Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 09-09-2015

    Oggetto

    Cessione bene strumentale acquistato in regime dei minimi

    Domanda

    Un professionista deve cedere un bene strumentale acquistato nel 2009 in regime dei minimi. Applicando ora il regime ordinario deve emettere fattura con IVA?

    Risposta

    La risposta è positiva. La cessione del bene strumentale da parte di un professionista in regime ordinario costituisce un’operazione imponibile IVA ancorchè il bene sia stato acquistato in vigenza del regime dei minimi senza aver detratto la relativa imposta a credito. In merito alla detrazione dell’IVA a credito relativa all’acquisto si rammenta che il contribuente aveva la possibilità, nell’anno di passaggio al regime ordinario, di operare la rettifica della detrazione “a favore” nel rispetto del c.d. “periodo di tutela fiscale” (4 anni successivi all’acquisto).

    Pubblicata il: 09-09-2015

    Oggetto

    Contribuente minimo e prestazione a soggetto UE

    Domanda

    Un consulente in regime dei minimi deve fatturare una prestazione ad una societĂ  con sede in Francia. Cosa deve indicare in fattura (IVA o non soggetto)?

    Risposta

    Nell’ambito della Circolare 21.6.2010, n. 36/E l’Agenzia delle Entrate ha analizzato, tra l’altro, gli obblighi dei contribuenti minimi con riferimento alle operazioni effettuate con operatori UE. In particolare, con riferimento alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto passivo IVA comunitario, l’Agenzia ha chiarito che l’operazione non va considerata intraUE bensì “un’operazione interna, senza diritto di rivalsa, per la quale l’IVA non viene evidenziata in fattura”. Pertanto la fattura va emessa senza IVA riportando la consueta indicazione che trattasi di “Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 100, Legge n. 244/2007. Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011”. Per tale operazione il prestatore italiano non deve presentare il mod. Intra servizi.

    Pubblicata il: 01-09-2015

    Oggetto

    Fallimento e emissione di nota di credito da parte del curatore

    Domanda

    Il curatore di una societĂ  fallita, a seguito di un accordo transattivo intervenuto nel 2015, deve emettere una nota di credito riferita ad una fattura per vendita di merce emessa nel 2013. Entro quale termine va emessa la nota di variazione?

    Risposta

    Come disposto dall’art. 26, DPR n. 633/72, successivamente all’emissione di una fattura è consentita l’emissione di note di variazione per il recupero dell’IVA. In particolare, detta possibilità è ammessa, senza limiti di tempo, qualora l’operazione venga meno, in tutto o in parte, o si riduce l’ammontare imponibile a seguito di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento, in tutto o in parte, a causa di procedure concorsuali o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente. Ai sensi del comma 3 del citato art. 26, la nota di variazione non può essere emessa “dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi … si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti …”. Di conseguenza, nel caso di specie, essendo intervenuto un accordo tra le parti, il termine per l’emissione della nota di variazione è di 1 anno dall’operazione. Peraltro, stante l’intervenuto decorso di detto termine (l’operazione è stata effettuata nel 2013) la nota di credito può essere emessa, ma senza rilevanza ai fini IVA. Non è possibile usufruire del termine illimitato previsto in presenza di procedure concorsuali posto che la relativa disposizione è applicabile nei confronti del debitore del fallito e non anche al fallito stesso / curatore.

    Pubblicata il: 01-09-2015

    Oggetto

    Utilizzo perdite da societĂ  di persone

    Domanda

    Una srl detiene una partecipazione in una sas (socio accomandante) che ha generato una perdita nell’esercizio 2014. La perdita può essere recuperata dalla srl per la quota spettante o va verificato se la sas è in contabilità ordinaria o semplificata?

    Risposta

    Ai sensi dell’art. 101, comma 6, TUIR, “le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta dalla stessa società che ha generato le perdite”. Pertanto la srl nel 2014 non può recuperare la perdita alla stessa attribuita dalla sas. Nel caso in cui per il 2015 la sas conseguirà un reddito, nel mod. UNICO 2016 SC la srl potrà scomputare la perdita “riportata” dal 2014.

    Pubblicata il: 01-09-2015

    Oggetto

    Regime dei minimi e bonus “80 euro”

    Domanda

    Si chiede se il reddito da lavoro autonomo, prodotto da un contribuente minimo, contribuisca o meno a determinare il reddito IRPEF che costituisce il parametro di riferimento ai fini della verifica della spettanza del bonus 80 euro, istituito dal DL n. 66/2014.

    Risposta

    Il bonus “80 euro” di cui al DL n. 66/2014 spetta a condizione che l’IRPEF lorda calcolata sul reddito di lavoro dipendente e/o assimilato sia superiore alla detrazione per lavoro dipendente ed assimilato ed il reddito complessivo non sia superiore a € 26.000. Poiché il reddito derivante dal regime dei minimi è soggetto ad imposta sostitutiva (5%), lo stesso non concorre a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF (quadro RN del mod. UNICO) e pertanto non influenza la fruizione del bonus in esame.