Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 21-12-2016

    Oggetto

    Correzione mod. UNICO 2016

    Domanda

    In un mod. UNICO 2016 PF inviato lo scorso 23.9.2016 è stata riscontrata l’errata inclusione, tra le spese sanitarie detraibili (rigo RP1), di una spesa veterinaria pari ad € 320. Volendo regolarizzare l’errore commesso in quale misura va applicata la sanzione ridotta?

    Risposta

    Considerato che la spesa veterinaria sostenuta nel 2015 va esposta tra le “Altre spese†del quadro RP del mod. UNICO 2016 (righi da RP8 a RP14, codice “29â€) e la detrazione spetta sull’importo eccedente la franchigia di € 129,11 e nel limite massimo di € 387,34, la correzione della violazione in esame incide sul saldo della dichiarazione originaria. La relativa regolarizzazione con il ravvedimento operoso richiede la presentazione del mod.UNICO 2016 PF integrativo, nonché il versamento della maggiore imposta dovuta, degli interessi di mora e della sanzione ridotta. Va evidenziato che, in presenza di una dichiarazione originaria a credito, con l’integrazione si riduce il credito spettante. Qualora il maggior credito originario sia stato utilizzato, è necessario procedere al relativo (ri)versamento. Relativamente alla sanzione ridotta applicabile, trattandosi di una violazione rilevabile dall’Ufficio in sede di controllo formale ex art. 36-ter, DPR n. 600/73, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.10.2016, n. 42/E, opera la sanzione ridotta prevista per l’omesso versamento (30%). In particolare, a prescindere dal fatto che il ravvedimento intervenga entro 90 giorni dal termine di presentazione del mod. UNICO 2016 (29.12.2016) ovvero entro il termine di presentazione del mod. UNICO 2017 (30.9.2017), è dovuta la sanzione ridotta pari al 3,75% (30%x 1/8) della maggiore imposta dovuta / differenza di credito utilizzato.

    Pubblicata il: 21-12-2016

    Oggetto

    Indennità di maternità e professionista forfetario

    Domanda

    Nel 2015 un avvocato ha richiesto alla Cassa Forense l’indennità di maternità per la nascita del proprio figlio. L’indennità è stata incassata nel 2016, anno nel quale il professionista adotta il regime forfetario (i compensi incassati nel 2016 ammonteranno a circa € 29.000). Considerato che l’indennità di maternità risulta pari ad € 7.000, per il 2017 l’avvocato fuoriesce dal regime forfetario per il superamento del limite di compensi previsto?

    Risposta

    Il mantenimento del regime forfetario richiede che l’ammontare dei compensi incassati nell’anno dal lavoratore autonomo non sia superiore al limite di € 30.000. È verosimile ipotizzare che l’indennità di maternità incassata nel 2016 sarà ricompresa nell’ammontare dei compensi da indicare a rigo LM2 del mod. UNICO 2017 PF. Sul punto, merita evidenziare che l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 30.5.2012, n. 17/E, con riferimento al regime dei minimi ha espressamente sostenuto che l’indennità di maternità, pur costituendo compenso per il professionista ai sensi dell’art. 6, TUIR, “non dovrà … essere considerata al fine della verifica del limite imposto dal comma 96 dell’art. 1 della legge n. 244 del 2007, in quanto non costituisce ricavo o compenso come risulta evidente dall’art. 68, comma 2, del D.lgs. 26 marzo del 2001, n. 151, secondo cui tale indennità [è] «pari all’80% del salario minimo giornaliero stabilito dall’art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 … nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla Tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al 2° comma del medesimo art. 1»â€. Si ritiene che il predetto chiarimento possa trovare applicazione anche con riferimento ad un professionista che adotta il regime forfetario. Pertanto il professionista, pur dovendo indicare a rigo LM2 del mod. UNICO 2017 PF l’ammontare dei compensi incassati nel 2016, pari a circa € 36.000, per il 2017 potrà continuare ad applicare il regime forfetario.

    Pubblicata il: 21-12-2016

    Oggetto

    Definizione agevolata ruoli e compensazione somme dovute con crediti tributari

    Domanda

    Un contribuente ha presentato il mod. DA1 per chiedere la definizione di una cartella notificatagli nel 2015. Avendo a disposizione un credito IRPEF, potrà compensare la somma richiesta da Equitalia?

    Risposta

    La risposta è negativa. L’art. 6, DL n. 193/2016 prevede le seguenti modalità di versamento delle somme dovute per la definizione agevolata dei ruoli: − domiciliazione sul c/c bancario. Tale scelta va specificata dall’interessato nell’apposito mod. DA1 utilizzabile per l’istanza di definizione in esame. In tal caso Equitalia trasmetterà all’interessato, unitamente alla “Comunicazione di adesioneâ€, il modulo per attivare l’addebito in conto presso la banca; − bollettini precompilati. L’Agente della riscossione provvederà ad allegare i bollettini precompilati alla comunicazione inviata al debitore, se quest’ultimo non ha richiesto di eseguire il versamento con la modalità di cui al precedente punto; − presso gli sportelli dell’Agente della riscossione. Non essendo previsto il versamento tramite il mod. F24, al contribuente non risulta possibile compensare le somme dovute per la definizione agevolata dei ruoli con i crediti tributari a disposizione.

    Pubblicata il: 21-12-2016

    Oggetto

    Applicazione reverse charge da parte di Enti ecclesiastici

    Domanda

    Un artigiano ha installato un impianto antincendio presso un immobile di proprietà di un Ente ecclesiastico in possesso di partita IVA. Come va emessa la fattura?

    Risposta

    L’art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72 dispone l’applicazione del reverse charge “alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edificiâ€. In merito, nella Circolare 27.3.2015, n. 14/E, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver precisato che, al fine di individuare le suddette prestazioni, va fatto riferimento “unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007â€, ha ricompreso tra le attività di installazione di impianti relativi ad edifici l’“installazione di impianti di spegnimento antincendio†contraddistinta dal codice 43.22.03. La stessa Agenzia, nella citata Circolare n. 14/E, ha affrontato il trattamento applicabile agli acquisti di servizi “promiscui†da parte di un ente non commerciale, ossia destinati in parte allo svolgimento dell’attività istituzionale e in parte allo svolgimento dell’attività commerciale, specificando che al fine di individuare la modalità di applicazione dell’IVA va fatto “riferimento a criteri oggettiviâ€. Nel caso di specie (installazione dell’impianto antincendio) va individuata la parte di immobile utilizzata dall’Ente ecclesiastico per lo svolgimento dell’attività commerciale, assoggettando la stessa a reverse charge, e la parte di immobile utilizzata per lo svolgimento dell’attività istituzionale, da fatturare “ordinariamente†con IVA.

    Pubblicata il: 21-12-2016

    Oggetto

    Errata applicazione reverse charge da parte del prestatore

    Domanda

    Una società ha commissionato un lavoro sul capannone di sua proprietà. Il prestatore del servizio ha emesso la fattura con applicazione del reverse charge anziché con applicazione dell’IVA. La fattura ricevuta è stata integrata ed annotata nel registro delle fatture emesse e degli acquisti. Per tale irregolarità possono essere imputate delle violazioni alla società?

    Risposta

    Merita evidenziare che il regime sanzionatorio in materia di reverse charge, disciplinato dall’art.6, D.Lgs. n. 471/97, è stato oggetto di revisione ad opera del D.Lgs. n. 158/2015. In particolare, a decorrere dall’1.1.2016, in base al nuovo comma 9-bis.2 del citato art. 6, “qualora, in assenza dei requisiti prescritti per l’applicazione dell’inversione contabile l’imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi … sia stata erroneamente assolta dal cessionario o committente, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione … il cedente o il prestatore non è tenuto all’assolvimento dell’imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euroâ€. Il secondo periodo del citato comma dispone che “al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cessionario o committenteâ€.