Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 03-06-2015

    Oggetto

    Agevolazione ACE e copertura perdita d’esercizio

    Domanda

    Una srl ad aprile 2014, in sede di approvazione del bilancio 2013, ha coperto la perdita d’esercizio pari a circa € 100.000 con la riserva straordinaria. Nel mese di novembre ha deliberato la distribuzione ai soci di una parte di detta riserva (€ 60.000). Tali utilizzi costituiscono decrementi ai fini dell’agevolazione ACE?

    Risposta

    Per le società di capitali ai fini della determinazione dell’agevolazione ACE spettante per il 2014 è necessario, tra l’altro, individuare la variazione in aumento del capitale proprio al 31.12.2014 rispetto a quello esistente al 31.12.2010, al netto dell’utile 2010, pari alla somma algebrica, se positiva, tra gli incrementi ed i decrementi. Al minor ammontare tra l’incremento del capitale proprio 2014 e il patrimonio netto al 31.12.2014, va applicato lo specifico coefficiente che, per il 2014, è stato elevato al 4%. Con particolare riguardo ai decrementi di capitale proprio, va evidenziato che gli stessi sono rappresentati dalle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci / partecipanti, anche se in natura e pertanto rilevano la distribuzione di riserve di utili e la devoluzione di capitale / riserve di capitale (ad esempio, riduzione del capitale sociale, della riserva sovrapprezzo azioni, della riserva per versamenti a fondo perduto o in conto capitale, della riserva per interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni). Non rilevano invece quali decrementi le riduzioni di patrimonio derivanti da perdite, le distribuzioni dell’utile d’esercizio e i decrementi conseguenti a operazioni di fusione o scissione. Alla luce di quanto sopra, pertanto, nel caso di specie ai fini della determinazione dell’ACE 2014 rileva esclusivamente quale decremento la distribuzione della riserva ai soci, mentre non va considerata la parte della stessa utilizzata a copertura di perdite pregresse. Va comunque tenuto presente che le perdite influenzano, riducendola, l’entità del patrimonio netto, da raffrontare con la variazione in aumento del capitale proprio. Il minor ammontare di tali 2 entità costituisce la base ACE a cui applicare il coefficiente del 4%.

    Pubblicata il: 03-06-2015

    Oggetto

    Fabbricato in leasing e scorporo terreno

    Domanda

    Una società ha acquisito in leasing un fabbricato con diritto di superficie sul terreno. È necessario operare lo scorporo, dalla quota capitale dei canoni, della parte riferita al terreno?

    Risposta

    Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 5.7.2007, n. 157/E, il diritto di superficie, che non incorpora il valore del terreno, può consentire al relativo titolare di costruire sul suolo altrui (c.d. jus edificandi) o di acquistare la costruzione giĂ  esistente senza acquistare la proprietĂ  del suolo sul quale lo stesso insiste (c.d. proprietĂ  superficiaria). In merito al trattamento fiscale di tale diritto, qualora lo stesso sia acquistato:  a tempo determinato, non va operato alcuno scorporo. Il relativo costo concorre al risultato d’esercizio ed è deducibile;  a tempo indeterminato, l’acquisto è assimilabile all’acquisto in proprietĂ  del terreno, con conseguente necessitĂ  di operare lo scorporo. Quanto sopra evidenziato, ancorchĂŠ si riferisca all’acquisto in proprietĂ , si ritiene applicabile anche all’ipotesi di acquisizione in leasing.

    Pubblicata il: 03-06-2015

    Oggetto

    Agevolazione ACE e “nuovo” coefficiente del 4%

    Domanda

    Una srl con esercizio 1.12.2013 – 30.11.2014 deve presentare il mod. UNICO 2014 SC entro il 31.8.2015. Ai fini della determinazione dell’ACE per il predetto periodo d’imposta quale coefficiente deve applicare, posto che per il 2014 lo stesso è stato innalzato dal 3% al 4%?

    Risposta

    Le società di capitali, ai fini della determinazione dell’ACE, devono considerare la variazione in aumento del capitale proprio intervenuta nel periodo d’imposta ed applicare lo specifico coefficiente al minor ammontare tra la stessa e il patrimonio netto al 31.12. Va evidenziato che l’art. 1, comma 137, Finanziaria 2014 ha disposto l’incremento del coefficiente dal 3% al 4% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2014, al 4,5% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2015 e al 4,75% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2016. Nel caso di specie, pertanto, per il periodo d’imposta 1.12.2013 – 30.11.2014 l’ACE va determinata applicando il coefficiente del 3%.

    Pubblicata il: 21-05-2015

    Oggetto

    Contabilizzazione Tremonti-quater e beni in leasing

    Domanda

    Una società, nel mese di ottobre 2014, ha acquisito in leasing un impianto e per tale operazione spetta il credito d’imposta “Tremonti-quater”. Con quale modalità va contabilizzato tale beneficio?

    Risposta

    L’agevolazione c.d. “Tremonti-quater” consiste in un credito d’imposta riconosciuto ai titolari di reddito d’impresa per le spese sostenute per investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla divisione 28 della Tabella Ateco 2007 effettuati dal 25.6.2014 al 30.6.2015, in eccedenza rispetto alla media del quinquennio precedente. Tale beneficio spetta anche per i beni acquisiti in leasing. Il credito in esame, come sostenuto anche da Assonime nella Circolare 2.4.2015, n. 9, può essere considerato un contributo in conto impianti e pertanto, in base a quanto stabilito dal nuovo Principio contabile OIC n. 16, lo stesso va contabilizzato, per i beni acquisiti in proprietà, utilizzando uno dei 2 seguenti metodi: 1. metodo indiretto, con imputazione del contributo a Conto economico nella voce A.5 e rinvio per competenza agli esercizi successivi mediante l’iscrizione dei risconti passivi, tenendo conto del coefficiente di ammortamento del bene; 2. metodo diretto, mediante il quale il contributo è portato direttamente a riduzione del costo del bene cui si riferisce. Qualora, come nel caso di specie, il bene sia acquisito in leasing, il contributo va accreditato a Conto economico con il metodo dei risconti passivi, tenendo conto della durata del contratto. A tal fine non rileva l’eventuale riscatto anticipato o la risoluzione / cessione del contratto.

    Pubblicata il: 21-05-2015

    Oggetto

    Cessione contratto di leasing fabbricato con quota terreno indeducibile

    Domanda

    Un’impresa ha ceduto un contratto di leasing di un fabbricato i cui canoni sono stati dedotti con esclusione della parte degli stessi riferita al terreno. Nella determinazione della sopravvenienza attiva imponibile è possibile tener conto della indeducibilità di parte dei canoni pagati?

    Risposta

    Non è deducibile dal reddito d’impresa il costo dell’immobile per la parte relativa al terreno sul quale lo stesso insiste e all’area pertinenziale. Tale principio, per effetto di quanto disposto dal comma 7-bis del citato art. 36, trova applicazione anche relativamente agli immobili strumentali acquisiti in leasing, per i quali risulta indeducibile la quota capitale dei canoni riferita al terreno, individuata, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.1.2007, n. 1/E, applicando la percentuale di scorporo del 20% (30% per i fabbricati industriali) alla quota capitale di competenza di ciascun periodo d’imposta. In generale, in caso di cessione del contratto di leasing, ai sensi dell’art. 88, comma 5, TUIR costituisce sopravvenienza attiva il valore normale del bene, al netto dei canoni relativi alla residua durata del contratto e del prezzo di riscatto, attualizzati alla data della cessione. Qualora il contratto abbia ad oggetto un fabbricato, secondo quanto precisato dalla stessa Agenzia nella Circolare 21.6.2011, n. 28/E, la sopravvenienza va determinata tenendo conto, in diminuzione, della quota capitale dei canoni già pagati riferita al terreno e pertanto oggetto di ripresa in dichiarazione dei redditi (indeducibile). Di conseguenza la stessa va così individuata: valore normale (meno) canoni a scadere attualizzati (meno) prezzo di riscatto attualizzato (meno) quote capitale canoni riferiti al terreno non dedotte.