Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 27-01-2016

    Oggetto

    Revoca regime liquidazioni “IVA per cassa”

    Domanda

    Un soggetto ha optato per il regime IVA per cassa fin dall’1.12.2012. Dal 2016 può adottare la liquidazione ordinaria (trimestrale)? Oppure è vincolato a tale regime fino al 2017 (secondo triennio dal 2012)? In caso di risposta positiva, come vanno trattate le fatture emesse non ancora incassate nel 2015?

    Risposta

    Come noto l’art. 32-bis, DL n. 83/2012 ha introdotto il regime ’“IVA per cassa” in base al quale l’IVA relativa alle cessioni di beni / prestazioni di servizi è esigibile al momento dell’incasso dei relativi corrispettivi e l’IVA relativa agli acquisti è detraibile al momento del pagamento degli stessi (va evidenziato che l’IVA diviene comunque esigibile / detraibile decorso 1 anno dal momento d’effettuazione dell’operazione). Il regime, applicabile dall’1.12.2012, interessa i soggetti passivi con volume d’affari non superiore a € 2 milioni per le cessioni di beni / prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che agiscono nell’esercizio d’impresa / arte professione. L’adozione del regime in esame si desume dal comportamento concludente e richiede la comunicazione dell’opzione nel quadro VO del mod. IVA relativo all’anno di adozione dello stesso. L’opzione è vincolante per almeno un triennio, per poi rinnovarsi automaticamente di anno in anno, salva la possibilità di revoca. Nel caso in esame, quindi, il contribuente era obbligato ad applicare il regime in esame per il primo triennio (fino al 31.12.2014). Dall’1.1.2015 lo stesso ha continuato ad applicarlo. Dall’1.1.2016 il contribuente potrà adottare la liquidazione “ordinaria” (se soddisfa il limite di volume d’affari può effettuare le liquidazioni trimestrali), comunicando poi nella relativa dichiarazione (quadro VO del mod. IVA 2017) la revoca. Infine, in merito all’uscita dal regime “IVA per cassa” l’art. 7, comma 2, DM 11.10.2012 dispone che “nella liquidazione relativa all'ultimo mese in cui è stata applicata l'IVA per cassa” va computata a debito l’IVA non versata relativa alle fattura emesse non ancora incassate ed a credito l’IVA relativa alle fatture ricevute non ancora pagate.

    Pubblicata il: 13-01-2016

    Oggetto

    Invio spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria

    Domanda

    Gli psicologi rientrano tra i “soggetti terzi” tenuti all’invio dei dati delle fatture emesse al Sistema Tessera Sanitaria (STS) ai fini della predisposizione del mod. 730 precompilato? I fisioterapisti/ massofisioterapisti e i logopedisti sono obbligati all’adempimento in esame?

    Risposta

    Ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014 e del DM 31.7.2015, entro il prossimo 1.2.2016 (il 31.1 cade di domenica) sono tenuti alla trasmissione tramite il Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini della predisposizione del mod. 730 precompilato: - le farmacie pubbliche e private; - le aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari; - i medici e odontoiatri. Gli psicologi, per i quali esiste lo specifico Ordine, non rientrano in tali categorie e conseguentemente non sono tenuti ad assolvere l’adempimento in esame, fermo restando che le spese per prestazioni con finalità terapeutiche rese dai soggetti iscritti all’Albo degli psicologi sono detraibili in dichiarazione dei redditi quali spese sanitarie. Considerato che fisioterapisti / massofisioterapisti e logopedisti non sono medici / odontoiatri iscritti al relativo Ordine, anche detti soggetti sono esclusi dall’invio dei dati al STS.

    Pubblicata il: 13-01-2016

    Oggetto

    Mod. F24 a zero e ravvedimento operoso

    Domanda

    Un contribuente non ha presentato il mod. F24 a zero per il pagamento dell’acconto IRPEF di novembre compensato con il credito IVA del terzo trimestre. L’omissione è sanzionabile? Può essere sanata con il ravvedimento operoso?

    Risposta

    Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.6.2002, n. 54/E, la mancata presentazione di un mod. F24 a zero costituisce una “violazione meramente formale bensì di violazione che arreca pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo”. In base all’art. 19, comma 4, D.Lgs. n. 241/97 “l’omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione” comporta l’applicazione della sanzione pari a € 154, ridotta a € 51 se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi. Sul punto va evidenziato che il nuovo comma 2-bis dell’art. 15, D.Lgs. n. 471/97 introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015 ha rivisto la disciplina in esame con la conseguente abrogazione del citato art. 19, comma 4. Nello specifico la suddetta sanzione risulta ora pari a € 100, ridotta a € 50 se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi. Ai fini della regolarizzazione della violazione: - va presentato il mod. F24 a suo tempo omesso; - va versata la sanzione ridotta (codice tributo “8911”). Considerato che la Finanziaria 2016 ha anticipato all’1.1.2016 l’entrata in vigore del nuovo regime delle sanzioni tributarie di cui al citato D.Lgs. n. 158/2015, in applicazione del principio del favor rei nel caso di specie la stessa è pari a: - € 11,11 (100 x 1/9) se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla violazione; - € 12,50 (100 x 1/8) se regolarizzazione avviene entro 1 anno dalla violazione. Va evidenziato che, poiché la sanzione fissa “di partenza” è stabilita in euro, non è utilizzabile la regola del troncamento dei decimali che opera, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.12.2001, n. 106/E, qualora la riduzione sia applicata ad un importo espresso in lire.

    Pubblicata il: 13-01-2016

    Oggetto

    Contribuente forfetario e applicazione reverse charge

    Domanda

    Un soggetto forfetario opera nel settore della pulizia di condomini. A breve deve fatturare anche il servizio di pulizia di alcuni uffici professionali. La fattura va emessa come di consueto oppure, pur senza IVA, ma con riferimento al reverse charge?

    Risposta

    L’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 ha introdotto, a decorrere dal 2015, il regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi), beneficiando di una serie di agevolazioni contabili / fiscali. In particolare, con riguardo all’IVA i soggetti forfetari: - sono esonerati dall’applicazione e dal versamento dell’imposta; - sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d’acquisto / bollette doganali, alla certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti; - emettono fattura senza addebito dell’IVA a titolo di rivalsa. La Finanziaria 2015 ha esteso il meccanismo del reverse charge anche a talune operazioni del settore edile. In particolare la nuova la lett. a-ter) del comma 6 dell’art. 17, DPR n. 633/72 prevede l’applicazione del reverse charge “alle prestazioni di pulizia … relative ad edifici”. Tuttavia, come previsto dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 27.3.2015, n. 14/E, i soggetti forfetari non possono applicare il reverse charge alle prestazioni di servizi di cui alla citata lett. a-ter). Di conseguenza il soggetto in esame dovrà emettere fattura con le ordinarie modalità, senza applicazione del reverse charge.

    Pubblicata il: 07-01-2016

    Oggetto

    Cessione partecipazione e incasso parziale del corrispettivo

    Domanda

    Una persona fisica ha ceduto nel mese di dicembre 2015 la propria partecipazione in una srl per € 120.000. Considerato che il costo fiscalmente riconosciuto risulta pari a € 100.000, ha realizzato una plusvalenza pari a € 20.000. Entro il 31.12.2015 incasserà il corrispettivo di cessione limitatamente a € 90.000. La differenza sarà incassata nel 2016. Come va tassata la plusvalenza realizzata?

    Risposta

    Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni (qualificate / non qualificate) costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR. Le stesse, come disposto dall’art. 68, TUIR, sono determinate quale differenza tra il corrispettivo percepito e il costo d’acquisto. Qualora la partecipazione sia stata oggetto di rivalutazione, in luogo del costo d’acquisto va assunto il valore rivalutato. Di fatto, quindi, dovendo fare riferimento al principio di cassa, la plusvalenza va tassata in proporzione all’importo incassato. Nel caso di specie, posto che nel 2015 è stato incassato il 75% del corrispettivo (90.000 /120.000), la plusvalenza sarà tassata in tale annualità per un importo pari a € 15.000 (20.000 x 75%). La differenza di € 5.000 sarà assoggettata a tassazione nel 2016. Si rammenta che per le partecipazioni non qualificate la plusvalenza è soggetta all’imposta sostitutiva del 26%, mentre per le partecipazioni qualificate la plusvalenza concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente in misura pari al 49,72%. In sede di mod. UNICO 2016 PF il contribuente dovrà evidenziare la plusvalenza realizzata nel 2015 (€15.000) nel quadro RT.