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Pubblicata il: 26-01-2017
Revoca opzione regime ordinario e adozione regime forfetario dal 2017
Un soggetto, in possesso dei requisiti per il regime forfetario, nel 2015 ha applicato il regime ordinario. Nel 2016 ha continuato ad applicare il regime ordinario ancorché, come riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E, avrebbe potuto revocare la predetta scelta e adottare il regime forfetario. Ora, non avendo superato i limiti previsti, il soggetto può applicare il regime forfetario dal 2017 facendo riferimento a quanto chiarito dall’Agenzia per il 2016?
Ai sensi dell’art. 1, comma 70, Finanziaria 2015, i soggetti che, pur essendo in possesso dei requisiti di ricavi / compensi e delle ulteriori condizioni richieste per adottare il regime forfetario, scelgono di applicare il regime ordinario, sono vincolati a tale scelta per almeno un triennio. Nell’ambito della Circolare 4.4.2016, n. 10/E, l’Agenzia delle Entrate “tenuto conto delle significative modifiche†apportate al regime forfetario ad opera della Finanziaria 2016 ha riconosciuto ai soggetti che nel 2015 avevano optato per il regime ordinario di revocare tale scelta e adottare dall’1.1.2016 il regime forfetario. Ciò in considerazione di quanto previsto dall’art. 1, DPR n. 442/97 ai sensi del quale è consentita “la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normativeâ€. Nel caso di specie non è possibile fare riferimento al predetto chiarimento in quanto la revoca dell’opzione per il regime ordinario senza il rispetto del triennio è stata consentita nel 2016 a seguito delle citate “significative†novità legislative in vigore da tale anno. Di conseguenza, ai sensi del citato comma 70 il soggetto in esame che nel 2015 ha optato (applicato) il regime ordinario è vincolato a tale regime fino al 2017.
Pubblicata il: 26-01-2017Acquisto di un bene nuovo e riconoscimento del “maxi ammortamentoâ€
A fine dicembre 2016 una società ha acquistato un bene strumentale nuovo effettuando un investimento pari a circa € 40.000. Verosimilmente il bene entrerà in funzione non prima della fine del mese di gennaio 2017. Si chiede conferma che ancorché il bene entri in funzione nel 2017 la società non perderà la possibilità di usufruire del maxi ammortamento.
La Finanziaria 2016, ha introdotto il c.d. “maxi ammortamento†che consente alle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di incrementare il costo di acquisizione del 40% al (solo) fine di dedurre maggiori quote di ammortamento / canoni di leasing. In base alla citata norma la maggiorazione spetta per i beni acquisiti nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016. In merito all’individuazione del periodo di effettuazione dell’investimento, l’Agenzia nella Circolare 26.5.2016, n. 23/E ha ribadito che, sia per le imprese che per i lavoratori autonomi, è necessario avere riguardo al principio di competenza ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR, in base al quale le spese di “acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto realeâ€, senza tener conto di clausole di riserva della proprietà . Inoltre, per fruire dell’agevolazione la stessa Agenzia ha sottolineato che è necessaria l’entrata in funzione del bene; infatti, l’ammortamento decorre, ai sensi dell’art. 102, comma 1, TUIR, dalla data in cui si verifica tale evento. Ciò richiede di porre attenzione a 2 momenti: − il primo, collegato con la verifica dell’effettuazione dell’investimento nel periodo agevolato (15.10.2015 – 31.12.2016); − il secondo, collegato con l’individuazione del momento a partire dal quale il soggetto interessato inizia a fruire dell’agevolazione (incremento del costo fiscalmente ammortizzabile e quindi deducibilità del maxi ammortamento / canone), costituito dall’entrata in funzione del bene. In merito al quesito posto si evidenzia quindi che il c.d. “maxi ammortamentoâ€: − spetta, poiché l’acquisto del bene strumentale nuovo è stato effettuato entro il 31.12.2016; − risulta applicabile (deducibile) dal 2017 (“esercizio di entrata in funzione del beneâ€).
Pubblicata il: 26-01-2017Prestazione di servizi su immobile all’estero e subappalto lavori
Ad una srl (A) è stato affidato il rifacimento dell’impianto elettrico di un immobile sito in Francia. Parte dei lavori sono stati subappaltati ad un’altra srl (B). Come va emessa la fattura dalla srl (B) alla srl (A)? È applicabile il reverse charge?
Considerato che la prestazione di servizi in esame è riferita ad un immobile situato all’estero, come previsto dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 7-quater, DPR 633/72, la stessa non si considera effettuata in Italia. Di conseguenza per la srl (B) l’operazione risulta fuori campo IVA ai sensi della citata lett. a). Posto che la prestazione va assoggettata ad IVA in Francia, va verificato il trattamento applicabile in base alla normativa francese alle prestazioni ivi effettuate da soggetti non residenti. Quest’ultima potrebbe richiedere alla srl (A) di identificarsi al fine di assoggettare ad IVA la prestazione nei confronti del committente francese. In tal caso la srl (A) potrebbe applicare l’IVA relativa alla prestazione commissionata alla srl (B) tramite il reverse charge. Non si esclude che la normativa francese preveda l’obbligo di identificazione anche alla srl (B)al fine di assoggettare ad IVA la prestazione ivi effettuata nei confronti della srl (A).
Pubblicata il: 11-01-2017Determinazione acconto IVA 2016 in assenza della base di riferimento 2015
Un medico effettua saltuariamente dei corsi di formazione per i quali emette fatture con IVA. Nel quarto trimestre 2015 non ha emesso alcuna fattura e pertanto il saldo della dichiarazione IVA è risultato pari a zero. Nel corso del quarto trimestre 2016 ha emesso 2 fatture con IVA nei confronti del locale Ordine dei medici. Si chiede conferma che per il 2016 non era dovuto il versamento dell’acconto IVA.
La risposta è positiva. Entro il 27.12.2016, i soggetti passivi IVA dovevano effettuare il versamento dell’acconto IVA 2016 determinato utilizzando uno dei 3 metodi a disposizione (storico, previsionale, operazioni effettuate). In particolare il metodo base da utilizzare è quello storico che prevede il versamento dell’88% della base di riferimento 2015. In alternativa è possibile utilizzare il metodo previsionale o quello delle operazioni effettuate al 20.12.2016. L’importo versato a titolo di acconto sarà scomputato dalla liquidazione periodica del mese di dicembre / quarto trimestre o in sede di dichiarazione annuale (soggetti trimestrali). Il versamento non è richiesto se l’importo dovuto è inferiore a € 103,29. In merito al quesito posto si conferma che per il 2016 in capo al medico non è sorto l’obbligo di effettuare il versamento dell’acconto IVA (ancorché nel quarto trimestre siano state emesse fatture con IVA), poiché applicando il metodo storico, non risulta individuabile la base di riferimento (IVA dovuta dalla dichiarazione IVA relativa al 2015).
Pubblicata il: 11-01-2017Acquisto intraUE di auto usata
Un professionista ha acquistato nel mese di dicembre 2016 un’autovettura usata da un soggetto passivo IVA tedesco. Ha ricevuto una fattura senza indicazione dell’IVA. Tale fattura va trattata come un “normale†acquisto intraUE?
Per poter applicare il corretto trattamento IVA all’acquisto in esame è necessario verificare come è stata “qualificata†la cessione che parte dal cedente UE. In base all’art. 38, comma 4, DL n. 331/93, ai fini dell’inquadramento di un’operazione intraUE, un autoveicolo è considerato usato qualora soddisfi (entrambe) le seguenti condizioni: − abbia percorso più di 6.000 Km; − sia ceduto decorsi 6 mesi dalla prima immatricolazione, dall’iscrizione in Pubblici registri o da altro Provvedimento equivalente. Come previsto dall’art. 37, comma 2, DL n. 41/95 se il cedente UE, soggetto passivo IVA, ha applicato il regime del margine, l’acquisto effettuato dall’operatore italiano non è considerato un’operazione intraUE in quanto l’IVA è applicata nello Stato UE del cedente. Nonostante l’acquisto non sia considerato intraUE è richiesta la presentazione da parte dell’operatore italiano del mod. Intra 2-bis ai soli fini statistici. Nel caso in cui il cedente UE non abbia effettuato la cessione in applicazione del regime del margine, per l’operatore italiano l’operazione va considerata un acquisto intraUE, con il rispetto delle consuete regole / obblighi. In merito si rammenta che l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.7.2003, n. 40/E, con l’obiettivo di prevenire fenomeni di evasione d’imposta riscontrati nel settore del commercio intraUE di auto usate, ha precisato che “la specificazione in fattura che la transazione è stata effettuata con applicazione del regime del margine non esime l’acquirente da responsabilità qualora in base ad elementi oggettivi si possa desumere che il cedente comunitario non poteva utilizzare il regime speciale in argomentoâ€.