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Pubblicata il: 16-06-2015
Regime dei minimi e trasferimento residenza allâestero
Un soggetto in regime dei minimi ha intenzione di trasferire la residenza allâestero. DovrĂ chiudere la partita IVA?
Come previsto espressamente dalla lett. b) del comma 99, Legge n. 244/2007, non sono considerati contribuenti minimi âi soggetti non residentiâ. Il successivo comma 111 dispone che il regime dei minimi cessa di avere applicazione dallâanno successivo a quello in cui si verifica una delle fattispecie indicate nel citato comma 99. Di conseguenza per il soggetto in esame il regime dei minimi cesserĂ nel 2015. Allo stesso non è comunque richiesto di chiudere la partita IVA. Dal 2016 potrĂ adottare il regime ordinario ovvero accedere al regime forfettario introdotto dalla Legge n. 190/2014 a condizione che sia residente in uno Stato UE / SEE che, come previsto dallâart. 1, comma 57, lett. b), âassicuri un adeguato scambio di informazioniâ e produca in Italia âredditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodottoâ, nonchĂŠ rispetti gli specifici requisiti per tale regime.
Pubblicata il: 03-06-2015Agevolazione ACE e copertura perdita dâesercizio
Una srl ad aprile 2014, in sede di approvazione del bilancio 2013, ha coperto la perdita dâesercizio pari a circa ⏠100.000 con la riserva straordinaria. Nel mese di novembre ha deliberato la distribuzione ai soci di una parte di detta riserva (⏠60.000). Tali utilizzi costituiscono decrementi ai fini dellâagevolazione ACE?
Per le societĂ di capitali ai fini della determinazione dellâagevolazione ACE spettante per il 2014 è necessario, tra lâaltro, individuare la variazione in aumento del capitale proprio al 31.12.2014 rispetto a quello esistente al 31.12.2010, al netto dellâutile 2010, pari alla somma algebrica, se positiva, tra gli incrementi ed i decrementi. Al minor ammontare tra lâincremento del capitale proprio 2014 e il patrimonio netto al 31.12.2014, va applicato lo specifico coefficiente che, per il 2014, è stato elevato al 4%. Con particolare riguardo ai decrementi di capitale proprio, va evidenziato che gli stessi sono rappresentati dalle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci / partecipanti, anche se in natura e pertanto rilevano la distribuzione di riserve di utili e la devoluzione di capitale / riserve di capitale (ad esempio, riduzione del capitale sociale, della riserva sovrapprezzo azioni, della riserva per versamenti a fondo perduto o in conto capitale, della riserva per interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni). Non rilevano invece quali decrementi le riduzioni di patrimonio derivanti da perdite, le distribuzioni dellâutile dâesercizio e i decrementi conseguenti a operazioni di fusione o scissione. Alla luce di quanto sopra, pertanto, nel caso di specie ai fini della determinazione dellâACE 2014 rileva esclusivamente quale decremento la distribuzione della riserva ai soci, mentre non va considerata la parte della stessa utilizzata a copertura di perdite pregresse. Va comunque tenuto presente che le perdite influenzano, riducendola, lâentitĂ del patrimonio netto, da raffrontare con la variazione in aumento del capitale proprio. Il minor ammontare di tali 2 entitĂ costituisce la base ACE a cui applicare il coefficiente del 4%.
Pubblicata il: 03-06-2015Fabbricato in leasing e scorporo terreno
Una societĂ ha acquisito in leasing un fabbricato con diritto di superficie sul terreno. Ă necessario operare lo scorporo, dalla quota capitale dei canoni, della parte riferita al terreno?
Come specificato dallâAgenzia delle Entrate nella Risoluzione 5.7.2007, n. 157/E, il diritto di superficie, che non incorpora il valore del terreno, può consentire al relativo titolare di costruire sul suolo altrui (c.d. jus edificandi) o di acquistare la costruzione giĂ esistente senza acquistare la proprietĂ del suolo sul quale lo stesso insiste (c.d. proprietĂ superficiaria). In merito al trattamento fiscale di tale diritto, qualora lo stesso sia acquistato: a tempo determinato, non va operato alcuno scorporo. Il relativo costo concorre al risultato dâesercizio ed è deducibile; a tempo indeterminato, lâacquisto è assimilabile allâacquisto in proprietĂ del terreno, con conseguente necessitĂ di operare lo scorporo. Quanto sopra evidenziato, ancorchĂŠ si riferisca allâacquisto in proprietĂ , si ritiene applicabile anche allâipotesi di acquisizione in leasing.
Pubblicata il: 03-06-2015Agevolazione ACE e ânuovoâ coefficiente del 4%
Una srl con esercizio 1.12.2013 â 30.11.2014 deve presentare il mod. UNICO 2014 SC entro il 31.8.2015. Ai fini della determinazione dellâACE per il predetto periodo dâimposta quale coefficiente deve applicare, posto che per il 2014 lo stesso è stato innalzato dal 3% al 4%?
Le societĂ di capitali, ai fini della determinazione dellâACE, devono considerare la variazione in aumento del capitale proprio intervenuta nel periodo dâimposta ed applicare lo specifico coefficiente al minor ammontare tra la stessa e il patrimonio netto al 31.12. Va evidenziato che lâart. 1, comma 137, Finanziaria 2014 ha disposto lâincremento del coefficiente dal 3% al 4% per il periodo dâimposta in corso al 31.12.2014, al 4,5% per il periodo dâimposta in corso al 31.12.2015 e al 4,75% per il periodo dâimposta in corso al 31.12.2016. Nel caso di specie, pertanto, per il periodo dâimposta 1.12.2013 â 30.11.2014 lâACE va determinata applicando il coefficiente del 3%.
Pubblicata il: 21-05-2015Contabilizzazione Tremonti-quater e beni in leasing
Una societĂ , nel mese di ottobre 2014, ha acquisito in leasing un impianto e per tale operazione spetta il credito dâimposta âTremonti-quaterâ. Con quale modalitĂ va contabilizzato tale beneficio?
Lâagevolazione c.d. âTremonti-quaterâ consiste in un credito dâimposta riconosciuto ai titolari di reddito dâimpresa per le spese sostenute per investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla divisione 28 della Tabella Ateco 2007 effettuati dal 25.6.2014 al 30.6.2015, in eccedenza rispetto alla media del quinquennio precedente. Tale beneficio spetta anche per i beni acquisiti in leasing. Il credito in esame, come sostenuto anche da Assonime nella Circolare 2.4.2015, n. 9, può essere considerato un contributo in conto impianti e pertanto, in base a quanto stabilito dal nuovo Principio contabile OIC n. 16, lo stesso va contabilizzato, per i beni acquisiti in proprietĂ , utilizzando uno dei 2 seguenti metodi: 1. metodo indiretto, con imputazione del contributo a Conto economico nella voce A.5 e rinvio per competenza agli esercizi successivi mediante lâiscrizione dei risconti passivi, tenendo conto del coefficiente di ammortamento del bene; 2. metodo diretto, mediante il quale il contributo è portato direttamente a riduzione del costo del bene cui si riferisce. Qualora, come nel caso di specie, il bene sia acquisito in leasing, il contributo va accreditato a Conto economico con il metodo dei risconti passivi, tenendo conto della durata del contratto. A tal fine non rileva lâeventuale riscatto anticipato o la risoluzione / cessione del contratto.