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Pubblicata il: 09-09-2015
Versamenti / prelevamenti oltre soglia e comunicazione al MEF
Avendo riscontrato il versamento di assegni bancari per € 5.000 e il prelevamento in contanti di € 2.000 da parte di un soggetto in contabilità ordinaria, si chiede se tali operazioni devono essere segnalate al MEF.
Ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dall’art. 12, DL n. 201/2011, il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a € 1.000. L’art. 51 del citato Decreto dispone inoltre che i soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio devono comunicare entro 30 giorni alla competente Ragioneria dello Stato le infrazioni circa l’uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto cognizione. Sul punto il MEF, nella Circolare 4.11.2011, prot. n. 989136, ha precisato che la comunicazione in esame “è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa. I suddetti elementi devono essere correttamente indicati nella comunicazione così da consentire all’Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per la constatazione della violazione dell’articolo 49, comma 1, relativamente alla movimentazione di contante”. Va evidenziato altresì che, in base a quanto chiarito dal MEF nella Circolare 16.1.2012, n. 2/E “il trasferimento può essere eseguito per tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.. Pertanto i prelievi / versamenti di contante sopra soglia sul proprio conto corrente,o libretto postale nominativo, o effettuati anche con carta di credito, non costituiscono automaticamente violazione dell’art. 49”. Nel caso in esame il soggetto non ha commesso alcuna violazione al divieto sopra descritto e pertanto al professionista non è richiesta alcuna comunicazione alla Ragioneria dello Stato.
Pubblicata il: 09-09-2015Cessione bene strumentale acquistato in regime dei minimi
Un professionista deve cedere un bene strumentale acquistato nel 2009 in regime dei minimi. Applicando ora il regime ordinario deve emettere fattura con IVA?
La risposta è positiva. La cessione del bene strumentale da parte di un professionista in regime ordinario costituisce un’operazione imponibile IVA ancorchè il bene sia stato acquistato in vigenza del regime dei minimi senza aver detratto la relativa imposta a credito. In merito alla detrazione dell’IVA a credito relativa all’acquisto si rammenta che il contribuente aveva la possibilità , nell’anno di passaggio al regime ordinario, di operare la rettifica della detrazione “a favore” nel rispetto del c.d. “periodo di tutela fiscale” (4 anni successivi all’acquisto).
Pubblicata il: 09-09-2015Contribuente minimo e prestazione a soggetto UE
Un consulente in regime dei minimi deve fatturare una prestazione ad una societĂ con sede in Francia. Cosa deve indicare in fattura (IVA o non soggetto)?
Nell’ambito della Circolare 21.6.2010, n. 36/E l’Agenzia delle Entrate ha analizzato, tra l’altro, gli obblighi dei contribuenti minimi con riferimento alle operazioni effettuate con operatori UE. In particolare, con riferimento alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto passivo IVA comunitario, l’Agenzia ha chiarito che l’operazione non va considerata intraUE bensì “un’operazione interna, senza diritto di rivalsa, per la quale l’IVA non viene evidenziata in fattura”. Pertanto la fattura va emessa senza IVA riportando la consueta indicazione che trattasi di “Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 100, Legge n. 244/2007. Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011”. Per tale operazione il prestatore italiano non deve presentare il mod. Intra servizi.
Pubblicata il: 01-09-2015Fallimento e emissione di nota di credito da parte del curatore
Il curatore di una societĂ fallita, a seguito di un accordo transattivo intervenuto nel 2015, deve emettere una nota di credito riferita ad una fattura per vendita di merce emessa nel 2013. Entro quale termine va emessa la nota di variazione?
Come disposto dall’art. 26, DPR n. 633/72, successivamente all’emissione di una fattura è consentita l’emissione di note di variazione per il recupero dell’IVA. In particolare, detta possibilità è ammessa, senza limiti di tempo, qualora l’operazione venga meno, in tutto o in parte, o si riduce l’ammontare imponibile a seguito di nullità , annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento, in tutto o in parte, a causa di procedure concorsuali o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente. Ai sensi del comma 3 del citato art. 26, la nota di variazione non può essere emessa “dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi … si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti …”. Di conseguenza, nel caso di specie, essendo intervenuto un accordo tra le parti, il termine per l’emissione della nota di variazione è di 1 anno dall’operazione. Peraltro, stante l’intervenuto decorso di detto termine (l’operazione è stata effettuata nel 2013) la nota di credito può essere emessa, ma senza rilevanza ai fini IVA. Non è possibile usufruire del termine illimitato previsto in presenza di procedure concorsuali posto che la relativa disposizione è applicabile nei confronti del debitore del fallito e non anche al fallito stesso / curatore.
Pubblicata il: 01-09-2015Utilizzo perdite da societĂ di persone
Una srl detiene una partecipazione in una sas (socio accomandante) che ha generato una perdita nell’esercizio 2014. La perdita può essere recuperata dalla srl per la quota spettante o va verificato se la sas è in contabilità ordinaria o semplificata?
Ai sensi dell’art. 101, comma 6, TUIR, “le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta dalla stessa società che ha generato le perdite”. Pertanto la srl nel 2014 non può recuperare la perdita alla stessa attribuita dalla sas. Nel caso in cui per il 2015 la sas conseguirà un reddito, nel mod. UNICO 2016 SC la srl potrà scomputare la perdita “riportata” dal 2014.