Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 07-04-2015

    Oggetto

    Compensi video poker e spesometro

    Domanda

    Dalle istruzioni dello spesometro si ricava che devono essere comunicate le fatture esenti IVA del bar relative al compenso spettante per i video poker. Considerato che non sempre il bar emette fattura, si chiede come vadano evidenziate tali operazioni nello spesometro.

    Risposta

    Le operazioni relative alla raccolta delle giocate tramite gli apparecchi di intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, TULPS, anche nei rapporti con i terzi (ad esempio, pubblici esercizi) incaricati della raccolta stessa, sono esenti IVA ex art. 10, comma 1, n. 6), DPR n. 633/72. In merito alla comunicazione clienti – fornitori si riscontra il chiarimento fornito ad Assotrattenimento 2007 dall’Agenzia delle Entrate in data 31.1.2014, prot. n. 001356, in base al quale, considerato che “i dati delle operazioni [in esame] risultano fra le informazioni che i concessionari della rete telematica già comunicano all’Amministrazione finanziariaâ€, i compensi spettanti ai “terzi incaricati†della raccolta delle giocate tramite gli apparecchi del c.d. “gioco lecito†non vanno ricompresi nello spesometro.

    Pubblicata il: 07-04-2015

    Oggetto

    Assenza di operazioni e spesometro

    Domanda

    Una società (inattiva) nel 2014 non ha emesso alcuna fattura e non ha effettuato acquisti. È necessario inviare lo spesometro “in bianco�

    Risposta

    Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 2.8.2013, n. 94908, sono obbligati allo spesometro “… i soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta [IVA]â€. Nel caso di specie, la società, non avendo effettuato alcuna operazione (attiva e passiva), è esclusa dall’adempimento in esame e quindi non è tenuta a presentare la comunicazione. Va peraltro evidenziato che la procedura, resa disponibile dall’Agenzia, non consente di generare un modello “in bianco†con il solo Frontespizio.

    Pubblicata il: 07-04-2015

    Oggetto

    Trattamento rimborso chilometrico lavoratore autonomo

    Domanda

    Un ingegnere deve emettere fattura nei confronti del proprio cliente compreso il rimborso chilometrico (Tabelle ACI) concordato con quest’ultimo. Tale importo va assoggettato sia ad IVA che a ritenuta d’acconto?

    Risposta

    Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 21.3.2003, n. 69/E, le somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese inerenti la produzione del reddito di un lavoratore autonomo rientrano nella nozione di “compenso†rilevante sia ai fini IVA che delle imposte dirette (ritenuta alla fonte a titolo d’acconto 20%). Essendo imponibile ai fini IVA il rimborso spese in esame va assoggettato anche al contributo integrativo Inarcassa (4%).

    Pubblicata il: 24-03-2015

    Oggetto

    Decesso del contribuente e ravvedimento mod. UNICO

    Domanda

    Per un imprenditore deceduto nel mese di marzo 2014 gli eredi hanno omesso di presentare, entro lo scorso 30.9.2014, il mod. UNICO 2014 PF (relativo ai redditi 2013) in via telematica. È possibile regolarizzare tale violazione?

    Risposta

    In caso di decesso del contribuente gli adempimenti tributari devono essere assolti dagli eredi. In particolare, i termini pendenti alla data del decesso o che scadono entro 4 mesi dallo stesso, sono prorogati di 6 mesi. Con riguardo alla dichiarazione dei redditi, va inoltre evidenziato che gli eredi possono presentarla anche in formato cartaceo. Da quanto sopra, considerato che la dichiarazione va presentata, in generale entro il 30.6 in formato cartaceo ed entro il 30.9 in via telematica, tenendo conto dei predetti termini di differimento: − in caso di utilizzo del formato cartaceo, se il decesso è avvenuto entro il 28.2 il mod. UNICO va presentato entro il 30.6, mentre se è avvenuto successivamente i termini sono prorogati di 6 mesi. In particolare se il decesso è avvenuto dall’1.3 al 30.6 il mod. UNICO va presentato entro il 31.12; − in caso di invio telematico, se il decesso è avvenuto entro il 31.5 il mod. UNICO va presentato entro il 30.9, mentre se è avvenuto successivamente i termini sono prorogati di 6 mesi. In particolare se il decesso è avvenuto dall’1.6 al 30.9 il mod. UNICO va presentato entro il 31.5 dell’anno successivo. Nel caso di specie, al 30.9.2014 scadeva il termine per la presentazione del mod. UNICO 2014 PF in via telematica e al 31.12.2014 per la presentazione in formato cartaceo. Ora, poiché è considerata valida la dichiarazione presentata entro 90 giorni, entro il 31.3.2015 è possibile regolarizzare l’omessa presentazione al 31.12.2014 del mod. UNICO in formato cartaceo, con il versamento della sanzione ridotta (€ 25 per ogni dichiarazione compresa nel mod. UNICO). Si rammenta che la dichiarazione sottoscritta da un erede, va presentata presso un Ufficio postale, che rilascerà la relativa ricevuta.

    Pubblicata il: 24-03-2015

    Oggetto

    Comunicazioni all’Agenzia delle Entrate per operazioni con / da San Marino

    Domanda

    È possibile riepilogare le comunicazioni da effettuare all’Agenzia delle Entrate relativamente agli acquisti effettuati da San Marino?

    Risposta

    Con riguardo agli adempimenti collegati con le operazioni rese / ricevute da San Marino, il DM 12.2.2014 ha eliminato San Marino dall’elenco “black list†di cui al DM 5.4.99, con effetto a partire dalle operazioni effettuate dall’11.3.2014. Va evidenziato innanzitutto che tale esclusione non si riflette sugli adempimenti relativi agli acquisti di beni da un operatore sammarinese effettuati senza addebito dell’IVA (soggetti a reverse charge), per i quali continua ad essere utilizzato il quadro SE del modello di Comunicazione polivalente approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94908 che ha sostituito, dall’1.1.2014, la “vecchia†comunicazione cartacea. La novità introdotta dal citato Decreto ha invece effetti sugli adempimenti relativi agli acquisti effettuati con addebito dell’IVA da parte dell’operatore sammarinese. Infatti: • fino al 10.3.2014 gli stessi andavano comunicati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro BL del modello di Comunicazione polivalente (c.d. Comunicazione “black listâ€); • dall’11.3.2014, tali acquisti vanno indicati nell’elenco clienti / fornitori (c.d. “spesometroâ€). In altre parole quindi a decorrere dall’11.3.2014 gli acquisti effettuati da operatori sammarinesi non devono più essere indicati nella Comunicazione “black list†ma nello spesometro, fermo restando che gli acquisti di beni senza IVA devono essere indicati nel quadro SE del predetto modello.