Hai cercato: - trovate: 1050 faq
-
Pubblicata il: 01-09-2015
Regime dei minimi e bonus â80 euroâ
Si chiede se il reddito da lavoro autonomo, prodotto da un contribuente minimo, contribuisca o meno a determinare il reddito IRPEF che costituisce il parametro di riferimento ai fini della verifica della spettanza del bonus 80 euro, istituito dal DL n. 66/2014.
Il bonus â80 euroâ di cui al DL n. 66/2014 spetta a condizione che lâIRPEF lorda calcolata sul reddito di lavoro dipendente e/o assimilato sia superiore alla detrazione per lavoro dipendente ed assimilato ed il reddito complessivo non sia superiore a ⏠26.000. PoichĂŠ il reddito derivante dal regime dei minimi è soggetto ad imposta sostitutiva (5%), lo stesso non concorre a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF (quadro RN del mod. UNICO) e pertanto non influenza la fruizione del bonus in esame.
Pubblicata il: 01-09-2015Fondo patrimoniale e cedolare secca per locazione immobili uso abitativo
In presenza di un fondo patrimoniale è corretto ripartire i redditi derivanti dai canoni degli immobili soggetti al regime della cedolare secca al 50% tra i coniugi a prescindere dalla proprietĂ dei beni? Nel caso in cui la proprietĂ sia di uno dei coniugi, lâaltro (non proprietario) può optare per il
regime in esame?
Come specificato dallâAgenzia delle Entrate nella Circolare 4.6.2012, n. 20/E, in presenza di un fondo patrimoniale nel quale sono confluiti immobili ad uso abitativo di esclusiva proprietĂ di uno dei coniugi concessi in locazione, lâopzione per la cedolare secca può essere esercitata anche dal coniuge non proprietario. In base a quanto stabilito dallâart. 168, C.c., infatti, la proprietĂ dei beni conferiti spetta ai coniugi, salva diversa disposizione dellâatto costitutivo e, ai sensi dellâart. 4, comma 1, lett. b), TUIR, âi redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale ⌠sono imputati per metĂ del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugiâ. Tale previsione opera a prescindere dal fatto che ciascuno dei coniugi sia o meno titolare di un diritto reale sul bene e dalla misura cui spetta tale diritto. Nella citata Circolare n. 20/E lâAgenzia ritiene che âil principio di imputazione del reddito disposto in generale dallâart. 4 del TUIR possa valere anche in sede di applicazione della cedolare secca âŚâ e, pertanto, âil coniuge non proprietario possa optare autonomamente per lâapplicazione del regime della cedolare secca sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativoâ.
Pubblicata il: 30-07-2015SocietĂ di persone cessata nel 2014 e compilazione modello studi di settore
Una snc è cessata nel mese di settembre 2014 senza formale messa in liquidazione. La dichiarazione dei redditi / IRAP va presentata sul modello âvecchioâ (mod. UNICO 2014 SP /mod. IRAP 2014). Gli studi di settore vanno compilati utilizzando il modello relativo al 2013 o al 2014?
Va innanzitutto evidenziato che le societĂ di persone cessate senza messa in liquidazione devono presentare la dichiarazione dei redditi / IRAP entro i termini ordinari, ossia entro il 30.9 dellâanno successivo a quello di chiusura del periodo dâimposta (diversamente, in caso di liquidazione la dichiarazione va presentata entro il nono mese successivo). Pertanto, nel caso di specie, il mod. UNICO / IRAP va presentato entro il 30.9.2015. In merito ai modelli (âvecchiâ / ânuoviâ) utilizzabili, per effetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 175/2014, c.d. âDecreto Semplificazioniâ, anche per le societĂ di persone con periodo dâimposta non coincidente con lâanno solare, ossia che si chiude prima del 31.12, analogamente a quanto giĂ previsto per le societĂ di capitali, va utilizzato il modello âvecchioâ, ossia nel caso di specie il mod. UNICO 2014 SP relativo al 2013. Per quanto riguarda gli studi di settore, gli stessi vanno compilati utilizzando il modello relativo al 2013, coerentemente al modello utilizzato per la dichiarazione dei redditi. Si rammenta che i soggetti che cessano lâattivitĂ nel periodo dâimposta sono interessati da una causa di esclusione degli studi di settore, identificata dal codice â2â.
Pubblicata il: 30-07-2015IndennitĂ di esproprio e trattamento fiscale
Un coltivatore diretto proprietario di un terreno da meno di 5 anni ha subito unâespropriazione per pubblica utilitĂ da parte del Comune. Qual è il trattamento fiscale dellâindennitĂ di esproprio?
Ai sensi dellâart. 67, comma 1, lett. b), TUIR sono redditi diversi â⌠le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessioneâ. Di conseguenza le indennitĂ percepite dalle persone fisiche a seguito dell'esproprio di un terreno per pubblica utilitĂ danno origine ad un reddito diverso come sopra individuato. Secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 7, Legge n. 413/91 âgli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme ⌠, comprese le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione e interessi, devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento. Ă facoltĂ del contribuente optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria, nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto". L'Ente erogante deve pertanto provvedere, all'atto del pagamento dell'indennitĂ , indipendentemente dalla data del provvedimento da cui la stessa deriva, ad operare una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 20%. Il soggetto espropriato può scegliere, qualora piĂš conveniente, la tassazione in sede di dichiarazione dei redditi secondo le modalitĂ previste dalla citata lett. b), ossia: - tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. g-bis), TUIR; - tassazione ordinaria, mediante opzione da effettuare nel quadro RM. Ai fini IVA, il Ministero delle Finanze, nella Risoluzione 27.7.85, prot. 322433, ha precisato che âgli atti di esproprio sono cessioni, con la conseguenza che se sono a carico di soggetti dâiva, gli indennizzi relativi sono da assoggettare al tributoâ.
Pubblicata il: 30-07-2015DeducibilitĂ TASI
Per una srl che affitta immobili la TASI è deducibile?
Va innanzitutto evidenziato che il Legislatore non ha previsto specifiche disposizioni riguardanti il trattamento fiscale della TASI. In tale contesto, quindi, trova applicazione la disciplina generale in materia di deducibilitĂ dei costi. Di conseguenza il tributo in esame è deducibile per cassa a condizione che sia inerente a beni relativi allâimpresa ex art. 43, TUIR, vale a dire: - immobili - strumentali, per natura e destinazione; - immobili destinati alla vendita; - aree fabbricali se ed in quanto contabilizzate tra i redditi dâimpresa. Relativamente agli immobili patrimonio a destinazione abitativa, si ritiene che la deducibilitĂ in esame venga meno per effetto dellâart. 90, comma 2, TUIR, in base al quale le spese e gli altri componenti negativi riferiti agli immobili che non costituiscono beni strumentali per lâesercizio dâimpresa, nĂŠ beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta lâattivitĂ dâimpresa, non sono ammessi in deduzione. Infine, in relazione agli immobili utilizzati in leasing, in mancanza di disposizioni specifiche, si ritiene che la TASI sia deducibile in capo allâutilizzatore.