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Pubblicata il: 07-04-2015
Assenza di operazioni e spesometro
Una societĂ (inattiva) nel 2014 non ha emesso alcuna fattura e non ha effettuato acquisti. Ă necessario inviare lo spesometro âin biancoâ?
Come precisato dallâAgenzia delle Entrate nel Provvedimento 2.8.2013, n. 94908, sono obbligati allo spesometro â⌠i soggetti passivi ai fini dellâimposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni rilevanti ai fini dellâimposta [IVA]â. Nel caso di specie, la societĂ , non avendo effettuato alcuna operazione (attiva e passiva), è esclusa dallâadempimento in esame e quindi non è tenuta a presentare la comunicazione. Va peraltro evidenziato che la procedura, resa disponibile dallâAgenzia, non consente di generare un modello âin biancoâ con il solo Frontespizio.
Pubblicata il: 07-04-2015Trattamento rimborso chilometrico lavoratore autonomo
Un ingegnere deve emettere fattura nei confronti del proprio cliente compreso il rimborso chilometrico (Tabelle ACI) concordato con questâultimo. Tale importo va assoggettato sia ad IVA che a ritenuta dâacconto?
Secondo quanto chiarito dallâAgenzia delle Entrate nella Risoluzione 21.3.2003, n. 69/E, le somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese inerenti la produzione del reddito di un lavoratore autonomo rientrano nella nozione di âcompensoâ rilevante sia ai fini IVA che delle imposte dirette (ritenuta alla fonte a titolo dâacconto 20%). Essendo imponibile ai fini IVA il rimborso spese in esame va assoggettato anche al contributo integrativo Inarcassa (4%).
Pubblicata il: 24-03-2015Decesso del contribuente e ravvedimento mod. UNICO
Per un imprenditore deceduto nel mese di marzo 2014 gli eredi hanno omesso di presentare, entro lo scorso 30.9.2014, il mod. UNICO 2014 PF (relativo ai redditi 2013) in via telematica. Ă possibile regolarizzare tale violazione?
In caso di decesso del contribuente gli adempimenti tributari devono essere assolti dagli eredi. In particolare, i termini pendenti alla data del decesso o che scadono entro 4 mesi dallo stesso, sono prorogati di 6 mesi. Con riguardo alla dichiarazione dei redditi, va inoltre evidenziato che gli eredi possono presentarla anche in formato cartaceo. Da quanto sopra, considerato che la dichiarazione va presentata, in generale entro il 30.6 in formato cartaceo ed entro il 30.9 in via telematica, tenendo conto dei predetti termini di differimento: − in caso di utilizzo del formato cartaceo, se il decesso è avvenuto entro il 28.2 il mod. UNICO va presentato entro il 30.6, mentre se è avvenuto successivamente i termini sono prorogati di 6 mesi. In particolare se il decesso è avvenuto dallâ1.3 al 30.6 il mod. UNICO va presentato entro il 31.12; − in caso di invio telematico, se il decesso è avvenuto entro il 31.5 il mod. UNICO va presentato entro il 30.9, mentre se è avvenuto successivamente i termini sono prorogati di 6 mesi. In particolare se il decesso è avvenuto dallâ1.6 al 30.9 il mod. UNICO va presentato entro il 31.5 dellâanno successivo. Nel caso di specie, al 30.9.2014 scadeva il termine per la presentazione del mod. UNICO 2014 PF in via telematica e al 31.12.2014 per la presentazione in formato cartaceo. Ora, poichĂŠ è considerata valida la dichiarazione presentata entro 90 giorni, entro il 31.3.2015 è possibile regolarizzare lâomessa presentazione al 31.12.2014 del mod. UNICO in formato cartaceo, con il versamento della sanzione ridotta (⏠25 per ogni dichiarazione compresa nel mod. UNICO). Si rammenta che la dichiarazione sottoscritta da un erede, va presentata presso un Ufficio postale, che rilascerĂ la relativa ricevuta.
Pubblicata il: 24-03-2015Comunicazioni allâAgenzia delle Entrate per operazioni con / da San Marino
Ă possibile riepilogare le comunicazioni da effettuare allâAgenzia delle Entrate relativamente agli acquisti effettuati da San Marino?
Con riguardo agli adempimenti collegati con le operazioni rese / ricevute da San Marino, il DM 12.2.2014 ha eliminato San Marino dallâelenco âblack listâ di cui al DM 5.4.99, con effetto a partire dalle operazioni effettuate dallâ11.3.2014. Va evidenziato innanzitutto che tale esclusione non si riflette sugli adempimenti relativi agli acquisti di beni da un operatore sammarinese effettuati senza addebito dellâIVA (soggetti a reverse charge), per i quali continua ad essere utilizzato il quadro SE del modello di Comunicazione polivalente approvato dallâAgenzia delle Entrate con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94908 che ha sostituito, dallâ1.1.2014, la âvecchiaâ comunicazione cartacea. La novitĂ introdotta dal citato Decreto ha invece effetti sugli adempimenti relativi agli acquisti effettuati con addebito dellâIVA da parte dellâoperatore sammarinese. Infatti: ⢠fino al 10.3.2014 gli stessi andavano comunicati allâAgenzia delle Entrate utilizzando il quadro BL del modello di Comunicazione polivalente (c.d. Comunicazione âblack listâ); ⢠dallâ11.3.2014, tali acquisti vanno indicati nellâelenco clienti / fornitori (c.d. âspesometroâ). In altre parole quindi a decorrere dallâ11.3.2014 gli acquisti effettuati da operatori sammarinesi non devono piĂš essere indicati nella Comunicazione âblack listâ ma nello spesometro, fermo restando che gli acquisti di beni senza IVA devono essere indicati nel quadro SE del predetto modello.
Pubblicata il: 24-03-2015Prestazione di servizi resa nei confronti di unâassociazione UE
Unâimpresa italiana ha reso un servizio ad unâassociazione senza fini di lucro francese in possesso del codice SIRET. Tale prestazione va assoggettata ad IVA o è non soggetta art. 7-ter?
Essendo lâassociazione francese dotata soltanto del codice fiscale (codice SIRET) va considerata un soggetto privato. Di conseguenza trova applicazione lâart. 7-ter, comma 1, lett. b), DPR n. 633/72 in base al quale âle prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Statoâ. La prestazione è territorialmente rilevante in Italia (luogo del prestatore) e va quindi assoggettata ad IVA.