimpresa costruttrice
Unâimpresa edile intende locare un immobile abitativo (in rimanenza) in regime di libero mercato. Essendo il conduttore un privato il canone va assoggettato ad IVA?
La regola generale delle locazioni di fabbricati ad uso abitativo contenuta nellâart. 10, comma 1, n. 8), DPR n. 633/72, in vigore dal 26.6.2012, è quella dellâesenzione IVA. Ă fatta salva la possibilitĂ di applicare lâimposta relativamente alle locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici e alle locazioni di fabbricati abitativi destinati ad âalloggi socialiâ. Come specificato dallâAgenzia delle Entrate nella Circolare 28.6.2013, n. 22/E, âlâopzione per lâimponibilitĂ delle locazioni di fabbricati abitativi in regime di libero mercato può essere esercitata ⌠soltanto dalle imprese costruttrici e/o di ripristino dei fabbricati medesimi. Diversamente, lâopzione per imponibilitĂ delle locazioni degli ÂŤalloggi socialiÂť ⌠può essere esercitata a prescindere dalle caratteristiche soggettive del locatore âŚâ.