Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 07-01-2016

    Oggetto

    Cessione autovettura acquistata da privato

    Domanda

    Un professionista deve fatturare la cessione dell’autovettura (usata) acquistata circa 5 anni fa da un privato. È corretto considerare non soggetta ad IVA tale cessione?

    Risposta

    Nel caso in esame alla cessione dell’autovettura usata va applicato il regime del margine. Infatti, in base a quanto previsto dall’art. 36, DL n. 41/95, il regime del margine è applicabile alle cessioni di veicoli usati acquistati da: − soggetti privati; − soggetti passivi per i quali l’IVA a credito è risultata interamente indetraibile; − soggetti passivi che hanno applicato il regime del margine. In particolare la fattura va emessa senza esposizione dell’IVA, con l’annotazione che trattasi di “Cessione soggetta al regime del margine – beni usati ex art. 36, DL n. 41/95†come prescritto dall’art. 21, DPR n. 633/72. L’IVA è commisurata sull’ammontare risultante dalla differenza tra il prezzo di cessione e il prezzo di acquisto, aumentato dalle spese accessorie e di riparazione. Soltanto nel caso in cui la differenza sia positiva è necessario determinare l’IVA dovuta. Così, ad esempio, ipotizzando che l’autovettura sia stata acquistata ad € 11.500 e ceduta ad € 3.000, di fatto in relazione a tale operazione non risulta dovuto alcunché a titolo di IVA (la predetta differenza è negativa).

    Pubblicata il: 07-01-2016

    Oggetto

    Contribuente minimo e compimento 35° anno di età

    Domanda

    Un contribuente nel regime dei minimi compie 35 anni il prossimo 25.2.2016. Può rimanere nel regime per tutto il 2016?

    Risposta

    La risposta è affermativa. L’art. 27, comma 1, DL n. 98/2011, dispone che il regime dei minimi trova applicazione “anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell’attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di etàâ€. Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.5.2012, n. 17/E precisa che “coloro che allo scadere del quinquennio non hanno ancora compiuto trentacinque anni, possono prolungare l’applicazione del regime fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di etàâ€. Nel caso di specie quindi il contribuente fruisce del regime dei minimi per tutto il 2016.

    Pubblicata il: 07-01-2016

    Oggetto

    Detraibilità intervento chirurgico correzione miopia

    Domanda

    Si chiede se è detraibile un intervento laser per la correzione della miopia, o se lo stesso sia qualificabile chirurgia estetica e come tale indetraibile.

    Risposta

    Va evidenziato che tra le spese sanitarie che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% rientrano anche quelle sostenute per gli interventi diretti ad eliminare deformità funzionali o estetiche particolarmente deturpanti, mentre sono escluse, secondo quanto chiarito del Ministero delle Finanze nella Circolare 23.4.81, n. 14/8/606, quelle sostenute per interventi diretti a rendere più gradevole l’aspetto personale. Le spese in esame sostenute per l’intervento di chirurgia laser possono essere detratte poiché relative ad un intervento atto a recuperare la normalità sanitaria e funzionale della persona.

    Pubblicata il: 21-12-2015

    Oggetto

    Omessa apposizione marche da bollo su libro giornale

    Domanda

    Per una snc in contabilità ordinaria non sono state apposte le marche da bollo sul libro giornale relativo al 2013 stampato nel mese di dicembre 2014. Ora, è possibile regolarizzare tale violazione?

    Risposta

    Va innanzitutto evidenziato che le marche da bollo sui libri / registri contabili (libro giornale / libro degli inventari) sono dovute per ogni 100 pagine o frazione di esse in misura pari a € 32 per imprese individuali, società di persone e cooperative ed a € 16 per le società di capitali. Considerato che l’imposta di bollo deve essere assolta prima che il libro sia posto in uso, l’acquisto dei contrassegni deve avvenire entro il termine in cui va effettuata la stampa (con riguardo alla stampa del libro giornale relativo al 2013, entro il 30.12.2014). L’omessa apposizione delle marche da bollo è sanzionata, ex art. 25, comma 1, DPR n. 642/72, dal 100% al 500% dell’imposta / maggior imposta dovuta. È comunque possibile regolarizzare la violazione in esame tramite il ravvedimento operoso, entro 1 anno dalla scadenza. A tal fine è necessario provvedere al versamento, con il mod. F23, degli interessi e della sanzione ridotta ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97. Nel caso di specie, la regolarizzazione, da effettuarsi entro il 30.12.2015, richiede il versamento: − dell’imposta dovuta, utilizzando il codice tributo “458Tâ€; − della sanzione ridotta pari al 12,5% (100% x 1/8), utilizzando il codice tributo “675Tâ€; − degli interessi pari allo 0,5% a giorni, utilizzando il codice tributo “731Tâ€. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 37, comma 1, DPR n. 642/72, le violazioni in materia di imposta di bollo sono accertabili entro il termine di decadenza di 3 anni decorrenti dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

    Pubblicata il: 21-12-2015

    Oggetto

    Acconto IVA 2015 e liquidazione “atipica†al 20.12.2015

    Domanda

    Una srl mensile emette solitamente la fattura a fine mese. È possibile non versare l’acconto IVA per il mese di dicembre 2015 considerato che le fatture
    sono emesse dopo il 20.12?

    Risposta

    Come desumibile dal quesito posto, la società intende utilizzare il metodo “alternativo†a disposizione per il calcolo dell’acconto IVA in scadenza il prossimo 28.12.2015, ossia quello delle “operazioni effettuate†che richiede di effettuare una liquidazione “atipica†dell’IVA dovuta relativamente al periodo 1.12 – 20.12.2015. A tal fine va considerata innanzitutto l’IVA relativa alle annotazioni effettuate nel registro delle fatture emesse / corrispettivi, al netto dell’IVA a credito risultante dal registro degli acquisti (compresa quella relativa alle operazioni soggette a reverse charge) nel periodo 1.12 – 20.12.2015 (le fatture differite emesse entro il 15.12.2015 riferite a consegne / spedizioni effettuate nel mese di novembre non rilevano nel calcolo dell'acconto). A tale importo va aggiunta l’IVA a debito relativa alle operazioni effettuate fino al 20.12 se non ancora annotate, non essendo decorsi i termini di fatturazione / registrazione. Così, ad esempio, vanno conteggiate: − le cessioni tramite ddt fino al 20.12.2015 per le quali non è stata emessa la relativa fattura differita; − le fatture emesse per il ricevimento di acconti fino al 20.12.2015, non ancora annotate; − le fatture emesse fino al 20.12.2015, anche se non incassate, non ancora annotate. Inoltre, va conteggiato l’eventuale ammontare del saldo a credito (o del debito non superiore a € 25,82) relativo alla liquidazione del mese di novembre. L’importo così ottenuto, se positivo, va versato integralmente e non nella misura dell’88%. Per dimostrare la correttezza di quanto calcolato è opportuno “lasciare traccia†della liquidazione effettuata riportando la stessa sul registro delle fatture emesse. Nel caso di specie il fatto che la società emetta le fatture a fine dicembre non è sufficiente per non effettuare il versamento dell’acconto IVA. Va infatti eseguita la liquidazione “atipica†al 20.12.2015 considerando le particolarità sopra accennate.