Hai cercato: - trovate: 1050 faq
-
Pubblicata il: 21-04-2015
Regime dei minimi e partecipazione in una società tra professionisti
Un professionista in regime dei minimi intende partecipare ad una STP (società tra professionisti)costituita nella forma di snc. Si chiede se è obbligatorio cessare la posizione IVA a decorrere dalla data di ingresso nella STP oppure può essere mantenuta fino al 31.12.2015.
L’accesso al regime dei minimi è escluso in caso di partecipazione a società di persone / associazioni professionali ex art. 5, TUIR ovvero in srl trasparenti ex art. 116, TUIR. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.5.2012, n. 17/E, detta esclusione opera in tutti i casi in cui il contribuente, nello stesso periodo d’imposta, eserciti un’attività d’impresa / lavoro autonomo e detenga una partecipazione, ancorché nel corso di detto periodo d’imposta “e in ogni caso prima dell’inizio dell’attività … la partecipazione venga dismessaâ€. In base a quanto disposto dall’art. 1, comma 111, Legge n. 244/2007, “il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99â€. In particolare la lett. d) del citato comma 99 prevede che non possono applicare il regime dei contribuenti minimi “gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni …â€. Da quanto sopra, il soggetto in esame, a seguito dell’acquisizione nel 2015 della partecipazione nella STP, non potrà applicare il regime dei minimi a decorrere dal 2016 (anno successivo a quello di acquisizione della partecipazione). Di conseguenza il professionista non è obbligato a chiudere l’attività in forma individuale potendo continuare ad esercitarla anche dopo il 31.12.2015, applicando il regime ordinario / forfetario.
Pubblicata il: 21-04-2015Trattamento IVA provvigione relativa a beni “in transito†doganale
Un intermediario italiano deve fatturare ad una ditta italiana la provvigione relativa a beni “in transito†doganale. Tale prestazione può essere fatturata senza applicazione dell’IVA ovvero costituisce un’operazione imponibile?
Relativamente alle prestazioni di intermediazione rese nei confronti di soggetti passivi va applicata la regola prevista dall’art. 7-ter, comma 1, lett. a), DPR n. 633/72 in base alla quale sono rilevanti in Italia i servizi resi a soggetti stabiliti in Italia. In particolare, se le suddette prestazioni sono rilevanti ai fini IVA in Italia, secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 1, n. 7), DPR n. 633/72, le stesse costituiscono operazioni non imponibili se hanno ad oggetto “servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito …â€. Va precisato che la non imponibilità è riconosciuta qualora le intermediazioni siano direttamente riferibili a beni che, all’atto dell’effettuazione della prestazione, abbiano già acquisito una delle citate destinazioni doganali: importazione, esportazione o transito. In altre parole, il trattamento IVA sopra esposto presume che la destinazione doganale venga attribuita ai beni anteriormente al momento di effettuazione del servizio di intermediazione. Va infine evidenziato che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 29.7.2011, n. 37/E, “la disciplina di non imponibilità sarà provata dalla relativa documentazione doganale, emessa dagli uffici dell’Autorità fiscale dello Stato membro interessatoâ€.
Pubblicata il: 21-04-2015Ente non commerciale, applicazione metodo retributivo e deduzioni spettanti
Un ente non commerciale oltre all’attività istituzionale esercita anche un’attività commerciale. Relativamente al personale dipendente impiegato nell’attività istituzionale, per il quale applica il metodo retributivo di determinazione della base imponibile IRAP, spettano le deduzioni ex art. 11, D.Lgs. n. 446/97 (cuneo fiscale, deduzione di € 1.850 a dipendente, ecc.)?
Gli enti non commerciali che esercitano esclusivamente attività istituzionale ovvero attività mista (commerciale e istituzionale) determinano la base imponibile IRAP relativa all’attività istituzionale con il c.d. metodo retributivo ex art. 10, D.Lgs. n. 446/97, ossia assumendo le retribuzioni spettanti al personale dipendente, i compensi dei co.co.co./pro. e dei lavoratori autonomi occasionali. Per gli enti non commerciali che contestualmente svolgono sia attività istituzionale che attività commerciale le deduzioni ex commi 1, lett. a), nn. 1, 2, 3, 4 e 4-bis.1 dell’art. 11, D.Lgs. n. 446/97 (deduzione INAIL, cuneo fiscale, contributi previdenziali ed assistenziali nonché deduzione di € 1.850 per dipendente, fino a 5 dipendenti, se il valore della produzione non supera € 400.000) spettano, come stabilito dal comma 4-bis.2 del citato art. 11, esclusivamente in relazione ai dipendenti impiegati nell’attività commerciale. Peraltro, la medesima “regola†opera per la deduzione per l’incremento occupazionale (fino a € 15.000 per ciascun nuovo dipendente assunto nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale) ex art. 11, comma 4-quater, introdotta a decorrere dal 2014 ad opera della Finanziaria 2014. Va infine evidenziato che per i dipendenti utilizzati “promiscuamenteâ€, la deduzione spetta in misura proporzionale ai ricavi / proventi dell'attività commerciale rispetto ai ricavi / proventi complessivi.
Pubblicata il: 07-04-2015Cessazione attività nel 2014 e spesometro
Una ditta mensile ha cessato l’attività il 31.12.2014. È obbligata a presentare la comunicazione clienti-fornitori? Se sì, entro quale termine?
Va innanzitutto evidenziato che tra i soggetti esclusi dall’obbligo di presentazione della comunicazione clienti-fornitori non si riscontrano le ditte cessate in corso d’anno. Di conseguenza il contribuente in esame deve provvedere all’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate. A tal fine, per individuare il termine di presentazione, si ritiene di poter fare riferimento alla periodicità di liquidazione dell’IVA adottata dallo stesso nel 2014. Pertanto nel caso di specie la comunicazione clienti-fornitori va presentata entro il 10.4.2015.
Pubblicata il: 07-04-2015Esonero spesometro per alberghi / ristoranti
Alla luce della recente “concessione†dell’esonero dall’obbligo di presentazione dello spesometro, per le operazioni fino a € 3.000, per commercianti al minuto, alberghi, e ristoranti, avendo già “pronto†il file contenente tutte le fatture emesse nel 2014 cosa si rischia a spedirlo?
Premesso che l’esonero, per poter essere considerato positivamente, non doveva essere “concesso†a ridosso della scadenza, in merito alla comunicazione clienti – fornitori è applicabile la sanzione da € 258 a € 2.065 in caso di omesso / tardivo invio ovvero invio con dati falsi / incompleti. Pertanto in caso di invio di una comunicazione contenente più dati rispetto a quelli richiesti non è prevista alcuna sanzione.