Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 27-02-2024

    Oggetto

    Regime forfetario e vendite di beni a distanza intraUE

    Domanda

    Un commerciante al minuto in regime forfetario nel mese di gennaio 2024 ha venduto beni tramite il proprio sito Internet a consumatori privati austriaci e sloveni per un importo pari a € 700. Per tali cessioni deve applicare l’IVA dello Stato di destinazione dei beni e quindi iscriversi all’OSS?

    Risposta

    La disciplina IVA delle vendite di beni a distanza intraUE, introdotta dal D.Lgs. n. 83/2021, prevede l’applicazione dell’IVA dello Stato di partenza soltanto per le cessioni “entro soglia” (€ 10.000).
    Per le cessioni “oltre soglia” l’operazione sconta l’IVA nello Stato di destinazione dei beni, ossia di consumo degli stessi. Ciò richiede agli operatori di acquisire la partita IVA in ogni Stato di consumo per assolvere i relativi obblighi, ovvero utilizzare il regime speciale OSS (One Stop Shop).
    Per i soggetti forfetari le cessioni “entro soglia” risultano assoggettate al regime IVA previsto dalla Finanziaria 2015. Di conseguenza, le vendite di beni a distanza intraUE a privati:
    fino al raggiungimento della soglia di € 10.000 risultano non soggette ad IVA;
    al superamento della predetta soglia devono essere assoggettate ad IVA nello Stato di destinazione dei beni. A tal fine, il cedente, per l’assolvimento / versamento dell’IVA, può iscriversi all’OSS.

    Pubblicata il: 13-02-2024

    Oggetto

    Detrazione spese installazione fotocamera e vigilanza privata

    Domanda

    Un privato intende acquistare due fotocamere da installare nel proprio appartamento, collegate
    con una società di vigilanza privata. Per tale spesa è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 50% quale manutenzione straordinaria dell’immobile?

    Risposta

    L’art. 16-bis, comma 1, TUIR prevede la possibilità di fruire della detrazione IRPEF del 50%, nel limite massimo di spesa pari a € 96.000, per gli interventi:
    – di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), DPR n. 380/2001 effettuati sulla singola unità immobiliare (lett. b), ossia opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dell’edificio, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici;
    – relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (lett. f).
    Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 26.6.2023, n. 17/E, tra gli interventi di cui alla citata lett. f) rientra anche l’installazione di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati. In merito va tuttavia considerato che “poiché la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, non vi rientra il contratto stipulato con un istituto di vigilanza”.
    Nel caso di specie, pertanto, è possibile fruire della detrazione per le spese di acquisto ed installazione delle fotocamere, mentre non sono detraibili le spese relative al servizio di vigilanza.

    Pubblicata il: 30-01-2024

    Oggetto

    Assegnazione agevolata immobile riscattato e rettifica della detrazione

    Domanda

    Nel mese di novembre 2023 una srl ha assegnato un capannone riscattato nel 2016, concesso in locazione dal 2020. L’assegnazione è stata effettuata in regime di esenzione IVA. La rettifica della detrazione da effettuare nel mod. IVA 2024, oltre all’IVA connessa al riscatto, deve riguardare anche l’IVA dei canoni di locazione fino al riscatto?

    Risposta

    In caso di assegnazione esente IVA è prevista la rettifica della detrazione dell’IVA a credito in misura pari ai decimi mancanti al compimento del decennio
    dall’acquisto. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (Circolare 1.6.2016, n. 26/E), in presenza di assegnazione di immobili in leasing oggetto di riscatto, ai fini del computo del periodo decennale di rettifica della detrazione va fatto riferimento alla data di esercizio dell’opzione di acquisto (riscatto) da parte dell’utilizzatore. Sul punto l’Agenzia specifica che “è da tale momento ... che ... decorre il periodo decennale di «tutela fiscale»”. La stessa Agenzia (Risposta 17.9.2018, n. 3), evidenzia comunque la necessità di “valutare se, in presenza di particolari circostanze, i beni immobili possano considerarsi sostanzialmente acquistati prima della data di esercizio del diritto di acquisto in sede di riscatto finale. Tali circostanze possono configurarsi nel caso in cui il maxi canone iniziale risulti di importo eccessivamente elevato rispetto all’ammontare totale della locazione finanziaria e in altri casi similari”.
    Considerato quanto sopra, si ritiene possibile sostenere che la rettifica della detrazione non interessi l’IVA relativa ai canoni di leasing. Nel caso di specie la società dovrà pertanto effettuare la rettifica in misura pari a 2/10 dell’IVA detratta in sede di riscatto del capannone.

    Pubblicata il: 30-01-2024

    Oggetto

    Presentazione dichiarazione trimestrale OSS tramite intermediario abilitato

    Domanda

    Una società italiana opera nel commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento a consumatori privati in Italia e nell’UE deve iscriversi all’OSS.
    É possibile inviare le prescritte dichiarazioni trimestrali tramite un intermediario abilitato?

    Risposta

    Il regime speciale c.d. “OSS” (One Stop Shop) consente ai soggetti che effettuano servizi / cedono beni a consumatori privati UE di dichiarare e pagare l’IVA dagli stessi dovuta nei vari Stati di “consumo” dei servizi / beni in caso di superamento della soglia di riferimento pari a € 10.000. A tal fine è richiesta la presentazione di una dichiarazione trimestrale tramite il Portale OSS. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nelle FAQ disponibili sul proprio sito Internet, con riferimento al regime in esame “la registrazione e in generale tutti i rapporti con lo Stato di identificazione (dichiarazioni, versamento imposta, variazioni) devono essere intrattenuti direttamente, cioè con le credenziali Entratel del soggetto passivo che opera nel regime”.

    Pubblicata il: 17-01-2024

    Oggetto

    Opzione IRAP metodo da bilancio e contabilità ordinaria

    Domanda

    Una ditta individuale ha effettuato nel 2016 l’opzione IRAP per il metodo da bilancio, tacitamente rinnovata di triennio in triennio. Posto che l’opzione IRAP richiede la tenuta della contabilità ordinaria, qualora la ditta volesse passare alla contabilità semplificata dovrebbe attendere la fine del triennio 2022 - 2024, ancorché la stessa non sia più soggetta all’IRAP?

    Risposta

    Per i soggetti IRPEF il metodo naturale di determinazione della base imponibile IRAP è quello “fiscale” con possibilità di optare per il metodo “da bilancio”.
    L’opzione ha durata irrevocabile per 3 periodi d’imposta al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio.
    Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.10.2008, n. 60/E, “per effetto del vincolo triennale dell’opzione esercitata, il contribuente è obbligato a mantenere, per lo stesso periodo di validità dell’opzione, il regime di contabilità ordinaria”.
    Nel caso di specie, poiché l’opzione IRAP, a seguito del rinnovo automatico di triennio in triennio, ha durata fino al 2024, in “linea teoricala ditta dovrebbe tenere la contabilità ordinaria fino al termine di tale anno.
    Tuttavia, considerato che dal 2022 (Finanziaria 2022) ha disposto l’esonero dall’IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali / di lavoro
    autonomo, si ritiene che il rispetto del vincolo triennale sia venuto meno e pertanto la ditta individuale possa adottare nel 2024 la contabilità semplificata.