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Pubblicata il: 03-03-2016
Assegnazione beni ai soci e immobile in affitto d’azienda
Una società di persone ha dato in affitto l’azienda comprensiva di un capannone. Può assegnare detto immobile ai soci beneficiando delle agevolazioni previste dalla Finanziaria 2016?
Va innanzitutto evidenziato che possono essere oggetto di assegnazione agevolata ai soci gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, ossia, oltre agli immobili patrimonio e merce, gli immobili strumentali per natura qualora non utilizzati per l’esercizio dell’attività . Questi ultimi sono rappresentati dai beni dati in locazione, comodato o, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.5.99, n. 112/E, “comunque non utilizzati direttamente dall’impresaâ€. Qualora, come nel caso di specie, l’immobile sia ricompreso nell’azienda concessa in affitto a terzi, lo stesso non è utilizzato direttamente dal locatore, bensì dal conduttore. Si ritiene pertanto che in tal caso l’immobile possa essere assegnato usufruendo delle agevolazioni introdotte dalla Finanziaria 2016. A supporto di tale affermazione merita segnalare che il Notariato, nello Studio 22.1.2016, n. 20/2016, ha precisato che tra gli immobili assegnabili “rientrerebbero anche i beni immobili sociali facenti parte di un’azienda locata a terziâ€.
Pubblicata il: 16-02-2016Regime forfetario e valore dei beni immateriali
Al fine di rispettare il requisito necessario per accedere al regime forfettario, in base al quale il costo complessivo dei beni strumentali al 31.12 non deve essere superiore a € 20.000, vanno considerati anche i beni immateriali?
Ai sensi dell’art. 1, comma 54, Legge n. 190/2014 possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che nell’anno precedente rispettano determinati requisiti. In particolare, è necessario che il costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell’ammortamento, non sia superiore a € 20.000. AI fine del computo del valore dei beni strumentali: − non si tiene conto di quelli di costo pari o inferiore a € 516,46; − vanno considerati al 50% quelli ad uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente); − per i beni in locazione o in comodato va considerato il valore normale. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso. Inoltre, nella Circolare 19.2.2015, n. 6/E (quesito 9.7), ribadendo quanto affermato nella Circolare 28.1.2008, n. 7/E, relativamente all’accesso al regime dei minimi, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che non vanno considerati i costi riferibili ad attività immateriali come, ad esempio, l’avviamento o altri elementi immateriali in quanto “non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomoâ€.
Pubblicata il: 16-02-2016Operazione triangolare UE – extraUE
Una società italiana ha acquistato beni da un fornitore austriaco. Entrambi i soggetti risultano iscritti al VIES. I beni sono arrivati in Italia dalla Svizzera con una bolletta doganale imponibile IVA. È corretto registrare soltanto la bolletta doganale nel registro IVA degli acquisti e la fattura
ricevuta dal fornitore austriaco solo in contabilità generale?
La risposta è affermativa. L’operazione sopra esposta, infatti, non può essere considerata un acquisto intraUE in quanto i beni, ancorché ceduti da una soggetto UE, non sono di provenienza comunitaria, ossia non vengono trasportati da uno Stato UE in Italia. Essendo i beni di provenienza extraUE, l’operazione va considerata un’importazione. Poiché le importazioni sono operazioni rilevanti ai fini IVA indipendentemente dalla natura del soggetto acquirente (privato o impresa), l’IVA viene assolta in Dogana dall’acquirente o dallo spedizioniere incaricato. Va inoltre evidenziato che nelle importazioni l’unico documento rilevante ai fini IVA è rappresentato dalla bolletta doganale per la quale è prevista l’annotazione nel registro IVA degli acquisti. Nel caso di specie, quindi, la fattura emessa dall’operatore austriaco (verosimilmente senza imposta) non ha rilevanza ai fini IVA e va annotata soltanto in contabilità generale per documentare l’acquisto e poter dedurre il relativo costo ai fini delle imposte dirette, sempreché inerente all’attività svolta.
Pubblicata il: 27-01-2016Passaggio al regime forfetario dal 2016
Un architetto titolare di partita IVA, dipendente di uno studio tecnico, nel 2015 ha applicato il regime ordinario con le liquidazioni IVA trimestrali in quanto non poteva continuare ad applicare il regime contabile agevolato di cui all’art. 27, comma 3, DL n. 98/2011. Poiché la Finanziaria 2016 ha soppresso la condizione di prevalenza del lavoro autonomo rispetto a quello di lavoro dipendente ed avendo un reddito di lavoro dipendente 2015 di circa €. 28.000 ossia inferiore al nuovo limite di € 30.000, si chiede se per il 2016 è possibile applicare il regime forfetario.
L’art. 1, comma, 57, Legge n. 190/2014, così come modificato dalla Legge n. 208/2015, prevede tra l’altro che il regime forfetario non può essere adottato dai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR eccedenti € 30.000. È stata eliminata la previsione in base alla quale il reddito d’impresa / lavoro autonomo doveva risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato. Nel caso prospettato, l’architetto nel 2016 può adottare il regime forfetario. Infatti, rispettando il (nuovo) limite di compensi 2015 (€ 30.000) e gli altri requisiti (ad esempio, beni strumentali utilizzati), il regime naturale per il 2016 è rappresentato dal regime forfetario, in quanto il soggetto nel 2015 ha dovuto adottare il regime ordinario (allo stesso non è applicabile il vincolo minimo triennale ex art. 1, comma 70, Finanziaria 2015, riferito ai soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime ordinario, pur essendo in possesso dei requisiti per il regime forfetario).
Pubblicata il: 27-01-2016Cessione immobile strumentale in corso di costruzione ad altra impresa edile
Una srl esercente l’attività edile deve cedere alcuni immobili strumentali in corso di costruzione ad un’altra impresa edile. Considerato che la cessione risulta assoggettata ad IVA, è possibile applicare oltre all’imposta di registro anche le ipocatastali in misura fissa?
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.3.2007, n. 12/E, la cessione di un fabbricato in corso di costruzione effettuata da un soggetto passivo è esclusa dall’ambito applicativo dell’art. 10, comma 1, nn. 8-bis) e 8-ter), DPR n. 633/72, poiché riguarda beni ancora nel circuito produttivo, con conseguente assoggettabilità ad IVA. La stessa Agenzia nella Circolare 12.3.2010, n. 12/E, dopo aver ribadito che la cessione in esame non rientra nel citato art. 10, evidenzia che non trovano altresì applicazione “l’articolo 1-bis della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347 del 31 ottobre 1990 (imposta ipotecaria proporzionale del 3%) e l’articolo 10, comma 1, del medesimo decreto (imposta proporzionale dell’1%)â€, poiché tali disposizioni riguardano trasferimenti “di beni immobili strumentali ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 8-ter … da cui … sono esclusi i fabbricati non ultimatiâ€. Ne consegue che nel caso prospettato trova applicazione il principio di alternatività tra IVA e imposte di registro, ipotecaria e catastale, per cui “queste ultime sono dovute in misura fissa†ai sensi rispettivamente dell’art. 1, Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/90 e dell’art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 347/90.