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Pubblicata il: 08-03-2016
Autoveicoli in uso promiscuo ai dipendenti e maxi-ammortamenti
Gli autoveicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti usufruiscono dell’agevolazione, prevista dalla Finanziaria 2016, che consiste nel maggiorare il costo di acquisizione nella misura del 40% ai fini della determinazione dei maxi-ammortamenti?
La Finanziaria 2016 riconosce alle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016 di incrementare il relativo costo di acquisizione del 40% al (solo) fine di dedurre maggiori quote di ammortamento / canoni di leasing. Da tale agevolazione sono esclusi gli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, in fabbricati e costruzioni nonché in specifici beni, relativamente alle industrie manifatturiere alimentari, dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua nonché dei trasporti e delle telecomunicazioni. Con riguardo agli investimenti in veicoli nuovi effettuati nel predetto periodo, è previsto che “sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b)”, TUIR. Di conseguenza, per detti beni, oltre all’incremento del 40% del costo di acquisizione, sono aumentati nella medesima misura (40%) i limiti di deducibilità . Così, ad esempio, il limite ordinario per un’autovettura, fissato a € 18.075,99, va assunto nella misura maggiorata di € 25.306,39. Da una prima lettura della norma, stante il riferimento soltanto alla citata lett. b), si poteva desumere l’esclusione dall’agevolazione in esame per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, disciplinati dalla lett. b-bis). Si ritiene tuttavia che con il richiamo alla lett. b) il Legislatore abbia inteso estendere la maggiorazione anche ai predetti limiti di deducibilità , non sussistenti per i veicoli di cui alla lett. bbis), per i quali rileva l’intero costo sostenuto, sia pure con deducibilità limitata al 70%. Da quanto sopra si evince pertanto che i maxi-ammortamenti riguardano anche i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.
Pubblicata il: 08-03-2016Assegnazione agevolata beni ai soci e societĂ con IVA indetraibile al 100%
Una società esercente un’attività con operazioni esclusivamente esenti IVA sta valutando di assegnare ad un socio un immobile strumentale locato usufruendo delle agevolazioni previste dalla Finanziaria 2016. Qual è il trattamento ai fini IVA dell’assegnazione?
Va innanzitutto evidenziato che la disciplina dell’assegnazione agevolata introdotta dalla Finanziaria 2016 non prevede alcuna disposizione di favore ai fini IVA e pertanto risultano applicabili le regole ordinarie. Di conseguenza: − sono escluse da IVA (“fuori campo”) le assegnazioni di beni per i quali, all’atto dell’acquisto, la relativa imposta non è stata detratta. Tale fattispecie interessa le ipotesi in cui l’immobile sia stato acquistato da un privato, apportato dal socio, acquistato ante 1973; − sono esenti IVA ex art. 10, comma 1, n. 27-quinquies), DPR n. 633/72 le assegnazioni che hanno ad oggetto beni per i quali l’IVA non sia stata integralmente detratta per indetraibilitĂ oggettiva ovvero soggettiva ex artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2. Per i beni la cui assegnazione rientra nel campo di applicazione dell’IVA, al fine di verificare l’imponibilitĂ o meno va fatto riferimento all’art. 10, comma 1, n. 8-bis) e 8-ter), DPR n. 633/72, distinguendo i casi in cui si è presenza di un immobile abitativo o strumentale. Si precisa che qualora l’assegnazione sia “fuori campo” IVA, l’imposta di registro è dovuta in misura proporzionale, sia pure ridotta alla metĂ , ossia in misura pari al 4,5% ovvero, se trattasi di immobile destinato ad uso abitativo del socio assegnatario, pari all’1%. Nel caso di specie, quindi, poichĂ© l’IVA a credito relativa all’acquisto non è stata detratta in quanto la societĂ effettua esclusivamente operazioni esenti, l’assegnazione è esente IVA ex art. 10, comma 1, n. 27-quinquies) e l’imposta di registro è dovuta nella misura fissa di € 200, cui vanno aggiunte le imposte ipocatastali pari a € 400 (200 + 200).
Pubblicata il: 08-03-2016Superamento limite ricavi 2015 regime forfetario e verifica nuovo limite per il 2016
Una ditta artigiana (codice attività 43.39.01) in regime forfetario nel 2015 ha fatturato e incassato € 17.900. Non avendo rispettato il limite di € 15.000 per il 2015 può applicare il regime forfetario? Per il 2016 può applicare ancora il regime forfetario considerato che la Finanziaria 2016 ha
aumentato il limite di ricavi ad € 25.000?
Ai sensi dell’art. 1, comma 54, Finanziaria 2015 possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attivitĂ d’impresa / lavoro autonomo che nell’anno precedente rispettano, tra l’altro, specifici limiti di ricavi / compensi, ragguagliati ad anno, in relazione all’attivitĂ esercitata in base al codice attivitĂ . Il regime forfetario è stato oggetto di alcune modifiche ad opera dell’art. 1, commi da 111 a 113, Finanziaria 2016, in vigore dall’1.1.2016. In particolare, il Legislatore ha aumentato il limite dei ricavi / compensi di riferimento per l’attivitĂ esercitata (non sono stati variati i correlati coefficienti di redditivitĂ ). Considerato che le predette novitĂ sono in vigore, dall’1.1.2016, per i soggetti giĂ in attivitĂ al 31.12.2015, le condizioni di cui al citato comma 54 vanno verificate avendo riguardo giĂ ai nuovi limiti. Di conseguenza, nel caso di specie, l’artigiano: − nel 2015 applica il regime forfetario (il superamento del vecchio limite di € 15.000 sarebbe stato una causa di fuoriuscita con effetto dal 2016); − può accedere al regime forfetario anche nel 2016 poichĂ© i ricavi 2015 non sono superiori al nuovo limite (€ 25.000).
Pubblicata il: 03-03-2016Assegnazione beni ai soci e successiva cessione da parte del socio assegnatario
Una società immobiliare sta valutando di assegnare, con le agevolazioni previste dalla Finanziaria 2016, un immobile acquistato nel 2000 ad un socio (persona fisica) che successivamente intende venderlo. Si chiede se la vendita dell’immobile generi plusvalenza in capo al socio assegnatario.
La Finanziaria 2016 ha riproposto per le società la possibilità di assegnare ai soci i beni dell’impresa (entro il 30.9.2016) scontando un’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5% per le società di comodo. L’assegnazione è consentita a favore dei soci presenti al 30.9.2015 ed interessa, in particolare, gli immobili strumentali per natura, purché non utilizzati per l’esercizio dell’attività , gli immobili patrimonio e gli immobili merce. In merito al quesito posto si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 20.6.2002, n. 55/E, dopo aver rammentato che l’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR prevede l’imponibilità delle plusvalenze realizzate (da una persona fisica) mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquisiti da non più di 5 anni, ha chiarito che “l’assegnazione in esame interrompe il termine di decorrenza del quinquennio poiché si realizza un negozio giuridico di trasferimento della proprietà dalla società al socio. Di conseguenza il calcolo del quinquennio per il socio assegnatario decorrerà dalla data di acquisto della titolarità del diritto di proprietà ”. Ciò comporta che nella fattispecie in esame la successiva cessione a titolo oneroso dell’immobile posta in essere dal socio assegnatario non genera plusvalenza in capo a quest’ultimo solo se effettuata trascorsi 5 anni dall’assegnazione ovvero, qualora trattasi di immobile di civile abitazione, qualora lo stesso sia stato destinato dal socio ad abitazione principale propria o dei familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra l’assegnazione e la cessione.
Pubblicata il: 03-03-2016Assegnazione beni ai soci e immobile interamente ammortizzato
Una società di persone intende assegnare ad un socio un immobile strumentale locato usufruendo delle agevolazioni previste dalla Finanziaria 2016. Poiché l’immobile è interamente ammortizzato, qual è l’effetto che l’assegnazione produce in capo al socio assegnatario?
Ai fini della fruizione dell’agevolazione prevista dalla Finanziaria 2016, la societĂ che assegna un immobile al socio è tenuta al versamento di un’imposta sostitutiva (8% ovvero, per le societĂ di comodo, 10,5%) sulla differenza tra il valore normale del bene (valore di mercato o, a scelta della societĂ , valore catastale) e il costo fiscalmente riconosciuto dello stesso. Nel caso in esame, poichĂ© il costo fiscalmente riconosciuto del bene è pari a “zero”, essendo l’immobile interamente ammortizzato, la societĂ determina l’imposta sostitutiva dovuta sull’intero valore normale del bene. Tenendo conto dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in occasione delle precedenti analoghe agevolazioni e, in particolare, nella Circolare 13.5.2002, n. 40/E, in capo al socio di una societĂ di persone l’effetto dell’assegnazione differisce a seconda della tipologia di riserva utilizzata. Infatti, in caso di annullamento di: − riserve di utili, il socio non è soggetto a tassazione; − riserve di capitali, si rende necessario rideterminare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, aumentando lo stesso della base imponibile soggetta ad imposta sostitutiva e riducendolo del valore normale del bene assegnato, al netto dei debiti accollati. Nel caso in cui, come nel caso di specie, l’immobile è completamente ammortizzato, non si determina l’annullamento di riserve e, di conseguenza, in capo al socio non si genera alcun effetto. Anche il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione rimane invariato considerato che la base imponibile dell’imposta sostitutiva corrisponde con il valore normale del bene assegnato. Per completezza, si rammenta che ai fini IVA l’assegnazione di immobili è soggetta alle regole ordinarie di cui all’art. 10, comma 1, nn. 8 e 8-bis, DPR n. 633/72 e richiede il versamento dell’imposta di registro e delle imposte ipocatastali.