Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 26-04-2023

    Oggetto

    Destinazione utile 2022 in presenza di perdita 2021

    Domanda

    Una srl è stata costituita a fine 2020 (capitale sociale € 40.000), con chiusura del primo esercizio il 31.12.2021. Per tale esercizio la società ha conseguito una perdita di € 12.000. Dal bilancio 2022 emerge un risultato positivo di € 18.000, che la società intende destinare alla copertura della perdita. La quota destinata alla riserva legale deve essere calcolata sull’utile al lordo o al netto della copertura della perdita 2021?

    Risposta

    L’art. 2430, C.c. dispone che “dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale”.
    Tale previsione impone, quindi, l’accantonamento di una parte degli utili a salvaguardia dell’integrità del capitale sociale, al fine di evitare che quest’ultimo possa essere facilmente eroso da eventuali perdite di esercizi futuri.
    Ancorché la norma non preveda esplicitamente unordine” di destinazione dell’utile dell’esercizio, considerata la finalità dell’accantonamento a tutela dei terzi la dottrina prevalente propende per ritenere che la quota destinata a riserva legale debba essere determinata sull’utile al lordo delle perdite pregresse. Così, nel caso di specie, la società dopo aver destinato l’utile 2022 a riserva legale per un importo di € 900 (18.000 x 5%), utilizza lo stesso per € 12.000 a copertura della perdita dell’esercizio precedente e accantona la somma rimanente (€ 5.100) a riserva straordinaria.

    Pubblicata il: 11-04-2023

    Oggetto

    Uscita / entrata nel regime forfetario e rettifica della detrazione

    Domanda

    Un sarto in regime forfetario nel 2021, dal 2022 è passato in contabilità semplificata. Lo stesso dal 2023 adotta il regime forfetario. Considerato che negli ultimi 5 anni il contribuente non ha acquistato nuovi beni strumentali, nel mod. IVA 2023 quale rettifica della detrazione va effettuata? Quella dal forfetario alla semplificata o quella dalla semplificata al forfetario? O entrambe?

    Risposta

    Con riferimento allo specifico caso sopra illustrato, il soggetto potrà / dovrà effettuare la rettifica della detrazione IVA:
    sia per l’entrata nel regime ordinario dal 2022;
    sia per l’adozione del regime forfetario dal 2023.
    In particolare:
    l’entrata nel regime forfetario dal 2022 consente di operare la rettifica “a favore” della detrazione dell’IVA a credito relativamente a tutti i beni / servizi non ancora ceduti / utilizzati, esistenti al 31.12.2021. In particolare la rettifica va effettuata relativamente alle rimanenze di magazzino risultanti al 31.12.2021;
    avendo adottato dal 2023 il regime forfetario, in considerazione del mutato regime di detrazione dell’IVA a credito, ai sensi dell’art. 19-bis2, comma 3, DPR n. 633/72 va effettuata anche la rettifica della detrazione dell’IVA a credito operata in precedenza con riferimento ai beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, esistenti al 31.12.2022.
    La rettifica riguarda le rimanenze di beni risultanti al 31.12.2022.
    A tal fine nel modello IVA 2023 la rettifica dovrà essere evidenziata a rigo VF70 (segno +/-). In particolare dovrà essere esposta la somma algebrica della rettifica a sfavore / favore. 

    Pubblicata il: 11-04-2023

    Oggetto

    Prestazione di servizi a condominio e applicazione ritenuta 4%

    Domanda

    Un’impresa esercente l’attività di pitture edili ha effettuato un lavoro nei confronti di un condominio, per il quale quest’ultimo beneficia della detrazione del 50%. L’amministratore di condominio ha pagato la fattura con bonifico parlante e di conseguenza la banca ha trattenuto la ritenuta dell’8% a carico dell’impresa. Il condominio era comunque obbligato a trattenere anche la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto del 4% prevista per i contratti di appalto?

    Risposta

    La risposta è negativa. In base all’art. 25-ter, DPR n. 600/73 i condomini, in qualità di sostituti d’imposta, devono operare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere / servizi. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.7.2010, n. 40/E, in considerazione del carattere speciale della disciplina di cui all’art. 25, DL n. 78/2010 (che ha istituito la ritenuta alla fonte da parte di banche / Poste sui bonifici per interventi di ristrutturazione / risparmio energetico di edifici), al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi / cessioni di beni per interventi di ristrutturazione / risparmio energetico subiscano sullo stesso
    corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta dell’8% prevista dal predetto Decreto.
    Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie in capo al condominio non sussiste l’obbligo di operare la ritenuta del 4% di cui al citato art. 25-ter.

    Pubblicata il: 11-04-2023

    Oggetto

    Contribuente forfetario e pagamento prestazione occasionale

    Domanda

    Un contribuente in regime forfetario nel 2022 ha corrisposto € 2.500 a titolo di prestazione occasionale ad un soggetto privato, senza versare la ritenuta d’acconto.
    È necessario inviare all’Agenzia delle Entrate e rilasciare al percettore la CU 2023 al fine della compilazione della propria dichiarazione dei redditi?

    Risposta

    Come previsto dall’art. 1, comma 69, Legge n. 190/2014 e ribadito dall’Agenzia delle Entrate nelle Circolari 4.4.2016, n. 10/E e 10.4.2019, n. 9/E, i soggetti forfetari non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte in qualità di sostituti d’imposta, ad eccezione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente / assimilati.
    I soggetti in esame devono, tuttavia, indicare nella propria dichiarazione dei redditi:
    – il codice fiscale del percettore delle somme non assoggettate a ritenuta;
    – l’ammontare del reddito.
    A tal fine, nel modello REDDITI 2023 PF sono presenti i righi RS371, RS372 e RS373, riservati all’indicazione:
    – a campo 1, del codice fiscale del percettore;
    – a campo 2, dell’ammontare del reddito.
    Nel caso di specie, pertanto, considerato l’obbligo, in capo al soggetto forfetario, di compilazione dei predetti righi del mod. REDDITI, non sussiste l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica.

    Pubblicata il: 28-03-2023

    Oggetto

    Invio tardivo corrispettivi e regolarizzazione violazioni formali / ravvedimento

    Domanda

    Un contribuente ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate una lettera di compliance nella quale è evidenziato il tardivo invio nel 2021 di 3 corrispettivi giornalieri (regolarmente considerati nella liquidazione IVA di riferimento). Ai fini della regolarizzazione, è possibile utilizzare il ravvedimento ordinario in luogo della sanatoria delle violazioni formali?

    Risposta

    Il tardivo invio dei corrispettivi giornalieri / fatture configura una violazione:
    formale, se non ha inciso sulla liquidazione dell’IVA (per le operazioni imponibili) / determinazione del reddito (per le operazioni non imponibili, esenti, non soggette);
    sostanziale, se ha inciso sulla liquidazione dell’IVA / determinazione del reddito.
    Alle violazioni formali riferite ai corrispettivi è applicabile la sanzione di € 100 per ciascuna trasmissione (non opera il cumulo giuridico) mentre a quelle riferite alle fatture è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000 ex art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/97.
    Tali violazioni possono essere regolarizzate tramite la sanatoria delle violazioni formali prevista dalla Finanziaria 2023 con il pagamento della sanzione
    pari a € 200 per ciascun periodo d’imposta oggetto di regolarizzazione. Il versamento va effettuato entro il 31.3.2023 (unica soluzione / prima rata; la seconda rata va versata entro il 31.3.2024).
    È comunque possibile (anche con riferimento al 2021, anno per il quale il contribuente ha ricevuto la lettera di compliance) avvalersi del ravvedimento ordinario .
    La valutazione circa l’utilizzo dell’una o dell’altra modalità di regolarizzazione è, tra l’altro, collegata al numero di violazioni commesse. Nel caso di specie, se il contribuente si avvale del ravvedimento ordinario, deve corrispondere complessivamente € 42,87 ossia € 100 x 1/7 x 3 (la regolarizzazione è effettuata oltre il termine di presentazione del mod. IVA 2022 relativo al 2021), e pertanto risulta più conveniente della regolarizzazione prevista dalla Finanziaria 2023.
    Va tuttavia considerato che con l’importo fisso di € 200 sono “coperte” anche eventuali altre violazioni formali che il contribuente ha commesso nel 2021, ancorché la relativa irregolarità non venga rimossa a causa di “giustificato motivo” (ad esempio, per difficoltosa individuazione della violazione).