Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 21-05-2015

    Oggetto

    Fatture elettroniche e comunicazione depositario scritture contabili

    Domanda

    Molte imprese a decorrere dal 31.3.2015 sono tenute ad utilizzare la fattura elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione. A seguito dell’obbligo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche alla P.A. è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate un nuovo depositario delle scritture contabili?

    Risposta

    Per individuare l’obbligo o meno di comunicare all’Agenzia delle Entrate un nuovo depositario delle scritture contabili è necessario verificare il processo di conservazione adottato dalla società che presta tale servizio. Nel caso in cui il soggetto che effettua la conservazione digitale delle fatture elettroniche segua le nuove regole dettate dal DPCM 3.12.2013 (in vigore dall’11.4.2014) il contribuente dovrà effettuare la predetta comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite il mod. AA7/AA9. Infatti utilizzando tale modalità operativa i documenti elettronici sono obbligatoriamente memorizzati nei server della società che ha provveduto alla conservazione. Diversamente, nel caso in cui la conservazione sia effettuata in base alle (vecchie) modalità di cui al DM 23.1.2004 ed alla Delibera CNIPA 19.2.2004, n. 11 e i documenti elettronici siano, dopo aver subito il processo di conservazione, “restituiti” su supporto informatico al diretto interessato, non è richiesta alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Va considerato, infatti, che tale ultima modalità risulta applicabile fino all’11.4.2017 (36 mesi dall’entrata in vigore del citato DPCM 3.12.2013).

    Pubblicata il: 07-05-2015

    Oggetto

    Detrazione per familiari a carico e per altri familiari a carico

    Domanda

    Considerato un nucleo familiare nel quale il padre e un figlio sono disoccupati senza alcun reddito, la madre ha un reddito da lavoro stagionale di € 3.500 e l’altro figlio ha un reddito da lavoro di € 25.000, si chiede se quest’ultimo, provvedendo al mantenimento della famiglia, possa fruire della detrazione IRPEF per “altri familiari a carico” per il padre ed il fratello disoccupati.

    Risposta

    La spettanza delle detrazioni IRPEF per familiari a carico è disciplinata dall’art. 12, TUIR che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella recente Circolare 24.4.2015, n. 17/E, “stabilisce l’ordine da seguire per la fruizione” di tale detrazione. In particolare è previsto che la stessa spetta per il soggetto con reddito complessivo non superiore a € 2.840,51 che, rispetto al contribuente che intende fruire della detrazione, sia coniuge (comma 1, lett. a e b), figlio (lett. c), altro familiare convivente o per il quale è versato un assegno alimentare non risultante da Provvedimento dell’autoritĂ  giudiziaria (lett. d). Applicando tale sequenza al caso in esame, la detrazione spettante per il padre ed il figlio senza reddito spetta alla madre (per la quale detti soggetti sono familiari) con precedenza rispetto al figlio lavoratore (per il quale detti soggetti sono “altri familiari”). Tuttavia nella citata Circolare n. 17/E, in considerazione del fatto che “l’ordine delineato nell’art. 12 … potrebbe non rappresentare la reale contribuzione al sostegno dei componenti il nucleo familiare, non solo nell’ipotesi in cui i soggetti … siano a carico, ma anche nel caso in cui, pur non essendo a carico, detti soggetti abbiano redditi particolarmente bassi tali da far gravare il sostegno del nucleo stesso sugli altri familiari”, l’Agenzia riconosce la possibilitĂ  di attribuire le detrazioni in esame al familiare (figlio lavoratore) per il quale i soggetti a carico risultano “altri familiari”, a condizione che questo: − risulti avere un reddito complessivo superiore rispetto al soggetto (madre) per il quale i soggetti a carico sono “familiari”; − ne sostenga effettivamente il carico.

    Pubblicata il: 07-05-2015

    Oggetto

    Cessione infissi con posa in opera e reverse charge

    Domanda

    Un commerciante al minuto / ingrosso di materiale edile cede degli infissi a privati concordando anche la posa in opera. Quest’ultima è effettuata da un artigiano del settore edile. La fattura emessa dall’artigiano al commerciante è soggetta al reverse charge?

    Risposta

    Nel caso in esame, la prestazione resa dall’artigiano può essere ricompresa tra quelle contemplate dall’art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72, configurandosi quale completamento relativo ad edifici (codice Ateco 2007 43.32.02 - “Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili”). In tale ipotesi il reverse charge è applicabile a prescindere dal rapporto contrattuale (appalto, subappalto) rilevando, oltre alla sussistenza della soggettività passiva IVA in capo al committente, la riconducibilità di tali prestazioni a un bene qualificato come edificio.

    Pubblicata il: 07-05-2015

    Oggetto

    Ente non profit senza partita IVA e fatturazione elettronica

    Domanda

    Un ente di volontariato emette periodicamente una nota spese al Comune per incassare delle somme di sua spettanza. Il Comune effettua pagamenti soltanto previo ricevimento della fattura elettronica. Poiché l’ente non è in possesso del numero di partita IVA, allo stesso è inibita l’emissione della fattura elettronica?

    Risposta

    La questione prospettata è stata oggetto di una specifica Interrogazione parlamentare (5- 05002). Il MEF nella risposta del 12.3.2015 ha evidenziato che “l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica verso la P.A. costituisce solo una diversa modalità di emissione della fattura, ma non incide sui presupposti per l’emissione della stessa, di cui agli articoli 1 e 6 del … decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.” Pertanto i soggetti non tenuti all’emissione della fattura in quanto non obbligati dalla normativa IVA “potranno continuare a certificare le somme percepite in base a convenzioni con la P.A., emettendo note di debito in forma cartacea, senza l’obbligo di ricorrere alla fatturazione elettronica”.

    Pubblicata il: 21-04-2015

    Oggetto

    Regime dei minimi e partecipazione in una societĂ  tra professionisti

    Domanda

    Un professionista in regime dei minimi intende partecipare ad una STP (società tra professionisti)costituita nella forma di snc. Si chiede se è obbligatorio cessare la posizione IVA a decorrere dalla data di ingresso nella STP oppure può essere mantenuta fino al 31.12.2015.

    Risposta

    L’accesso al regime dei minimi è escluso in caso di partecipazione a società di persone / associazioni professionali ex art. 5, TUIR ovvero in srl trasparenti ex art. 116, TUIR. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.5.2012, n. 17/E, detta esclusione opera in tutti i casi in cui il contribuente, nello stesso periodo d’imposta, eserciti un’attività d’impresa / lavoro autonomo e detenga una partecipazione, ancorché nel corso di detto periodo d’imposta “e in ogni caso prima dell’inizio dell’attività … la partecipazione venga dismessa”. In base a quanto disposto dall’art. 1, comma 111, Legge n. 244/2007, “il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99”. In particolare la lett. d) del citato comma 99 prevede che non possono applicare il regime dei contribuenti minimi “gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni …”. Da quanto sopra, il soggetto in esame, a seguito dell’acquisizione nel 2015 della partecipazione nella STP, non potrà applicare il regime dei minimi a decorrere dal 2016 (anno successivo a quello di acquisizione della partecipazione). Di conseguenza il professionista non è obbligato a chiudere l’attività in forma individuale potendo continuare ad esercitarla anche dopo il 31.12.2015, applicando il regime ordinario / forfetario.