Le faq fiscali

 

Hai cercato: - trovate: 1019 faq

    Pubblicata il: 16-02-2016

    Oggetto

    Regime forfetario e valore dei beni immateriali

    Domanda

    Al fine di rispettare il requisito necessario per accedere al regime forfettario, in base al quale il costo complessivo dei beni strumentali al 31.12 non deve essere superiore a € 20.000, vanno considerati anche i beni immateriali?

    Risposta

    Ai sensi dell’art. 1, comma 54, Legge n. 190/2014 possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attivitĂ  d’impresa / lavoro autonomo che nell’anno precedente rispettano determinati requisiti. In particolare, è necessario che il costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell’ammortamento, non sia superiore a € 20.000. AI fine del computo del valore dei beni strumentali: − non si tiene conto di quelli di costo pari o inferiore a € 516,46; − vanno considerati al 50% quelli ad uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente); − per i beni in locazione o in comodato va considerato il valore normale. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso. Inoltre, nella Circolare 19.2.2015, n. 6/E (quesito 9.7), ribadendo quanto affermato nella Circolare 28.1.2008, n. 7/E, relativamente all’accesso al regime dei minimi, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che non vanno considerati i costi riferibili ad attivitĂ  immateriali come, ad esempio, l’avviamento o altri elementi immateriali in quanto “non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell’attivitĂ  d’impresa o di lavoro autonomo”.

    Pubblicata il: 16-02-2016

    Oggetto

    Operazione triangolare UE – extraUE

    Domanda

    Una società italiana ha acquistato beni da un fornitore austriaco. Entrambi i soggetti risultano iscritti al VIES. I beni sono arrivati in Italia dalla Svizzera con una bolletta doganale imponibile IVA. È corretto registrare soltanto la bolletta doganale nel registro IVA degli acquisti e la fattura
    ricevuta dal fornitore austriaco solo in contabilitĂ  generale?

    Risposta

    La risposta è affermativa. L’operazione sopra esposta, infatti, non può essere considerata un acquisto intraUE in quanto i beni, ancorché ceduti da una soggetto UE, non sono di provenienza comunitaria, ossia non vengono trasportati da uno Stato UE in Italia. Essendo i beni di provenienza extraUE, l’operazione va considerata un’importazione. Poiché le importazioni sono operazioni rilevanti ai fini IVA indipendentemente dalla natura del soggetto acquirente (privato o impresa), l’IVA viene assolta in Dogana dall’acquirente o dallo spedizioniere incaricato. Va inoltre evidenziato che nelle importazioni l’unico documento rilevante ai fini IVA è rappresentato dalla bolletta doganale per la quale è prevista l’annotazione nel registro IVA degli acquisti. Nel caso di specie, quindi, la fattura emessa dall’operatore austriaco (verosimilmente senza imposta) non ha rilevanza ai fini IVA e va annotata soltanto in contabilità generale per documentare l’acquisto e poter dedurre il relativo costo ai fini delle imposte dirette, sempreché inerente all’attività svolta.

    Pubblicata il: 27-01-2016

    Oggetto

    Passaggio al regime forfetario dal 2016

    Domanda

    Un architetto titolare di partita IVA, dipendente di uno studio tecnico, nel 2015 ha applicato il regime ordinario con le liquidazioni IVA trimestrali in quanto non poteva continuare ad applicare il regime contabile agevolato di cui all’art. 27, comma 3, DL n. 98/2011. Poiché la Finanziaria 2016 ha soppresso la condizione di prevalenza del lavoro autonomo rispetto a quello di lavoro dipendente ed avendo un reddito di lavoro dipendente 2015 di circa €. 28.000 ossia inferiore al nuovo limite di € 30.000, si chiede se per il 2016 è possibile applicare il regime forfetario.

    Risposta

    L’art. 1, comma, 57, Legge n. 190/2014, così come modificato dalla Legge n. 208/2015, prevede tra l’altro che il regime forfetario non può essere adottato dai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR eccedenti € 30.000. È stata eliminata la previsione in base alla quale il reddito d’impresa / lavoro autonomo doveva risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato. Nel caso prospettato, l’architetto nel 2016 può adottare il regime forfetario. Infatti, rispettando il (nuovo) limite di compensi 2015 (€ 30.000) e gli altri requisiti (ad esempio, beni strumentali utilizzati), il regime naturale per il 2016 è rappresentato dal regime forfetario, in quanto il soggetto nel 2015 ha dovuto adottare il regime ordinario (allo stesso non è applicabile il vincolo minimo triennale ex art. 1, comma 70, Finanziaria 2015, riferito ai soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime ordinario, pur essendo in possesso dei requisiti per il regime forfetario).

    Pubblicata il: 27-01-2016

    Oggetto

    Cessione immobile strumentale in corso di costruzione ad altra impresa edile

    Domanda

    Una srl esercente l’attività edile deve cedere alcuni immobili strumentali in corso di costruzione ad un’altra impresa edile. Considerato che la cessione risulta assoggettata ad IVA, è possibile applicare oltre all’imposta di registro anche le ipocatastali in misura fissa?

    Risposta

    Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.3.2007, n. 12/E, la cessione di un fabbricato in corso di costruzione effettuata da un soggetto passivo è esclusa dall’ambito applicativo dell’art. 10, comma 1, nn. 8-bis) e 8-ter), DPR n. 633/72, poiché riguarda beni ancora nel circuito produttivo, con conseguente assoggettabilità ad IVA. La stessa Agenzia nella Circolare 12.3.2010, n. 12/E, dopo aver ribadito che la cessione in esame non rientra nel citato art. 10, evidenzia che non trovano altresì applicazione “l’articolo 1-bis della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347 del 31 ottobre 1990 (imposta ipotecaria proporzionale del 3%) e l’articolo 10, comma 1, del medesimo decreto (imposta proporzionale dell’1%)”, poiché tali disposizioni riguardano trasferimenti “di beni immobili strumentali ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 8-ter … da cui … sono esclusi i fabbricati non ultimati”. Ne consegue che nel caso prospettato trova applicazione il principio di alternatività tra IVA e imposte di registro, ipotecaria e catastale, per cui “queste ultime sono dovute in misura fissa” ai sensi rispettivamente dell’art. 1, Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/90 e dell’art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 347/90.

    Pubblicata il: 27-01-2016

    Oggetto

    Revoca regime liquidazioni “IVA per cassa”

    Domanda

    Un soggetto ha optato per il regime IVA per cassa fin dall’1.12.2012. Dal 2016 può adottare la liquidazione ordinaria (trimestrale)? Oppure è vincolato a tale regime fino al 2017 (secondo triennio dal 2012)? In caso di risposta positiva, come vanno trattate le fatture emesse non ancora incassate nel 2015?

    Risposta

    Come noto l’art. 32-bis, DL n. 83/2012 ha introdotto il regime ’“IVA per cassa” in base al quale l’IVA relativa alle cessioni di beni / prestazioni di servizi è esigibile al momento dell’incasso dei relativi corrispettivi e l’IVA relativa agli acquisti è detraibile al momento del pagamento degli stessi (va evidenziato che l’IVA diviene comunque esigibile / detraibile decorso 1 anno dal momento d’effettuazione dell’operazione). Il regime, applicabile dall’1.12.2012, interessa i soggetti passivi con volume d’affari non superiore a € 2 milioni per le cessioni di beni / prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che agiscono nell’esercizio d’impresa / arte professione. L’adozione del regime in esame si desume dal comportamento concludente e richiede la comunicazione dell’opzione nel quadro VO del mod. IVA relativo all’anno di adozione dello stesso. L’opzione è vincolante per almeno un triennio, per poi rinnovarsi automaticamente di anno in anno, salva la possibilità di revoca. Nel caso in esame, quindi, il contribuente era obbligato ad applicare il regime in esame per il primo triennio (fino al 31.12.2014). Dall’1.1.2015 lo stesso ha continuato ad applicarlo. Dall’1.1.2016 il contribuente potrà adottare la liquidazione “ordinaria” (se soddisfa il limite di volume d’affari può effettuare le liquidazioni trimestrali), comunicando poi nella relativa dichiarazione (quadro VO del mod. IVA 2017) la revoca. Infine, in merito all’uscita dal regime “IVA per cassa” l’art. 7, comma 2, DM 11.10.2012 dispone che “nella liquidazione relativa all'ultimo mese in cui è stata applicata l'IVA per cassa” va computata a debito l’IVA non versata relativa alle fattura emesse non ancora incassate ed a credito l’IVA relativa alle fatture ricevute non ancora pagate.