Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 25-02-2015

    Oggetto

    Mod. IVA TR e visto di conformità sulla dichiarazione annuale

    Domanda

    Una società ha presentato nel 2014 il mod. IVA TR relativamente al credito IVA del primo e terzo trimestre per un importo complessivo di circa € 60.000. La dichiarazione IVA annuale chiude con un credito di circa € 14.000. Avendo utilizzato in compensazione nel 2014 il credito IVA trimestrale per un ammontare superiore al limite di € 15.000, nel mod. IVA 2015 deve essere apposto il visto di conformità?

    Risposta

    La risposta è negativa. Il visto di conformità è richiesto in presenza di un credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale utilizzato in compensazione nel mod. F24 per un importo superiore a € 15.000 annui. Dal 13.12.2014 il visto è stato esteso anche alla richiesta di rimborso del credito IVA annuale o trimestrale in sostituzione della garanzia. Quindi ancorché nel 2014 il contribuente abbia utilizzato in compensazione nel mod. F24 il credito IVA trimestrale per un importo superiore a € 15.000, il mod. IVA 2015 non deve essere presentato munito del visto di conformità.

    Pubblicata il: 10-02-2015

    Oggetto

    Nuovo regime forfetario – ex contribuente minimo

    Domanda

    Un soggetto ha chiuso l’attività nel mese di maggio 2014 applicando il regime dei minimi. Ora vorrebbe riaprire la partita IVA. È possibile scegliere il nuovo regime forfetario?

    Risposta

    La Finanziaria 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario, riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con ricavi / compensi nell’anno precedente, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell’apposita Tabella differenziati in relazione all’attività esercitata. Il successivo comma 57 individua le fattispecie di esclusione dall’applicazione del regime in esame confermando di fatto quanto già previsto per il regime dei minimi. È infatti richiesto che il contribuente (forfetario): • non si avvalga di regimi speciali IVA (cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc.); • sia residente in Italia. I residenti in uno Stato UE o aderenti allo SEE che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono almeno il 75% dei redditi in Italia possono comunque adottare il nuovo regime forfetario; • non effettui, in via esclusiva o prevalente, cessioni di immobili ex art. 10, n. 8), DPR n. 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, DL n. 331/93; • non sia socio/associato di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti. Per il nuovo regime forfettario non costituisce causa ostativa ai fini dell’accesso allo stesso l’aver esercitato in precedenza un’attività d’impresa / lavoro autonomo. Di conseguenza, il soggetto in esame potrà scegliere in sede di inizio di attività il nuovo regime forfetario, in presenza dei requisiti di cui al predetto comma 54.

    Pubblicata il: 10-02-2015

    Oggetto

    Certificazione Unica 2015 e contribuenti minimi

    Domanda

    Nel 2014 sono state pagate due fatture ad un contribuente minimo, senza operare la ritenuta d’acconto. Per tali operazioni va inviata la Certificazione Unica entro il 9.3.2015?

    Risposta

    Con il Provvedimento 15.1.2015 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della “Certificazione Unica 2015â€, utilizzabile per comunicare, oltre ai redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, anche i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi relativi al 2014. Come evidenziato nelle istruzioni, a campo 4 “Ammontare lordo corrisposto†del Prospetto “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi†va indicato l’ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell’IVA eventualmente dovuta. In particolare, le stesse istruzioni specificano che nel campo in esame vanno ricomprese anche le somme corrisposte a contribuenti minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011. Tali somme, non essendo state assoggettate a ritenuta d’acconto, vanno indicate anche a campo 7 “Altre somme non soggette a ritenutaâ€, riportando a campo 6 “Codice†il codice “3†(erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti).

    Pubblicata il: 10-02-2015

    Oggetto

    Reverse charge e sostituzione boiler

    Domanda

    Un idraulico deve fatturare la sostituzione del boiler che ha effettuato nell’ufficio di uno studio professionale. Per tale operazione deve emettere fattura assoggettata a reverse charge?

    Risposta

    La Finanziaria 2015 modificando l’art. 17, comma 6, DPR n. 633/72, ha esteso il reverse charge anche alle prestazioni di servizi, relative ad edifici, di pulizia, demolizione,installazione di impianti, e completamento. Nel caso di specie potendo considerare l’operazione quale cessione (di beni) con posa in opera, non trova applicazione il reverse charge.

    Pubblicata il: 10-02-2015

    Oggetto

    Rimborso credito IVA terzo trimestre 2014 e prestazione garanzia

    Domanda

    Una società ha presentato a ottobre 2014 il mod. IVA TR per la richiesta a rimborso del credito IVA del terzo trimestre (pari a € 60.000). Alla data attuale non è stato ancora erogato. È possibile, presentando il mod. IVA 2015 con il visto di conformità, evitare la prestazione della garanzia?

    Risposta

    A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 175/2014 all’art. 38-bis, DPR n. 633/72, a decorrere dal 13.12.2014 (data di entrata in vigore del Decreto), per la richiesta di rimborso di un credito IVA per un importo superiore a € 15.000, in alternativa alla garanzia, i contribuenti “non a rischio†possono presentare la dichiarazione annuale / istanza infrannuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto dei requisiti di solidità patrimoniale e regolarità contributiva. Le novità sopra accennate producono effetto anche con riferimento ai rimborsi in corso di esecuzione alla predetta data. Per i rimborsi richiesti prima del 13.12.2014 e non ancora erogati a tale data l’Agenzia delle Entrate, nel consueto incontro di inizio anno, ha precisato che la garanzia non è dovuta qualora sussistano i requisiti di cui al citato art. 38-bis. Considerato che nel 2014 non era prevista l’apposizione del visto di conformità sul mod. IVA TR, la società sarà tenuta a prestare la garanzia.