Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 02-02-2015

    Oggetto

    Tassazione risarcimento illegittimo licenziamento

    Domanda

    A seguito della sentenza per illegittimo licenziamento il datore di lavoro deve erogare ad un ex dipendente un risarcimento per il mancato ricevimento di 2 anni di retribuzione. La somma così percepita è tassata ai fini IRPEF? In caso di risposta affermativa, è possibile usufruire della tassazione separata?

    Risposta

    Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 27.5.2012, n. 155/E le somme percepite a titolo di indennizzo: • sono imponibili se compensano, in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro, ovvero il mancato guadagno; • non sono imponibili se indennizzano il soggetto delle perdite effettivamente subite avendo quindi una funzione di reintegrazione. Va evidenziato che risultano non imponibili anche le somme erogate ai sensi dell’art. 6 dello schema del Decreto attuativo della Legge n. 183/2014, c.d. “Jobs Act”, vale a dire le somme accettate dal lavoratore a fronte dell’offerta di conciliazione. Nel caso in esame, poiché il risarcimento erogato al contribuente costituisce una forma di compensazione della mancata percezione da parte dello stesso di redditi di lavoro dipendente, le somme percepite a titolo di indennizzo sono imponibili. In merito all’applicazione della tassazione separata, in base a quanto disposto dall’art.17, comma 1, lett. i), TUIR, sono assoggettabili alla stessa “le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni”.

    Pubblicata il: 02-02-2015

    Oggetto

    Mod. F24 ELIDE e compilazione del campo “elementi identificativi”

    Domanda

    Dovendo presentare il mod. F24 ELIDE per il pagamento, relativamente ad un contratto di locazione, dell’imposta di registro riferita ad un’annualità successiva, come va compilato il campo “elementi identificativi”?

    Risposta

    Nel “mod. F24 versamenti con elementi identificativi”, c.d. “F24 ELIDE”, utilizzabile obbligatoriamente dall’1.1.2015 per il versamento dell’imposta di registro, tributi speciali, ecc., connessi alla registrazione dei contratti di locazione / affitto di beni immobili va riportato, in particolare: − il codice “63” nel campo “codice identificativo”, per l’individuazione della controparte del contratto; − la lettera “F” nel campo “tipo”; − nel campo “anno di riferimento” l’anno di stipula del contratto o di decorrenza, se anteriore, in caso di prima registrazione ovvero l’anno di scadenza dell’adempimento in caso di annualitĂ  successiva, proroga, cessione o risoluzione. I campi “codice ufficio” e “codice atto” vanno lasciati in bianco. Il campo “elementi identificativi”, che prevede 17 caratteri, va compilato esclusivamente in caso di versamento per le annualitĂ  successive, proroga, cessione e risoluzione del contratto (va lasciato in bianco in caso di versamento dovuto per la prima registrazione). In particolare nello stesso va inserito il “codice identificativo del contratto” di 17 caratteri, desumibile dal modello di richiesta di registrazione restituita dall’Ufficio o, per i contratti registrati in via telematica, dalla ricevuta di registrazione. Se detto codice non è disponibile, nel campo in esame va indicato un codice composto da 16 caratteri, così strutturato: • caratteri da 1 a 3: codice Ufficio presso il quale è stato registrato il contratto; • caratteri da 4 a 5: ultime 2 cifre dell’anno di registrazione; • caratteri da 6 a 7: serie di registrazione (in caso di un numero inferiore a 2 caratteri, lo spazio a partire da sinistra va completato con uno zero); • caratteri da 8 a 13: numero di registrazione (in caso di un numero inferiore a 6 caratteri, gli spazi a partire da sinistra vanno completati con zeri); • caratteri da 14 a 16: sottonumero di registrazione (se presente) oppure “000”. Così, ad esempio, per un contratto di locazione registrato presso l’Ufficio territoriale identificato dal codice “TMD”, i cui estremi di registrazione sono i seguenti: “anno 2013”; “serie 3”; “numero 10725”; “sottonumero non presente”, nel campo “elementi identificativi” va riportata la seguente sequenza “TMD1303010725000”, a partire dal primo campo a sinistra.

    Pubblicata il: 02-02-2015

    Oggetto

    Contribuente minimo 2014 e regime applicabile nel 2015

    Domanda

    Un soggetto ha iniziato l’attività di lavoro autonomo nel 2010 applicando il regime dei minimi. Nel mese di aprile 2015 compirà 35 anni. Nel 2015 può continuare ad adottare tale regime così come previsto dalla Finanziaria 2015?

    Risposta

    La risposta è affermativa. L’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015, ha introdotto il nuovo regime forfetario riservato alle imprese / lavoratori autonomi (persone fisiche). Tuttavia lo stesso Legislatore ha previsto una specifica clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti che nel 2014 hanno applicato il regime dei minimi, che consente agli stessi di continuare ad applicarlo fino al relativo termine naturale (quinquennio ovvero 35 anni di età). Pertanto il soggetto in esame, ancorché il 2014 rappresenti l’ultimo anno del quinquiennio, potrà adottare il regime dei minimi anche nel 2015, anno di compimento del 35° anno di età.

    Pubblicata il: 13-01-2015

    Oggetto

    Modalità attuative del “Bonus alberghi”

    Domanda

    Un albergo intende effettuare una serie di interventi di manutenzione straordinaria al fine di rinnovare l’immobile. Si chiede di esporre gli adempimenti necessari per poter usufruire del credito d’imposta istituito dal DL n. 83/2014.

    Risposta

    L’art. 10, DL n. 83/2014, c.d. “Decreto Cult-Turismo”, prevede la possibilità per le strutture turistico-alberghiere di usufruire di uno specifico credito d’imposta, pari al 30%, per le spese: • di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; • di incremento dell’efficienza energetica; • per l’eliminazione delle barriere architettoniche; • per “ulteriori interventi”, comprese quelle per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo; nel limite massimo di spesa di € 200.000. Tale credito, ripartito in 3 quote annuali di pari importo, è riconosciuto “per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del … decreto [2014] e per i due successivi [2015 - 2016]”. Il comma 4 del citato art. 10 rinvia all’emanazione, entro il 31.10.2014 (3 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione) di un apposito DM contenente le disposizioni attuative della citata disposizione. Va evidenziato che alla data attuale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non ha ancora emanato le modalità attuative dell’agevolazione in esame. Per completezza si segnala che l’art. 9 del citato Decreto prevede altresì la possibilità di usufruire di un ulteriore credito d’imposta con riferimento alle spese per interventi di digitalizzazione,anch’esso in “stand-by” vista l’assenza dello specifico DM attuativo.

    Pubblicata il: 13-01-2015

    Oggetto

    Contribuente minimo 2014 e regime applicabile nel 2015

    Domanda

    Un soggetto ha iniziato l’attività di lavoro autonomo nel 2012 applicando il regime dei minimi. Nel mese di aprile 2015 compirà 35 anni. Può continuare ad adottare tale regime anche nel 2015 come previsto dalla Finanziaria 2015?

    Risposta

    La risposta è affermativa. La Finanziaria 2015 con l’introduzione del nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi), ha sostituito il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000, il regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 e quello contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011. Tuttavia lo stesso Legislatore ha previsto una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti che nel 2014 hanno applicato il regime dei minimi, in base alla quale possono continuare ad applicarlo fino al termine naturale dello stesso (quinquennio ovvero 35 anni di età). Quindi il soggetto in esame potrà adottare il regime dei minimi anche nel 2015 e 2016 (quinto anno di attività).