Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 30-03-2016

    Oggetto

    Soggetto forfetario e rettifica detrazione per beni di costo non superiore a € 516,46

    Domanda

    Un architetto passa al regime forfetario dal 2016. Nel 2015 ha acquistato alcune attrezzature sostenendo un costo non superiore a € 516,46 (dedotto integralmente). L’IVA relativa a tali acquisti deve essere oggetto di rettifica ai sensi dell’art. 19-bis2, DPR n. 633/72?

    Risposta

    In considerazione del mutato regime di detrazione dell’IVA a credito, i soggetti che dal 2016 passano dal regime ordinario di determinazione dell’IVA al regime in esame, ai sensi dell’art. 19-bis2, comma 3, DPR n. 633/72 devono effettuare la rettifica della detrazione dell’IVA a credito operata con riferimento ai beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, esistenti al 31.12.2015. Per i beni ammortizzabili, compresi quelli immateriali, la rettifica va eseguita se non sono trascorsi 5 anni dall’entrata in funzione ovvero per i beni immobili 10 anni dalla data di acquisto / ultimazione. In base a quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.1.2008, n. 7/E, con riferimento all’ingresso nel regime dei minimi, la rettifica dell’IVA deve essere eseguita anche con riferimento ai beni strumentali di importo non superiore ad € 516,46 e ai beni con coefficiente di ammortamento ai fini reddituali superiore al 25% “non ancora entrati in funzione al momento del passaggio al regime dei contribuenti minimi, ossia per i quali non sono state ancora eseguite le deduzioni integrali o delle relative quote di ammortamento”. Nel caso di specie i beni sono entrati in funzione nel 2015 e già dedotti integralmente prima dell’ingresso nel regime forfetario (di fatto il relativo costo sarà dedotto nell’ambito del quadro RE del mod. UNICO 2016) e pertanto per gli stessi non va operata la rettifica “a sfavore” della detrazione dell’IVA a credito.

    Pubblicata il: 30-03-2016

    Oggetto

    Soggetto forfetario, acquisto intraUE e dichiarazione IVA annuale

    Domanda

    Un soggetto forfetario nel 2015 ha ricevuto una fattura da un soggetto UE, per la quale ha provveduto a versare la relativa IVA entro il 16 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione. La presenza di tale operazione fa venir meno l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale?

    Risposta

    In base al’art. 1, comma 59, Finanziaria 2015 un contribuente forfetario è esonerato: − dall’applicazione e dal versamento dell’IVA, salvo che in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge; − dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che II.DD., salvo la numerazione / conservazione delle fatture d’acquisto / bollette doganali, l’obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti; − da “tutti gli altri obblighi previsti dal” DPR n. 633/72. Di conseguenza, nel caso di specie il soggetto forfetario non è tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

    Pubblicata il: 30-03-2016

    Oggetto

    Inizio attivitĂ  nel 2015 e verifica ricavi contabilitĂ  semplificata per il 2016

    Domanda

    Una società di persone, costituita nel mese di giugno 2015, esercente l’attività di ristorazione, ha fatturato nel 2015 circa € 240.000 ed ha tenuto la contabilità semplificata. Per valutare se può rimanere in semplificata nel 2016 i ricavi 2015 vanno ragguagliati ad anno?

    Risposta

    Innanzitutto va evidenziato che per individuare il tipo di contabilità che un’impresa può / deve adottare per un’attività di ristorazione va fatto riferimento al limite (di ricavi) di € 400.000 (in quanto attività di prestazione di servizi). Come prescritto dall’art. 18, comma 1, DPR n. 600/73, la contabilità semplificata va tenuta qualora l’ammontare dei ricavi ex art. 53, TUIR “conseguiti in un anno intero non abbiano superato” il limite previsto per il tipo di attività esercitata. Con riferimento al regime contabile applicabile nel 2016, quindi, è necessario individuare l’ammontare dei ricavi conseguiti ragguagliati ad anno. Nello specifico nel 2016 non sarà possibile adottare la contabilità semplificata in quanto i ricavi 2015 ragguagliati ad anno ammontano a € 411.429 (240.000 : 7 x 12) e pertanto superano il limite di € 400.000.

    Pubblicata il: 30-03-2016

    Oggetto

    Spesometro 2015 e scontrino pagato in parte nel 2016

    Domanda

    Un commerciante al minuto ha emesso uno scontrino a dicembre 2015 per € 4.000. Tale importo è stato pagato per € 3.000 alla consegna del bene e € 1.000 a gennaio 2016. Come va evidenziata tale situazione nel quadro DF dello spesometro?

    Risposta

    Merita evidenziare che nel quadro DF del Modello di comunicazione polivalente devono essere comunicate le operazioni (non documentate da fattura) di importo pari o superiore a € 3.600 effettuate nei confronti di soggetti privati. Con riferimento alla situazione prospettata, nel quadro DF dello spesometro va riportato il codice fiscale del cliente, la data di emissione dello scontrino e l’importo di € 4.000, anche se pagato in 2 tranches di cui la seconda nel 2016.

    Pubblicata il: 08-03-2016

    Oggetto

    Autoveicoli in uso promiscuo ai dipendenti e maxi-ammortamenti

    Domanda

    Gli autoveicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti usufruiscono dell’agevolazione, prevista dalla Finanziaria 2016, che consiste nel maggiorare il costo di acquisizione nella misura del 40% ai fini della determinazione dei maxi-ammortamenti?

    Risposta

    La Finanziaria 2016 riconosce alle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016 di incrementare il relativo costo di acquisizione del 40% al (solo) fine di dedurre maggiori quote di ammortamento / canoni di leasing. Da tale agevolazione sono esclusi gli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, in fabbricati e costruzioni nonché in specifici beni, relativamente alle industrie manifatturiere alimentari, dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua nonché dei trasporti e delle telecomunicazioni. Con riguardo agli investimenti in veicoli nuovi effettuati nel predetto periodo, è previsto che “sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b)”, TUIR. Di conseguenza, per detti beni, oltre all’incremento del 40% del costo di acquisizione, sono aumentati nella medesima misura (40%) i limiti di deducibilità. Così, ad esempio, il limite ordinario per un’autovettura, fissato a € 18.075,99, va assunto nella misura maggiorata di € 25.306,39. Da una prima lettura della norma, stante il riferimento soltanto alla citata lett. b), si poteva desumere l’esclusione dall’agevolazione in esame per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, disciplinati dalla lett. b-bis). Si ritiene tuttavia che con il richiamo alla lett. b) il Legislatore abbia inteso estendere la maggiorazione anche ai predetti limiti di deducibilità, non sussistenti per i veicoli di cui alla lett. bbis), per i quali rileva l’intero costo sostenuto, sia pure con deducibilità limitata al 70%. Da quanto sopra si evince pertanto che i maxi-ammortamenti riguardano anche i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.