Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 02-12-2014

    Oggetto

    Soggetto non residente e applicazione IVIE

    Domanda

    Per un privato iscritto all’AIRE, proprietario di 2 appartamenti in Italia, non è stata calcolata l’IVIE nel mod. UNICO 2014. Tale comportamento è corretto?

    Risposta

    In base a quanto disposto dagli artt. 13 e 14, DL n. 201/2011, l’IVIE è un’imposta “sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato”; il soggetto passivo dell’imposta è individuato nel proprietario dell’immobile / titolare di altro diritto reale sullo stesso. La definizione di residenza fiscale si rinviene nell’art. 2, comma 2, TUIR, il quale dispone che sono da considerarsi fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che “per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. Nel caso di specie, essendo il contribuente un soggetto non residente in Italia, ancorchè ivi proprietario di 2 immobili, lo stesso non rientra nell’ambito soggettivo del tributo in esame.

    Pubblicata il: 02-12-2014

    Oggetto

    Prestazione alberghiera all’estero e presentazione modd. Intra

    Domanda

    I dipendenti di una società italiana hanno soggiornato una settimana in Germania. L’albergo ha rilasciato una fattura con IVA. Tale fattura va ricompresa nei modd. Intra?

    Risposta

    La risposta è negativa. In base all’art. 7-quater, lett. a), DPR n. 633/72, la territorialità ai fini IVA delle prestazioni alberghiere è individuata nello Stato in cui è situato l’immobile. Come previsto dall’art. 50, comma 6, DL n. 331/93, nei modd. Intra vanno riepilogate le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR n. 633/72, rese a soggetti passivi UE e quelle da questi ultimi rese.

    Pubblicata il: 18-11-2014

    Oggetto

    Mancata opzione cedolare secca e (ri)calcolo acconto 2014

    Domanda

    Nel mese di febbraio 2014 è stato rinnovato un contratto di locazione per il quale il proprietario aveva scelto la cedolare secca. Lo stesso non ha provveduto all’invio della raccomandata all’inquilino per comunicare l’opzione per la cedolare secca anche per le prossime annualità. Si chiede:
    - è possibile regolarizzare il mancato invio della raccomandata con la
    remissione in bonis?
    - in caso di risposta negativa, è possibile versare l’imposta di registro
    tramite il ravvedimento operoso?
    - qualora non sia possibile applicare alle nuove annualitĂ  la cedolare
    secca è possibile ricalcolare l’acconto 2014 e versare una somma
    inferiore?

    Risposta

    In merito al primo quesito l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 20.12.2012, n. 47/E, ha precisato che la preventiva comunicazione che il locatore è obbligato ad inviare all’inquilino per poter applicare la cedolare secca, non è “regolarizzabile” ex art. 2, comma 1, DL n. 16/2012, in quanto le comunicazioni cui si riferisce tale norma sono solo quelle effettuate nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (va sottolineato che il locatore potrà optare per la cedolare secca a decorrere dalla prossima annualità contrattuale che inizia a febbraio 2015, con il rispetto degli adempimenti previsti). Conseguentemente, non essendo possibile applicare (o meglio confermare) il regime della cedolare secca, in sede di rinnovo del contratto risulta dovuta l’imposta di registro. L’omesso versamento può essere regolarizzato tramite il ravvedimento operoso. Nel caso di specie la sanzione ridotta è pari al 3,75%. Infine, si ritiene possibile rideterminare l’acconto della cedolare secca 2014 effettuando in via previsionale un versamento in misura inferiore considerando soggetti a cedolare solo 2 mesi (gennaio e febbraio). In pratica il contribuente potrebbe aver già versato la prima rata dell’acconto 2014 a giugno/luglio/agosto; in tale situazione nulla verserà a novembre. Ai fini IRPEF, si potrà continuare a determinare l’acconto con il metodo ordinario sulla base di quanto indicato nel rigo differenza del mod. UNICO 2014.

    Pubblicata il: 18-11-2014

    Oggetto

    Applicazione cedolare secca (ri)calcolo acconto 2014

    Domanda

    Un soggetto è proprietario di un appartamento a Bologna concesso dal 2013 in locazione con un contratto a canone concordato. Alla luce della riduzione dal 2014 dell’aliquota della cedolare secca, è possibile ridurre il versamento della seconda rata dell’acconto in scadenza l’1.12.2014?

    Risposta

    La risposta è affermativa. L’art. 9, comma 1, DL n. 47/2014, ha previsto limitatamente al quadriennio 2014-2017, la riduzione dal 15% al 10% della cedolare secca per i contratti a canone concordato nei Comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa (tra questi rientra il Comune di Bologna). Il soggetto in esame potrà (ri)calcolare la seconda rata dell’acconto 2014 utilizzando il metodo previsionale tenendo conto di tale riduzione.

    Pubblicata il: 18-11-2014

    Oggetto

    Locazione immobile abitativo da parte dell’impresa costruttrice

    Domanda

    Un’impresa edile intende locare un immobile abitativo (in rimanenza) in regime di libero mercato. Essendo il conduttore un privato il canone va assoggettato ad IVA?

    Risposta

    La regola generale delle locazioni di fabbricati ad uso abitativo contenuta nell’art. 10, comma 1, n. 8), DPR n. 633/72, in vigore dal 26.6.2012, è quella dell’esenzione IVA. È fatta salva la possibilità di applicare l’imposta relativamente alle locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici e alle locazioni di fabbricati abitativi destinati ad “alloggi sociali”. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.6.2013, n. 22/E, “l’opzione per l’imponibilità delle locazioni di fabbricati abitativi in regime di libero mercato può essere esercitata … soltanto dalle imprese costruttrici e/o di ripristino dei fabbricati medesimi. Diversamente, l’opzione per imponibilità delle locazioni degli «alloggi sociali» … può essere esercitata a prescindere dalle caratteristiche soggettive del locatore …”.