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Pubblicata il: 30-09-2016
Adozione regime dei minimi nel 2015 e compilazione rigo VO34 del mod. IVA 2016
Un contribuente ha aperto la partita IVA il 30.6.2015 e volendo aderire al regime dei minimi ha indicato il codice 1 nella casella âRegime fiscale agevolatoâ presente nel modello AA9/12 di inizio attivitĂ . Ă necessario allegare al mod. UNICO 2016 il quadro VO con la barratura di rigo VO34?
La casella 1 di rigo VO34 interessa il contribuente che ha iniziato lâattivitĂ nel 2015 ed essendo in possesso dei prescritti requisiti ha applicato il regime dei minimi âcome chiarito dalla risoluzione n. 67 del 23 luglio 2015â. Dopo aver evidenziato che, per i soggetti che iniziano lâattivitĂ nel 2015, lâapplicazione del regime dei minimi, âprorogatoâ dallâart. 10, comma 12-undeciesâ, DL n. 192/2014, âdiviene ⌠espressione di una specifica scelta del contribuente, soggetta ⌠alla disciplina in materia di opzioni prevista dal DPR n. 442 del 1997â, nella citata Risoluzione n. 67/E lâAgenzia ha chiarito che âcoloro che intraprendono unâattivitĂ di impresa, arte e professione nel corso del 2015 e, avendone i requisiti, intendono avvalersi della facoltĂ loro concessa âŚ, laddove non abbiano manifestato nel modello AA9 lâopzione per il regime fiscale di vantaggio, possono comunque avvalersene, dandone comunicazione, secondo le regole ordinarie, nella dichiarazione dei redditi relativa allâanno di imposta 2015 (da presentarsi nel 2016), allegando il modello relativo alle opzioni predisposto per la dichiarazione IVAâ. Tenendo presente quanto sopra, nel caso in esame non è richiesta la presentazione del quadro VO, in allegato al mod. UNICO 2016 PF, in quanto il contribuente ha giĂ manifestato la scelta per il regime dei minimi direttamente in sede di inizio dellâattivitĂ .
Pubblicata il: 30-09-2016Regime forfetario e verifica del limite dei ricavi
Una persona fisica subentra a decorrere dallâ1.10.2016 in unâattivitĂ di parrucchiera (codice attivitĂ 96.02.01) tramite acquisto dâazienda. Per il 2016 può applicare il regime forfetario? Può accedere al regime forfetario start up?
Con la Finanziaria 2015 il contribuente che intraprende unâattivitĂ dâimpresa / lavoro autonomo può âavvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività ⌠di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 54 âŚâ. Di conseguenza, nel caso di specie, il contribuente può applicare il regime forfetario qualora âprevedaâ il conseguimento nel 2016 (ottobre â dicembre) di ricavi non superiori a ⏠7.562 (30.000 x 92 / 365) e il rispetto degli altri requisiti. In sede di apertura della partita IVA va indicato il codice â2â nella specifica casella contenuta nella Sezione âRegimi fiscali agevolatiâ del mod. AA9/12. Per poter applicare il regime forfetario start up, ai sensi del quale lâimposta sostitutiva è dovuta nella misura del 5% per i primi 5 anni, in aggiunta alle condizioni: - di non aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attivitĂ artistica, professionale o dâimpresa, anche in forma associata o familiare; - che lâattivitĂ da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivitĂ precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo; qualora lâattivitĂ sia il proseguimento di unâattivitĂ esercitata da un altro soggetto, lâammontare dei ricavi dellâanno precedente non debba superare il limite di ricavi previsti per il regime forfetario. Per poter beneficiare del regime forfettario start up quindi va verificato, in particolare, il superamento o meno del limite di ricavi realizzati nel 2015 dal precedente titolare dellâattivitĂ (nel caso di specie ⏠30.000). Inoltre va evidenziato che, nella Circolare 4.5.2016, n. 10/E lâAgenzia delle Entrate ha precisato che se lâacquisto dellâazienda avviene in corso dâanno, i ricavi relativi allâanno di cessione dellâattivitĂ (2016) riferiti al cedente vanno considerati cumulativamente a quelli dellâacquirente. In caso di superamento del limite si verifica lâuscita dal regime forfetario dallâanno successivo (2017).
Pubblicata il: 30-09-2016AttivitĂ di autotrasporto e utilizzo dichiarazioni dâintento
Un autotrasportatore che opera prevalentemente con lâestero emette fatture senza IVA in applicazione dellâart. 7-ter, DPR n. 633/72. Si chiede se, per evitare di generare un credito IVA nei confronti dellâErario, può utilizzare le dichiarazione dâintento.
Al fine di evitare che i soggetti che effettuano abitualmente operazioni con lâestero (non imponibili) presentino rilevanti crediti IVA lâart. 8, DPR n. 633/72 prevede la possibilitĂ di acquistare beni o servizi senza applicazione dellâIVA. A tal fine è necessario acquisire lo status di esportatore abituale, riconosciuto a coloro che nellâanno precedente ovvero negli ultimi 12 mesi hanno registrato esportazioni / operazioni assimilate e cessioni intraUE, per un ammontare superiore al 10% del volume dâaffari. Questâultimo va assunto al netto delle cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui allâart. 21, comma 6-bis, DPR n. 633/72 (cessioni / prestazioni nei confronti di operatori UE / extraUE). Considerato che le operazioni di cui allâart. 7-ter, DPR n. 633/72 non rientrano tra quelle la cui âpresenzaâ consente di acquisire lo status di esportatore abituale,lâautotrasportatore non può beneficiare della possibilitĂ di acquistare / importare beni / servizi senza IVA tramite le dichiarazioni dâintento.
Pubblicata il: 22-09-2016Assegnazione immobile âparzialmenteâ strumentale
Una snc esercente lâattivitĂ di falegnameria, a seguito della riduzione di attivitĂ , dal 2014 ha concesso parte del capannone a terzi per uso deposito.
Considerato che la disciplina dellâassegnazione agevolata esclude dal beneficio gli immobili utilizzati âesclusivamenteâ per lâesercizio dellâattivitĂ , il capannone in esame può essere assegnato?
Come disposto dalla Finanziaria 2016 e confermato dallâAgenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2016, n. 26/E, possono essere oggetto di assegnazione agevolata gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione di cui allâart. 43, comma 2, primo periodo, TUIR non âutilizzati esclusivamente per lâesercizio dellâimpresa da parte della societĂ â. La stessa Agenzia nella citata Circolare n. 26/E evidenzia che âsono, invece, esclusi dallâagevolazione i beni immobili i quali, pur essendo per le loro caratteristiche qualificabili tra quelli strumentali per natura, in quanto non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, sono tuttavia utilizzati esclusivamente per lâesercizio dellâimpresa âŚâ. Il capannone in esame non può essere considerato utilizzato âesclusivamenteâ per lâesercizio dellâattivitĂ bensĂŹ parzialmente, in quanto in parte locato a terzi (ad uso deposito). Di conseguenza la societĂ può procedere con lâassegnazione dello stesso.
Pubblicata il: 22-09-2016Estromissione immobile agevolata e rettifica della detrazione
In merito allâestromissione agevolata dellâimmobile di una ditta individuale, considerato che è stata emessa una fattura esente IVA si rende necessario operare la rettifica della detrazione dellâIVA a credito relativa ad una manutenzione straordinaria effettuata nel 2010. Per tale rettifica va emessa una fattura? Quando va versata allâErario?
Nellâambito della disciplina dellâestromissione agevolata dellâimmobile strumentale di cui al comma 121, Finanziaria 2016, ai fini IVA sono applicabili le regole ordinarie. In particolare la presenza di unâestromissione esente IVA richiede al contribuente di determinare la rettifica della detrazione dellâIVA a credito che, ai sensi dellâart. 19-bis2, DPR n. 633/72, va operata in misura pari ai decimi mancanti al compimento del decennio dallâacquisto (la stessa va operata anche per le spese incrementative del valore dellâimmobile). A livello operativo la rettifica sarĂ indicata nel quadro VF del mod. IVA 2017 e concorrerĂ alla determinazione del saldo IVA 2016, da versare entro il 16.3.2017. Per la rettifica in esame non va emessa alcuna fattura.