Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 22-12-2014

    Oggetto

    Distribuzione di riserve di utili e applicazione della ritenuta alla fonte

    Domanda

    Una srl intende distribuire, entro il 31.12.2014, l’utile 2013 accantonato a riserva a maggio 2014 e parte della riserva utili di anni precedenti.
    Ai due soci non qualificati è possibile applicare la ritenuta del 20% essendo gli utili prodotti prima dell’1.7.2014?

    Risposta

    Gli utili corrisposti da una società residente al socio persona fisica (privato) relativi ad una partecipazione non qualificata sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta applicata sul 100% dell’importo spettante. In particolare, per effetto di quanto disposto dall’art. 3, DL n. 66/2014, c.d. “Decreto Renziâ€, la misura della ritenuta applicabile agli utili derivanti da tali partecipazioni è aumentata dal 20% al 26%. In base a quanto disposto dal comma 7, lett. a) dal citato art. 3, relativamente ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati, la nuova aliquota del 26% si applica a quelli “… percepiti alla data indicata al comma 6 [1.7.2014]â€. Ne consegue che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 27.6.2014, n. 19/E, “si deve fare riferimento esclusivamente alla data di incasso degli utili mentre … non assume rilevanza la data di delibera dei dividendiâ€. Così, se i dividendi sono incassati dall’1.7.2014, l’aliquota applicabile è pari al 26% ancorché la delibera di distribuzione degli stessi sia stata assunta entro il 30.6.2014. Nel caso di specie, poiché la distribuzione (pagamento) ai soci della riserva di utili avviene successivamente all’1.7.2014, la società dovrà applicare la ritenuta alla fonte nella nuova misura del 26% e non quella del 20%.

    Pubblicata il: 22-12-2014

    Oggetto

    Conferimento ditta individuale in società e acconto IVA 2014

    Domanda

    Nel mese di settembre 2014 una ditta individuale è stata conferita in una società di persone. Contestualmente è stata chiusa la partita IVA della ditta individuale. La società dovrà versare l’acconto IVA 2014? Se sì, con quali modalità?

    Risposta

    Come specificato nelle istruzioni al mod. IVA 2014, in presenza di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (conferimento d’azienda in società, successione ereditaria, donazione d’azienda, ecc.) si verifica, in linea generale, una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti all’operazione. Si ritiene quindi che il “nuovo†soggetto (società conferitaria, erede che continua l’attività del de cuius, donatario dell’azienda, ecc.) sia tenuto a versare l’acconto IVA 2014 sulla base della situazione 2013 in capo al “vecchio†soggetto. Con riguardo al caso di specie, quindi, la società di persone è tenuta a versare l’acconto IVA 2014, determinato utilizzando il metodo storico, sulla base della situazione della ditta individuale (liquidazione mese di dicembre, saldo dichiarazione IVA annuale, ecc.) verificatasi nel 2013. In alternativa la società può comunque determinare l’acconto IVA 2014 utilizzando il metodo previsionale (versando un importo inferiore a quanto dovuto applicando il metodo storico) / delle operazioni effettuate con riferimento alla propria situazione del 2014.

    Pubblicata il: 22-12-2014

    Oggetto

    Uscita dal regime supersemplificato e acconto IVA 2014

    Domanda

    Un soggetto è dovuto uscire dal regime supersemplificato adottando dal 2014 il regime ordinario con liquidazione trimestrale dell’IVA. Come va determinato l’acconto IVA 2014?

    Risposta

    I soggetti usciti dal regime contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011 che nel 2014 hanno adottato il regime ordinario con effettuazione delle liquidazioni IVA mensili / trimestrali, non avendo una base di riferimento per il 2013 (il versamento dell’IVA era annuale), non sono tenuti al versamento dell’acconto IVA 2014 analogamente a quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 23.12.2004, n. 157/E per i soggetti fuoriusciti dal regime delle nuove iniziative.

    Pubblicata il: 02-12-2014

    Oggetto

    Omessa presentazione comunicazione beni in godimento ai soci

    Domanda

    Per una società è stato riscontrato che non è stata presentata, entro lo scorso 30.10.2014, la comunicazione, riferita al 2013, contenente i dati dell’autovettura concessa in godimento ad un socio. La tardiva presentazione quanto costa in termini di sanzioni?

    Risposta

    Con riferimento alla comunicazione dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento ai soci / familiari l’art. 2, comma 36-sexiesdecies, DL n. 138/2011 prevede che in caso di omessa presentazione della stessa, ovvero di trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del bene e il corrispettivo annuo per il godimento dello stesso. Tuttavia, qualora le parti si siano conformate alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdiecies e 36-quinquiesdecies, ossia: • il concedente (società / ditta individuale) non abbia dedotto i costi e l’utilizzatore (socio / familiare) abbia tassato la differenza tra il valore normale ed il corrispettivo; ovvero • il concedente abbia addebitato all’utilizzatore una somma pari o superiore al valore di mercato; è applicabile la sanzione, dovuta in solido, ex art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/97, da € 258 a € 2.065. È comunque possibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso, da effettuare entro 1 anno dall'omissione / errore. In particolare, qualora siano state rispettate le disposizioni in materia di indeducibilità dei costi in capo al concedente e di tassazione in capo all’utilizzatore, la tardiva presentazione della comunicazione in esame è regolarizzabile con il versamento della sanzione ridotta pari a € 32 (1/8 di € 258). A tal fine nel mod. F24 va indicato il codice tributo “8911â€. In caso di mancata regolarizzazione, qualora la violazione sia constatata dall’Ufficio, la sanzione può essere oggetto di definizione agevolata ex art. 16, D.Lgs. n. 472/97, con la riduzione della stessa ad 1/3.

    Pubblicata il: 02-12-2014

    Oggetto

    Riparazione autocarro di proprietà di un soggetto passivo UE

    Domanda

    Un’officina meccanica ha riparato un autocarro di proprietà di una società slovena. Avendo effettuato la prestazione in Italia va emessa fattura con IVA?

    Risposta

    Il trattamento IVA delle riparazioni di mezzi di trasporto è disciplinato dall’art. 7-ter, DPR n. 633/72 e pertanto segue i criteri previsti per le prestazioni di servizi c.d. “genericheâ€. Al fine di individuare il corretto trattamento IVA delle operazioni in esame, occorre distinguere il caso in cui i soggetti (prestatore e committente) siano o meno iscritti nel VIES. In particolare: − nel primo caso, per effetto del citato art. 7-ter, la territorialità delle riparazioni di mezzi di trasporto tra soggetti IVA è “ancorata†esclusivamente alla qualifica del committente. Nel caso di specie, poiché il committente è un soggetto passivo iscritto al VIES, l’operazione non è rilevante ai fini IVA in Italia. Pertanto l’officina emette una fattura senza IVA ex art. 7-ter riportando la partita IVA del cliente sloveno. La stessa deve altresì presentare gli elenchi riepilogativi dei servizi intraUE; − nel secondo caso, in mancanza dell’iscrizione al VIES di uno dei soggetti, l’operazione è assoggettata ad IVA secondo le modalità vigenti nello Stato del prestatore. Di conseguenza, l’officina emette una fattura con applicazione dell’IVA.