Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 21-04-2015

    Oggetto

    Trattamento IVA provvigione relativa a beni “in transito†doganale

    Domanda

    Un intermediario italiano deve fatturare ad una ditta italiana la provvigione relativa a beni “in transito†doganale. Tale prestazione può essere fatturata senza applicazione dell’IVA ovvero costituisce un’operazione imponibile?

    Risposta

    Relativamente alle prestazioni di intermediazione rese nei confronti di soggetti passivi va applicata la regola prevista dall’art. 7-ter, comma 1, lett. a), DPR n. 633/72 in base alla quale sono rilevanti in Italia i servizi resi a soggetti stabiliti in Italia. In particolare, se le suddette prestazioni sono rilevanti ai fini IVA in Italia, secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 1, n. 7), DPR n. 633/72, le stesse costituiscono operazioni non imponibili se hanno ad oggetto “servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito …â€. Va precisato che la non imponibilità è riconosciuta qualora le intermediazioni siano direttamente riferibili a beni che, all’atto dell’effettuazione della prestazione, abbiano già acquisito una delle citate destinazioni doganali: importazione, esportazione o transito. In altre parole, il trattamento IVA sopra esposto presume che la destinazione doganale venga attribuita ai beni anteriormente al momento di effettuazione del servizio di intermediazione. Va infine evidenziato che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 29.7.2011, n. 37/E, “la disciplina di non imponibilità sarà provata dalla relativa documentazione doganale, emessa dagli uffici dell’Autorità fiscale dello Stato membro interessatoâ€.

    Pubblicata il: 21-04-2015

    Oggetto

    Ente non commerciale, applicazione metodo retributivo e deduzioni spettanti

    Domanda

    Un ente non commerciale oltre all’attività istituzionale esercita anche un’attività commerciale. Relativamente al personale dipendente impiegato nell’attività istituzionale, per il quale applica il metodo retributivo di determinazione della base imponibile IRAP, spettano le deduzioni ex art. 11, D.Lgs. n. 446/97 (cuneo fiscale, deduzione di € 1.850 a dipendente, ecc.)?

    Risposta

    Gli enti non commerciali che esercitano esclusivamente attività istituzionale ovvero attività mista (commerciale e istituzionale) determinano la base imponibile IRAP relativa all’attività istituzionale con il c.d. metodo retributivo ex art. 10, D.Lgs. n. 446/97, ossia assumendo le retribuzioni spettanti al personale dipendente, i compensi dei co.co.co./pro. e dei lavoratori autonomi occasionali. Per gli enti non commerciali che contestualmente svolgono sia attività istituzionale che attività commerciale le deduzioni ex commi 1, lett. a), nn. 1, 2, 3, 4 e 4-bis.1 dell’art. 11, D.Lgs. n. 446/97 (deduzione INAIL, cuneo fiscale, contributi previdenziali ed assistenziali nonché deduzione di € 1.850 per dipendente, fino a 5 dipendenti, se il valore della produzione non supera € 400.000) spettano, come stabilito dal comma 4-bis.2 del citato art. 11, esclusivamente in relazione ai dipendenti impiegati nell’attività commerciale. Peraltro, la medesima “regola†opera per la deduzione per l’incremento occupazionale (fino a € 15.000 per ciascun nuovo dipendente assunto nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale) ex art. 11, comma 4-quater, introdotta a decorrere dal 2014 ad opera della Finanziaria 2014. Va infine evidenziato che per i dipendenti utilizzati “promiscuamenteâ€, la deduzione spetta in misura proporzionale ai ricavi / proventi dell'attività commerciale rispetto ai ricavi / proventi complessivi.

    Pubblicata il: 07-04-2015

    Oggetto

    Cessazione attività nel 2014 e spesometro

    Domanda

    Una ditta mensile ha cessato l’attività il 31.12.2014. È obbligata a presentare la comunicazione clienti-fornitori? Se sì, entro quale termine?

    Risposta

    Va innanzitutto evidenziato che tra i soggetti esclusi dall’obbligo di presentazione della comunicazione clienti-fornitori non si riscontrano le ditte cessate in corso d’anno. Di conseguenza il contribuente in esame deve provvedere all’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate. A tal fine, per individuare il termine di presentazione, si ritiene di poter fare riferimento alla periodicità di liquidazione dell’IVA adottata dallo stesso nel 2014. Pertanto nel caso di specie la comunicazione clienti-fornitori va presentata entro il 10.4.2015.

    Pubblicata il: 07-04-2015

    Oggetto

    Esonero spesometro per alberghi / ristoranti

    Domanda

    Alla luce della recente “concessione†dell’esonero dall’obbligo di presentazione dello spesometro, per le operazioni fino a € 3.000, per commercianti al minuto, alberghi, e ristoranti, avendo già “pronto†il file contenente tutte le fatture emesse nel 2014 cosa si rischia a spedirlo?

    Risposta

    Premesso che l’esonero, per poter essere considerato positivamente, non doveva essere “concesso†a ridosso della scadenza, in merito alla comunicazione clienti – fornitori è applicabile la sanzione da € 258 a € 2.065 in caso di omesso / tardivo invio ovvero invio con dati falsi / incompleti. Pertanto in caso di invio di una comunicazione contenente più dati rispetto a quelli richiesti non è prevista alcuna sanzione.

    Pubblicata il: 07-04-2015

    Oggetto

    Compensi video poker e spesometro

    Domanda

    Dalle istruzioni dello spesometro si ricava che devono essere comunicate le fatture esenti IVA del bar relative al compenso spettante per i video poker. Considerato che non sempre il bar emette fattura, si chiede come vadano evidenziate tali operazioni nello spesometro.

    Risposta

    Le operazioni relative alla raccolta delle giocate tramite gli apparecchi di intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, TULPS, anche nei rapporti con i terzi (ad esempio, pubblici esercizi) incaricati della raccolta stessa, sono esenti IVA ex art. 10, comma 1, n. 6), DPR n. 633/72. In merito alla comunicazione clienti – fornitori si riscontra il chiarimento fornito ad Assotrattenimento 2007 dall’Agenzia delle Entrate in data 31.1.2014, prot. n. 001356, in base al quale, considerato che “i dati delle operazioni [in esame] risultano fra le informazioni che i concessionari della rete telematica già comunicano all’Amministrazione finanziariaâ€, i compensi spettanti ai “terzi incaricati†della raccolta delle giocate tramite gli apparecchi del c.d. “gioco lecito†non vanno ricompresi nello spesometro.