Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 23-05-2016

    Oggetto

    Rivalutazione partecipazione in comunione pro indiviso

    Domanda

    A seguito del decesso nel 2014 di un socio di una srl la partecipazione risulta in comunione tra gli eredi i quali intendono beneficiare della rivalutazione prevista dalla Finanziaria 2016. La rivalutazione all’1.1.2016 deve essere effettuata da tutti gli eredi o è possibile anche da parte di alcuni di essi?

    Risposta

    Come noto la Finanziaria 2016 ha riproposto la possibilitĂ  di rideterminare il costo di acquisto di: − terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietĂ , usufrutto, superficie ed enfiteusi; − partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietĂ  e usufrutto; alla data dell’1.1.2016, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, societĂ  semplici e associazioni professionali, nonchĂŠ di enti non commerciali tramite il versamento entro il 30.6.2016 di un’imposta sostitutiva calcolata applicando l’aliquota dell’8% al valore del terreno / partecipazione risultante da un’apposita perizia di stima asseverata. Merita evidenziare che la comunione ereditaria pro indiviso si traduce in una suddivisione del diritto di proprietĂ  sul bene “in quote ideali”, con la conseguenza che in capo ad ogni soggetto non viene individuata una specifica porzione dello stesso. Detto ciò, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 6.11.2002, n. 81/E ha riconosciuto la possibilitĂ  di rivalutare un terreno posseduto in comunione pro indiviso anche da parte di alcuni dei comproprietari, assoggettando ad imposta sostitutiva la parte del valore risultante dalla perizia corrispondente alla propria quota. Tale interpretazione si ritiene applicabile anche nel caso prospettato (partecipazione in comunione tra piĂš eredi pro indiviso) e pertanto il singolo comproprietario può rivalutare la partecipazione corrispondente alla propria quota. Va evidenziato infine che, come specificato dal Ministero delle Finanze nella Circolare 10.5.85, n. 16/9/674, “nel caso di azioni o quote in comunione, la loro cessione allo stato indiviso va attribuita, anche ai fini della percentuale, a ciascun cedente in proporzione alla rispettiva quota di comproprietà”.

    Pubblicata il: 23-05-2016

    Oggetto

    Dipendente ex convivente (ora moglie) e costituzione impresa familiare

    Domanda

    Si rappresenta la seguente situazione:
    - dipendente (ex) convivente del titolare (moglie da novembre 2015);
    - atto impresa familiare aprile 2016.
    È corretto non dedurre il costo riferito alla moglie da parte del marito (titolare della ditta individuale)? Inoltre l’effetto fiscale, con la ripartizione del reddito al collaboratore, decorre già dal mese di aprile 2016 (sarà fatta una proporzione nel mod. UNICO 2017)?

    Risposta

    Ai fini della determinazione del reddito d’impesa l’art. 60, TUIR dispone l’indeducibilitĂ  del compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati minori di etĂ  o permanente inabili al lavoro e dagli ascendenti. Inoltre, in base all’art. 8, comma 1, TUIR, “non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione” di cui al citato art. 60. In merito alla deducibilitĂ  del costo riferito al soggetto in esame la citata disposizione trova applicazione soltanto dal momento in cui la convivente diventa moglie. Nel primo periodo infatti il costo della convivente risulta deducibile per il titolare dell’impresa individuale e tassato in capo alla convivente, mentre nel secondo periodo (dal matrimonio) lo stesso è indeducibile per il marito e conseguentemente non tassato in capo alla moglie. In merito alla seconda questione va evidenziato che, come previsto dall’art. 5, comma 4, TUIR, in presenza di un’impresa familiare l’imputazione proporzionale del reddito ai collaboratori, da riferirsi solo agli utili e non alle perdite, va effettuata sulla base del principio di “trasparenza” e richiede che: − il collaboratore dell’impresa familiare risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulato anteriormente all’inizio del periodo d’imposta; − nel mod. UNICO il titolare evidenzi la quota di partecipazione spettante al collaboratore, attestando che la stessa è proporzionata alla qualitĂ  e quantitĂ  del lavoro effettivamente prestato nell’impresa in modo continuativo e prevalente nel periodo d’imposta; − ciascun familiare attesti, tramite la sottoscrizione del proprio mod. UNICO, di aver prestato l’attivitĂ  nell’impresa in modo continuativo e prevalente. Come specificato dal Ministero delle Finanze nelle Circolari 17.5.2000, n. 98/E (quesito 1.5.3) e 19.5.2000, n. 101/E (quesito 4.3), gli effetti fiscali connessi con l’attribuzione di una parte del reddito ai collaboratori si producono a decorrere dallo stesso periodo d’imposta soltanto nel caso in cui l’impresa sia avviata ex novo sotto forma di impresa familiare, a condizione che l’atto di enunciazione dell’impresa familiare sia registrato entro 20 giorni. Nel caso, come quello proposto, di un’impresa: − giĂ  esistente; − per la quale sia enunciata la conduzione nella forma di impresa familiare; gli effetti fiscali si producono a decorrere dal periodo d’imposta successivo alla data dell’atto. Di conseguenza: − per garantire l’attribuzione al collaboratore del reddito giĂ  dal 2016 (mod. UNICO 2017), l’atto doveva essere stipulato entro il 31.12.2015; − poichè l’atto è stato stipulato successivamente al 31.12.2015 (nel caso di specie aprile 2016), l’effetto fiscale di ripartizione del reddito al collaboratore si produrrĂ  soltanto a decorrere dal 2017 (mod. UNICO 2018). Si rammenta che la quota imputabile al collaboratore non può eccedere il 49% del reddito conseguito dall’impresa familiare, cosĂŹ come risultante dal quadro RG / RF della dichiarazione dei redditi.

    Pubblicata il: 03-05-2016

    Oggetto

    Dichiarazione annuale IVA integrativa con visto di conformitĂ 

    Domanda

    In data 26.2.2016 è stato inviato il mod. IVA 2016 al fine di evitare la presentazione della Comunicazione dati IVA relativa al 2015. Dalla dichiarazione risultava un credito IVA di circa € 18.000 che non è stato “vistato”. Ora il contribuente avrebbe la necessità di utilizzarlo per un importo superiore a € 15.000. È possibile inviare una dichiarazione sostitutiva con apposizione del visto di conformità? Se si, da quando è possibile compensare il credito a disposizione?

    Risposta

    La compensazione (orizzontale) del credito IVA annuale tramite il mod. F24 è soggetta ad una serie di limitazioni correlate all’ammontare della stessa. Infatti, l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale:  fino a € 5.000, non richiede alcun adempimento “preventivo”;  superiore a € 5.000, richiede la presentazione preventiva del mod. IVA;  superiore a € 15.000, richiede la presentazione preventiva del mod. IVA con apposizione del visto di conformitĂ . In merito al quesito posto va evidenziato che è possibile inviare una nuova dichiarazione IVA annuale (di fatto trattasi di una “correttiva nei termini”) apponendo il visto di conformitĂ . In tal caso l’utilizzo in compensazione del credito IVA 2015 per un importo superiore al limite di € 15.000 è possibile a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2016 “correttivo nei termini”.

    Pubblicata il: 03-05-2016

    Oggetto

    Anziano ricoverato in una casa di riposo e pagamento del canone RAI

    Domanda

    Un’anziana signora ricoverata in una casa di riposo è tenuta al pagamento del canone RAI? Se no, è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate il modello contenente la dichiarazione sostitutiva per l’esonero?

    Risposta

    La Legge n. 208/2015 ha apportato una serie di modifiche alla disciplina del canone RAI, contenuta nel RD n. 246/38. In particolare, a decorrere dall’1.1.2016, è previsto che per i titolari di un’utenza di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica nel luogo di fornitura, il pagamento del canone avviene tramite addebito dello stesso nelle fatture emesse dall’azienda fornitrice. La mera esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica nel luogo di fornitura fa presumere la detenzione di un apparecchio radio-ricevente. Al fine di superare tale presunzione di detenzione, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio utilizzando lo specifico modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 24.3.2016, successivamente aggiornato dal Provvedimento 21.4.2016. Tale dichiarazione, da presentare all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Sportello SAT, ha validitĂ  per l’anno in cui è presentata. Per il 2016 può essere presentata entro il 16.5 a mezzo del servizio postale ovvero in via telematica. Nelle FAQ disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (aggiornate al 26.4.2016) è stato affrontato il caso proposto (contribuente ricoverato in una casa di riposo) specificando che qualora lo stesso possegga un apparecchio TV nella propria abitazione è tenuto al pagamento del canone RAI. Diversamente, nel caso in cui lo stesso non detenga un apparecchio TV e:  sia titolare di un'utenza elettrica residenziale, è tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva ai fini dell’esonero;  non sia titolare di un'utenza elettrica residenziale (ad esempio, utenza elettrica intestata al figlio residente in altra abitazione) ma sia titolare di un abbonamento TV, deve dare disdetta dell'abbonamento ex art. 10, RD n. 246/38, inviando un'apposita raccomandata allo Sportello SAT dell'Agenzia delle Entrate.

    Pubblicata il: 19-04-2016

    Oggetto

    Realizzazione impianto (di distribuzione dell’acqua) all’esterno del capannone

    Domanda

    Una società con codice attività 36.00.00 ha realizzato la rete esterna stradale per la fornitura dell’acqua. In altre parole, ha realizzato l’impianto di fornitura dell’acqua fino alla strada di fronte ai cancelli del capannone del cliente, fatturando detti lavori e il canone di manutenzione della tratta fino al punto di consegna dell’acqua. La fattura va emessa con IVA ovvero con applicazione del reverse charge?

    Risposta

    In base all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72 l’IVA è applicabile con il meccanismo del reverse charge in relazione “alle prestazioni di servizi … di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”. In particolare, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 27.3.2015, n. 14/E: − la nozione di edificio va intesa in senso restrittivo e va pertanto fatto riferimento esclusivamente ai fabbricati e non “alla piĂš ampia categoria dei beni immobili”; − per l’individuazione dell’attivitĂ  di installazione di impianti va fatto riferimento ai seguenti codici: 43.21.01, 43.21.02, 43.22.01, 42.22.02, 43.22,03, 43.29.01, 43.29.02 e 43.29.09. Nell’ambito della Circolare 22.12.2015, n. 37/E la stessa Agenzia ha chiarito il trattamento applicabile all’impianto funzionale / servente all’edificio con “alcune parti di esso … posizionate all’esterno dello stesso per necessitĂ  tecniche o logistiche”. Nel caso prospettato, la societĂ : − non esercita un’attivitĂ  contraddistinta da uno dei predetti codici; − realizza la rete (impianto) di distribuzione dell’acqua “fino ai cancelli del capannone” e pertanto interamente all’esterno dello stesso. In base a tale elementi, per detti lavori e la relativa manutenzione deve essere emessa fattura con applicazione dell’IVA.