Hai cercato: - trovate: 1050 faq
-
Pubblicata il: 14-06-2016
Assegnazione immobile e variazione compagine sociale
Una snc, proprietaria di alcuni immobili concessi in locazione, è composta da 3 soci alla data del 30.9.2015. Nel mese di giugno 2016 due soci cedono le proprie quote al terzo, che rimane unico socio al 100%. à possibile assegnare gli immobili, beneficiando delle agevolazioni previste dalla Finanziaria
2016, allâunico socio esistente allâatto dellâassegnazione?
In base allâart. 1, comma 115, Finanziaria 2016 i destinatari dellâassegnazione agevolata dei beni sono rappresentati dai soggetti che rivestono la figura di socio allâatto dellâassegnazione e che risultano iscritti nel libro dei soci, qualora prescritto, al 30.9.2015. Come specificato dallâAgenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2016, n. 26/E: − lâassegnazione è possibile anche in caso di ingresso di nuovi soci dallâ1.10.2015; − la percentuale di partecipazione del socio, rilevante ai fini dellâassegnazione, è quella esistente alla data dellâassegnazione. Nel caso di specie, allâatto dellâassegnazione risulta presente soltanto un socio. Alla luce di quanto sopra, la societĂ può quindi assegnare a questâultimo gli immobili (al 100%) beneficiando delle specifiche agevolazioni previste.
Pubblicata il: 23-05-2016Rivalutazione partecipazione in comunione pro indiviso
A seguito del decesso nel 2014 di un socio di una srl la partecipazione risulta in comunione tra gli eredi i quali intendono beneficiare della rivalutazione prevista dalla Finanziaria 2016. La rivalutazione allâ1.1.2016 deve essere effettuata da tutti gli eredi o è possibile anche da parte di alcuni di essi?
Come noto la Finanziaria 2016 ha riproposto la possibilitĂ di rideterminare il costo di acquisto di: − terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietĂ , usufrutto, superficie ed enfiteusi; − partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietĂ e usufrutto; alla data dellâ1.1.2016, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, societĂ semplici e associazioni professionali, nonchĂŠ di enti non commerciali tramite il versamento entro il 30.6.2016 di unâimposta sostitutiva calcolata applicando lâaliquota dellâ8% al valore del terreno / partecipazione risultante da unâapposita perizia di stima asseverata. Merita evidenziare che la comunione ereditaria pro indiviso si traduce in una suddivisione del diritto di proprietĂ sul bene âin quote idealiâ, con la conseguenza che in capo ad ogni soggetto non viene individuata una specifica porzione dello stesso. Detto ciò, lâAgenzia delle Entrate nella Circolare 6.11.2002, n. 81/E ha riconosciuto la possibilitĂ di rivalutare un terreno posseduto in comunione pro indiviso anche da parte di alcuni dei comproprietari, assoggettando ad imposta sostitutiva la parte del valore risultante dalla perizia corrispondente alla propria quota. Tale interpretazione si ritiene applicabile anche nel caso prospettato (partecipazione in comunione tra piĂš eredi pro indiviso) e pertanto il singolo comproprietario può rivalutare la partecipazione corrispondente alla propria quota. Va evidenziato infine che, come specificato dal Ministero delle Finanze nella Circolare 10.5.85, n. 16/9/674, ânel caso di azioni o quote in comunione, la loro cessione allo stato indiviso va attribuita, anche ai fini della percentuale, a ciascun cedente in proporzione alla rispettiva quota di comproprietĂ â.
Pubblicata il: 23-05-2016Dipendente ex convivente (ora moglie) e costituzione impresa familiare
Si rappresenta la seguente situazione:
- dipendente (ex) convivente del titolare (moglie da novembre 2015);
- atto impresa familiare aprile 2016.
Ă corretto non dedurre il costo riferito alla moglie da parte del marito (titolare della ditta individuale)? Inoltre lâeffetto fiscale, con la ripartizione del reddito al collaboratore, decorre giĂ dal mese di aprile 2016 (sarĂ fatta una proporzione nel mod. UNICO 2017)?
Ai fini della determinazione del reddito dâimpesa lâart. 60, TUIR dispone lâindeducibilitĂ del compenso del lavoro prestato o dellâopera svolta dallâimprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati minori di etĂ o permanente inabili al lavoro e dagli ascendenti. Inoltre, in base allâart. 8, comma 1, TUIR, ânon concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzioneâ di cui al citato art. 60. In merito alla deducibilitĂ del costo riferito al soggetto in esame la citata disposizione trova applicazione soltanto dal momento in cui la convivente diventa moglie. Nel primo periodo infatti il costo della convivente risulta deducibile per il titolare dellâimpresa individuale e tassato in capo alla convivente, mentre nel secondo periodo (dal matrimonio) lo stesso è indeducibile per il marito e conseguentemente non tassato in capo alla moglie. In merito alla seconda questione va evidenziato che, come previsto dallâart. 5, comma 4, TUIR, in presenza di unâimpresa familiare lâimputazione proporzionale del reddito ai collaboratori, da riferirsi solo agli utili e non alle perdite, va effettuata sulla base del principio di âtrasparenzaâ e richiede che: − il collaboratore dellâimpresa familiare risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulato anteriormente allâinizio del periodo dâimposta; − nel mod. UNICO il titolare evidenzi la quota di partecipazione spettante al collaboratore, attestando che la stessa è proporzionata alla qualitĂ e quantitĂ del lavoro effettivamente prestato nellâimpresa in modo continuativo e prevalente nel periodo dâimposta; − ciascun familiare attesti, tramite la sottoscrizione del proprio mod. UNICO, di aver prestato lâattivitĂ nellâimpresa in modo continuativo e prevalente. Come specificato dal Ministero delle Finanze nelle Circolari 17.5.2000, n. 98/E (quesito 1.5.3) e 19.5.2000, n. 101/E (quesito 4.3), gli effetti fiscali connessi con lâattribuzione di una parte del reddito ai collaboratori si producono a decorrere dallo stesso periodo dâimposta soltanto nel caso in cui lâimpresa sia avviata ex novo sotto forma di impresa familiare, a condizione che lâatto di enunciazione dellâimpresa familiare sia registrato entro 20 giorni. Nel caso, come quello proposto, di unâimpresa: − giĂ esistente; − per la quale sia enunciata la conduzione nella forma di impresa familiare; gli effetti fiscali si producono a decorrere dal periodo dâimposta successivo alla data dellâatto. Di conseguenza: − per garantire lâattribuzione al collaboratore del reddito giĂ dal 2016 (mod. UNICO 2017), lâatto doveva essere stipulato entro il 31.12.2015; − poichè lâatto è stato stipulato successivamente al 31.12.2015 (nel caso di specie aprile 2016), lâeffetto fiscale di ripartizione del reddito al collaboratore si produrrĂ soltanto a decorrere dal 2017 (mod. UNICO 2018). Si rammenta che la quota imputabile al collaboratore non può eccedere il 49% del reddito conseguito dallâimpresa familiare, cosĂŹ come risultante dal quadro RG / RF della dichiarazione dei redditi.
Pubblicata il: 03-05-2016Dichiarazione annuale IVA integrativa con visto di conformitĂ
In data 26.2.2016 è stato inviato il mod. IVA 2016 al fine di evitare la presentazione della Comunicazione dati IVA relativa al 2015. Dalla dichiarazione risultava un credito IVA di circa ⏠18.000 che non è stato âvistatoâ. Ora il contribuente avrebbe la necessitĂ di utilizzarlo per un importo superiore a ⏠15.000. Ă possibile inviare una dichiarazione sostitutiva con apposizione del visto di conformitĂ ? Se si, da quando è possibile compensare il credito a disposizione?
La compensazione (orizzontale) del credito IVA annuale tramite il mod. F24 è soggetta ad una serie di limitazioni correlate allâammontare della stessa. Infatti, lâutilizzo in compensazione del credito IVA annuale: fino a ⏠5.000, non richiede alcun adempimento âpreventivoâ; superiore a ⏠5.000, richiede la presentazione preventiva del mod. IVA; superiore a ⏠15.000, richiede la presentazione preventiva del mod. IVA con apposizione del visto di conformitĂ . In merito al quesito posto va evidenziato che è possibile inviare una nuova dichiarazione IVA annuale (di fatto trattasi di una âcorrettiva nei terminiâ) apponendo il visto di conformitĂ . In tal caso lâutilizzo in compensazione del credito IVA 2015 per un importo superiore al limite di ⏠15.000 è possibile a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2016 âcorrettivo nei terminiâ.
Pubblicata il: 03-05-2016Anziano ricoverato in una casa di riposo e pagamento del canone RAI
Unâanziana signora ricoverata in una casa di riposo è tenuta al pagamento del canone RAI? Se no, è necessario presentare allâAgenzia delle Entrate il modello contenente la dichiarazione sostitutiva per lâesonero?
La Legge n. 208/2015 ha apportato una serie di modifiche alla disciplina del canone RAI, contenuta nel RD n. 246/38. In particolare, a decorrere dallâ1.1.2016, è previsto che per i titolari di unâutenza di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica nel luogo di fornitura, il pagamento del canone avviene tramite addebito dello stesso nelle fatture emesse dallâazienda fornitrice. La mera esistenza di unâutenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica nel luogo di fornitura fa presumere la detenzione di un apparecchio radio-ricevente. Al fine di superare tale presunzione di detenzione, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio utilizzando lo specifico modello approvato dallâAgenzia delle Entrate con il Provvedimento 24.3.2016, successivamente aggiornato dal Provvedimento 21.4.2016. Tale dichiarazione, da presentare allâAgenzia delle Entrate â Direzione provinciale I di Torino â Sportello SAT, ha validitĂ per lâanno in cui è presentata. Per il 2016 può essere presentata entro il 16.5 a mezzo del servizio postale ovvero in via telematica. Nelle FAQ disponibili sul sito Internet dellâAgenzia delle Entrate (aggiornate al 26.4.2016) è stato affrontato il caso proposto (contribuente ricoverato in una casa di riposo) specificando che qualora lo stesso possegga un apparecchio TV nella propria abitazione è tenuto al pagamento del canone RAI. Diversamente, nel caso in cui lo stesso non detenga un apparecchio TV e: sia titolare di un'utenza elettrica residenziale, è tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva ai fini dellâesonero; non sia titolare di un'utenza elettrica residenziale (ad esempio, utenza elettrica intestata al figlio residente in altra abitazione) ma sia titolare di un abbonamento TV, deve dare disdetta dell'abbonamento ex art. 10, RD n. 246/38, inviando un'apposita raccomandata allo Sportello SAT dell'Agenzia delle Entrate.