Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 14-10-2016

    Oggetto

    Omessa presentazione spesometro

    Domanda

    È stato riscontrato l’omesso invio entro il 20.4.2016 dello spesometro 2015 per un soggetto trimestrale. È possibile inviare oggi la comunicazione beneficiando della riduzione della sanzione?

    Risposta

    La comunicazione telematica delle cessioni / acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese / ricevute rilevanti ai fini IVA per il 2015 doveva essere inviata entro l’11.4.2016 per i contribuenti mensili e il 20.4.2016 per gli altri soggetti. Come previsto dal comma 1 dell’art. 21, DL n. 78/2010 l’omessa / tardiva presentazione ovvero l’invio con dati falsi / incompleti è sanzionata da € 250 a € 2.000 ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97. La violazione può essere regolarizzata tramite il ravvedimento operoso. In particolare, la comunicazione in esame può essere regolarizzata entro 1 anno dall’omissione con il versamento della sanzione ridotta pari a € 31,25 (250 x 1/8), tramite il mod. F24 (codice tributo “8911”).

    Pubblicata il: 30-09-2016

    Oggetto

    Adozione regime dei minimi nel 2015 e compilazione rigo VO34 del mod. IVA 2016

    Domanda

    Un contribuente ha aperto la partita IVA il 30.6.2015 e volendo aderire al regime dei minimi ha indicato il codice 1 nella casella “Regime fiscale agevolato” presente nel modello AA9/12 di inizio attività. È necessario allegare al mod. UNICO 2016 il quadro VO con la barratura di rigo VO34?

    Risposta

    La casella 1 di rigo VO34 interessa il contribuente che ha iniziato l’attività nel 2015 ed essendo in possesso dei prescritti requisiti ha applicato il regime dei minimi “come chiarito dalla risoluzione n. 67 del 23 luglio 2015”. Dopo aver evidenziato che, per i soggetti che iniziano l’attività nel 2015, l’applicazione del regime dei minimi, “prorogato” dall’art. 10, comma 12-undecies”, DL n. 192/2014, “diviene … espressione di una specifica scelta del contribuente, soggetta … alla disciplina in materia di opzioni prevista dal DPR n. 442 del 1997”, nella citata Risoluzione n. 67/E l’Agenzia ha chiarito che “coloro che intraprendono un’attività di impresa, arte e professione nel corso del 2015 e, avendone i requisiti, intendono avvalersi della facoltà loro concessa …, laddove non abbiano manifestato nel modello AA9 l’opzione per il regime fiscale di vantaggio, possono comunque avvalersene, dandone comunicazione, secondo le regole ordinarie, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2015 (da presentarsi nel 2016), allegando il modello relativo alle opzioni predisposto per la dichiarazione IVA”. Tenendo presente quanto sopra, nel caso in esame non è richiesta la presentazione del quadro VO, in allegato al mod. UNICO 2016 PF, in quanto il contribuente ha già manifestato la scelta per il regime dei minimi direttamente in sede di inizio dell’attività.

    Pubblicata il: 30-09-2016

    Oggetto

    Regime forfetario e verifica del limite dei ricavi

    Domanda

    Una persona fisica subentra a decorrere dall’1.10.2016 in un’attività di parrucchiera (codice attività 96.02.01) tramite acquisto d’azienda. Per il 2016 può applicare il regime forfetario? Può accedere al regime forfetario start up?

    Risposta

    Con la Finanziaria 2015 il contribuente che intraprende un’attività d’impresa / lavoro autonomo può “avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività … di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 54 …”. Di conseguenza, nel caso di specie, il contribuente può applicare il regime forfetario qualora “preveda” il conseguimento nel 2016 (ottobre – dicembre) di ricavi non superiori a € 7.562 (30.000 x 92 / 365) e il rispetto degli altri requisiti. In sede di apertura della partita IVA va indicato il codice “2” nella specifica casella contenuta nella Sezione “Regimi fiscali agevolati” del mod. AA9/12. Per poter applicare il regime forfetario start up, ai sensi del quale l’imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 5% per i primi 5 anni, in aggiunta alle condizioni: - di non aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare; - che l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo; qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi dell’anno precedente non debba superare il limite di ricavi previsti per il regime forfetario. Per poter beneficiare del regime forfettario start up quindi va verificato, in particolare, il superamento o meno del limite di ricavi realizzati nel 2015 dal precedente titolare dell’attività (nel caso di specie € 30.000). Inoltre va evidenziato che, nella Circolare 4.5.2016, n. 10/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che se l’acquisto dell’azienda avviene in corso d’anno, i ricavi relativi all’anno di cessione dell’attività (2016) riferiti al cedente vanno considerati cumulativamente a quelli dell’acquirente. In caso di superamento del limite si verifica l’uscita dal regime forfetario dall’anno successivo (2017).

    Pubblicata il: 30-09-2016

    Oggetto

    Attività di autotrasporto e utilizzo dichiarazioni d’intento

    Domanda

    Un autotrasportatore che opera prevalentemente con l’estero emette fatture senza IVA in applicazione dell’art. 7-ter, DPR n. 633/72. Si chiede se, per evitare di generare un credito IVA nei confronti dell’Erario, può utilizzare le dichiarazione d’intento.

    Risposta

    Al fine di evitare che i soggetti che effettuano abitualmente operazioni con l’estero (non imponibili) presentino rilevanti crediti IVA l’art. 8, DPR n. 633/72 prevede la possibilità di acquistare beni o servizi senza applicazione dell’IVA. A tal fine è necessario acquisire lo status di esportatore abituale, riconosciuto a coloro che nell’anno precedente ovvero negli ultimi 12 mesi hanno registrato esportazioni / operazioni assimilate e cessioni intraUE, per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari. Quest’ultimo va assunto al netto delle cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all’art. 21, comma 6-bis, DPR n. 633/72 (cessioni / prestazioni nei confronti di operatori UE / extraUE). Considerato che le operazioni di cui all’art. 7-ter, DPR n. 633/72 non rientrano tra quelle la cui “presenza” consente di acquisire lo status di esportatore abituale,l’autotrasportatore non può beneficiare della possibilità di acquistare / importare beni / servizi senza IVA tramite le dichiarazioni d’intento.

    Pubblicata il: 22-09-2016

    Oggetto

    Assegnazione immobile “parzialmente” strumentale

    Domanda

    Una snc esercente l’attività di falegnameria, a seguito della riduzione di attività, dal 2014 ha concesso parte del capannone a terzi per uso deposito.
    Considerato che la disciplina dell’assegnazione agevolata esclude dal beneficio gli immobili utilizzati “esclusivamente” per l’esercizio dell’attività, il capannone in esame può essere assegnato?

    Risposta

    Come disposto dalla Finanziaria 2016 e confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2016, n. 26/E, possono essere oggetto di assegnazione agevolata gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione di cui all’art. 43, comma 2, primo periodo, TUIR non “utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa da parte della società”. La stessa Agenzia nella citata Circolare n. 26/E evidenzia che “sono, invece, esclusi dall’agevolazione i beni immobili i quali, pur essendo per le loro caratteristiche qualificabili tra quelli strumentali per natura, in quanto non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, sono tuttavia utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa …”. Il capannone in esame non può essere considerato utilizzato “esclusivamente” per l’esercizio dell’attività bensì parzialmente, in quanto in parte locato a terzi (ad uso deposito). Di conseguenza la società può procedere con l’assegnazione dello stesso.