Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 01-09-2015

    Oggetto

    Regime dei minimi e bonus “80 euro”

    Domanda

    Si chiede se il reddito da lavoro autonomo, prodotto da un contribuente minimo, contribuisca o meno a determinare il reddito IRPEF che costituisce il parametro di riferimento ai fini della verifica della spettanza del bonus 80 euro, istituito dal DL n. 66/2014.

    Risposta

    Il bonus “80 euro” di cui al DL n. 66/2014 spetta a condizione che l’IRPEF lorda calcolata sul reddito di lavoro dipendente e/o assimilato sia superiore alla detrazione per lavoro dipendente ed assimilato ed il reddito complessivo non sia superiore a € 26.000. Poiché il reddito derivante dal regime dei minimi è soggetto ad imposta sostitutiva (5%), lo stesso non concorre a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF (quadro RN del mod. UNICO) e pertanto non influenza la fruizione del bonus in esame.

    Pubblicata il: 01-09-2015

    Oggetto

    Fondo patrimoniale e cedolare secca per locazione immobili uso abitativo

    Domanda

    In presenza di un fondo patrimoniale è corretto ripartire i redditi derivanti dai canoni degli immobili soggetti al regime della cedolare secca al 50% tra i coniugi a prescindere dalla proprietà dei beni? Nel caso in cui la proprietà sia di uno dei coniugi, l’altro (non proprietario) può optare per il
    regime in esame?

    Risposta

    Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.6.2012, n. 20/E, in presenza di un fondo patrimoniale nel quale sono confluiti immobili ad uso abitativo di esclusiva proprietà di uno dei coniugi concessi in locazione, l’opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche dal coniuge non proprietario. In base a quanto stabilito dall’art. 168, C.c., infatti, la proprietà dei beni conferiti spetta ai coniugi, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo e, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), TUIR, “i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale … sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi”. Tale previsione opera a prescindere dal fatto che ciascuno dei coniugi sia o meno titolare di un diritto reale sul bene e dalla misura cui spetta tale diritto. Nella citata Circolare n. 20/E l’Agenzia ritiene che “il principio di imputazione del reddito disposto in generale dall’art. 4 del TUIR possa valere anche in sede di applicazione della cedolare secca …” e, pertanto, “il coniuge non proprietario possa optare autonomamente per l’applicazione del regime della cedolare secca sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo”.

    Pubblicata il: 30-07-2015

    Oggetto

    SocietĂ  di persone cessata nel 2014 e compilazione modello studi di settore

    Domanda

    Una snc è cessata nel mese di settembre 2014 senza formale messa in liquidazione. La dichiarazione dei redditi / IRAP va presentata sul modello “vecchio” (mod. UNICO 2014 SP /mod. IRAP 2014). Gli studi di settore vanno compilati utilizzando il modello relativo al 2013 o al 2014?

    Risposta

    Va innanzitutto evidenziato che le società di persone cessate senza messa in liquidazione devono presentare la dichiarazione dei redditi / IRAP entro i termini ordinari, ossia entro il 30.9 dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (diversamente, in caso di liquidazione la dichiarazione va presentata entro il nono mese successivo). Pertanto, nel caso di specie, il mod. UNICO / IRAP va presentato entro il 30.9.2015. In merito ai modelli (“vecchi” / “nuovi”) utilizzabili, per effetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 175/2014, c.d. “Decreto Semplificazioni”, anche per le società di persone con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, ossia che si chiude prima del 31.12, analogamente a quanto già previsto per le società di capitali, va utilizzato il modello “vecchio”, ossia nel caso di specie il mod. UNICO 2014 SP relativo al 2013. Per quanto riguarda gli studi di settore, gli stessi vanno compilati utilizzando il modello relativo al 2013, coerentemente al modello utilizzato per la dichiarazione dei redditi. Si rammenta che i soggetti che cessano l’attività nel periodo d’imposta sono interessati da una causa di esclusione degli studi di settore, identificata dal codice “2”.

    Pubblicata il: 30-07-2015

    Oggetto

    IndennitĂ  di esproprio e trattamento fiscale

    Domanda

    Un coltivatore diretto proprietario di un terreno da meno di 5 anni ha subito un’espropriazione per pubblica utilità da parte del Comune. Qual è il trattamento fiscale dell’indennità di esproprio?

    Risposta

    Ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR sono redditi diversi “… le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”. Di conseguenza le indennità percepite dalle persone fisiche a seguito dell'esproprio di un terreno per pubblica utilità danno origine ad un reddito diverso come sopra individuato. Secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 7, Legge n. 413/91 “gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme … , comprese le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione e interessi, devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento. È facoltà del contribuente optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria, nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto". L'Ente erogante deve pertanto provvedere, all'atto del pagamento dell'indennità, indipendentemente dalla data del provvedimento da cui la stessa deriva, ad operare una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 20%. Il soggetto espropriato può scegliere, qualora più conveniente, la tassazione in sede di dichiarazione dei redditi secondo le modalità previste dalla citata lett. b), ossia: - tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. g-bis), TUIR; - tassazione ordinaria, mediante opzione da effettuare nel quadro RM. Ai fini IVA, il Ministero delle Finanze, nella Risoluzione 27.7.85, prot. 322433, ha precisato che “gli atti di esproprio sono cessioni, con la conseguenza che se sono a carico di soggetti d’iva, gli indennizzi relativi sono da assoggettare al tributo”.

    Pubblicata il: 30-07-2015

    Oggetto

    DeducibilitĂ  TASI

    Domanda

    Per una srl che affitta immobili la TASI è deducibile?

    Risposta

    Va innanzitutto evidenziato che il Legislatore non ha previsto specifiche disposizioni riguardanti il trattamento fiscale della TASI. In tale contesto, quindi, trova applicazione la disciplina generale in materia di deducibilità dei costi. Di conseguenza il tributo in esame è deducibile per cassa a condizione che sia inerente a beni relativi all’impresa ex art. 43, TUIR, vale a dire: - immobili - strumentali, per natura e destinazione; - immobili destinati alla vendita; - aree fabbricali se ed in quanto contabilizzate tra i redditi d’impresa. Relativamente agli immobili patrimonio a destinazione abitativa, si ritiene che la deducibilità in esame venga meno per effetto dell’art. 90, comma 2, TUIR, in base al quale le spese e gli altri componenti negativi riferiti agli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio d’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, non sono ammessi in deduzione. Infine, in relazione agli immobili utilizzati in leasing, in mancanza di disposizioni specifiche, si ritiene che la TASI sia deducibile in capo all’utilizzatore.