Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 21-05-2015

    Oggetto

    Cessione contratto di leasing fabbricato con quota terreno indeducibile

    Domanda

    Un’impresa ha ceduto un contratto di leasing di un fabbricato i cui canoni sono stati dedotti con esclusione della parte degli stessi riferita al terreno. Nella determinazione della sopravvenienza attiva imponibile è possibile tener conto della indeducibilità di parte dei canoni pagati?

    Risposta

    Non è deducibile dal reddito d’impresa il costo dell’immobile per la parte relativa al terreno sul quale lo stesso insiste e all’area pertinenziale. Tale principio, per effetto di quanto disposto dal comma 7-bis del citato art. 36, trova applicazione anche relativamente agli immobili strumentali acquisiti in leasing, per i quali risulta indeducibile la quota capitale dei canoni riferita al terreno, individuata, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.1.2007, n. 1/E, applicando la percentuale di scorporo del 20% (30% per i fabbricati industriali) alla quota capitale di competenza di ciascun periodo d’imposta. In generale, in caso di cessione del contratto di leasing, ai sensi dell’art. 88, comma 5, TUIR costituisce sopravvenienza attiva il valore normale del bene, al netto dei canoni relativi alla residua durata del contratto e del prezzo di riscatto, attualizzati alla data della cessione. Qualora il contratto abbia ad oggetto un fabbricato, secondo quanto precisato dalla stessa Agenzia nella Circolare 21.6.2011, n. 28/E, la sopravvenienza va determinata tenendo conto, in diminuzione, della quota capitale dei canoni già pagati riferita al terreno e pertanto oggetto di ripresa in dichiarazione dei redditi (indeducibile). Di conseguenza la stessa va così individuata: valore normale (meno) canoni a scadere attualizzati (meno) prezzo di riscatto attualizzato (meno) quote capitale canoni riferiti al terreno non dedotte.

    Pubblicata il: 21-05-2015

    Oggetto

    Fatture elettroniche e comunicazione depositario scritture contabili

    Domanda

    Molte imprese a decorrere dal 31.3.2015 sono tenute ad utilizzare la fattura elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione. A seguito dell’obbligo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche alla P.A. è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate un nuovo depositario delle scritture contabili?

    Risposta

    Per individuare l’obbligo o meno di comunicare all’Agenzia delle Entrate un nuovo depositario delle scritture contabili è necessario verificare il processo di conservazione adottato dalla società che presta tale servizio. Nel caso in cui il soggetto che effettua la conservazione digitale delle fatture elettroniche segua le nuove regole dettate dal DPCM 3.12.2013 (in vigore dall’11.4.2014) il contribuente dovrà effettuare la predetta comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite il mod. AA7/AA9. Infatti utilizzando tale modalità operativa i documenti elettronici sono obbligatoriamente memorizzati nei server della società che ha provveduto alla conservazione. Diversamente, nel caso in cui la conservazione sia effettuata in base alle (vecchie) modalità di cui al DM 23.1.2004 ed alla Delibera CNIPA 19.2.2004, n. 11 e i documenti elettronici siano, dopo aver subito il processo di conservazione, “restituiti” su supporto informatico al diretto interessato, non è richiesta alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Va considerato, infatti, che tale ultima modalità risulta applicabile fino all’11.4.2017 (36 mesi dall’entrata in vigore del citato DPCM 3.12.2013).

    Pubblicata il: 07-05-2015

    Oggetto

    Detrazione per familiari a carico e per altri familiari a carico

    Domanda

    Considerato un nucleo familiare nel quale il padre e un figlio sono disoccupati senza alcun reddito, la madre ha un reddito da lavoro stagionale di € 3.500 e l’altro figlio ha un reddito da lavoro di € 25.000, si chiede se quest’ultimo, provvedendo al mantenimento della famiglia, possa fruire della detrazione IRPEF per “altri familiari a carico” per il padre ed il fratello disoccupati.

    Risposta

    La spettanza delle detrazioni IRPEF per familiari a carico è disciplinata dall’art. 12, TUIR che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella recente Circolare 24.4.2015, n. 17/E, “stabilisce l’ordine da seguire per la fruizione” di tale detrazione. In particolare è previsto che la stessa spetta per il soggetto con reddito complessivo non superiore a € 2.840,51 che, rispetto al contribuente che intende fruire della detrazione, sia coniuge (comma 1, lett. a e b), figlio (lett. c), altro familiare convivente o per il quale è versato un assegno alimentare non risultante da Provvedimento dell’autoritĂ  giudiziaria (lett. d). Applicando tale sequenza al caso in esame, la detrazione spettante per il padre ed il figlio senza reddito spetta alla madre (per la quale detti soggetti sono familiari) con precedenza rispetto al figlio lavoratore (per il quale detti soggetti sono “altri familiari”). Tuttavia nella citata Circolare n. 17/E, in considerazione del fatto che “l’ordine delineato nell’art. 12 … potrebbe non rappresentare la reale contribuzione al sostegno dei componenti il nucleo familiare, non solo nell’ipotesi in cui i soggetti … siano a carico, ma anche nel caso in cui, pur non essendo a carico, detti soggetti abbiano redditi particolarmente bassi tali da far gravare il sostegno del nucleo stesso sugli altri familiari”, l’Agenzia riconosce la possibilitĂ  di attribuire le detrazioni in esame al familiare (figlio lavoratore) per il quale i soggetti a carico risultano “altri familiari”, a condizione che questo: − risulti avere un reddito complessivo superiore rispetto al soggetto (madre) per il quale i soggetti a carico sono “familiari”; − ne sostenga effettivamente il carico.

    Pubblicata il: 07-05-2015

    Oggetto

    Cessione infissi con posa in opera e reverse charge

    Domanda

    Un commerciante al minuto / ingrosso di materiale edile cede degli infissi a privati concordando anche la posa in opera. Quest’ultima è effettuata da un artigiano del settore edile. La fattura emessa dall’artigiano al commerciante è soggetta al reverse charge?

    Risposta

    Nel caso in esame, la prestazione resa dall’artigiano può essere ricompresa tra quelle contemplate dall’art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72, configurandosi quale completamento relativo ad edifici (codice Ateco 2007 43.32.02 - “Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili”). In tale ipotesi il reverse charge è applicabile a prescindere dal rapporto contrattuale (appalto, subappalto) rilevando, oltre alla sussistenza della soggettività passiva IVA in capo al committente, la riconducibilità di tali prestazioni a un bene qualificato come edificio.

    Pubblicata il: 07-05-2015

    Oggetto

    Ente non profit senza partita IVA e fatturazione elettronica

    Domanda

    Un ente di volontariato emette periodicamente una nota spese al Comune per incassare delle somme di sua spettanza. Il Comune effettua pagamenti soltanto previo ricevimento della fattura elettronica. Poiché l’ente non è in possesso del numero di partita IVA, allo stesso è inibita l’emissione della fattura elettronica?

    Risposta

    La questione prospettata è stata oggetto di una specifica Interrogazione parlamentare (5- 05002). Il MEF nella risposta del 12.3.2015 ha evidenziato che “l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica verso la P.A. costituisce solo una diversa modalità di emissione della fattura, ma non incide sui presupposti per l’emissione della stessa, di cui agli articoli 1 e 6 del … decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.” Pertanto i soggetti non tenuti all’emissione della fattura in quanto non obbligati dalla normativa IVA “potranno continuare a certificare le somme percepite in base a convenzioni con la P.A., emettendo note di debito in forma cartacea, senza l’obbligo di ricorrere alla fatturazione elettronica”.