Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 22-09-2015

    Oggetto

    Comunicazione black list e operazioni con la Svizzera

    Domanda

    L’eliminazione della Svizzera dai Paesi black list ai fini della voluntary disclosure si riflette anche sull’obbligo di comunicazione delle operazioni da effettuare tramite il quadro BL del Modello di Comunicazione polivalente?

    Risposta

    In data 23.2.2015 l’Italia ha stipulato con la Svizzera un accordo sullo scambio di informazioni per effetto del quale quest’ultima è considerata, ai fini dell’accesso alla voluntary disclosure, “Paese black list con accordoâ€. Di conseguenza i contribuenti italiani che ivi detengono attività finanziarie e patrimoniali possono beneficiare di una maggiore riduzione delle sanzioni, evitando altresì il raddoppio dei termini di accertamento. Detto accordo non si riflette in alcun modo sull’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti residenti in Stati “black listâ€, individuati dai Decreti 4.5.99 e 21.11.2001. Di conseguenza permane l’obbligo di comunicare, tramite il quadro BL del Modello di Comunicazione polivalente, le operazioni intervenute con soggetti passivi svizzeri. Si rammenta che detta comunicazione va effettuata, per effetto delle novità introdotte dall’art. 21, D.Lgs. n. 175/2014, con cadenza annuale, qualora l’importo complessivo annuale delle operazioni sia superiore a € 10.000. Si segnala, infine, che con Decreto 27.4.2015 il MEF ha modificato la “black list†di cui al DM 23.1.2002 da assumere a riferimento ai fini della deducibilità dei costi ex art. 110, comma 10, TUIR (anche a seguito di tali modifiche la Svizzera continua comunque ad essere considerata “black list†limitatamente alle operazioni poste in essere con operatori non soggetti alle imposte cantonali e municipali). Merita evidenziare che, come recentemente sancito dalla CTP Milano nella sentenza 24.7.2015, n. 6728/44/2015, in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, come nel caso Italia-Svizzera, “il regime previsto dall’art. 110 TUIR non può trovare applicazione†in quanto in base all’art. 117 della Costituzione “gli obblighi internazionali costituiscono un vincolo alla potestà legislativa dello stato e delle regioniâ€.

    Pubblicata il: 22-09-2015

    Oggetto

    Nota di accredito per fattura emessa al Comune ante 31.3.2015

    Domanda

    Un’impresa ha emesso anteriormente al 31.3.2015 una fattura cartacea al Comune. Dovendo emettere una rettifica (nota di credito) all’imponibile dell’operazione il documento può essere di tipo cartaceo o va emesso in formato elettronico?

    Risposta

    Il DM n. 55/2013 ha fissato al 6.6.2015 l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica nei confronti delle Amministrazioni diverse da Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale e delle Amministrazioni locali. L’art. 25, DL n. 66/2014, ha anticipato la decorrenza di tale obbligo al 31.3.2015. In base a quanto previsto dall’art. 1, comma 210, Legge n. 244/2007, a decorrere dal termine di 3 mesi dal 31.3.2015, ossia dal 30.6.2015, le Pubbliche Amministrazioni “non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio della fattura elettronicaâ€. Ne consegue che ora la nota di credito va emessa in formato elettronico ancorché sia riferita ad una fattura emessa in precedenza in forma cartacea.

    Pubblicata il: 22-09-2015

    Oggetto

    Presentazione comunicazione clienti – fornitori con dati incompleti

    Domanda

    Per una società si è riscontrata la presentazione, entro lo scorso 20.4.2015, della comunicazione clienti – fornitori 2014 con dati incompleti (mancanza di alcuni clienti o fornitori, invio soltanto dei dati relativi ai clienti o fornitori). È possibile ora correggere la comunicazione?

    Risposta

    La procedura di sostituzione di un file, precedentemente inviato, con uno nuovo riferito allo stesso periodo è “attiva†fino ad 1 anno dal termine di presentazione della comunicazione stessa (10.4 per i soggetti mensili / 20.4 per gli altri soggetti). La nuova trasmissione realizza una sostituzione integrale. Di conseguenza, come specificato nelle istruzioni del Modello polivalente, nella comunicazione sostitutiva vanno indicate tutte le operazioni, comprese quelle già correttamente inviate, escludendo le posizioni da cancellare. Come previsto dall’art. 21, comma 1, DL n. 78/2010, all’omessa / tardiva presentazione ovvero all’invio con dati falsi / incompleti della comunicazione è applicabile la sanzione da € 258 a € 2.065 ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97. È comunque possibile regolarizzare le violazioni tramite il ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n 472/97 (entro 90 giorni, 1 anno, 2 anni, ecc.). In particolare, la comunicazione in esame può essere regolarizzata entro 1 anno dall’omissione / errore (20.4.2016) con il versamento della sanzione ridotta pari a € 32 (1/8 di 258), tramite il mod. F24 (codice tributo “8911â€).

    Pubblicata il: 22-09-2015

    Oggetto

    Studi di settore e contratti di leasing

    Domanda

    In caso di acquisto di un contratto di leasing già in essere, a rigo F29 “Valore dei beni strumentali†del modello studi di settore l’acquirente deve indicare il costo sostenuto per il subentro del contratto?

    Risposta

    Come precisato nelle istruzioni degli studi di settore, a rigo F29 relativamente ai beni in leasing va indicato il costo di acquisto sostenuto dalla società di leasing al netto dell’IVA. A tal fine non ha rilevanza il prezzo di riscatto, “anche successivamente all’esercizio dell’opzione di acquistoâ€, nonché il prezzo pagato per il subentro nel contratto stesso.

    Pubblicata il: 09-09-2015

    Oggetto

    Versamenti / prelevamenti oltre soglia e comunicazione al MEF

    Domanda

    Avendo riscontrato il versamento di assegni bancari per € 5.000 e il prelevamento in contanti di € 2.000 da parte di un soggetto in contabilità ordinaria, si chiede se tali operazioni devono essere segnalate al MEF.

    Risposta

    Ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dall’art. 12, DL n. 201/2011, il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a € 1.000. L’art. 51 del citato Decreto dispone inoltre che i soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio devono comunicare entro 30 giorni alla competente Ragioneria dello Stato le infrazioni circa l’uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto cognizione. Sul punto il MEF, nella Circolare 4.11.2011, prot. n. 989136, ha precisato che la comunicazione in esame “è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa. I suddetti elementi devono essere correttamente indicati nella comunicazione così da consentire all’Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per la constatazione della violazione dell’articolo 49, comma 1, relativamente alla movimentazione di contanteâ€. Va evidenziato altresì che, in base a quanto chiarito dal MEF nella Circolare 16.1.2012, n. 2/E “il trasferimento può essere eseguito per tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.. Pertanto i prelievi / versamenti di contante sopra soglia sul proprio conto corrente,o libretto postale nominativo, o effettuati anche con carta di credito, non costituiscono automaticamente violazione dell’art. 49â€. Nel caso in esame il soggetto non ha commesso alcuna violazione al divieto sopra descritto e pertanto al professionista non è richiesta alcuna comunicazione alla Ragioneria dello Stato.