Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 13-01-2016

    Oggetto

    Invio spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria

    Domanda

    Gli psicologi rientrano tra i “soggetti terzi†tenuti all’invio dei dati delle fatture emesse al Sistema Tessera Sanitaria (STS) ai fini della predisposizione del mod. 730 precompilato? I fisioterapisti/ massofisioterapisti e i logopedisti sono obbligati all’adempimento in esame?

    Risposta

    Ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014 e del DM 31.7.2015, entro il prossimo 1.2.2016 (il 31.1 cade di domenica) sono tenuti alla trasmissione tramite il Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini della predisposizione del mod. 730 precompilato: - le farmacie pubbliche e private; - le aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari; - i medici e odontoiatri. Gli psicologi, per i quali esiste lo specifico Ordine, non rientrano in tali categorie e conseguentemente non sono tenuti ad assolvere l’adempimento in esame, fermo restando che le spese per prestazioni con finalità terapeutiche rese dai soggetti iscritti all’Albo degli psicologi sono detraibili in dichiarazione dei redditi quali spese sanitarie. Considerato che fisioterapisti / massofisioterapisti e logopedisti non sono medici / odontoiatri iscritti al relativo Ordine, anche detti soggetti sono esclusi dall’invio dei dati al STS.

    Pubblicata il: 13-01-2016

    Oggetto

    Mod. F24 a zero e ravvedimento operoso

    Domanda

    Un contribuente non ha presentato il mod. F24 a zero per il pagamento dell’acconto IRPEF di novembre compensato con il credito IVA del terzo trimestre. L’omissione è sanzionabile? Può essere sanata con il ravvedimento operoso?

    Risposta

    Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.6.2002, n. 54/E, la mancata presentazione di un mod. F24 a zero costituisce una “violazione meramente formale bensì di violazione che arreca pregiudizio all’esercizio delle azioni di controlloâ€. In base all’art. 19, comma 4, D.Lgs. n. 241/97 “l’omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione†comporta l’applicazione della sanzione pari a € 154, ridotta a € 51 se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi. Sul punto va evidenziato che il nuovo comma 2-bis dell’art. 15, D.Lgs. n. 471/97 introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015 ha rivisto la disciplina in esame con la conseguente abrogazione del citato art. 19, comma 4. Nello specifico la suddetta sanzione risulta ora pari a € 100, ridotta a € 50 se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi. Ai fini della regolarizzazione della violazione: - va presentato il mod. F24 a suo tempo omesso; - va versata la sanzione ridotta (codice tributo “8911â€). Considerato che la Finanziaria 2016 ha anticipato all’1.1.2016 l’entrata in vigore del nuovo regime delle sanzioni tributarie di cui al citato D.Lgs. n. 158/2015, in applicazione del principio del favor rei nel caso di specie la stessa è pari a: - € 11,11 (100 x 1/9) se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla violazione; - € 12,50 (100 x 1/8) se regolarizzazione avviene entro 1 anno dalla violazione. Va evidenziato che, poiché la sanzione fissa “di partenza†è stabilita in euro, non è utilizzabile la regola del troncamento dei decimali che opera, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.12.2001, n. 106/E, qualora la riduzione sia applicata ad un importo espresso in lire.

    Pubblicata il: 13-01-2016

    Oggetto

    Contribuente forfetario e applicazione reverse charge

    Domanda

    Un soggetto forfetario opera nel settore della pulizia di condomini. A breve deve fatturare anche il servizio di pulizia di alcuni uffici professionali. La fattura va emessa come di consueto oppure, pur senza IVA, ma con riferimento al reverse charge?

    Risposta

    L’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 ha introdotto, a decorrere dal 2015, il regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi), beneficiando di una serie di agevolazioni contabili / fiscali. In particolare, con riguardo all’IVA i soggetti forfetari: - sono esonerati dall’applicazione e dal versamento dell’imposta; - sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d’acquisto / bollette doganali, alla certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti; - emettono fattura senza addebito dell’IVA a titolo di rivalsa. La Finanziaria 2015 ha esteso il meccanismo del reverse charge anche a talune operazioni del settore edile. In particolare la nuova la lett. a-ter) del comma 6 dell’art. 17, DPR n. 633/72 prevede l’applicazione del reverse charge “alle prestazioni di pulizia … relative ad edificiâ€. Tuttavia, come previsto dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 27.3.2015, n. 14/E, i soggetti forfetari non possono applicare il reverse charge alle prestazioni di servizi di cui alla citata lett. a-ter). Di conseguenza il soggetto in esame dovrà emettere fattura con le ordinarie modalità, senza applicazione del reverse charge.

    Pubblicata il: 07-01-2016

    Oggetto

    Cessione partecipazione e incasso parziale del corrispettivo

    Domanda

    Una persona fisica ha ceduto nel mese di dicembre 2015 la propria partecipazione in una srl per € 120.000. Considerato che il costo fiscalmente riconosciuto risulta pari a € 100.000, ha realizzato una plusvalenza pari a € 20.000. Entro il 31.12.2015 incasserà il corrispettivo di cessione limitatamente a € 90.000. La differenza sarà incassata nel 2016. Come va tassata la plusvalenza realizzata?

    Risposta

    Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni (qualificate / non qualificate) costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR. Le stesse, come disposto dall’art. 68, TUIR, sono determinate quale differenza tra il corrispettivo percepito e il costo d’acquisto. Qualora la partecipazione sia stata oggetto di rivalutazione, in luogo del costo d’acquisto va assunto il valore rivalutato. Di fatto, quindi, dovendo fare riferimento al principio di cassa, la plusvalenza va tassata in proporzione all’importo incassato. Nel caso di specie, posto che nel 2015 è stato incassato il 75% del corrispettivo (90.000 /120.000), la plusvalenza sarà tassata in tale annualità per un importo pari a € 15.000 (20.000 x 75%). La differenza di € 5.000 sarà assoggettata a tassazione nel 2016. Si rammenta che per le partecipazioni non qualificate la plusvalenza è soggetta all’imposta sostitutiva del 26%, mentre per le partecipazioni qualificate la plusvalenza concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente in misura pari al 49,72%. In sede di mod. UNICO 2016 PF il contribuente dovrà evidenziare la plusvalenza realizzata nel 2015 (€15.000) nel quadro RT.

    Pubblicata il: 07-01-2016

    Oggetto

    Cessione autovettura acquistata da privato

    Domanda

    Un professionista deve fatturare la cessione dell’autovettura (usata) acquistata circa 5 anni fa da un privato. È corretto considerare non soggetta ad IVA tale cessione?

    Risposta

    Nel caso in esame alla cessione dell’autovettura usata va applicato il regime del margine. Infatti, in base a quanto previsto dall’art. 36, DL n. 41/95, il regime del margine è applicabile alle cessioni di veicoli usati acquistati da: − soggetti privati; − soggetti passivi per i quali l’IVA a credito è risultata interamente indetraibile; − soggetti passivi che hanno applicato il regime del margine. In particolare la fattura va emessa senza esposizione dell’IVA, con l’annotazione che trattasi di “Cessione soggetta al regime del margine – beni usati ex art. 36, DL n. 41/95†come prescritto dall’art. 21, DPR n. 633/72. L’IVA è commisurata sull’ammontare risultante dalla differenza tra il prezzo di cessione e il prezzo di acquisto, aumentato dalle spese accessorie e di riparazione. Soltanto nel caso in cui la differenza sia positiva è necessario determinare l’IVA dovuta. Così, ad esempio, ipotizzando che l’autovettura sia stata acquistata ad € 11.500 e ceduta ad € 3.000, di fatto in relazione a tale operazione non risulta dovuto alcunché a titolo di IVA (la predetta differenza è negativa).