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Pubblicata il: 30-06-2015
Regime forfetario e ritenuta d’acconto
A partire dal 2015, una ditta individuale esercente l’attività di giardinaggio nei confronti dei condomini ha deciso di aderire al regime forfetario. Alla ditta in esame il condominio deve trattenere la ritenuta del 4% sulle fatture emesse?
In base a quanto disposto dall’art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014, i ricavi/ compensi dei soggetti che applicano il regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Al fine di non subire la ritenuta in esame l’interessato deve rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostituiva.
Pubblicata il: 30-06-2015Contribuenti minimi e riscatto laurea
Un contribuente minimo, privo di altri redditi, può dedurre a rigo LM7 i contributi versati alla propria Cassa ai fini del riscatto della laurea?
Come precisato nelle istruzioni del mod. UNICO 2015 PF, a rigo LM7 “va indicato l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versati nel presente periodo d’imposta in ottemperanza a disposizioni di legge”. Conseguentemente, in sede di determinazione del reddito un contribuente minimo può indicare nell’apposito quadro LM soltanto i contributi obbligatori, e non anche quelli versati per il riscatto degli anni di laurea (facoltativi). Questi ultimi, in presenza di altri redditi imponibili IRPEF, possono essere indicati nel quadro RP come contributi detraibili.
Pubblicata il: 30-06-2015Cedolare secca al 10% per locazioni con “contratto concordato”
In caso di locazione di un immobile abitativo con un “contratto concordato” e opzione per la cedolare secca, è possibile applicare l’aliquota ridotta del 10% considerata la tipologia del contratto stipulato, a prescindere dal Comune in cui è ubicato l’immobile?
Le istruzioni del mod. UNICO 2015 PF, confermando quanto disposto dall’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 che ha introdotto e disciplina la cedolare secca, specificano che l’aliquota agevolata (10% dal 2014) è applicabile “ai contratti di locazione a canone concordato (o concertato) … relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1998, n. 551 e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati del CIPE. L’aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore (28 maggio 2014) … lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225”. Da quanto sopra si può desumere che per beneficiare dell’aliquota nella misura del 10% non è sufficiente la stipula di un contratto di locazione “concordato” ma è altresì necessario che lo stesso riguardi un immobile ubicato in un Comune avente le caratteristiche citate dalla norma (con carenze di disponibilità abitativa, ad alta densità abitativa ovvero con delibera dello stato di emergenza).
Pubblicata il: 16-06-2015Omessa emissione di scontrini fiscali e ravvedimento operoso
Ad un contribuente è stato notificato un PVC per la mancata emissione di scontrini fiscali. Tale violazione, considerate le novità introdotte dalla Finanziaria 2015, può essere regolarizzata con il ravvedimento operoso nonostante la presenza del PVC?
Con l’introduzione, ad opera della Finanziaria 2015, della nuova lett. b-quater) al comma 1 dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/97, è possibile accedere al ravvedimento operoso per regolarizzare gli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione / pagamento del tributo, nonostante la violazione sia stata già constatata mediante PVC, con la sanzione ridotta ad 1/5 del minimo. Tale possibilità , tuttavia, per espressa previsione normativa, non è consentita qualora la violazione “rientri tra quelle indicate agli articoli 6, comma 3 o 11, comma 5”, D.Lgs. n. 471/97, ossia per le violazioni riferite agli scontrini / ricevute fiscali / ddt ovvero all’omessa installazione del registratore di cassa. Nel caso di specie, pertanto, il contribuente non può avvalersi del ravvedimento operoso di cui alla citata lett. b-quater).
Pubblicata il: 16-06-2015Omesso versamento IMU e ravvedimento operoso
Un contribuente ha dimenticato di comunicare al nostro studio un accatastamento per fine lavori avvenuto nel mese di agosto 2013. Non ha quindi pagato l’IMU 2013 / 2014. Quali sono le possibili soluzioni per la regolarizzazione alla luce delle novità introdotte dalla Finanziaria 2015?
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 9.6.2015, n. 23/E, relativamente ai tributi locali / regionali operano le “ordinarie modalità di regolarizzazione” già applicabili prima delle novità introdotte dalla Finanziaria 2015. Pertanto, il contribuente può avvalersi del ravvedimento lungo di cui alla lett. b) del comma 1 del D.Lgs. n. 472/97 per regolarizzare le violazioni in materia di IMU / TASI, come evidenziato dal MEF nella Circolare 29.4.2013, n. 1/DF, entro il 30.6 dell’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. Nel caso in esame, per l’IMU 2013 il contribuente non può quindi regolarizzare l’omesso versamento tramite il ravvedimento operoso, mentre per l’IMU 2014 può beneficiare della riduzione della sanzione pari a 1/8 del minimo effettuando il versamento entro il 30.6.2015.