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Pubblicata il: 05-08-2016
Detrazione lavori condominiali e immobili “merceâ€
Una società edile possiede 2 immobili uso abitazione “beni merce†(classificati in bilancio quali rimanenze finali). Detti immobili fanno parte di un condominio, nel quale sono iniziati i lavori di sostituzione dell’ascensore. La società può beneficiare della detrazione del 50% per le spese condominiali straordinarie riferite a tale intervento?
La risposta è negativa. Va innanzitutto evidenziato che la detrazione del 50% (con il tetto massimo di spesa di € 96.000) relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, TUIR, riguarda esclusivamente i soggetti IRPEF. Quindi se l’impresa edile in esame è una società di capitali (soggetto IRES) non è possibile usufruire dell’agevolazione per le predette spese. Per le ditte individuali e le società di persone la detrazione spetta, rispettivamente, al titolare della ditta individuale e ai soci, soltanto a condizione che l’immobile non sia strumentale per l’esercizio dell’attività ovvero “bene merceâ€. Considerato che nel caso di specie le 2 unità immobiliari costituiscono “beni merce†per la società , l’agevolazione riferita alle spese per la sostituzione dell’ascensore condominiale non spetta (qualsiasi sia la forma societaria dell’impresa edile proprietaria).
Pubblicata il: 05-08-2016Finanziamento soci (di srl) fruttifero e mod. 770
La Alfa srl ha pagato nel 2015 gli interessi dovuti su un finanziamento soci fruttifero. All’atto del pagamento la società ha operato la ritenuta d’acconto del 26% (tutti i soci sono persone fisiche). In quale quadro del mod. 770 devono essere riportati i dati di tale ritenuta?
Ai sensi dell'art. 46 comma 1, TUIR le somme versate alle società commerciali e agli enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. b), dai soci / partecipanti si considerano date a mutuo se dal bilancio / rendiconto non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo. I relativi interessi costituiscono redditi di capitale a norma dell'art. 44, comma 1, lett. a), TUIR. L'art. 26, comma 5, DPR n. 600/73, dispone che a tali redditi va applicata una ritenuta a titolo d'acconto del 26% (codice tributo “1030â€). I dati relativi alla ritenuta in esame devono essere esposti nel quadro SF del mod. 770/2016 Ordinario.
Pubblicata il: 05-08-2016Trattamento IVA locazione “posto barcaâ€
Una srl ha acquistato 2 posti barca concedendoli in locazione. Il canone è stato fatturato con IVA al 22%, anziché in esenzione. È corretto tale regime?
La risposta è positiva. Il trattamento IVA dei posti barca è stato oggetto di uno specifico intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nella Risoluzione 19.1.2010, n. 1/E, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia UE 3.3.2005, Causa C-428/02, l’Agenzia ha evidenziato che la locazione di posti barca in acqua / posti a terra per il rimessaggio invernale delle imbarcazioni va considerata “locazione di aree destinate al parcheggio di veicoliâ€. Ciò comporta l’impossibilità di applicare il regime di esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 8), DPR n. 633/72. Risulta quindi corretto l’assoggettamento ad IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria (22%).
Pubblicata il: 12-07-2016Dividendo distribuito da società estera
Un contribuente italiano (persona fisica) detiene presso una banca italiana partecipazioni non qualificate in 2 società estere: Deutsche Telekom AG (Germania) e Roche Holding AG (Svizzera). Nel 2015 tali società hanno distribuito dei dividendi assoggettati dalla banca italiana alla ritenuta
del 26%. Dove vanno dichiarati tali dividendi nel mod. UNICO 2016 PF?
Gli utili / dividendi corrisposti da una società non residente ad un socio persona fisica (non imprenditore) residente in Italia sono soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta del 26% se relativi ad una partecipazione non qualificata. La ritenuta è normalmente applicata dall’intermediario (istituto di credito) che cura la riscossione. Tali somme non concorrono alla formazione del reddito complessivo e quindi non vanno dichiarate. Diversamente gli utili / dividendi in esame devono essere dichiarati nel quadro RM a rigo RM12 del mod. UNICO 2016 se gli stessi sono stati percepiti senza l’intervento di un intermediario o se lo stesso non ha operato la citata ritenuta al fine di assoggettarli ad imposta sostitutiva nella misura del 26%. Sul punto va evidenziato, infatti, che l’art. 18, comma 1, TUIR dispone che “i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva … sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’impostaâ€.
Pubblicata il: 12-07-2016Contribuente minimo 2015 – forfetario 2016
Un professionista (minimo nel 2015) ha adottato nel 2016 il regime forfetario. A fine 2015 ha emesso alcune fatture non incassate entro il 31.12.2015. Tali fatture, se saranno incassate nel 2016, concorreranno a formare il reddito forfetario?
I contribuenti minimi che fuoriescono dall’1.1.2016 e che entro il 31.12.2015 non hanno incassato le fatture senza applicazione dell’IVA non devono porre in essere alcun adempimento e di conseguenza non devono integrare le fatture già emesse che saranno incassate nel 2016. In particolare, poiché per il regime forfetario opera il principio di “cassaâ€, così come per il regime dei minimi, le fatture emesse nel corso del 2015 e non incassate entro il 31.12.2015 concorreranno a formare il reddito forfetario nel 2016 utilizzando i criteri di determinazione del reddito vigenti per tale regime.