Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 14-11-2016

    Oggetto

    Assegnazione auto aziendale e addebito somma al dipendente

    Domanda

    In caso di assegnazione ad un dipendente di un’autovettura aziendale va quantificato il fringe benefit sulla base delle Tariffe ACI. In alternativa è possibile addebitare una somma di denaro al dipendente. Si chiede come va emessa la fattura e se la somma addebitata può coincidere con il fringe benefit.

    Risposta

    Come precisato dal MEF nella Risoluzione 20.2.2008, n. 6/DPF i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti dietro corrispettivo sono considerati utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività d’impresa. Ne deriva che, in tal caso, per il datore di lavoro, la relativa IVA a credito è interamente detraibile. Lo stesso Ministero nella citata Risoluzione n. 6/DPF ha evidenziato che, al fine di evitare “l’effetto distorsivo che potrebbe derivare dalla detrazione integrale nel caso in cui sia previsto un corrispettivo non in linea con il mercatoâ€, l’art 13, comma 3, lett. d), DPR n. 633/72 dispone che la “base imponibile [IVA] è costituita dal valore normale dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valoreâ€. Ciò detto, in base all’art. 14, comma 3, DPR n. 633/72 il valore normale va determinato con apposto Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In attesa dell’emanazione di tale Decreto come previsto dall’art. 24, comma 6, Legge n. 88/2009 si assume quale valore normale il fringe benefit determinato ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR “comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'imposta sul valore aggiunto compresa in detto importoâ€. Quindi, nel caso in cui, ad esempio, se per la messa a disposizione dell’autovettura aziendale in capo al dipendente emerge un fringe benefit pari a € 2.635,20, corrispondente a € 219,60 mensili ed è stato concordato l’addebito di una somma a quest’ultimo, il datore di lavoro emetterà allo stesso una fattura per un totale di € 219,60 (imponibile € 180 + IVA € 39,60).

    Pubblicata il: 14-11-2016

    Oggetto

    Trattamento IVA buoni regalo rilasciati da un estetista

    Domanda

    Un centro estetico intende proporre ai propri clienti l’acquisto di buoni regalo per alcuni trattamenti da offrire a terze persone (amici / parenti). Al momento dell’incasso del denaro il centro estetico deve emettere una ricevuta fiscale?

    Risposta

    Il denaro incassato dalla “cessione†del buono regalo non può essere considerato il corrispettivo di un servizio prestato dal centro estetico. Come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 22.2.2011, n. 21/E, il buono in esame rappresenta un titolo di legittimazione in capo al possessore per beneficiare dei servizi offerti dal soggetto emittente. Di conseguenza la “cessione†del buono regalo costituisce un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ex art. 2, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72. La ricevuta fiscale dovrà essere rilasciata in occasione della prestazione resa a favore del possessore del buono. In particolare nella citata Risoluzione n. 21/E l’Agenzia precisa che la base imponibile per l’esercizio commerciale a fronte della prestazione al consumatore finale è “costituita dall'intero prezzo al minuto, comprensivo sia del prezzo effettivamente versato dal consumatore finale … che del valore facciale†del buono regalo.

    Pubblicata il: 14-11-2016

    Oggetto

    Detrazione coniuge a carico anche per il convivente

    Domanda

    È vero che dal 2016 sarà possibile usufruire della detrazione per coniuge a carico anche per i conviventi?

    Risposta

    L’art. 1, comma 20, Legge n. 76/2016 dispone espressamente che “al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sessoâ€. Da quanto sopra deriva quindi che soltanto gli “uniti civilmente†potranno dal 2016 usufruire delle detrazioni IRPEF previste per il coniuge a carico e non anche i conviventi.

    Pubblicata il: 14-10-2016

    Oggetto

    Acquisto autovettura da parte di esportatore abituale

    Domanda

    Un esportatore abituale può acquistare un’autovettura nuova presso un concessionario senza addebito dell’IVA utilizzando il plafond?

    Risposta

    Gli esportatori abituali possono acquistare beni / servizi senza IVA utilizzando il plafond a disposizione previo invio della c.d. dichiarazione d’intento. In base all’art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 il predetto beneficio non trova applicazione con riferimento all’acquisto di fabbricati e aree edificabili. Il Ministero delle Finanze nella Circolare 10.6.98, n. 145/E ha specificato che non possono essere acquistati senza IVA anche i beni / servizi per i quali l’IVA risulta indetraibile ai sensi degli artt. 19 e seguenti, DPR n. 633/72. Si ritiene quindi che, dovendo “subire†l’indetraibilità dell’IVA del 60%, l’esportatore abituale NON possa acquistare l’autovettura (senza IVA) utilizzando il plafond.

    Pubblicata il: 14-10-2016

    Oggetto

    Correzione mod. 730/2016 precompilato

    Domanda

    Un contribuente nel mod. 730/2016 precompilato ha dichiarato la propria moglie a carico. Quest’ultima però risulta essere in possesso di partita IVA in qualità di professionista in regime dei minimi con un reddito 2015 di circa € 8.000. Per la correzione dell’errore il marito può presentare un mod. 730 integrativo o deve presentare un mod. UNICO integrativo?

    Risposta

    Come desumibile dalle istruzioni del mod. 730/2016 se il contribuente ha necessità di correggere lo stesso, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria variano a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole. In particolare se dalla correzione / integrazione del mod. 730 deriva: − una maggior imposta a debito ovvero un minor credito è necessario presentare il mod. UNICO 2016 integrativo; − una minor imposta a debito, un maggior credito ovvero non deriva alcuna variazione dell’imposta / credito, è possibile presentare un mod. 730/2016 integrativo (entro il 25.10.2016) ovvero un mod. UNICO 2016 integrativo. Nel caso in esame, considerato che l’integrazione comporta un minor credito / maggior debito, è necessario presentare il mod. UNICO 2016 integrativo.