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Pubblicata il: 16-07-2015
Mancata installazione del POS e regime sanzionatorio
Un ingegnere non ha provveduto ad installare il POS nel proprio studio. Tale comportamento è sanzionabile? In quale misura?
A decorrere dal 30.6.2014 vige l’obbligo di attivazione del POS presso gli studi professionali per “consentire” ai clienti di pagare somme superiori a € 30. Nell’ambito dell’art. 15, DL n. 179/2012, contenente la disciplina dell’obbligo sopra accennato, non è previsto alcun regime sanzionatorio applicabile in caso di omessa attivazione del POS. Il professionista non può essere quindi assoggettato ad alcuna sanzione, così come chiarito dal MEF nella risposta all’Interrogazione parlamentare 11.6.2014, n. 5-02936, considerato che l’attivazione del POS costituisce un “onere” e non “un obbligo giuridico il cui campo di applicazione sarebbe limitato ai casi nei quali sarebbero i clienti a richiedere … la forma di pagamento tramite carta di debito”. Va comunque evidenziato che nell’ambito del DDL n. 1747, in corso di discussione al Senato, è previsto che per l’omessa installazione del POS risulta applicabile una sanzione di € 500, con l’obbligo di adeguarsi entro 30 giorni dalla notifica della sanzione stessa. La sanzione è raddoppiata se, a seguito dei controlli della G.d.F., il professionista non provvede ad adeguarsi. Il raddoppio è applicabile anche in caso di omissione, decorsi 60 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio, della comunicazione con cui il soggetto accertato attesta l’avvenuta installazione. Oltre alla sanzione pecuniaria, in caso di mancato adeguamento, è possibile anche la sospensione dell’attività sino al completo adeguamento. Per completezza si evidenzia che il citato DDL prevede in capo ai professionisti che “attivano” il POS una specifica agevolazione consistente “nella detrazione dall’imponibile reddituale del costo percentuale di ciascuna transazione eseguita per il tramite dei suddetti strumenti di pagamento”.
Pubblicata il: 16-07-2015Plusvalenza cessione terreno edificabile da parte di una societĂ di persone
Nel 2014 una snc esercente l’attività di carrozziere ha realizzato una plusvalenza dalla cessione di un terreno edificabile acquistato nel 2000. Tale plusvalenza è soggetta a tassazione separata?
Ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. g-bis), TUIR, le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di terreni edificabili sono soggette a tassazione separata. Tuttavia, come disposto dal comma 2 del citato art. 17, “i redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice …”. Per tali soggetti, pertanto, le predette plusvalenze concorrono alla formazione del reddito d’impresa ai sensi dell’art. 86, TUIR. In base al comma 4 del citato art. 86 le stesse, se relative a beni posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni (come nel caso di specie), possono essere rateizzate nell’esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Pubblicata il: 16-07-2015IndennitĂ suppletiva di clientela e tassazione separata
Nel 2014 un agente di commercio in contabilità semplificata ha cessato il rapporto di agenzia percependo la relativa indennità per un importo (lordo) di € 70.000. Su tale indennità è stata operata la ritenuta d’acconto del 20% (€ 14.000). Come va dichiarata tale somma?
Ai sensi dell’art. 56, comma 3, lett. a), TUIR, l’indennità per la cessazione del rapporto di agenzia spettante a persone fisiche non concorre alla formazione del reddito d’impresa ma costituisce reddito di lavoro autonomo ex art. 53, comma 2, lett. e), TUIR. Sulla somma corrisposta la casa mandante opera, quindi, una ritenuta d’acconto del 20%. Tale reddito è assoggettato a tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. d, TUIR, salva la facoltà , per l’agente, di optare per la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso di specie, pertanto, il provento non va ricompreso nel quadro RG del mod. UNICO 2015 PF ma va riportato nella Sezione I del quadro RM, indicando a rigo RM1: a campo 1 “Tipo” la lettera “A”; “2014” a campo 2 “Anno”; € 70.000 ai campi 3 “Reddito dell’anno” e 4 “Reddito totale”; € 14.000 ai campi 5 “Ritenute dell’anno” e 6 “Ritenute totali”. In tal caso, non è dovuto il versamento dell’acconto del 20%, posto che il contribuente ha già subito la ritenuta d’acconto operata dalla casa mandante. L’ammontare dell’indennità non va ricompreso nella Sezione VI “Riepilogo …” (righi RM14 e RM15). Infatti, a rigo RM14, come si evince dalle istruzioni del mod. UNICO 2015 PF, vanno riportati soltanto i redditi soggetti a tassazione separata “per i quali non sono state applicate ritenute alla fonte”.
Pubblicata il: 30-06-2015Contratto di locazione e comproprietari
Per un immobile in comproprietà tra padre e figlia al 50%, il relativo contratto di locazione può essere stipulato dalla figlia anche per conto del padre, in considerazione dell’impossibilità di quest’ultimo? In caso affermativo, il padre può optare per il regime della cedolare secca?
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.6.2012, n. 20/E, “nel caso di un immobile in comproprietà , il contratto di locazione stipulato da uno solo dei comproprietari esplica effetti anche nei confronti del comproprietario non presente in atti che, pertanto, è tenuto a dichiarare, ai fini fiscali, il relativo reddito fondiario per la quota a lui imputabile”. Ne deriva che, nel caso proposto, la stipula del contratto di locazione da parte della figlia non preclude al padre la possibilità di optare per la cedolare secca.
Pubblicata il: 30-06-2015DetraibilitĂ spese Conservatorio
Le spese attinenti l’iscrizione al Conservatorio sono detraibili ai fini IRPEF?
Ai sensi della Legge n. 508/99 i Conservatori di musica e gli istituti di musica sono assimilati alle Università , in quanto “sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale”. L’assimilazione non opera relativamente agli istituti musicali privati. Di conseguenza, la detrazione IRPEF del 19% prevista dall’art. 15, comma 1, lett. e), TUIR, per le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria è applicabile anche per quelle relative all’iscrizione ai corsi istituti presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali paritari (la detrazione non spetta per l’iscrizione agli istituti musicali privati).