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Pubblicata il: 16-02-2016
Regime forfetario e valore dei beni immateriali
Al fine di rispettare il requisito necessario per accedere al regime forfettario, in base al quale il costo complessivo dei beni strumentali al 31.12 non deve essere superiore a ⏠20.000, vanno considerati anche i beni immateriali?
Ai sensi dellâart. 1, comma 54, Legge n. 190/2014 possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attivitĂ dâimpresa / lavoro autonomo che nellâanno precedente rispettano determinati requisiti. In particolare, è necessario che il costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dellâammortamento, non sia superiore a ⏠20.000. AI fine del computo del valore dei beni strumentali: − non si tiene conto di quelli di costo pari o inferiore a ⏠516,46; − vanno considerati al 50% quelli ad uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente); − per i beni in locazione o in comodato va considerato il valore normale. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso. Inoltre, nella Circolare 19.2.2015, n. 6/E (quesito 9.7), ribadendo quanto affermato nella Circolare 28.1.2008, n. 7/E, relativamente allâaccesso al regime dei minimi, lâAgenzia delle Entrate ha evidenziato che non vanno considerati i costi riferibili ad attivitĂ immateriali come, ad esempio, lâavviamento o altri elementi immateriali in quanto ânon si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nellâambito dellâattivitĂ dâimpresa o di lavoro autonomoâ.
Pubblicata il: 16-02-2016Operazione triangolare UE â extraUE
Una societĂ italiana ha acquistato beni da un fornitore austriaco. Entrambi i soggetti risultano iscritti al VIES. I beni sono arrivati in Italia dalla Svizzera con una bolletta doganale imponibile IVA. Ă corretto registrare soltanto la bolletta doganale nel registro IVA degli acquisti e la fattura
ricevuta dal fornitore austriaco solo in contabilitĂ generale?
La risposta è affermativa. Lâoperazione sopra esposta, infatti, non può essere considerata un acquisto intraUE in quanto i beni, ancorchĂŠ ceduti da una soggetto UE, non sono di provenienza comunitaria, ossia non vengono trasportati da uno Stato UE in Italia. Essendo i beni di provenienza extraUE, lâoperazione va considerata unâimportazione. PoichĂŠ le importazioni sono operazioni rilevanti ai fini IVA indipendentemente dalla natura del soggetto acquirente (privato o impresa), lâIVA viene assolta in Dogana dallâacquirente o dallo spedizioniere incaricato. Va inoltre evidenziato che nelle importazioni lâunico documento rilevante ai fini IVA è rappresentato dalla bolletta doganale per la quale è prevista lâannotazione nel registro IVA degli acquisti. Nel caso di specie, quindi, la fattura emessa dallâoperatore austriaco (verosimilmente senza imposta) non ha rilevanza ai fini IVA e va annotata soltanto in contabilitĂ generale per documentare lâacquisto e poter dedurre il relativo costo ai fini delle imposte dirette, semprechĂŠ inerente allâattivitĂ svolta.
Pubblicata il: 27-01-2016Passaggio al regime forfetario dal 2016
Un architetto titolare di partita IVA, dipendente di uno studio tecnico, nel 2015 ha applicato il regime ordinario con le liquidazioni IVA trimestrali in quanto non poteva continuare ad applicare il regime contabile agevolato di cui allâart. 27, comma 3, DL n. 98/2011. PoichĂŠ la Finanziaria 2016 ha soppresso la condizione di prevalenza del lavoro autonomo rispetto a quello di lavoro dipendente ed avendo un reddito di lavoro dipendente 2015 di circa âŹ. 28.000 ossia inferiore al nuovo limite di ⏠30.000, si chiede se per il 2016 è possibile applicare il regime forfetario.
Lâart. 1, comma, 57, Legge n. 190/2014, cosĂŹ come modificato dalla Legge n. 208/2015, prevede tra lâaltro che il regime forfetario non può essere adottato dai soggetti che nellâanno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR eccedenti ⏠30.000. Ă stata eliminata la previsione in base alla quale il reddito dâimpresa / lavoro autonomo doveva risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato. Nel caso prospettato, lâarchitetto nel 2016 può adottare il regime forfetario. Infatti, rispettando il (nuovo) limite di compensi 2015 (⏠30.000) e gli altri requisiti (ad esempio, beni strumentali utilizzati), il regime naturale per il 2016 è rappresentato dal regime forfetario, in quanto il soggetto nel 2015 ha dovuto adottare il regime ordinario (allo stesso non è applicabile il vincolo minimo triennale ex art. 1, comma 70, Finanziaria 2015, riferito ai soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime ordinario, pur essendo in possesso dei requisiti per il regime forfetario).
Pubblicata il: 27-01-2016Cessione immobile strumentale in corso di costruzione ad altra impresa edile
Una srl esercente lâattivitĂ edile deve cedere alcuni immobili strumentali in corso di costruzione ad unâaltra impresa edile. Considerato che la cessione risulta assoggettata ad IVA, è possibile applicare oltre allâimposta di registro anche le ipocatastali in misura fissa?
Come precisato dallâAgenzia delle Entrate nella Circolare 1.3.2007, n. 12/E, la cessione di un fabbricato in corso di costruzione effettuata da un soggetto passivo è esclusa dallâambito applicativo dellâart. 10, comma 1, nn. 8-bis) e 8-ter), DPR n. 633/72, poichĂŠ riguarda beni ancora nel circuito produttivo, con conseguente assoggettabilitĂ ad IVA. La stessa Agenzia nella Circolare 12.3.2010, n. 12/E, dopo aver ribadito che la cessione in esame non rientra nel citato art. 10, evidenzia che non trovano altresĂŹ applicazione âlâarticolo 1-bis della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347 del 31 ottobre 1990 (imposta ipotecaria proporzionale del 3%) e lâarticolo 10, comma 1, del medesimo decreto (imposta proporzionale dellâ1%)â, poichĂŠ tali disposizioni riguardano trasferimenti âdi beni immobili strumentali ai sensi dellâarticolo 10, comma 1, n. 8-ter ⌠da cui ⌠sono esclusi i fabbricati non ultimatiâ. Ne consegue che nel caso prospettato trova applicazione il principio di alternativitĂ tra IVA e imposte di registro, ipotecaria e catastale, per cui âqueste ultime sono dovute in misura fissaâ ai sensi rispettivamente dellâart. 1, Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/90 e dellâart. 10, comma 2, D.Lgs. n. 347/90.
Pubblicata il: 27-01-2016Revoca regime liquidazioni âIVA per cassaâ
Un soggetto ha optato per il regime IVA per cassa fin dallâ1.12.2012. Dal 2016 può adottare la liquidazione ordinaria (trimestrale)? Oppure è vincolato a tale regime fino al 2017 (secondo triennio dal 2012)? In caso di risposta positiva, come vanno trattate le fatture emesse non ancora incassate nel 2015?
Come noto lâart. 32-bis, DL n. 83/2012 ha introdotto il regime ââIVA per cassaâ in base al quale lâIVA relativa alle cessioni di beni / prestazioni di servizi è esigibile al momento dellâincasso dei relativi corrispettivi e lâIVA relativa agli acquisti è detraibile al momento del pagamento degli stessi (va evidenziato che lâIVA diviene comunque esigibile / detraibile decorso 1 anno dal momento dâeffettuazione dellâoperazione). Il regime, applicabile dallâ1.12.2012, interessa i soggetti passivi con volume dâaffari non superiore a ⏠2 milioni per le cessioni di beni / prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che agiscono nellâesercizio dâimpresa / arte professione. Lâadozione del regime in esame si desume dal comportamento concludente e richiede la comunicazione dellâopzione nel quadro VO del mod. IVA relativo allâanno di adozione dello stesso. Lâopzione è vincolante per almeno un triennio, per poi rinnovarsi automaticamente di anno in anno, salva la possibilitĂ di revoca. Nel caso in esame, quindi, il contribuente era obbligato ad applicare il regime in esame per il primo triennio (fino al 31.12.2014). Dallâ1.1.2015 lo stesso ha continuato ad applicarlo. Dallâ1.1.2016 il contribuente potrĂ adottare la liquidazione âordinariaâ (se soddisfa il limite di volume dâaffari può effettuare le liquidazioni trimestrali), comunicando poi nella relativa dichiarazione (quadro VO del mod. IVA 2017) la revoca. Infine, in merito allâuscita dal regime âIVA per cassaâ lâart. 7, comma 2, DM 11.10.2012 dispone che ânella liquidazione relativa all'ultimo mese in cui è stata applicata l'IVA per cassaâ va computata a debito lâIVA non versata relativa alle fattura emesse non ancora incassate ed a credito lâIVA relativa alle fatture ricevute non ancora pagate.