Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 22-09-2016

    Oggetto

    Fondo patrimoniale e applicazione cedolare secca

    Domanda

    Due coniugi hanno costituito un fondo patrimoniale “apportando” l’abitazione principale in comproprietà tra gli stessi e altri immobili di esclusiva proprietà di uno dei 2. Per un appartamento locato, in sede di prossimo rinnovo, è intenzione delle parti optare per l’applicazione della cedolare
    secca. Si chiede se anche il coniuge non proprietario dell’appartamento locato può beneficiare della tassazione agevolata.

    Risposta

    In presenza di un fondo patrimoniale costituito ex art. 167, C.c., i redditi dei beni oggetto dello stesso, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), TUIR, sono imputati al 50% a favore di ciascuno dei coniugi, a prescindere dal fatto che il singolo coniuge sia o meno proprietario del bene e della percentuale di proprietà dello stesso. Il rapporto tra fondo patrimoniale e applicazione della cedolare secca è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.6.2012, n. 20/E nella quale è specificato che “il principio di imputazione del reddito disposto in generale dall’art. 4 del TUIR possa valere anche in sede di applicazione della cedolare secca”. Ciò consente quindi anche al coniuge non proprietario di “optare autonomamente per l’applicazione del regime della cedolare secca sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo”.

    Pubblicata il: 05-09-2016

    Oggetto

    Ristrutturazione appartamento adibito a B&B e detrazione IRPEF 50%

    Domanda

    Un privato esercita in modo occasionale, nel rispetto della normativa vigente, un’attività di Bed & Breakfast. Il soggetto è intenzionato ad effettuare un intervento di ristrutturazione dell’immobile prevedendo di sostenere spese per circa € 80.000, in minima parte coperte da un contributo
    regionale. Per dette spese potrĂ  beneficiare della detrazione del 50%?

    Risposta

    Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 24.1.2008, n. 18/E, richiamando quanto contenuto nella Risoluzione 14.12.98, n. 180/E, ai fini fiscali la compresenza del titolare e degli ospiti nell’unità immobiliare messa a disposizione consente di sostenere che “l’attività di B&B, qualora esercitata in modo non sistematica o abituale, ossia in assenza dei presupposti che integrano l’esercizio di attività rilevante ai fini del reddito d’impresa, non rientra tra quelle di sfruttamento dell’immobile per l’esercizio di attività d’impresa, essendo questo destinato principalmente a soddisfare le esigenze abitative di coloro che offrono ospitalità”. La stessa Agenzia nella citata Risoluzione n. 18/E ha riconosciuto la possibilità di poter usufruire della detrazione IRPEF prevista per la ristrutturazione dell’immobile in esame, “ridotta al cinquanta per cento, per le spese rimaste” a carico del contribuente. Di conseguenza, nel caso di specie, il contribuente potrà beneficiare della detrazione IRPEF del 50% (spese sostenute fino al 31.12.2016) calcolata sulla metà dell’importo sostenuto, al netto del contributo regionale.

    Pubblicata il: 05-09-2016

    Oggetto

    Realizzazione di veranda e detrazione IRPEF 50%

    Domanda

    La copertura di un balcone di un immobile abitativo da parte di un privato può usufruire della detrazione del 50% relativa al recupero del patrimonio edilizio?

    Risposta

    La risposta è affermativa. In primo luogo si evidenzia che nella Guida alle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie (edizione gennaio 2016) disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate all’interno dell’elenco esemplificativo delle principali spese ammesse alla detrazione IRPEF del 50% è presente l’intervento di “Trasformazione di balcone in veranda”. Al fine di usufruire dell’agevolazione in esame si ritiene che l’intervento di “trasformazione del balcone” non possa comunque essere tale da realizzare un nuovo vano e quindi un aumento di volumetria dell’abitazione. Si pensi, ad esempio, ad un intervento sul balcone che preveda la realizzazione di 2 pareti laterali ed una vetrata frontale.

    Pubblicata il: 05-08-2016

    Oggetto

    Detrazione IRPEF recupero patrimonio edilizio e bonus mobili

    Domanda

    Relativamente ad un appartamento ristrutturato nel 2015, per cui si è beneficiato della detrazione IRPEF del 50%, è possibile fruire della stessa detrazione con un nuovo limite agevolabile per la realizzazione nel 2016 sul medesimo immobile di alcuni interventi di manutenzione straordinaria? Lo stesso quesito si pone relativamente al c.d. “bonus mobili”, avendo esaurito nel 2015 il plafond di € 10.000.

    Risposta

    La Finanziaria 2016 ha prorogato fino al 31.12.2016 la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis, comma 1, TUIR nella maggior misura del 50% e con il tetto massimo di spesa pari a € 96.000. Nel caso in esame, soltanto se l’intervento posto in essere nel 2016 può essere considerato a sé stante rispetto a quello di ristrutturazione eseguito nel 2015, il contribuente può considerare l’intervento 2016 come “nuovo” e di conseguenza usufruire di un nuovo plafond di spesa agevolabile (ulteriori € 96.000). Con riferimento al c.d. “bonus mobili”, la Finanziaria 2016 ha prorogato fino al 31.12.2016 la detrazione IRPEF del 50%, su una spesa massima di € 10.000, riconosciuta ai soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali si fruisce della detrazione IRPEF. Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.5.2014, n. 11/E ha precisato che l’ammontare complessivo di € 10.000 va calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell’intero arco temporale di vigenza dell’agevolazione, ossia dal 6.6.2013 al 31.12.2016, “anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato un’unità immobiliare”. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo già esaurito il bonus mobili nel 2015, lo stesso non è usufruibile anche nel 2016.

    Pubblicata il: 05-08-2016

    Oggetto

    Detrazione lavori condominiali e immobili “merce”

    Domanda

    Una società edile possiede 2 immobili uso abitazione “beni merce” (classificati in bilancio quali rimanenze finali). Detti immobili fanno parte di un condominio, nel quale sono iniziati i lavori di sostituzione dell’ascensore. La società può beneficiare della detrazione del 50% per le spese condominiali straordinarie riferite a tale intervento?

    Risposta

    La risposta è negativa. Va innanzitutto evidenziato che la detrazione del 50% (con il tetto massimo di spesa di € 96.000) relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, TUIR, riguarda esclusivamente i soggetti IRPEF. Quindi se l’impresa edile in esame è una società di capitali (soggetto IRES) non è possibile usufruire dell’agevolazione per le predette spese. Per le ditte individuali e le società di persone la detrazione spetta, rispettivamente, al titolare della ditta individuale e ai soci, soltanto a condizione che l’immobile non sia strumentale per l’esercizio dell’attività ovvero “bene merce”. Considerato che nel caso di specie le 2 unità immobiliari costituiscono “beni merce” per la società, l’agevolazione riferita alle spese per la sostituzione dell’ascensore condominiale non spetta (qualsiasi sia la forma societaria dell’impresa edile proprietaria).