Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 20-10-2015

    Oggetto

    Rilascio dichiarazione d’intento per acquisti senza IVA

    Domanda

    Risposta

    Con il Decreto c.d. “Semplificazioni”, l’obbligo di comunicare i dati delle dichiarazioni d’intento è stato “trasferito” in capo all’esportatore abituale che è quindi tenuto ad inviare lo specifico Mod. DI: • all’Agenzia delle Entrate (telematicamente); • ai singoli fornitori, con la relativa ricevuta di avvenuta presentazione all’Agenzia. Per contro, ogni fornitore può effettuare cessioni / prestazioni senza IVA solo dopo aver ottenuto il predetto modello dall’esportatore abituale con la relativa ricevuta di invio telematico e averlo verificato tramite l’apposito canale telematico dell’Agenzia. Con riguardo al caso di specie, posto che non è stata ancora emessa fattura e che le prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72, si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo o di emissione della fattura se antecedente: • la Gialli srl può ancora inviare il mod. DI all’Agenzia delle Entrate e al fornitore Rossi con la relativa ricevuta di presentazione; • il fornitore Rossi, prima di emettere la fattura (contenente gli estremi della dichiarazione d’intento) deve verificare l’avvenuta presentazione del predetto mod. DI all’Agenzia da parte della Gialli srl.

    Risposta

    Pubblicata il: 20-10-2015

    Oggetto

    Mod. IVA TR con utilizzo del credito in compensazione

    Domanda

    Una societĂ  ha presentato il mod. IVA TR relativo al credito trimestrale:
    - in data 21.4.2015 per il primo trimestre con un credito di circa € 8.000,
    utilizzato in compensazione nel mod. F24;
    - in data 17.7.2015 per il secondo trimestre con un credito di circa €
    5.500, utilizzato in compensazione nel mod. F24.
    Avendo maturato anche nel terzo trimestre un credito IVA pari a circa € 9.000 è intenzionata a presentare entro il 31.10.2015 il mod. IVA TR per tale credito. Poiché il credito dei 3 trimestri supera il limite di € 15.000 è necessario il visto di conformità?

    Risposta

    Come previsto dall’art. 10, comma 7, DL n. 78/2009, “i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito”. L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.1.2010, n. 1/E ha chiarito che “nell’ipotesi in cui il credito IVA trimestrale compensabile sia superiore a 15.000 euro, non ricorre l’obbligo di apposizione del visto di conformità sull’istanza trimestrale (modello IVA TR), atteso che il dato letterale della norma prevede l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito”. In merito alle novità apportate dall’art. 13, D.Lgs. n. 175/2014, “Decreto Semplificazioni” in materia di rimborso del credito IVA, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.12.2014, n. 32/E evidenzia che lo stesso “ha sostituito l’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, innovando significativamente la disciplina relativa all’esecuzione dei rimborsi IVA … eliminando l’obbligo generalizzato di prestazione della garanzia, con la conseguente significativa riduzione dei costi per ottenere i rimborsi annuali e trimestrali …”. Conseguentemente soltanto “le richieste di rimborso infrannuale (modello IVA TR) devono recare il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al fine dell’erogazione del rimborso senza obbligo di prestazione della garanzia”. Quanto sopra trova riscontro anche nelle istruzioni del nuovo mod. IVA TR approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 20.3.2015.

    Pubblicata il: 06-10-2015

    Oggetto

    DeducibilitĂ  interessi rateizzazione imposte

    Domanda

    Una societĂ  ha scelto di effettuare il pagamento delle imposte (saldo e primo acconto) risultanti dal mod. UNICO 2015 in 5 rate. Gli interessi corrisposti per la dilazione del pagamento sono deducibili ai fini IRES?

    Risposta

    In merito alla deducibilitĂ  degli interessi connessi a debiti di natura fiscale va innanzitutto evidenziato che il Ministero delle Finanze nella Circolare 30.4.77, n. 7, collega(va) il relativo trattamento fiscale all’imposta di riferimento. In particolare l’indeducibilitĂ  del tributo (ad esempio, IRPEF, IRPEG) determina(va) anche quella dei relativi interessi, mentre gli interessi riferiti a tributi deducibili (ad esempio, imposta di bollo, tassa sulle concessioni governative, registro, ipotecaria e catastale) erano considerati a loro volta deducibili. Con la Risoluzione 9.11.2001, n. 78/E, l’Agenzia delle Entrate rivede la predetta interpretazione affermando che “considerato che il sistema normativo del TUIR riconosce l'autonomia della funzione degli interessi passivi, la loro deducibilitĂ  deve essere determinata solo applicando le modalitĂ  di calcolo dettate dall'articolo 63 [ora artt. 61 e 96] al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilitĂ  del costo al quale sono collegabili. Ed infatti … il legislatore ha ritenuto che per tali costi non è possibile individuare un nesso di accessorietĂ  che consenta la loro diretta imputazione ad altri oneri”. Di conseguenza gli interessi passivi riferiti ad imposte (ad esempio, per rateazione, ravvedimento operoso, accertamento / iscrizione a ruolo) sono deducibili ai fini IRPEF / IRES: − ex art. 61, TUIR, per le imprese individuali / societĂ  di persone; − nei limiti del 30% del ROL ex art. 96, TUIR, per i soggetti IRES. Si rammenta che gli interessi dell’1% dovuti in caso di versamento trimestrale dell’IVA sono espressamente indeducibili ai sensi dell’art. 66, comma 11, DL n. 331/93.

    Pubblicata il: 06-10-2015

    Oggetto

    Perdite d’impresa e trasformazione societaria

    Domanda

    Una srl, costituita nel 2009, ha realizzato sempre perdite. In data 1.11.2014 la società è stata trasformata in snc. Nel mod. UNICO SP del periodo 1.11 – 31.12.2014 era possibile utilizzare le perdite pregresse realizzate dalla SRL? In caso di risposta affermativa, le stesse erano utilizzabili
    con le regole previste dall’art. 84, TUIR?

    Risposta

    Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.5.2005, n. 60/E la “trasformazione regressiva da societĂ  di capitali in societĂ  di persone, così come quella progressiva da societĂ  di persone in societĂ  di capitali, sono caratterizzate dal cambiamento del sistema impositivo che si rende applicabile al reddito prodotto nella nuova veste societaria. Tuttavia … tale cambiamento non può influenzare il trattamento fiscale cui soggiacciono le perdite realizzate dallo stesso soggetto nei precedenti periodi d'imposta”. In particolare l’Agenzia sostiene che “la titolaritĂ  del diritto di riportare le perdite fiscalmente riconosciute con riferimento ai periodi d'imposta anteriori alla trasformazione spetti alla societĂ  anche se non piĂą di capitali ma di persone, e non ai soci”. Infatti, “non sussistono motivi di ordine logico sistematico per negare la conservazione della perdita realizzata dalla societĂ  di capitali ante trasformazione, non costituendo un impedimento la circostanza che il nuovo reddito (prodotto dallo stesso soggetto) sarĂ  sottoposto ad un diverso regime impositivo”. Di conseguenza la societĂ  di persone (a prescindere dal tipo di contabilitĂ  adottata), ha diritto a riportare le perdite realizzate nei periodi ante trasformazione in veste di societĂ  di capitali. Dette perdite pregresse sono utilizzabili con le regole previste per le societĂ  di capitali dall’art. 84, TUIR e, pertanto, illimitatamente se relative ai primi 3 periodi d’imposta dalla costituzione ovvero nella misura dell’80% se realizzate successivamente. Tale soluzione interpretativa è confermata dalle istruzioni di compilazione del mod. UNICO 2015 SP. Infatti a rigo RG32 / RF64 “Perdite d’impresa” è richiesta l’indicazione: − a colonna 1 delle “perdite formatesi prima della trasformazione da societĂ  soggetta all’IRES in societĂ  di persone”, utilizzabili a riduzione dell’importo di rigo RG31 / RF63 in misura limitata (80%) ex art. 84, comma 1, TUIR; − a colonna 2 delle “perdite formatesi prima della trasformazione da societĂ  soggetta all’IRES in societĂ  di persone”, utilizzabili a riduzione dell’importo di rigo RG31 / RF63 (“Reddito d’impresa o perdita”) in misura piena ex art. 84, comma 2, TUIR. Va evidenziato che, in caso di trasformazione progressiva (da societĂ  di persone a societĂ  di capitali), le perdite pregresse, essendo state imputate ai soci per trasparenza, non “passano” alla societĂ  di capitali.

    Pubblicata il: 06-10-2015

    Oggetto

    Cessione all’estero di beni prodotti all’estero

    Domanda

    La Alfa srl ha ordinato dei beni alla Beta srl. Quest’ultima fa produrre i beni in Cina. Dopo aver importato i beni provvede alla fatturazione con IVA degli stessi. Ora la Alfa srl ha chiesto alla Beta srl di consegnare una parte dei beni prodotti in Cina direttamente presso un suo magazzino a Hong Kong. Come va fatturata la cessione?

    Risposta

    La cessione in esame è non soggetta ad IVA ex art. 7-bis, DPR n. 633/72, in quanto, come richiesto dal citato articolo, i beni non si trovano in Italia. Ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis, DPR n. 633/72, per le cessioni di beni / prestazioni di servizi senza IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7- septies va emessa fattura con l’indicazione “operazione non soggetta”.