Hai cercato: - trovate: 1050 faq
-
Pubblicata il: 12-07-2016
Distribuzione utili a socio non residente
Un socio persona fisica non residente (francese) detiene una partecipazione qualificata in una srl italiana. La società recentemente ha deliberato la distribuzione di una parte della riserva straordinaria. All’atto del pagamento va applicata la ritenuta del 26%?
L’art. 27, comma 3, DPR n. 600/73 dispone l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% “sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, in relazione alle partecipazioni … non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.” Merita evidenziare che l’art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Francia prevede che l’imposta sui dividendi non può eccedere il 15%. Il socio francese può quindi richiedere, mediante la compilazione del “MODELLO A – DIVIDENDI” (disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate), l’applicazione dell’aliquota del 15% o, se già applicata la ritenuta del 26%, il rimborso della differenza (26% - 15%).
Pubblicata il: 12-07-2016Aliquota IVA rifacimento impianto elettrico dell’oratorio
Una parrocchia decide di rifare completamente l’impianto elettrico dell’oratorio. Si chiede se per tale intervento, inquadrabile come manutenzione straordinaria, sia possibile beneficiare dell’aliquota ridotta del 10%.
L’art. 3, comma 1, lett. b), DPR n. 380/2001, individua gli interventi di manutenzione straordinaria nelle opere e modifiche “necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”. Ciò detto si evidenzia che l’aliquota IVA ridotta del 10% trova applicazione soltanto nel caso in cui il suddetto intervento riguardi un fabbricato a prevalente destinazione abitativa privata. Poiché l’oratorio non può essere definito tale, all’intervento in esame dovrà applicata l’aliquota IVA ordinaria (22%).
Pubblicata il: 08-07-2016Pignoramento presso terzi – redditi fondiari
A seguito del mancato incasso dei canoni di locazione, un soggetto ha attivato la procedura del pignoramento presso terzi. Per il 2015 il proprietario ha ricevuto una CU 2016 relativa alle somme incassate tramite il datore di lavoro del conduttore – debitore riferite ai canoni non dichiarati, in quanto lo stesso disponeva della sentenza di sfratto. Tali somme non sono state assoggettate a ritenuta d’acconto. Si chiede in quale quadro della dichiarazione dei redditi devono essere riportate tali somme.
In linea generale i canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non incassati in presenza della sentenza di sfratto: − non vanno dichiarati nella dichiarazione relativa all’anno di mancato incasso; − vanno assoggettati a tassazione separata qualora siano incassati in anni successivi a quello di riferimento, indicandoli nel quadro RM. In particolare, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.5.2000, n. 95/E, “i canoni pregressi percepiti dal locatore devono essere assoggettati a tassazione separata ai sensi dell’art. 16 [17], comma 1, lett. n-bis) del TUIR [somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti]”. Secondo quanto precisato nelle istruzioni del mod. UNICO 2016 PF, le somme percepite dal creditore pignoratizio (nel caso in esame, il locatore) vanno indicate nel relativo quadro di riferimento. Nel caso specifico, le somme percepite nel 2015, a titolo di canoni di locazione pregressi, vanno dichiarate nella Sezione III del quadro RM del mod. UNICO 2016 PF.
Pubblicata il: 08-07-2016Trasformazione sas in ditta individuale e estromissione immobile strumentale
Il 21.12.2015 il socio accomandante di una sas (padre) ha donato la propria quota al socio accomandatario (figlio). Alla medesima data la società è stata “trasformata” in ditta individuale. Si chiede se il figlio (titolare della ditta individuale) può ora estromettere l’immobile strumentale.
La risposta è negativa. Come disposto dall’art. 1, comma 121, Finanziaria 2016 e ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2016, n. 26/E, per poter beneficiare delle agevolazioni previste in materia di estromissione degli immobili è necessario che alla data del 31.10.2015 il soggetto interessato rivesta la qualifica di imprenditore individuale e la conservi fino all’1.1.2016. Nel caso di specie il soggetto risulta essere imprenditore individuale soltanto alla data dell’1.1.2016. Di conseguenza lo stesso non può beneficiare delle agevolazioni previste dalla Finanziaria 2016 in materia di estromissione dell’immobile.
Pubblicata il: 08-07-2016Assegnazione agevolata terreno acquistato da privati
La Alfa srl ha acquistato nel 2008 un’area edificabile da privati (l’acquisto non è stato quindi assoggettato ad IVA). Nel 2016 la società intende assegnare tale terreno (tuttora edificabile) ai soci. Quale trattamento va applicato ai fini IVA?
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2016, n. 26/E, le disposizioni della Finanziaria 2016 contenenti le agevolazioni usufruibili in materia di assegnazioni di beni ai soci non prevedono specifici richiami al regime IVA applicabile. Di conseguenza l’Agenzia precisa che le stesse “saranno assoggettate ad IVA secondo le regole ordinarie”. In particolare nella citata Circolare n. 26/E l’Agenzia, dopo aver rammentato che le assegnazioni di beni a soci costituiscono cessioni di beni ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 6), DPR n. 633/72, conferma che risultano escluse da IVA le assegnazioni di beni per i quali, all’atto dell’acquisto, non è stata detratta la relativa imposta. Sono ricompresi in tale ambito (fuori campo IVA) gli acquisti di beni ante 1973, gli acquisti da privati e i beni apportati dai soci. Tenendo presente quanto sopra, l’assegnazione in esame risulta fuori campo IVA e pertanto la stessa sarà assoggettata ad imposta di registro in misura proporzionale (7,5%) e alle imposte ipocatastali in misura fissa (€ 50 + € 50).