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Pubblicata il: 06-10-2015
Cessione allâestero di beni prodotti allâestero
La Alfa srl ha ordinato dei beni alla Beta srl. Questâultima fa produrre i beni in Cina. Dopo aver importato i beni provvede alla fatturazione con IVA degli stessi. Ora la Alfa srl ha chiesto alla Beta srl di consegnare una parte dei beni prodotti in Cina direttamente presso un suo magazzino a Hong Kong. Come va fatturata la cessione?
La cessione in esame è non soggetta ad IVA ex art. 7-bis, DPR n. 633/72, in quanto, come richiesto dal citato articolo, i beni non si trovano in Italia. Ai sensi dellâart. 21, comma 6-bis, DPR n. 633/72, per le cessioni di beni / prestazioni di servizi senza IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7- septies va emessa fattura con lâindicazione âoperazione non soggettaâ.
Pubblicata il: 22-09-2015Comunicazione black list e operazioni con la Svizzera
Lâeliminazione della Svizzera dai Paesi black list ai fini della voluntary disclosure si riflette anche sullâobbligo di comunicazione delle operazioni da effettuare tramite il quadro BL del Modello di Comunicazione polivalente?
In data 23.2.2015 lâItalia ha stipulato con la Svizzera un accordo sullo scambio di informazioni per effetto del quale questâultima è considerata, ai fini dellâaccesso alla voluntary disclosure, âPaese black list con accordoâ. Di conseguenza i contribuenti italiani che ivi detengono attivitĂ finanziarie e patrimoniali possono beneficiare di una maggiore riduzione delle sanzioni, evitando altresĂŹ il raddoppio dei termini di accertamento. Detto accordo non si riflette in alcun modo sullâobbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti residenti in Stati âblack listâ, individuati dai Decreti 4.5.99 e 21.11.2001. Di conseguenza permane lâobbligo di comunicare, tramite il quadro BL del Modello di Comunicazione polivalente, le operazioni intervenute con soggetti passivi svizzeri. Si rammenta che detta comunicazione va effettuata, per effetto delle novitĂ introdotte dallâart. 21, D.Lgs. n. 175/2014, con cadenza annuale, qualora lâimporto complessivo annuale delle operazioni sia superiore a ⏠10.000. Si segnala, infine, che con Decreto 27.4.2015 il MEF ha modificato la âblack listâ di cui al DM 23.1.2002 da assumere a riferimento ai fini della deducibilitĂ dei costi ex art. 110, comma 10, TUIR (anche a seguito di tali modifiche la Svizzera continua comunque ad essere considerata âblack listâ limitatamente alle operazioni poste in essere con operatori non soggetti alle imposte cantonali e municipali). Merita evidenziare che, come recentemente sancito dalla CTP Milano nella sentenza 24.7.2015, n. 6728/44/2015, in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, come nel caso Italia-Svizzera, âil regime previsto dallâart. 110 TUIR non può trovare applicazioneâ in quanto in base allâart. 117 della Costituzione âgli obblighi internazionali costituiscono un vincolo alla potestĂ legislativa dello stato e delle regioniâ.
Pubblicata il: 22-09-2015Nota di accredito per fattura emessa al Comune ante 31.3.2015
Unâimpresa ha emesso anteriormente al 31.3.2015 una fattura cartacea al Comune. Dovendo emettere una rettifica (nota di credito) allâimponibile dellâoperazione il documento può essere di tipo cartaceo o va emesso in formato elettronico?
Il DM n. 55/2013 ha fissato al 6.6.2015 lâobbligo di utilizzo della fattura elettronica nei confronti delle Amministrazioni diverse da Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale e delle Amministrazioni locali. Lâart. 25, DL n. 66/2014, ha anticipato la decorrenza di tale obbligo al 31.3.2015. In base a quanto previsto dallâart. 1, comma 210, Legge n. 244/2007, a decorrere dal termine di 3 mesi dal 31.3.2015, ossia dal 30.6.2015, le Pubbliche Amministrazioni ânon possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea nĂŠ possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino allâinvio della fattura elettronicaâ. Ne consegue che ora la nota di credito va emessa in formato elettronico ancorchĂŠ sia riferita ad una fattura emessa in precedenza in forma cartacea.
Pubblicata il: 22-09-2015Presentazione comunicazione clienti â fornitori con dati incompleti
Per una societĂ si è riscontrata la presentazione, entro lo scorso 20.4.2015, della comunicazione clienti â fornitori 2014 con dati incompleti (mancanza di alcuni clienti o fornitori, invio soltanto dei dati relativi ai clienti o fornitori). Ă possibile ora correggere la comunicazione?
La procedura di sostituzione di un file, precedentemente inviato, con uno nuovo riferito allo stesso periodo è âattivaâ fino ad 1 anno dal termine di presentazione della comunicazione stessa (10.4 per i soggetti mensili / 20.4 per gli altri soggetti). La nuova trasmissione realizza una sostituzione integrale. Di conseguenza, come specificato nelle istruzioni del Modello polivalente, nella comunicazione sostitutiva vanno indicate tutte le operazioni, comprese quelle giĂ correttamente inviate, escludendo le posizioni da cancellare. Come previsto dallâart. 21, comma 1, DL n. 78/2010, allâomessa / tardiva presentazione ovvero allâinvio con dati falsi / incompleti della comunicazione è applicabile la sanzione da ⏠258 a ⏠2.065 ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97. Ă comunque possibile regolarizzare le violazioni tramite il ravvedimento operoso di cui allâart. 13, D.Lgs. n 472/97 (entro 90 giorni, 1 anno, 2 anni, ecc.). In particolare, la comunicazione in esame può essere regolarizzata entro 1 anno dallâomissione / errore (20.4.2016) con il versamento della sanzione ridotta pari a ⏠32 (1/8 di 258), tramite il mod. F24 (codice tributo â8911â).
Pubblicata il: 22-09-2015Studi di settore e contratti di leasing
In caso di acquisto di un contratto di leasing giĂ in essere, a rigo F29 âValore dei beni strumentaliâ del modello studi di settore lâacquirente deve indicare il costo sostenuto per il subentro del contratto?
Come precisato nelle istruzioni degli studi di settore, a rigo F29 relativamente ai beni in leasing va indicato il costo di acquisto sostenuto dalla societĂ di leasing al netto dellâIVA. A tal fine non ha rilevanza il prezzo di riscatto, âanche successivamente allâesercizio dellâopzione di acquistoâ, nonchĂŠ il prezzo pagato per il subentro nel contratto stesso.