Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 19-11-2015

    Oggetto

    Operazione triangolare comunitaria

    Domanda

    Una società italiana deve fatturare una cessione di beni ad un soggetto olandese (iscritto al VIES), acquistati dalla stessa presso un fornitore francese. Il trasporto è stato effettuato da un corriere olandese su incarico del fornitore francese. È corretto fatturare la cessione al cliente olandese non imponibile IVA ai sensi dell’art. 41, DL n. 331/93? L’acquisto di beni dal fornitore francese è soggetto ad IVA?

    Risposta

    L’operazione sopra descritta è stata analizzata dal Ministero delle Finanze nella Circolare 23.2.94, n. 13, qualificando la stessa “triangolazione comunitariaâ€. Nel caso specifico la società italiana: − pone in essere un acquisto intraUE di beni dal fornitore francese; − nel rapporto con il cliente olandese pone in essere una cessione intraUE. Pertanto, la cessione dei beni da parte del fornitore francese va fatturata senza IVA. La società italiana dovrebbe assolvere l’imposta in Olanda, poiché in tale Stato risulta posto in essere l’acquisto intraUE imponibile (Stato di destinazione dei beni), e a tal fine dovrebbe nominare un rappresentante fiscale / identificarsi direttamente. La società italiana può, in alternativa, designare il destinatario finale dei beni (cliente olandese) quale debitore dell’imposta in sua vece, liberandosi dei relativi oneri. In relazione all’operazione in esame la società italiana: 1. riceve dal fornitore francese fattura senza IVA che registra con le modalità dell’acquisto intraUE, ma senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 40, comma 2, DL n. 331/93; 2. emette fattura per la cessione intraUE non imponibile IVA ex art. 41, DL n. 331/93, al soggetto olandese, designandolo, sempre in fattura, quale debitore dell’imposta in Olanda, in sua vece; 3. compila i modd. Intra sia per l’acquisto intraUE senza applicazione dell’IVA, sia per la cessione intraUE non imponibile. In particolare, nel mod. Intra 2-bis, quale natura della transazione (col. 6), va riportato un codice alfabetico in luogo di quello numerico. Analogamente nel mod. Intra 1-bis con riferimento a quanto riportare a col. 5.

    Pubblicata il: 04-11-2015

    Oggetto

    Lavori di manutenzione su parti comuni di un edificio di un unico proprietario

    Domanda

    Il proprietario di un edificio composto da 4 appartamenti autonomamente accatastati deve effettuare dei lavori di sistemazione e imbiancatura del giroscale. In tal caso, pur non configurandosi un condominio (il proprietario è unico), è possibile fruire della detrazione IRPEF prevista per i lavori di manutenzione ordinaria su parti comuni condominiali?

    Risposta

    Per il caso prospettato si ritiene di poter far riferimento al chiarimento fornito dal Ministero delle Finanze nella Circolare 11.5.98, n. 121/E (par. 2.6) in base al quale “qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni anche se in questo caso, dal punto di vista giuridico, non si configura la comunione prevista dal codice civileâ€. Ciò in considerazione del fatto che, il richiamo alle parti comuni operato dal Legislatore va considerato “in senso oggettivo e non soggettivo, riferibile, pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessoriâ€. Ancorché civilisticamente non si configuri un condominio, alla luce anche delle ultime indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 27.8.2015, n. 74/E, si ritiene che anche nel caso in esame si debba richiedere il codice fiscale dell’edificio per poterlo indicare in dichiarazione dei redditi, al fine di poter fruire della detrazione per le “parti comuniâ€.

    Pubblicata il: 04-11-2015

    Oggetto

    L’installazione di un frigorifero per un bancone da bar è soggetta la reverse charge?

    Domanda

    Le nuove fattispecie di reverse charge introdotte dal 2015 riguardano, così come previsto dalla lett. a-ter) del comma 6 dell’art. 17, DPR n. 633/72 le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative agli edifici. L’installazione di un frigorifero per
    un bancone da bar non può essere considerata una prestazione “relativa ad un edificioâ€. Nel caso di specie torna, quindi, applicabile la precisazione dell’Agenzia delle Entrate contenuta nella Circolare 27.3.2015, n. 14/E in base alla quale “il meccanismo del reverse charge non si applica alle prestazioni di servizi … relative a beni mobili di ogni tipoâ€.

    Pubblicata il: 04-11-2015

    Oggetto

    Aliquota IVA lavori extra capitolato

    Domanda

    Un idraulico deve fatturare delle migliorie / lavori extra capitolato commissionatigli dall’acquirente di un appartamento in corso di ultimazione. Potendo beneficiare dell’aliquota IVA del 4% per l’acquisto dell’appartamento dall’impresa edile costruttrice, la stessa si estende anche a tali lavori?

    Risposta

    La risposta è affermativa. L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 22.2.2011, n. 22/E ha riconosciuto la possibilità di applicare l'aliquota IVA ridotta del 4% agli interventi edilizi migliorativi (extra capitolato) sulla prima casa. Gli interventi di miglioria, infatti, “non hanno ad oggetto un intervento di ristrutturazione edilizia†in quanto “l’alloggio su cui intervengono i lavori non è ancora completamente realizzatoâ€. Gli stessi costituiscono piuttosto “prestazioni che, pur rese nei confronti di un soggetto diverso dal committente principale, si inseriscono comunque nel processo di costruzione dell’immobile, ed hanno ad oggetto l’inserimento di materiali particolari o accorgimenti costruttivi destinati ad assicurare una migliore funzionalità dell’alloggioâ€. Va infine evidenziato che al fine di beneficiare dell’aliquota IVA del 4% l’abitazione deve conservare, anche dopo l’esecuzione dei lavori in questione, le caratteristiche “non di lussoâ€.

    Pubblicata il: 04-11-2015

    Oggetto

    Stampa libri contabili e imposta di bollo

    Domanda

    Entro quale termine devono essere acquistati i contrassegni per l’assolvimento dell’imposta di bollo sui libri contabili (libro giornale e libro degli inventari) relativi al 2014, la cui stampa va effettuata entro il prossimo 30.12?

    Risposta

    I libri / registri contabili tenuti con sistemi meccanografici devono essere stampati entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale. Sui libri / registri di cui agli artt. 2214, 2215 e 2216, C.c. (libro giornale e libro degli inventari) è richiesto l’assolvimento dell’imposta di bollo, per ogni 100 pagine o frazione di esse, pari a € 32 per imprese individuali, società di persone e cooperative ed a € 16 per le società di capitali. Considerato che l’imposta di bollo deve essere assolta prima che il libro sia posto in uso, l’acquisto dei contrassegni deve avvenire entro il termine in cui è effettuata la stampa su carta (con riguardo, alla stampa del libro giornale relativo al 2014, entro il 30.12.2015). Si rammenta che il contrassegno va apposto sulla prima pagina numerata o sulla prima pagina numerata di ciascun blocco di 100, ovvero sull’ultima pagina di ciascun blocco di 100. Il versamento dell’imposta di bollo può essere effettuato anche tramite mod. F23, utilizzando il codice tributo “458Tâ€. I relativi estremi di versamento vanno annotati sul libro / registro.